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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA composta dai magistrati
Dr. ANNA MANTOVANI PRESIDENTE
Dr. MARIA TERESA BRENA CONSIGLIERE REL.
Dr. FRANCESCA VULLO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa d'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4306/2024 pubblicata il
19.04.2024 DA
, codice fiscale , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
AC IN 2 CC (20090 MI) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mario Ettore Loro, codice fiscale , del Foro di Milano, presso il cui studio, in Viale San Gimignano CodiceFiscale_2
38, ha eletto speciale domicilio, giusta procura ex art. 83 c.p.c. rilasciata in calce al presente atto (doc. 01),
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, Via della Circonvallazione 1/A Trezzano sul Naviglio (20090 MI), Controparte_1 codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, assistito dagli Avv.ti P.IVA_1
Alfonso PANNI (CF ed Alessandro PANNI (CF ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Miilano, Via Monviso,28
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
con sede in Via Enrico Caviglia 3/A Milano (20139 MI), codice Controparte_2 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difesa dall'Avv. P.IVA_2
pagina 1 di 20 Luigi Troisi del Foro di Milano (C.F. - P.E.C.: , C.F._5 Email_1 presso lo Studio del quale in Milano, Via Macedonio Melloni, 76 è elettivamente domiciliata
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, con studio in Via Paolo Tatti 5 Turbigo (20029 MI), codice fiscale CP_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parachini del Foro di TO Arsizio (C.F. C.F._6 [...]
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via Magenta 25 - C.F._7
21013 Gallarate (VA)
APPELLATO
con sede in Via Stalingrado 45 Bologna (40128 BO), codice Controparte_4 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difesa dagli P.IVA_3
Avv.ti Vincenzo Paltrinieri (C.F.: ) e dall'Avv. Luca Paltrinieri (C.F.: C.F._8
), in via tra loro congiunta e/o disgiunta, presso lo Studio dei quali in Milano via C.F._9
Goldoni n. 1 elegge domicilio
APPELLATA
con sede in Corso Garibaldi 86 Milano (20121 MI), codice Controparte_5 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. P.IVA_4
Nicolò Nadir Durzi (c.f. – PEC del CodiceFiscale_10 Email_2
Foro di Rimini, presso il cui studio, sito in Rimini, Via Macanno n. 32, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER : “Voglia la Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 4306/2024, ogni contraria istanza, deduzione, domanda o eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello: NEL MERITO accertati i fatti di causa, rigettare le domande tutte svolte nei confronti dell'Ing.
Parte_1 in quanto inammissibili, infondate e/o non provate per tutti i motivi di fatto e diritto di cui ai propri scritti difensivi in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una o più domande svolte nei confronti dell'Ing. ,
Parte_1 accertare il concorso del committente nella causazione del danno, attesa ingerenza del medesimo nelle decisioni e CP_1 per tutti i motivi di fatto e diritto di cui ai propri scritti difensivi, per l'effetto riducendo proporzionalmente in relazione alle percentuali di colpa la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'Ing. nella denegata e non creduta ipotesi di
Parte_1 accoglimento di una o più domande svolte nei confronti dell'Ing. , dichiarare la tenuta
Parte_1 Controparte_4
a garantire, manlevare e tenere indenne l'Ing. da ogni conseguenza correlata a detto accoglimento e condannare la Parte_1
pagina 2 di 20 medesima Assicurazione a pagare quanto ritenuto dovuto al condannare il al pagamento delle spese CP_1 CP_1
e compensi difensivi in favore dell'Ing. in caso di rigetto delle domande dal medesimo svolte nei di lei confronti in Parte_1 primo grado ovvero operare compensazione proporzionale in caso di loro accoglimento parziale in caso di accoglimento totale o parziale delle domande formulate dal condannare la al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_6 compensi difensivi dovuti all'Ing. ex art. 1917, terzo comma, c.c. in ogni caso, considerati i pagamenti effettuati Parte_1 dall'Ing. in adempimento spontaneo di quanto disposto in sentenza di primo grado per evitare l'esecuzione forzata, Parte_1 condannare i rispettivi percettori alla restituzione degli importi stessi, totale o parziale e comunque nella misura che risulterà di giustizia IN VIA ISTRUTTORIA disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a diverso ausiliario;
si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste nei precedenti atti e scritti difensivi e non accolte dal
Tribunale e si rinnovano tutte le eccezioni avverso le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e compensi”
PER IL :” IN VIA PRINCIPALE: Dichiararsi manifestamente infondata Controparte_1
l'impugnazione proposta da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona dell'Amministratore e/o legale rappresentante pro tempore, con tutte le conseguenti declaratorie di Legge. Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE:
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la corresponsione degli interessi legali da parte di
[...]
in favore del “dalla data della presente sentenza la saldo” Parte_1 Controparte_1
(capo sub 3 sentenza n.4306/24) disponendo la decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce di liquidare e porre definitivamente a carico del
le spese della CTU e spese processuali del procedimento di ATP (capo sub 10 sentenza Controparte_1
n.4306/24), disponendo che tali voci (spese CTU e spese processuali) vadano imputate pro quota alle parti
[...]
– Ing. – Ing. e rifuse al Controparte_2 CP_3 Parte_1
. Controparte_1
Riformare il capo sub 6) della sentenza di primo grado con annullamento di quanto ivi statuito e/o quantomeno con una rimodulazione e ricalcolo dell'importo liquidato a titolo di refusione delle spese di lite a favore di
[...]
e posto a carico del , per i motivi tutti esposti in narrativa. Controparte_2 Controparte_1
Riformare i capi sub 1) – 2) – 3) della sentenza di primo grado in cui si statuisce la decorrenza degli interessi, uniformando, individuando ed indicando l'esatta data di decorrenza degli interessi relativi ai capi sub 1) – 2) – 3) della sentenza appellata, per i motivi tutti esposti in narrativa. IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, spese generali e spese vive sostenute da liquidarsi anche nei confronti degli appellati incidentali. Ci si oppone sin da ora alle richieste istruttorie avverse con riserva di ulteriormente articolare, produrre e documentare. Si producono: Atto di citazione in appello notificato il
22/5/24; Fascicolo di ATP;
Fascicolo di primo grado”
“
1. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla appellante, Ing. Controparte_7 [...]
, ritenendo la medesima responsabile dei presunti danni a carico del unitamente a Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 20 quest'ultimo e all'Ing. ognuno per i rispettivi ambiti di responsabilità connessi ai ruoli di Progettista, CP_3
Committente e Direttore Lavori, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto.
2. In accoglimento dell'impugnazione sopra formulata, annullare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data 18-
19.04.2024 nel giudizio avente N.R.G. 26426/2020, così di seguito disponendo: a. respingere ogni domanda risarcitoria formulata dal e/o quelle formulate dall'Ing. e dall'Ing. nei Controparte_1 Parte_1 CP_3 confronti di b. condannare il al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 della somma di Euro 44.849,33, pari alla differenza tra la somma richiesta da medesima a titolo di domanda
[...] CP_2 riconvenzionale nel giudizio di primo grado (Euro 73.284,46) e quanto pagato dal in favore di Controparte_1 [...] in esecuzione della sentenza di primo grado (Euro 28.435,13), oltre interessi moratori decorrenti dalla Controparte_2 scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, per le motivazioni esposte nel presente atto;
c. condannare
[...] alla restituzione delle spese legali già pagate da in esecuzione della sentenza di Controparte_4 Controparte_2 primo grado;
d. nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità di dichiarare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e/o Controparte_4 manlevare in virtù della polizza assicurativa prodotta, condannando la medesima Compagnia assicurativa a CP_2 corrispondere direttamente tutte le somme che risultino dovute o, in alternativa, a rifondere a per ogni Controparte_2 importo eventualmente versato al comprensivo di capitale, interessi e spese legali. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle della procedura di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), oltre accessori di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre. Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della presente causa è pari a
Euro 44.849,33 e che il contributo unificato dovuto è pari a Euro 777,00. Oltre alla procura speciale, si producono i seguenti documenti:
1. Atto di appello notificato 2. Copia della Sentenza del Tribunale di Milano 3. Copia disposizione di bonifico in favore di per le spese legali del giudizio di primo grado 4. Fascicolo di parte di Controparte_4 relativo al procedimento di ATP 5. Fascicolo di parte di relativo al Controparte_2 Controparte_2 giudizio di primo grado”
PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: si CP_3 rimette all'Ecc.ma Corte adita circa l'accoglimento dell'appello avanzato dall'Ing. . IN SUBORDINE: in caso di Parte_1 riforma della sentenza appellata, si reiterano tutte le difese ed eccezioni svolte nel primo grado di giudizio, nonché le conclusioni in esso rassegnate e di seguito riportate: in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto irrispettoso del dettato di legge di cui ai nn.3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. nel merito, in principalità: rigettare le domande del in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni indicate in narrativa;
nel merito, in Controparte_1 via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del dichiarare la Controparte_1 compagnia tenuta a manlevare e tenere indenne l'Ing. da ogni e qualsivoglia Controparte_5 CP_3 pregiudizio di natura economica che allo stesso dovesse derivare dall'accoglimento di eventuali domande svolte nei suoi confronti, anche dalle altre parti in causa;
in via istruttoria: - disporre la rinnovazione della CTU tecnica espletata in sede di ATP, con
pagina 4 di 20 nomina di nuovo e diverso consulente, al fine di accertare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati dal oltre che le CP_1 cause e la responsabilità degli stessi;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'impresa la produzione in Controparte_2 giudizio degli stati di avanzamento lavori (SAL), al fine di verificare l'annotazione di eventuali riserve assunte dall'impresa medesima. - ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) è vero o no che il contratto di appalto sottoscritto in data 26.09.2017 fu oggetto di trattativa diretta tra il in persona dell'Amministratore Arch. CP_1
e l'impresa 2) è vero o no che l'Ing. ha assunto l'incarico di Direttore CP_8 Controparte_2 CP_3
Lavori in data 6.10.2017, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto tra il e l'impresa Controparte_9
3) è vero o no che durante lo svolgimento dei lavori l'ing. ha effettuato periodici Controparte_2 CP_3 sopralluoghi anche alla presenza dei condomini e dell'Amministratore del 4) è vero o no che Controparte_9 durante i sopralluoghi in cantiere del 24.11.2017 e 15.12.2017 alla presenza dei condomini questi ultimi mai hanno avanzato riserve circa i lavori eseguiti sulle facciate dall'impresa 5) è vero o no che in data 21.02.2018 l'Ing. CP_2 richiedeva all'impresa un sopralluogo alla presenza del fornitore degli intonaci e della tinteggiatura stante la CP_3 CP_2 diffusa presenza di sali sulle facciate oggetto di intervento, come si evince dal doc. 15 del fascicolo di parte convenuta (Ing.
