Articolo 18 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 17Articolo 19
Versione
12 maggio 1990
Art. 18. 1. L' articolo 358 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 358. - (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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