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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/09/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6028/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA Parte (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA TEN. B. LOMBARDI, 32 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. ANIELLO CAPUANO (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30/10/2017, la FA proponeva opposizione avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 4977/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 77.580,30, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori appaltati e realizzati dalla CM immobiliare presso l'immobile di Roccapiemonte alla Via Vicinale
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 1 Mandrizzo. Parte opponente eccepiva il pagamento, a mezzo effetti cambiari, della somma di € 354.000,00; l'esistenza di vizi delle opere, puntualmente denunciati e proponeva domanda riconvenzionale per l'importo di € 110.282,36, somme versate dall'opponente per l'eliminazione dei vizi. Parte opponente eccepiva, altresì, in via subordinata, che, sulla base delle fatture in atti – tra l'altro prive di valore probatorio nel giudizio di opposizione - e degli importi già versati, che la somma eventualmente spettante all'opposta fosse pari ad € 52.957,68. Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliersi la proposta opposizione e revocarsi, per le ragioni addotte, il D.I. n. 1655/2017 – R.G. 4944/2017, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore - Dott. - in data 20.09.2017 e notificato Pt_2 in pari data;
2) in via gradata, in ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, di dichiararsi, sempre in considerazioni delle ragioni addotte, che nulla è dovuto in favore della società ricorrente;
3) di accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e condannarsi la Controparte_2
a) al pagamento dell'importo di € 40.282,36 per la esecuzione dei lavori di rifacimento degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche e reflue;
b) al pagamento dell'importo di € 70.000,00 per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle pareti controterra;
4) sempre in via gradata e, in ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, di rideterminarsi l'importo ex adverso reclamato in considerazione dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente applicabile e condannare parte ricorrente alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso;
5) sempre in via gradata e nella ipotesi di superamento degli opposti rilievi, di rideterminarsi l'importo dovuto in favore della società appaltatrice in considerazione dei lavori effettivamente eseguiti e delle somme versate dalla opponente, condannando parte ricorrente alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso;
6) di condannarsi la società opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 2 Non si costituiva parte opposta. In data 17/10/2022, il giudice disponeva il deposito della notifica dell'opposizione, effettuata a mezzo pec, in formato.eml., deposito che veniva effettuato in data 9/3/2023.
Istruita la causa, escussi i testi di parte opponente, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va affrontata la questione della ritualità della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in opposizione. Come è noto, la legge n. 53/1994 riconosce agli avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo di posta elettronica certificata. Secondo quanto disposto all'art. 9 della predetta legge, nel caso in cui la notifica è stata eseguita a mezzo pec, ai fini di fornire la prova è necessario utilizzare la modalità telematica con il deposito dei files elettronici in formato “EML” o in formato “MSG”. Come affermato dalla corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16189/2023: «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3- bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19- bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 3 predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione…» La notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario e il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, postula pur sempre che esso, oltre a essere giunto a conoscenza del destinatario sia stato anche portato nella disponibilità nella sua interezza. E la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando - ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo Pec e delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf non consente analoga prova. Nel caso di specie, sono stati depositati in formato ".eml" in data 9/3/2023 i files attestanti la regolare notifica dell'opposizione.
2.Sul merito Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 4 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha prodotto esclusivamente le fatture e, non costituendosi nel presente giudizio, non ha provato di aver eseguito integralmente le opere per le quali ha richiesto il pagamento. Dalle fatture allegate risulta un totale di € 406.957,68 ed un versamento a mezzo cambiali da parte dell'opponente, della somma di € 354.000,00. Se fossero state eseguite integralmente le opere previste, sarebbe residuato un credito dell'opposta pari ad € 52.957,68. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 5 pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. La domanda proposta dall'opposta, non avendo la stessa provato l'integrale realizzazione delle opere per le quali richiede il pagamento, va rigettata. Con riferimento alla domanda riconvenzionale nei contratti di appalto, va affrontato il problema dell'onere della prova, nel caso in cui siano contestati vizi dell'opera. Il principio generale, stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite, prevede che il creditore che agisce per l'adempimento (in questo caso, l'appaltatore per il pagamento) deve provare la fonte del suo diritto (il contratto) e allegare l'inadempimento della controparte. Spetta poi al debitore (la committente) dimostrare di aver adempiuto correttamente. Questo principio va integrato con il principio di vicinanza della prova. L'onere di dimostrare l'esistenza di specifici vizi e difformità si trasferisce sul committente. Questo perché è il committente ad avere la disponibilità fisica e giuridica dell'opera finita e, quindi, si
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 6 trova nella posizione migliore per fornire la prova concreta dei difetti. Nel caso di specie, deve ritenersi che parte opponente non abbia provato di aver denunciato tempestivamente i vizi all'opposta, con conseguente decadenza ex art. 1667 c.c. e conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6028/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - Parte RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_2 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4977/2017;
3. rigetta le domande riconvenzionali;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 7
N………………….R.G.