che si rammostra al teste? 6) è vero o no che nel mese di aprile 2018 l'ing. redigeva una relazione che veniva CP_3 CP_3 trasmessa ai condomini, riportante le anomalie riscontrate nell'esecuzione delle opere da parte dell'impresa e le CP_2 soluzioni a rimedio? 7) è vero o no che a seguito della ricezione della relazione di cui al punto che precede alcuna contestazione
è stata mossa dal all'Ing. 8) è vero o no che con relazione del 3.10.2018 trasmessa Controparte_9 CP_3 all'Amministratore del Condominio Geom. , l'Ing. elencava le anomalie riscontrate nell'esecuzione CP_9 Pt_2 CP_3 delle opere da parte della e ne individuava gli interventi a rimedio, come si evince dal doc. 12 del fascicolo di parte CP_2 convenuta (Ing. che si rammostra al teste? 9) è vero o no che in data 5.10.2018 l'Ing. inviava all'impresa CP_3 CP_3 una relazione riportante le anomalie riscontrate nell'esecuzione delle opere da parte della medesima, CP_2 CP_2 indicando le soluzioni a rimedio, come si evince dal doc. 17 del fascicolo di parte convenuta (Ing. che si rammostra al CP_3 teste? 10) è vero o no che in data 18.10.2018 la a seguito delle contestazioni evidenziate dall'Ing. dava la CP_2 CP_3 propria disponibilità ad eseguire i lavori a partire dal 12 di novembre, come si evince dal doc. 18 del fascicolo di parte convenuta (Ing. che si rammostra al teste? Testi: Sui capitoli da 1 a 7 Arch. di CC. CP_3 Testimone_1
Testi sui capitoli 8, 9 e 10: interrogatorio formale del Geom. , amministratore pro tempore del Pt_2 Controparte_9
c/o Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e, nella denegata ipotesi Parte_3 Controparte_2 di loro ammissione, si chiede di esser autorizzati a prova contraria con i testi già indicati. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio. Si produce il fascicolo di parte del I grado di giudizio dell'Ing. CP_3
Contr
“In via preliminare - accertare e dichiarare Controparte_10
l'inammissibilità dell'appello laddove volto ad ottenere la riforma della sentenza n.4306/2024 resa dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha respinto ogni domanda formulata nei confronti di per inoperatività della copertura Controparte_11 assicurativa invocata e ha condannato l'appellante a rifondere le spese in favore della predetta nel merito, in via CP_4
pagina 5 di 20 principale: - respingere nel miglior modo il gravame avversario laddove volto ad ottenere la riforma della sentenza
n.4306/2024 resa dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha respinto ogni domanda formulata nei confronti di per inoperatività della copertura assicurativa invocata e ha condannato l'appellante a rifondere le spese in favore CP_4 della predetta e per l'effetto confermare la sentenza n.4306/2024 resa dal Tribunale di Milano sul punto. - in CP_4 ogni caso, confermare la statuizione di assenza di imposizione di oneri di qualunque genere (per capitale, interessi o spese) a carico di - con vittoria di spese. in via subordinata, cautelativa e meramente condizionata, nell'eventualità che CP_4 venisse riformata la decisione impugnata in punto inoperatività della copertura assicurativa, si reiterano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni rassegnate in primo grado: Quanto alla chiamata in causa di Controparte_2
- Respingere ogni domanda proposta nei confronti della da per
[...] Controparte_4 Controparte_2 inefficacia e/o inoperatività della garanzia della polizza assicurativa invocata per le ragioni tutte in atti meglio illustrate. - In subordine, ove confermato l'addebito di responsabilità in capo all'assicurata, darsi atto del contenimento dell'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità Controparte_4 dell'assicurata, nei limiti del massimale e dei sottomassimali previsti nelle singole garanzie di polizza, con applicazione degli scoperti e delle franchigie indicate per le singole ipotesi di danno, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa. -Spese rifuse. Quanto alla chiamata in causa dell'Ing. - Respingere ogni domanda Parte_1 proposta nei confronti della dall'ing. per inefficacia e/o inoperatività della garanzia Controparte_4 Parte_1 della polizza assicurativa invocata per le ragioni tutte in atti meglio illustrate. - In subordine, ove confermato l'addebito di responsabilità in capo all'assicurata, darsi atto del contenimento dell'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di
[...] alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dell'assicurata, nei limiti del massimale e dei Controparte_4 sottomassimali previsti nelle singole garanzie di polizza, con applicazione degli scoperti e delle franchigie indicate per le singole ipotesi di danno, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa. -Spese rifuse. Si allega procura alle liti e si produce: fascicolo di primo grado interamente telematico ed in duplicato informatico. Con ogni più ampia riserva”
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Nel merito, in Controparte_12 via principale: in ordine alle domande spiegate dall'Ing. la presente difesa si rimette a giustizia, Parte_1 rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese e competenze di lite”. Si producono:
1. atto di citazione in appello notificato;
2. sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 4306/2024, pubblicata in data 19.04.2024 e relativa al procedimento rubricato al R.G. n. 26426/2020”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2020, il conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Milano (d'ora in poi solo in qualità di impresa Controparte_2 CP_2 appaltatrice, l'Ing. in qualità di direttore dei lavori, l'Ing. in CP_3 Parte_1
pagina 6 di 20 qualità di progettista, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti pro quota e/o in solido, in relazione ai gravi vizi e difetti riscontrati in sede di ATP riguardanti l'esecuzione e realizzazione delle opere cui al contratto di appalto del 26.09.2017 e al fine di sentirli condannare al risarcimento, ognuno in ragione di una quota di un terzo pari ad €37.302,31 o di quell'altra somma statuenda, o in solido, all'importo complessivo di €111.906,94 somma corrispondente al costo per il ripristino e l'eliminazione dei vizi come accertato dal CTU in sede di ATP, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e oltre alle spese di procedimento e di giustizia.
Si costituiva che chiedeva: - in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa di CP_2 [...]
; - in via principale, di rigettare le domande del perché aveva agito come Controparte_4 CP_1 nudus minister, avendo espresso perplessità sulle specifiche tecniche contenute nel capitolato, come si evinceva anche dalle e-mail del 26.10.2017 e dell'8.11.2017 ed, in caso di accertamento di una qualsiasi responsabilità a suo carico, di dichiarare esclusivamente tenuti al risarcimento dei danni il direttore dei lavori e il progettista convenuti;
- in via riconvenzionale, di condannare il al pagamento del CP_1 credito residuo pari alla somma di €73.284,46 oltre interessi moratori;
- in via subordinata, di condannare a tenerla indenne da ogni somma dovuta. Controparte_4
Si costituiva che, parimenti, chiedeva di autorizzare la chiamata in manleva di Pt_1 [...]
contestava la propria responsabilità per avere ricevuto dal soltanto l' Controparte_4 CP_1 incarico di redigere un computo metrico e non un progetto esecutivo;
sosteneva che l'unica responsabile degli eventuali vizi e difetti poteva essere individuata nella impresa appaltatrice;
da ultimo, eccepiva la corresponsabilità del Condominio che nelle scelte delle opere da effettuarsi aveva adottato un criterio di risparmio, evitando la realizzazione di opere ritenute necessarie dai professionisti, in quanto ritenute troppo costose.
