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12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 18. 1. L' articolo 358 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 358. - (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
"Art. 358. - (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
Commentari • 3
- 1. Cassazione penale n. 263/1995https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Il custode di beni di cui sia certa la titolarità e l'appartenenza allo Stato in attesa che l'amministrazione provveda ad una loro destinazione d'uso è, alla stregua dell'art. 358 c.p., come «novellato» dall'art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, un incaricato di pubblico servizio perché non svolge semplici mansioni d'ordine né porta un'opera meramente manuale, ma esercita, con autonomia e discrezionalità, poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio immobiliare dello Stato, in attesa della sua definitiva destinazione non necessariamente identificabile in ipotesi con una concessione di uso privato del bene, onde egli concorre al conseguimento di un …
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Giurisprudenza • 32
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2019, n. 23214Provvedimento: […] In ordine alla veste di incaricato di un pubblico servizio, peraltro neppure oggetto di censura, si deve ribadire che alla stregua del criterio oggettivo- funzionale, adottato dal legislatore del 1990 - art.18 legge 26/4/1990 n.86 - nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art.358 cod. pen., al rapporto di impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, […]Leggi di più...
- trattamento sanzionatorio·
- circostanze attenuanti·
- costituzione parte civile·
- appropriazione indebita·
- incaricato di pubblico servizio·
- prescrizione reato·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- peculato·
- danno risarcibile·
- art. 323-bis cod. pen.