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OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6028/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA Parte (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA TEN. B. LOMBARDI, 32 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. ANIELLO CAPUANO (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30/10/2017, la FA proponeva opposizione avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 4977/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 77.580,30, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori appaltati e realizzati dalla CM immobiliare presso l'immobile di Roccapiemonte alla Via Vicinale
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 1 Mandrizzo. Parte opponente eccepiva il pagamento, a mezzo effetti cambiari, della somma di € 354.000,00; l'esistenza di vizi delle opere, puntualmente denunciati e proponeva domanda riconvenzionale per l'importo di € 110.282,36, somme versate dall'opponente per l'eliminazione dei vizi. Parte opponente eccepiva, altresì, in via subordinata, che, sulla base delle fatture in atti – tra l'altro prive di valore probatorio nel giudizio di opposizione - e degli importi già versati, che la somma eventualmente spettante all'opposta fosse pari ad € 52.957,68. Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliersi la proposta opposizione e revocarsi, per le ragioni addotte, il D.I. n. 1655/2017 – R.G. 4944/2017, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore - Dott. - in data 20.09.2017 e notificato Pt_2 in pari data;
2) in via gradata, in ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, di dichiararsi, sempre in considerazioni delle ragioni addotte, che nulla è dovuto in favore della società ricorrente;
3) di accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e condannarsi la Controparte_2
a) al pagamento dell'importo di € 40.282,36 per la esecuzione dei lavori di rifacimento degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche e reflue;
b) al pagamento dell'importo di € 70.000,00 per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle pareti controterra;
4) sempre in via gradata e, in ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, di rideterminarsi l'importo ex adverso reclamato in considerazione dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente applicabile e condannare parte ricorrente alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso;
5) sempre in via gradata e nella ipotesi di superamento degli opposti rilievi, di rideterminarsi l'importo dovuto in favore della società appaltatrice in considerazione dei lavori effettivamente eseguiti e delle somme versate dalla opponente, condannando parte ricorrente alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso;
6) di condannarsi la società opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 2 Non si costituiva parte opposta. In data 17/10/2022, il giudice disponeva il deposito della notifica dell'opposizione, effettuata a mezzo pec, in formato.eml., deposito che veniva effettuato in data 9/3/2023.
Istruita la causa, escussi i testi di parte opponente, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va affrontata la questione della ritualità della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in opposizione. Come è noto, la legge n. 53/1994 riconosce agli avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo di posta elettronica certificata. Secondo quanto disposto all'art. 9 della predetta legge, nel caso in cui la notifica è stata eseguita a mezzo pec, ai fini di fornire la prova è necessario utilizzare la modalità telematica con il deposito dei files elettronici in formato “EML” o in formato “MSG”. Come affermato dalla corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16189/2023: «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3- bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19- bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 3 predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione…» La notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario e il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, postula pur sempre che esso, oltre a essere giunto a conoscenza del destinatario sia stato anche portato nella disponibilità nella sua interezza. E la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando - ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo Pec e delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf non consente analoga prova. Nel caso di specie, sono stati depositati in formato ".eml" in data 9/3/2023 i files attestanti la regolare notifica dell'opposizione.
2.Sul merito Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 4 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha prodotto esclusivamente le fatture e, non costituendosi nel presente giudizio, non ha provato di aver eseguito integralmente le opere per le quali ha richiesto il pagamento. Dalle fatture allegate risulta un totale di € 406.957,68 ed un versamento a mezzo cambiali da parte dell'opponente, della somma di € 354.000,00. Se fossero state eseguite integralmente le opere previste, sarebbe residuato un credito dell'opposta pari ad € 52.957,68. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 5 pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. La domanda proposta dall'opposta, non avendo la stessa provato l'integrale realizzazione delle opere per le quali richiede il pagamento, va rigettata. Con riferimento alla domanda riconvenzionale nei contratti di appalto, va affrontato il problema dell'onere della prova, nel caso in cui siano contestati vizi dell'opera. Il principio generale, stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite, prevede che il creditore che agisce per l'adempimento (in questo caso, l'appaltatore per il pagamento) deve provare la fonte del suo diritto (il contratto) e allegare l'inadempimento della controparte. Spetta poi al debitore (la committente) dimostrare di aver adempiuto correttamente. Questo principio va integrato con il principio di vicinanza della prova. L'onere di dimostrare l'esistenza di specifici vizi e difformità si trasferisce sul committente. Questo perché è il committente ad avere la disponibilità fisica e giuridica dell'opera finita e, quindi, si
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 6 trova nella posizione migliore per fornire la prova concreta dei difetti. Nel caso di specie, deve ritenersi che parte opponente non abbia provato di aver denunciato tempestivamente i vizi all'opposta, con conseguente decadenza ex art. 1667 c.c. e conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6028/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - Parte RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_2 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4977/2017;
3. rigetta le domande riconvenzionali;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6028/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 7