A sua volta, nel costituirsi chiedeva in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa di CP_3
e di dichiarare nullo l'atto di citazione;
-in via principale, contestava ogni Controparte_5 profilo di responsabilità con conseguente rigetto delle domande attoree;
-in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al pagamento del credito ancora dovuto a titolo di corrispettivo, di Controparte_1 cui alla fattura n. 5 del 16.02.2018 per €1.903,20 ; -in via subordinata, di condannare a tenerlo CP_5 manlevato ed indenne.
Si costituiva, altresì, che in relazione al rapporto assicurativo con eccepiva l'inoperatività CP_6 CP_2 della polizza in quanto inerente alla sola responsabilità civile dell'impresa verso terzi, con esclusione dei danni cagionati all'immobile oggetto di manutenzione, in ogni caso, sottolineava che l'obbligazione di garanzia doveva essere limitata alla percentuale di effettiva responsabilità dell'assicurata. In relazione al rapporto assicurativo con , parimenti, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto la copertura, Parte_1 per i danni subiti alle cose in costruzione e/o costruite, era operante solo se conseguente a rovina totale pagina 7 di 20 delle opere, rovina e difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie. In ogni caso, l'obbligazione di garanzia doveva essere limitata alla percentuale di effettiva responsabilità dell'assicurata
Infine, si costituivano anche i che non contestavano l'operatività della polizza ma eccepivano che il CP_5 ricevette la notificazione dell'atto di citazione in data 16.07.2020, tuttavia, inviò la denuncia di CP_3 sinistro solo in data 28.12.2020, con la conseguenza che le spese legali del giudizio non potranno certamente essere poste a carico della terza chiamata.
Il Tribunale rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, visto l'art. 698 comma 3 c.p.c., disponeva l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo, e disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio, con lo stesso ausiliario nominato ante causam, attesa l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP alle compagnie di assicurazioni terze chiamate che non vi avevano partecipato, e all'esito delle memorie difensive finali decideva la causa con la pronuncia qui impugnata.
Sentenza del Tribunale n.4306/2024
Il primo giudice, dopo aver accertato:- che il incaricò dell'esecuzione CP_1 Controparte_2 delle opere finalizzate al ripristino della facciata dalla palazzina C del sito a Controparte_1
Trezzano Sul Naviglio 1/A, a norma degli artt. 1655 ss c.c. ;-che il incaricò la CP_1 Parte_1 dell'attività di progettazione dell'opera di rifacimento delle facciate della palazzina C;
– che il Condominio incaricò il di ricoprire la qualifica di direttore dei lavori, sulla base degli esiti delle consulenze ha CP_3 ritenuto non contestati e provati i vizi e difetti relativi alla: -1) sensibile e diffusa disomogeneità della granulometria della finitura degli intonaci tra le parti oggetto di rifacimento dell'intonaco stesso e le parti in cui l'intonaco non è stato rifatto, con conseguenti inestetismi delle facciate” e alla - 2) “sensibile e diffusa presenza di ondulazioni sulle parti di intonaco rifatte. In un caso sulla facciata Ovest è presente un evidente rigonfiamento dell'intonaco stesso, circoscritto ad una superficie di intonaco inferiore a 1 m2, probabilmente dovuto all'incipiente distacco dell'intonaco dal supporto. Sfogliature localizzate più o meno marcate e/o incipienti distacchi della pittura di finitura applicata. Insufficiente accuratezza nel rifacimento degli intonaci, perché in alcune parti interessate dal rifacimento non è stata adeguatamente curata la planarità del nuovo intonaco”.
Quanto alla responsabilità dei convenuti, premessa la responsabilità solidale, tenuto conto della domanda di condanna pro quota avanzata dal e della medesima richiesta di ripartizione pro quota avanzata CP_1 dalle Assicurazioni, in caso di accertamento della responsabilità e di operatività delle polizze, ha ritenuto, sempre sulla base degli esiti delle CTU, che con riferimento ai vizi sub 1) la responsabilità fosse da imputare in misura maggiore pari a 2/3 alla che in qualità di progettista elaborò la soluzione Parte_1 tecnica erronea e, in misura inferiore per la quota di 1/3, al direttore dei lavori il quale non la CP_3 modificò in corso di esecuzione, nonostante, i rilievi tempestivi dell'impresa appaltatrice. Con riferimento pagina 8 di 20 ai vizi sub 2) ha ritenuto che il rigonfiamento verificatosi era imputare principalmente – per la quota pari a
2/3 alla che realizzò l'attività esecutiva con scarsa cura e in violazione delle regole dell'arte CP_2 ravvisando, altresì, un inadempimento del direttore dei lavori di minore importanza pari alla quota CP_3 di 1/3, per non aver sufficientemente dimostrato di aver ordinato all'appaltatore, in corso d'opera e nel corso della vigilanza e controllo esperiti, di disporre attività correttiva ovvero di rifare le parti di intonaco.
Ha, poi, accolto le domande riconvenzionali di e del nei confronti del , CP_2 CP_3 CP_1 effettuando la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti, nonché, la domanda di garanzia del nei CP_3 confronti dei ed ha respinto le domande di garanzia della e di nei confronti di CP_5 Parte_1 CP_2 con conseguente governo delle spese di lite. Ha, quindi, così statuito: CP_4
“1) disposta la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti, condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_1 corrispettivo, a favore di della somma di euro 28.435,13, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. Controparte_2 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) disposta la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti, condanna al pagamento, a favore del CP_3 CP_1
a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 42.946,13 oltre interessi legali dalla data della presente
[...] sentenza al saldo;
3) condanna al pagamento, a favore del a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 44.849,33 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
4) rigetta le domande di manleva articolate da e da nei confronti di Controparte_2 Parte_1 [...]
; Controparte_4
5) condanna a tenere indenne delle somme che quest'ultimo dovrà Controparte_5 CP_3 corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali;
6) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
7) condanna e , in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_3 Parte_1 che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
8) condanna e , in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese Controparte_4 generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
9) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Controparte_5 CP_5 CP_3 euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
pagina 9 di 20 10) pone definitivamente a carico del le spese della CTU e le spese processuali del procedimento di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo;
11) pone definitivamente a carico di e , in via solidale, le spese della CTU espletata CP_3 Parte_1 nel giudizio di cognizione”
Secondo grado
La predetta pronuncia veniva impugnata in via principale dalla , in via incidentale dal Pt_1
e dalla si costituivano il e le due Compagnie che, invece, chiedevano il CP_1 CP_2 CP_3 rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata insistendo, comunque, nella diversa ipotesi di accoglimento, nelle eccezioni e domande tutte proposte in primo grado.
All'udienza di prima comparizione del 12.12.2024, i difensori insistevano nelle rispettive istanze e domande tutte, il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni, le stesse chiedevano tutte l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. davanti al Collegio all'udienza del 20.03.2025 e veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Appello principale Parte_1
Con il primo motivo intitolato” Errata e/o illogica motivazione - erronea valutazione dei documenti –violazione dell'art. 115 c.p.c.” e con il secondo motivo intitolato “Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia e manleva” che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi, si censura il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti della Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere CP_4 fondata l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.3. n.5 delle Condizioni di Assicurazione che limitano l'oggetto del rischio garantito, ai gravi vizi che incidano sulla stabilità, sul godimento e sulla durata del bene, perché i vizi e difetti riscontrati dal CTU sulle facciate non hanno meramente natura estetica ma integrano i presupposti di cui all'art. 1669 c.c. I gravi difetti dell'opera, oggetto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore. Nel caso di specie, lo stesso CTU ha dato atto che è necessario effettuare nuovamente l'integralità delle opere oggetto dell'originario contratto di appalto e, quindi, da ciò ne deriva la totale inidoneità degli interventi edili effettuati con conseguente applicazione dell'art.1669 c.c. In ogni caso, il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sull'operatività della clausola 3.4 del contratto in cui espressamente si dichiara che: “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per pagina 10 di 20 perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività” avendo limitato il proprio esame al solo n. 5) della clausola 3.3. Nella fattispecie è indubbio che il Condominio, laddove, confermata la responsabilità professionale della , abbia subito una perdita patrimoniale e, quindi, Parte_1
è tenuta a tenere indenne l'appellante in qualità di Assicurata. CP_4
Con il terzo motivo intitolato “Errata e/o illogica motivazione – motivazione contraddittoria – erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 c.p.c.” la difesa della contesta la sussistenza della propria Parte_1 responsabilità perché, sostiene di essersi limitata a redigere il computo metrico non assumendo la qualifica di progettista;
inoltre aveva indicato altri prodotti per la pittura delle facciate che poi non sono stati utilizzati. È, inoltre, documentale il fatto che l'attività di battitura dell'intonaco, che nel computo metrico avrebbe dovuto effettuarsi prima del progetto, in quanto indispensabile ad individuare criticità non conoscibili attraverso l'esame visivo, è stata effettuata dalla successivamente all'approntamento del CP_2 cantiere ed all'inizio dei lavori e dopo la redazione del capitolato. È per questa ragione che, contrariamente a quanto ritento dal Tribunale, non possono esserle imputati i vizi e difetti riscontrati, perché non è mai stata convocata dal e non ha avuto modo di valutare le criticità evidenziate da sorte CP_1 CP_2 solo in seguito alla già menzionata battitura dell'intonaco, che avrebbero potuto suggerire di attuare lavorazioni alternative. Non avendo partecipato alla fase progettuale ed esecutiva, la deve andare Parte_1 esente da ogni responsabilità che ricade esclusivamente in capo al D.L. e allo stesso , ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c., perché ha scelto consapevolmente la soluzione più economica per la realizzazione delle opere, in spregio ai consigli tecnici dell'Ing. e poi in fase esecutiva, per il tramite del Direttore Parte_1
Lavori, ha scelto, altrettanto, consapevolmente di non adottare alcuna soluzione diversa da quanto indicato nel computo metrico, ciò pur in presenza delle criticità evidenziate dalla In ogni caso, l'appellante CP_2 contesta la sussistenza dei i singoli danni e le quote di responsabilità.
Infine, con il quarto motivo intitolato“Errata e/o illogica motivazione - erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 cpc” l'appellante censura la quantificazione dei costi di ripristino che il Tribunale ha effettuato sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU che, in realtà, non ha risposto in modo esauriente né ai quesiti, né alle osservazioni delle parti e chiede, pertanto, il rinnovo dell'indagine peritali. L'errata valutazione dei costi da parte del CTU è d'altra parte manifesta, per il solo fatto che lo stesso ha previsto l'elevato importo di ben €77.760,00 per l'installazione e noleggio del ponteggio quando, invece, sarebbe stato possibile utilizzare una serie di piattaforme – cd. cestelli – per procedere ai lavori, al costo di soli
€5.347,20.
Appello incidentale CP_13 il primo motivo “sub lett.A) Sugli interessi liquidati in sentenza” il censura la decorrenza degli
[...] CP_1 interessi legali di cui al capo 3) della sentenza perché il Tribunale, nel condannare la al pagamento Parte_1
a suo favore della somma di €44.849,33 ha stabilito la decorrenza degli interessi legali dalla data della pagina 11 di 20 sentenza al saldo quando, invece, avrebbero dovuto decorrere dalla data della domanda giudiziale, al saldo effettivo.
Con il secondo motivo “sub lett. B) Sulle spese del giudizio di ATP” il censura il capo 10) della CP_1 sentenza con il quale il Tribunale ha posto a definitivamente suo carico le spese della CTU e le spese processuali del procedimento di ATP, perché sostiene che già in sede di ATP era stata acclarata, pro quota, la soccombenza delle parti convenute e, quindi, le spese di CTU e le relative spese processuali dovevano e devono essere imputate pro quota ai convenuti – – Controparte_2 CP_3 Parte_1
.
[...]
Con il terzo motivo “sub lett. C) Sulle spese di lite liquidate a favore di ” il Controparte_2
censura il capo 6) della sentenza con il quale il Tribunale, nel regolamentare le spese di lite CP_1 con l'impresa appaltatrice, ha posto a suo carico le stesse quando, invece, essendovi stata, quantomeno, una soccombenza reciproca dovevano essere compensate o, comunque, diversamente quantificate. Chiede, quindi, in via subordinata una rimodulazione della loro quantificazione.
Con il quarto motivo “sub lett. D) sulla data di decorrenza degli interessi moratori a favore di il CP_2
censura il capo 1) della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato il CP_1
a pagare gli interessi moratori a favore della dalla data della domanda giudiziale sino al CP_1 CP_2 saldo, evidenziando una illogica disparità di valutazione e trattamento disposta dal Tribunale che per quanto riguarda la data di decorrenza degli interessi legali con riferimento a quanto statuito ai capi sub 2) e
3) ha fatto, invece, decorrere gli stessi dalla data della sentenza al saldo.
Appello incidentale CP_2
Con il primo motivo sub lett. A “errata e/o illogica motivazione della sentenza nella attribuzione di responsabilità in generale e, in particolare, a per vizi inerenti alla fase esecutiva dell'opera” l'appaltatrice censura la decisione per CP_2 avere il Tribunale, con riferimento ai vizi riguardanti la fase esecutiva dell'opera, erroneamente imputato la percentuale di 2/3 a suo carico, quando, né la CTU né la sentenza forniscono una stima distinta per ciascuna delle due presunte voci di danno, limitandosi, invece, ad indicare un importo complessivo per le opere di ripristino. Inoltre, il primo giudice non ha sufficientemente valutato che aveva segnalato i CP_2 difetti progettuali prima dell'avvio dei lavori ed h agito secondo le direttive ricevute. L'inadempimento è da attribuire al Direttore dei Lavori, che aveva il dovere di vigilare e intervenire preventivamente per evitare difetti nell'opera.
Con il secondo motivo sub lett. B) errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente agli errori progettuali – erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 c.p.c. la lamenta la contraddittorietà CP_2 della decisione perché, in un primo momento (pag. 9-10), il Giudice attribuisce a la responsabilità CP_2 dell'ondulazione e della scarsa complanarità dell'intonaco, accusandola di non aver agito come mero pagina 12 di 20 esecutore (nudus minister) e di non aver posto sufficiente cura nell'esecuzione; successivamente (pag. 12), tuttavia, il Giudice riconosce che l'errore progettuale dell'Ing , consistente nella scelta di una Parte_1 tecnica inadeguata (semplice pitturazione), è stato determinante nella disomogeneità della finitura degli intonaci.
Con il terzo motivo sub lett. C “errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente al concorso di colpa del – erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 c.p.c. e 1227 c.c.” l'impresa appaltatrice CP_1 sostiene che il Tribunale ha erroneamente escluso qualsiasi concorso di colpa del , affermando CP_1 che quest'ultimo, in quanto consumatore, si sarebbe affidato alle scelte tecniche del Direttore dei Lavori e della Progettista senza alcuna responsabilità. Tale valutazione, tuttavia, contrasta con gli elementi emersi in giudizio e viola l'art. 115 c.p.c., per omessa valutazione di prove documentali decisive, e l'art. 1227 c.c., che disciplina il concorso di colpa del danneggiato. Il Condominio, infatti, era stato avvisato da delle CP_2 problematiche progettuali e tecniche;
non ha richiesto chiarimenti o modifiche alla Progettista o al
Direttore dei Lavori;
ha accettato consapevolmente un progetto che presentava evidenti criticità, anziché adottare soluzioni migliorative. Infine, lo stesso contratto di appalto obbligava l'appaltatrice al rispetto degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori.
Con il quarto motivo sub lett. D “errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente all'interpretazione delle clausole di garanzia contenute nel contratto di assicurazione stipulato da con – violazione degli artt. CP_2 CP_14
1366,1367,1369 e 1370 c.c.” si impugna il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti di
Il Tribunale ha ritenuto che la polizza non coprisse i danni all'immobile oggetto di CP_4 manutenzione, ma solo i danni a persone o cose e non quelli relativi alle opere in costruzione o agli immobili oggetto di manutenzione, facendo leva sulle seguenti clausole: l'art.
5.1 lett. i) che esclude dalla copertura i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori. L'art. 27, che esclude i danni derivanti da vizi originari dei materiali e da inidoneità degli impianti o delle opere riparate o manutenute.
Al contrario, la sottolinea che l'interpretazione adottata dal Tribunale viola le norme che regolano i CP_2 principi di interpretazione contrattuale, perché, ha reso la polizza sostanzialmente priva di efficacia ed ha ingiustamente escluso la copertura, nonostante, il sia un terzo ai sensi della polizza, e quindi, CP_1 destinatario della garanzia che copre proprio i danni a terzi. L'art.
3.14 copre i danni derivanti da errori di progettazione e direzione lavori ed il primo giudice l'ha applicato in modo restrittivo, non considerando che i vizi sono dipesi dalle direttive impartite dal Direttore dei Lavori, e non da scelte autonome di CP_2
Lo stesso art. 27 comma 1 richiamato dal Tribunale, nel momento in cui deroga alla lettera l) dell'articolo
5.1, stabilendo che la copertura è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni
(anche da incendio) causati a terzi, compreso il committente, dopo, l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti effettuati nel periodo di validità della polizza estende, dunque, la pagina 13 di 20 tutela ai danni anche successivi alla consegna dell'opera, coprendo espressamente i danni a terzi e al committente.
Infine, con il quinto motivo sub lett. E. “errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente alla condanna del al pagamento degli interessi moratori” lamenta il fatto che il Tribunale ha erroneamente CP_1 fissato la decorrenza degli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale, anziché, dalla scadenza delle singole fatture azionate, contravvenendo così ai principi giuridici in materia di obbligazioni pecuniarie.
L'art. 1284 c.c. prevede che, nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori decorrono dal momento in cui il debitore è in mora, ossia dalla scadenza dell'obbligazione non adempiuta. Nel caso di specie, la mora del Condominio è sorta automaticamente alla scadenza delle fatture emesse da In ogni caso, CP_2
l'appaltatrice chiede alla Corte di precisare se si deve fare riferimento alla data di radicamento del giudizio di primo grado ad opera del , che ha agito nei confronti dei convenuti, o alla data del deposito CP_1 della comparsa di costituzione e risposta di con la quale l'impresa ha formulato la domanda CP_2 riconvenzionale, chiedendo il pagamento delle somme dovute con interessi moratori.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di dover rigettare sia l'appello principale che gli appelli incidentali per le seguenti ragioni.
Partendo dall'esame dell'appello principale della , occorre subito sottolineare, con riferimento Parte_1 ai primi due motivi di appello che, contrariamente a quanto sostenuto, lo stesso CTU ha qualificato i vizi e difetti riscontrati (Sensibile e diffusa disomogeneità della granulometria della finitura degli intonaci, Sensibile e diffusa presenza di ondulazioni delle parti di intonaco rifatto. Sfogliature localizzate più o meno marcate e/o incipienti distacchi della pittura di finitura applicata) quali meri inestetismi delle facciate, aventi natura esclusivamente estetica come documentato dalle fotografie scattate nel corso del sopralluogo in sede di A.T.P. ed in sede di successiva
CTU. Solo con riferimento al rigonfiamento dell'intonaco per una superficie assai limitata pari ad 1 mq, ha ritenuto che si tratti di un difetto avente carattere funzionale ma ha, altresì, precisato che in considerazione della modesta estensione, pur compromettendo la durabilità dell'intonaco e della finitura circostante, non può causare nemmeno nel lungo periodo la rovina dell'edificio. Deve, dunque, essere pienamente condivisa la valutazione del Tribunale sulla inoperatività della garanzia assicurativa invocata, non essendo intervenuta alcuna disgregazione strutturale dell'opera, nè alcun grave vizio o difetto di parte dell'opera destinata per sua natura a lunga durata. Secondo la definizione contrattuale sono definite non a lunga durata le parti di completamento e finitura dell'opera quali ... pavimenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramessi e muri di tamponamento, opere di isolamento termico ed acustico, infissi... e quanto altro di simile.
Ormai da tempo la Suprema Corte ammette la possibile diversa interpretazione tra 1669 c.c. e la volontà contrattuale delle parti per cui non rientrano nella copertura assicurativa quei vizi e danni che, pur sussunti pagina 14 di 20 nella previsione dell'art. 1669 c.c., non siano tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'edificio (Cass. Civ. sent. n. 15718/2021; nello stesso senso ex multis Cass. civ. sent. n. 33422/2019). In altre parole, non si tratta di definire il perimetro normativo della responsabilità aquiliana di cui all'art. 1669
c.c., ma di stabilire quali vizi siano oggetto di copertura assicurativa, in base alla polizza e alle condizioni di assicurazione e come giustamente rilevato dal Tribunale, la garanzia è: “operante solo se conseguente a: • rovina totale delle opere;
• rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera”. L'art.
3.4 richiamato dall'appellante non può trovare applicazione in quanto, la domanda del Condominio ha ad oggetto i costi di rifacimento dell'intonaco e null'altro, mentre le perdite patrimoniali a cui si riferisce la pattuizione riguardano il pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali, quali, a titolo esemplificativo, le multe o sanzioni per errori imputabili all'assicurato, o la consulenza per le pratiche amministrative o di condono.
Anche il terzo motivo non è fondato, perché contrariamente a quanto sostenuto è documentale il fatto che la non si è limitata a redigere un semplice computo metrico ma come accertato dal CTU, Parte_1 sottolineato dal Tribunale e documentato venne incaricata dal Condominio con la delibera del 27.03.2015, della “rielaborazione capitolato e preparazione gara d'appalto, discussioni e delibere” (doc. 05 fasc. ). Parte_1
L'appellante consegnò la relazione (doc. 06 fasc. ), oltre a redigere gli allegati al documento Parte_1 denominato “capitolato e computo facciate” indicando specificatamente le lavorazioni da eseguire per il risanamento e rifinitura degli intonaci di facciata. In particolare, la finitura prevista era indicata nel titolo come “RIVESTIMENTO AI SILICATI” (tipologia finitura simile nell'aspetto e nella lavorazione al rivestimento plastico continuo, quindi alla finitura preesistente) ma nella descrizione era indicata
“Pittura a base di silicati di potassio …”. Ancora, la partecipò a tutte le fasi decisionali sull'attività da Parte_1 eseguire e sulle modalità da seguire, come si evince anche dai verbali delle assemblee condominiali del 3 maggio 2017 e dell'11 luglio 2017, nel corso della quale, alla sua presenza, venne modificato il progetto originario, optando per il rifacimento della facciata “come esistente” senza cappotto e senza balconi. Quindi, la
, nella sua veste di progettista assunse una scelta impropria perché come si legge nella CTU:”… Parte_1 tenuto conto della preesistenza del rivestimento plastico continuo e della rimozione delle parti in fase di esfoliazione per una superficie l'imitata al 50% del totale, era ovvio, sia per un tecnico di normale esperienza, sia per un imprenditore edile di normale capacità, che sarebbe stato pressoché impossibile ottenere una superficie granulometricamente omogenea applicando una semplice pitturazione. Per assicurare uniformità granulometrica ed estetica delle facciate in considerazione del parziale intervento sugli intonaci sarebbe stato sufficiente prevedere, in luogo della tinteggiatura, un nuovo rivestimento plastico continuo esteso a tutta la superficie delle facciate, con un modesto maggior costo, rispetto alla soluzione prevista e realizzata. A tal proposito, non è vero che non fu informata del problema perché anche a lei (per conoscenza) venne inviata dal Cagelli la e-mail del 07/11/2017 nell'imminenza dell'inizio delle lavorazioni previste dal pagina 15 di 20 capitolato, con la quale si comunicava all'Amministratore che i rappezzi avrebbero avuto granulometria differente dall'esistente, ma che tale diversità non sarebbe stata percepibile “dalla solita distanza di percezione del manufatto”. Non solo, la ricevette -sempre per conoscenza- anche la e-mail della del Parte_1 CP_2 giorno successivo il 08/11/2017, con la quale la stessa impresa segnalava che procedendo con la soluzione indicata nel computo metrico allegato al contratto, le facciate sarebbero state caratterizzate da irregolarità e disomogeneità della finitura. Detta comunicazione era in tempo utile per modificare la soluzione tecnica ed evitare il risultato contestato dal per quanto riguarda l'aspetto granulometrico e, tuttavia, la CP_1
che aveva indicato la scelta errata non intervenne. Del tutto superfluo ed irrilevante è, dunque, il Parte_1 rilievo relativo al fatto che la battitura dell'intonaco venne fatta in corso d'opera. Né può essere ravvisato un concorso di colpa a carico del per aver voluto contenere i costi, perché i condomini non CP_1 essendo tecnici vedendo il titolo “RIVESTIMENTO AI SILICATI” senza leggere il dettaglio della voce potevano legittimamente aspettarsi una finitura analoga a quella esistente, come avevano deliberato in sede di assemblea alla presenza della in data 11 luglio “si procederà al solo rifacimento della facciata come Parte_1 esistente”, quindi con lo stesso tipo di finitura preesistente costituito da un rivestimento plastico continuo e non da una pitturazione.
Ritiene la Corte non fondato anche con il quarto motivo, con il quale si contesta la quantificazione dei costi come accertata dal CTU e fatta propria dal Tribunale, con particolare riferimento al costo del ponteggio che si assume spropositato e non necessario. Rileva, al contrario la Corte come il CTU ha ampiamente affrontato questa tematica, dando atto che la palazzina “C” è interamente circondato da aree condominiali a verde che insistono sul solaio di copertura del sottostante piano interrato, come dimostra lo stralcio della planimetria catastale riportata nella perizia. In corrispondenza dell'ingresso carrabile Nord, delle facciate Nord ed Ovest (Foto 16, 17, 18 e 19 pagine successive) mancano totalmente gli spazi di manovra necessari per operare in sicurezza con un “cestello largo montato su un mezzo mobile”. D'altra parte, la stessa ha utilizzato il ponteggio che il CTU sottolinea è anche soluzione più economica. CP_2
Parimenti, non può essere accolto l'appello incidentale del CP_1
La diversa decorrenza degli interessi è stata, infatti, adeguatamente motivata dal Tribunale che giustamente ha sottolineato che, mentre, per le somme dovute a titolo risarcitorio gli interessi legali decorrono dalla data della loro quantificazione ad opera del giudice e, quindi, dalla data di pubblicazione della sentenza, per le somme dovute a titolo di corrispettivo, gli interessi decorrono dalla data della loro scadenza e/o domanda.
Nel caso di specie poi, non si ravvisa alcuna disparità di trattamento con riferimento alla decorrenza degli interessi riconosciuti per il perché lo stesso non ha mai chiesto la condanna al pagamento degli CP_3 interessi moratori, limitandosi invece a richiedere il solo importo capitale.
pagina 16 di 20 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice ha distinto le posizioni delle parti e le fasi del giudizio e quindi, ha correttamente posto le spese di Atp a carico del richiedente. Infatti, CP_1 rispetto all' ATP il è risultato soccombente nei confronti dell'appaltatore, unico soggetto che CP_1 aveva chiamato in giudizio, e pertanto, le spese debbono rimanere a suo carico per il noto principio della soccombenza. Quelle, invece, della CTU resa nel merito sono state correttamente poste a carico di e siccome soccombenti. Ancora, rispetto a anche per merito il è Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1 risultato soccombente all'esito della compensazione atecnica dei rispettivi crediti, per cui sono state correttamente poste a carico del medesimo, le spese dell''impresa appaltatrice. CP_1
Infine, deve essere rigettato anche l'appello incidentale di CP_2
Quanto ai primi tre motivi sub lett. A,B, e C valgono le considerazioni già espresse in relazione al mancato concorso di colpa del e alla congruità dei costi di ripristino accertati in sede di CTU e fatti CP_1 propri dal Tribunale. In relazione allo specifico e contestato profilo di colpa dell'appaltatrice, del tutto risibile è la considerazione sulla percentuale di colpa addebitata perché, appunto, la responsabilità è solidale per cui la risponde per l'intero danno e non può andare esente da responsabilità. Contrariamente a CP_2 quanto sostenuto, infatti, in relazione ai vizi riguardanti la ”…sensibile e diffusa presenza di ondulazioni sulle parti di intonaco rifatte. In un caso sulla facciata Ovest è presente un evidente rigonfiamento dell'intonaco stesso, circoscritto ad una superficie di intonaco inferiore a 1 m2, probabilmente dovuto all'incipiente distacco dell'intonaco dal supporto. Sfogliature localizzate piu o meno marcate e/o incipienti distacchi della pittura di finitura applicata…” il Consulente d'ufficio ha accertato che: “la presenza di ondulazioni sulle parti di intonaco rifatte è conseguenza dell'insufficiente cura esecutiva riguardo la complanarità tra le parti di intonaco rifatte e le parti di intonaco non oggetto di rifacimento. Non risulta dagli atti che il D.L. abbia ordinato in corso d'opera alcuna correzione e/o rifacimento delle parti di intonaco rifatto che presentavano evidenti ondulazioni...” e, quindi, come giustamente ritenuto dal Tribunale, non può ritenersi che l'appaltatore abbia agito come mero nudus minister, in quanto si tratta di vizi inerenti alla fase esecutiva dell'opera, causati dal difetto di complanarità tra le parti di intonaco rifatte e le parti di intonaco non oggetto di rifacimento.
Il difetto è stato imputato dal CTU, ad una insufficiente cura nella realizzazione dell'attività di tinteggiatura, per cui del mancato rispetto delle regole dell'arte deve senz'altro rispondere la aspetto questo ben CP_2 diverso dal difetto progettuale che invece è stato imputato alla Progettista e al difetto di sorveglianza di cui
è stato chiamato a rispondere il in qualità di D. .L. CP_3
Anche il motivo sub lett. D, relativo all'errato rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti di non è fondato. Le condizioni di assicurazione espressamente prevedono al punto 5) CP_4
DELIMITAZIONI ‐ Art. 5.1 –lett. i) l'esclusione dalla garanzia dei danni alle opere in costruzione ed alle pagina 17 di 20 cose sulle quali si eseguono i lavori: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: i) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori” (pag. 9 di 17 doc. 2 . CP_4
L'art.
5.1 lettera i) delle condizioni contrattuali (doc. 2, pag. 9 di 17) è certamente applicabile perché si tratta di danni alle cose sulle quali sono stati eseguiti i lavori e la tesi di per cui vi sarebbe una diversità con CP_2
l'ipotesi di opere di manutenzione non ha alcun fondamento. Il contratto di garanzia di cui si discute, infatti, regola la fattispecie della responsabilità civile verso terzi. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia obbligato a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento; i danni indennizzabili sono quelli cagionati accidentalmente a terzi in occasione dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma al di fuori della sfera direttamente incisa da tale attività. In ogni caso, l'art. 27 delle condizioni di assicurazione prevede delle esclusioni di copertura che rendono la polizza non operativa nella fattispecie.: “Restano comunque, esclusi dalla garanzia: a) i danni derivanti da vizio o difetto originario di prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate, riparate e/od oggetto dei lavori di manutenzione; b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate;
c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati; d) cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.” (pag. 12 di 17, doc. 2 . CP_4
Pertanto, come giustamente osservato dalla difesa di il Tribunale ha correttamente respinto la CP_4 domanda di garanzia di per inoperatività nella fattispecie della garanzia di polizza, in quanto i vizi CP_2 illustrati dal CTU riguardano errori nell'esecuzione dei lavori, finitura degli intonaci, ondulazioni delle parti di intonaco e rigonfiamento dell'intonaco, espressamente definiti come danni di natura squisitamente ed esclusivamente estetica, comunque emendabili e ripristinabili senza alcun pregiudizio per quanto riguarda la fruibilità ovvero pregiudizio strutturale, ossia trattasi tutti di conseguenze non rientranti in copertura essendo qualificabili come mancata rispondenza dell'opera e comunque di spese per riparare o rifare l'opera che si assume malfatta. Deve inoltre darsi atto che sono estranee al rischio garantito le domande restitutorie di importi a qualunque titolo versati.,
Infine, in relazione al motivo sub lett. E, relativo all'errata decorrenza degli interessi moratori, osserva la
Corte come l'accertamento del corrispettivo ancora dovuto è stato determinato a seguito della c.d. compensazione impropria (o atecnica), istituto di elaborazione giurisprudenziale che opera quando le contrapposte ragioni di credito delle parti scaturiscono dal medesimo rapporto giuridico, anche complesso,
o da rapporti accessori. Il fenomeno si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere ed è sottratto all'applicazione della disciplina predisposta dal legislatore per la compensazione “vera e propria” negli artt. 1241 ss. c.c. ed è previsto dall'art. 1242, comma 1°, c.c., sicché, il giudice può procedere all'accertamento contabile del saldo risultante dalla somma algebrica delle pagina 18 di 20 rispettive poste anche in assenza di formale eccezione di parte o di apposita domanda riconvenzionale. Di conseguenza, è del tutto corretta la decorrenza degli interessi di mora dalla data della domanda riconvenzionale e non dalla data delle singole fatture.
Sulla base delle ragioni sopra espresse tutti i gravami non possono essere accolti.
Quanto alle spese di lite del grado, il rigetto dell'appello principale ed il rigetto di quelli incidentali giustificano ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione tra le predette parti, viceversa, quelle di CP_4 devono essere rimborsate in va solidale dalla e dalla stante la loro soccombenza. Parte_1 CP_2
Le spese del vanno, invece, poste a carico del che impugnando il capo 10) relativo alla CP_3 CP_1 liquidazione delle spese legali e di CTU sostenute in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, ha chiesto che venissero poste anche suo carico.
Quanto alle spese dei che si sono rimessi alla Corte, attesa la mancanza di domande nei loro CP_5 confronti, sia da parte dell'appellante principale, degli appellanti incidentali, ritiene la Corte in assenza di soccombenza che debbano rimanere a carico della predetta parte.
La liquidazione a favore del viene fatta ex D.M. 55/2014 tenuto conto della attività svolta, della CP_3 difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa che riguarda il solo importo delle spese di ATP, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €5.200,01 a
€26.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma
1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art.1 comma 17, L n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti dal e Parte_1 Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4306/2024 pubblicata il 19.04.2024, così Controparte_2 provvede:
1) rigetta tutte le impugnazioni siccome infondate;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra , Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
3) condanna il al rimborso delle spese di lite a favore di che si Controparte_1 CP_3 liquidano in complessivi €3.966,00 oltre iva e cpa e rimborso spese forfetario.
pagina 19 di 20 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR
30 Maggio 2002 n. 115;
5) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025. la Cons. est. la Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Dott. Anna Mantovani
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA composta dai magistrati
Dr. ANNA MANTOVANI PRESIDENTE
Dr. MARIA TERESA BRENA CONSIGLIERE REL.
Dr. FRANCESCA VULLO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa d'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4306/2024 pubblicata il
19.04.2024 DA
, codice fiscale , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
AC IN 2 CC (20090 MI) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mario Ettore Loro, codice fiscale , del Foro di Milano, presso il cui studio, in Viale San Gimignano CodiceFiscale_2
38, ha eletto speciale domicilio, giusta procura ex art. 83 c.p.c. rilasciata in calce al presente atto (doc. 01),
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, Via della Circonvallazione 1/A Trezzano sul Naviglio (20090 MI), Controparte_1 codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, assistito dagli Avv.ti P.IVA_1
Alfonso PANNI (CF ed Alessandro PANNI (CF ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Miilano, Via Monviso,28
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
con sede in Via Enrico Caviglia 3/A Milano (20139 MI), codice Controparte_2 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difesa dall'Avv. P.IVA_2
pagina 1 di 20 Luigi Troisi del Foro di Milano (C.F. - P.E.C.: , C.F._5 Email_1 presso lo Studio del quale in Milano, Via Macedonio Melloni, 76 è elettivamente domiciliata
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, con studio in Via Paolo Tatti 5 Turbigo (20029 MI), codice fiscale CP_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parachini del Foro di TO Arsizio (C.F. C.F._6 [...]
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via Magenta 25 - C.F._7
21013 Gallarate (VA)
APPELLATO
con sede in Via Stalingrado 45 Bologna (40128 BO), codice Controparte_4 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difesa dagli P.IVA_3
Avv.ti Vincenzo Paltrinieri (C.F.: ) e dall'Avv. Luca Paltrinieri (C.F.: C.F._8
), in via tra loro congiunta e/o disgiunta, presso lo Studio dei quali in Milano via C.F._9
Goldoni n. 1 elegge domicilio
APPELLATA
con sede in Corso Garibaldi 86 Milano (20121 MI), codice Controparte_5 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. P.IVA_4
Nicolò Nadir Durzi (c.f. – PEC del CodiceFiscale_10 Email_2
Foro di Rimini, presso il cui studio, sito in Rimini, Via Macanno n. 32, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER : “Voglia la Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 4306/2024, ogni contraria istanza, deduzione, domanda o eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello: NEL MERITO accertati i fatti di causa, rigettare le domande tutte svolte nei confronti dell'Ing.
Parte_1 in quanto inammissibili, infondate e/o non provate per tutti i motivi di fatto e diritto di cui ai propri scritti difensivi in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una o più domande svolte nei confronti dell'Ing. ,
Parte_1 accertare il concorso del committente nella causazione del danno, attesa ingerenza del medesimo nelle decisioni e CP_1 per tutti i motivi di fatto e diritto di cui ai propri scritti difensivi, per l'effetto riducendo proporzionalmente in relazione alle percentuali di colpa la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'Ing. nella denegata e non creduta ipotesi di
Parte_1 accoglimento di una o più domande svolte nei confronti dell'Ing. , dichiarare la tenuta
Parte_1 Controparte_4
a garantire, manlevare e tenere indenne l'Ing. da ogni conseguenza correlata a detto accoglimento e condannare la Parte_1
pagina 2 di 20 medesima Assicurazione a pagare quanto ritenuto dovuto al condannare il al pagamento delle spese CP_1 CP_1
e compensi difensivi in favore dell'Ing. in caso di rigetto delle domande dal medesimo svolte nei di lei confronti in Parte_1 primo grado ovvero operare compensazione proporzionale in caso di loro accoglimento parziale in caso di accoglimento totale o parziale delle domande formulate dal condannare la al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_6 compensi difensivi dovuti all'Ing. ex art. 1917, terzo comma, c.c. in ogni caso, considerati i pagamenti effettuati Parte_1 dall'Ing. in adempimento spontaneo di quanto disposto in sentenza di primo grado per evitare l'esecuzione forzata, Parte_1 condannare i rispettivi percettori alla restituzione degli importi stessi, totale o parziale e comunque nella misura che risulterà di giustizia IN VIA ISTRUTTORIA disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a diverso ausiliario;
si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste nei precedenti atti e scritti difensivi e non accolte dal
Tribunale e si rinnovano tutte le eccezioni avverso le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e compensi”
PER IL :” IN VIA PRINCIPALE: Dichiararsi manifestamente infondata Controparte_1
l'impugnazione proposta da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona dell'Amministratore e/o legale rappresentante pro tempore, con tutte le conseguenti declaratorie di Legge. Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE:
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la corresponsione degli interessi legali da parte di
[...]
in favore del “dalla data della presente sentenza la saldo” Parte_1 Controparte_1
(capo sub 3 sentenza n.4306/24) disponendo la decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce di liquidare e porre definitivamente a carico del
le spese della CTU e spese processuali del procedimento di ATP (capo sub 10 sentenza Controparte_1
n.4306/24), disponendo che tali voci (spese CTU e spese processuali) vadano imputate pro quota alle parti
[...]
– Ing. – Ing. e rifuse al Controparte_2 CP_3 Parte_1
. Controparte_1
Riformare il capo sub 6) della sentenza di primo grado con annullamento di quanto ivi statuito e/o quantomeno con una rimodulazione e ricalcolo dell'importo liquidato a titolo di refusione delle spese di lite a favore di
[...]
e posto a carico del , per i motivi tutti esposti in narrativa. Controparte_2 Controparte_1
Riformare i capi sub 1) – 2) – 3) della sentenza di primo grado in cui si statuisce la decorrenza degli interessi, uniformando, individuando ed indicando l'esatta data di decorrenza degli interessi relativi ai capi sub 1) – 2) – 3) della sentenza appellata, per i motivi tutti esposti in narrativa. IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, spese generali e spese vive sostenute da liquidarsi anche nei confronti degli appellati incidentali. Ci si oppone sin da ora alle richieste istruttorie avverse con riserva di ulteriormente articolare, produrre e documentare. Si producono: Atto di citazione in appello notificato il
22/5/24; Fascicolo di ATP;
Fascicolo di primo grado”
“
1. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla appellante, Ing. Controparte_7 [...]
, ritenendo la medesima responsabile dei presunti danni a carico del unitamente a Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 20 quest'ultimo e all'Ing. ognuno per i rispettivi ambiti di responsabilità connessi ai ruoli di Progettista, CP_3
Committente e Direttore Lavori, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto.
2. In accoglimento dell'impugnazione sopra formulata, annullare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data 18-
19.04.2024 nel giudizio avente N.R.G. 26426/2020, così di seguito disponendo: a. respingere ogni domanda risarcitoria formulata dal e/o quelle formulate dall'Ing. e dall'Ing. nei Controparte_1 Parte_1 CP_3 confronti di b. condannare il al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 della somma di Euro 44.849,33, pari alla differenza tra la somma richiesta da medesima a titolo di domanda
[...] CP_2 riconvenzionale nel giudizio di primo grado (Euro 73.284,46) e quanto pagato dal in favore di Controparte_1 [...] in esecuzione della sentenza di primo grado (Euro 28.435,13), oltre interessi moratori decorrenti dalla Controparte_2 scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, per le motivazioni esposte nel presente atto;
c. condannare
[...] alla restituzione delle spese legali già pagate da in esecuzione della sentenza di Controparte_4 Controparte_2 primo grado;
d. nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità di dichiarare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e/o Controparte_4 manlevare in virtù della polizza assicurativa prodotta, condannando la medesima Compagnia assicurativa a CP_2 corrispondere direttamente tutte le somme che risultino dovute o, in alternativa, a rifondere a per ogni Controparte_2 importo eventualmente versato al comprensivo di capitale, interessi e spese legali. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle della procedura di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), oltre accessori di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre. Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della presente causa è pari a
Euro 44.849,33 e che il contributo unificato dovuto è pari a Euro 777,00. Oltre alla procura speciale, si producono i seguenti documenti:
1. Atto di appello notificato 2. Copia della Sentenza del Tribunale di Milano 3. Copia disposizione di bonifico in favore di per le spese legali del giudizio di primo grado 4. Fascicolo di parte di Controparte_4 relativo al procedimento di ATP 5. Fascicolo di parte di relativo al Controparte_2 Controparte_2 giudizio di primo grado”
PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: si CP_3 rimette all'Ecc.ma Corte adita circa l'accoglimento dell'appello avanzato dall'Ing. . IN SUBORDINE: in caso di Parte_1 riforma della sentenza appellata, si reiterano tutte le difese ed eccezioni svolte nel primo grado di giudizio, nonché le conclusioni in esso rassegnate e di seguito riportate: in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto irrispettoso del dettato di legge di cui ai nn.3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. nel merito, in principalità: rigettare le domande del in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni indicate in narrativa;
nel merito, in Controparte_1 via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del dichiarare la Controparte_1 compagnia tenuta a manlevare e tenere indenne l'Ing. da ogni e qualsivoglia Controparte_5 CP_3 pregiudizio di natura economica che allo stesso dovesse derivare dall'accoglimento di eventuali domande svolte nei suoi confronti, anche dalle altre parti in causa;
in via istruttoria: - disporre la rinnovazione della CTU tecnica espletata in sede di ATP, con
pagina 4 di 20 nomina di nuovo e diverso consulente, al fine di accertare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati dal oltre che le CP_1 cause e la responsabilità degli stessi;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'impresa la produzione in Controparte_2 giudizio degli stati di avanzamento lavori (SAL), al fine di verificare l'annotazione di eventuali riserve assunte dall'impresa medesima. - ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) è vero o no che il contratto di appalto sottoscritto in data 26.09.2017 fu oggetto di trattativa diretta tra il in persona dell'Amministratore Arch. CP_1
e l'impresa 2) è vero o no che l'Ing. ha assunto l'incarico di Direttore CP_8 Controparte_2 CP_3
Lavori in data 6.10.2017, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto tra il e l'impresa Controparte_9
3) è vero o no che durante lo svolgimento dei lavori l'ing. ha effettuato periodici Controparte_2 CP_3 sopralluoghi anche alla presenza dei condomini e dell'Amministratore del 4) è vero o no che Controparte_9 durante i sopralluoghi in cantiere del 24.11.2017 e 15.12.2017 alla presenza dei condomini questi ultimi mai hanno avanzato riserve circa i lavori eseguiti sulle facciate dall'impresa 5) è vero o no che in data 21.02.2018 l'Ing. CP_2 richiedeva all'impresa un sopralluogo alla presenza del fornitore degli intonaci e della tinteggiatura stante la CP_3 CP_2 diffusa presenza di sali sulle facciate oggetto di intervento, come si evince dal doc. 15 del fascicolo di parte convenuta (Ing.
che si rammostra al teste? 6) è vero o no che nel mese di aprile 2018 l'ing. redigeva una relazione che veniva CP_3 CP_3 trasmessa ai condomini, riportante le anomalie riscontrate nell'esecuzione delle opere da parte dell'impresa e le CP_2 soluzioni a rimedio? 7) è vero o no che a seguito della ricezione della relazione di cui al punto che precede alcuna contestazione
è stata mossa dal all'Ing. 8) è vero o no che con relazione del 3.10.2018 trasmessa Controparte_9 CP_3 all'Amministratore del Condominio Geom. , l'Ing. elencava le anomalie riscontrate nell'esecuzione CP_9 Pt_2 CP_3 delle opere da parte della e ne individuava gli interventi a rimedio, come si evince dal doc. 12 del fascicolo di parte CP_2 convenuta (Ing. che si rammostra al teste? 9) è vero o no che in data 5.10.2018 l'Ing. inviava all'impresa CP_3 CP_3 una relazione riportante le anomalie riscontrate nell'esecuzione delle opere da parte della medesima, CP_2 CP_2 indicando le soluzioni a rimedio, come si evince dal doc. 17 del fascicolo di parte convenuta (Ing. che si rammostra al CP_3 teste? 10) è vero o no che in data 18.10.2018 la a seguito delle contestazioni evidenziate dall'Ing. dava la CP_2 CP_3 propria disponibilità ad eseguire i lavori a partire dal 12 di novembre, come si evince dal doc. 18 del fascicolo di parte convenuta (Ing. che si rammostra al teste? Testi: Sui capitoli da 1 a 7 Arch. di CC. CP_3 Testimone_1
Testi sui capitoli 8, 9 e 10: interrogatorio formale del Geom. , amministratore pro tempore del Pt_2 Controparte_9
c/o Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e, nella denegata ipotesi Parte_3 Controparte_2 di loro ammissione, si chiede di esser autorizzati a prova contraria con i testi già indicati. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio. Si produce il fascicolo di parte del I grado di giudizio dell'Ing. CP_3
Contr
“In via preliminare - accertare e dichiarare Controparte_10
l'inammissibilità dell'appello laddove volto ad ottenere la riforma della sentenza n.4306/2024 resa dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha respinto ogni domanda formulata nei confronti di per inoperatività della copertura Controparte_11 assicurativa invocata e ha condannato l'appellante a rifondere le spese in favore della predetta nel merito, in via CP_4
pagina 5 di 20 principale: - respingere nel miglior modo il gravame avversario laddove volto ad ottenere la riforma della sentenza
n.4306/2024 resa dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha respinto ogni domanda formulata nei confronti di per inoperatività della copertura assicurativa invocata e ha condannato l'appellante a rifondere le spese in favore CP_4 della predetta e per l'effetto confermare la sentenza n.4306/2024 resa dal Tribunale di Milano sul punto. - in CP_4 ogni caso, confermare la statuizione di assenza di imposizione di oneri di qualunque genere (per capitale, interessi o spese) a carico di - con vittoria di spese. in via subordinata, cautelativa e meramente condizionata, nell'eventualità che CP_4 venisse riformata la decisione impugnata in punto inoperatività della copertura assicurativa, si reiterano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni rassegnate in primo grado: Quanto alla chiamata in causa di Controparte_2
- Respingere ogni domanda proposta nei confronti della da per
[...] Controparte_4 Controparte_2 inefficacia e/o inoperatività della garanzia della polizza assicurativa invocata per le ragioni tutte in atti meglio illustrate. - In subordine, ove confermato l'addebito di responsabilità in capo all'assicurata, darsi atto del contenimento dell'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità Controparte_4 dell'assicurata, nei limiti del massimale e dei sottomassimali previsti nelle singole garanzie di polizza, con applicazione degli scoperti e delle franchigie indicate per le singole ipotesi di danno, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa. -Spese rifuse. Quanto alla chiamata in causa dell'Ing. - Respingere ogni domanda Parte_1 proposta nei confronti della dall'ing. per inefficacia e/o inoperatività della garanzia Controparte_4 Parte_1 della polizza assicurativa invocata per le ragioni tutte in atti meglio illustrate. - In subordine, ove confermato l'addebito di responsabilità in capo all'assicurata, darsi atto del contenimento dell'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di
[...] alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità dell'assicurata, nei limiti del massimale e dei Controparte_4 sottomassimali previsti nelle singole garanzie di polizza, con applicazione degli scoperti e delle franchigie indicate per le singole ipotesi di danno, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa. -Spese rifuse. Si allega procura alle liti e si produce: fascicolo di primo grado interamente telematico ed in duplicato informatico. Con ogni più ampia riserva”
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Nel merito, in Controparte_12 via principale: in ordine alle domande spiegate dall'Ing. la presente difesa si rimette a giustizia, Parte_1 rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese e competenze di lite”. Si producono:
1. atto di citazione in appello notificato;
2. sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 4306/2024, pubblicata in data 19.04.2024 e relativa al procedimento rubricato al R.G. n. 26426/2020”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2020, il conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Milano (d'ora in poi solo in qualità di impresa Controparte_2 CP_2 appaltatrice, l'Ing. in qualità di direttore dei lavori, l'Ing. in CP_3 Parte_1
pagina 6 di 20 qualità di progettista, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti pro quota e/o in solido, in relazione ai gravi vizi e difetti riscontrati in sede di ATP riguardanti l'esecuzione e realizzazione delle opere cui al contratto di appalto del 26.09.2017 e al fine di sentirli condannare al risarcimento, ognuno in ragione di una quota di un terzo pari ad €37.302,31 o di quell'altra somma statuenda, o in solido, all'importo complessivo di €111.906,94 somma corrispondente al costo per il ripristino e l'eliminazione dei vizi come accertato dal CTU in sede di ATP, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e oltre alle spese di procedimento e di giustizia.
Si costituiva che chiedeva: - in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa di CP_2 [...]
; - in via principale, di rigettare le domande del perché aveva agito come Controparte_4 CP_1 nudus minister, avendo espresso perplessità sulle specifiche tecniche contenute nel capitolato, come si evinceva anche dalle e-mail del 26.10.2017 e dell'8.11.2017 ed, in caso di accertamento di una qualsiasi responsabilità a suo carico, di dichiarare esclusivamente tenuti al risarcimento dei danni il direttore dei lavori e il progettista convenuti;
- in via riconvenzionale, di condannare il al pagamento del CP_1 credito residuo pari alla somma di €73.284,46 oltre interessi moratori;
- in via subordinata, di condannare a tenerla indenne da ogni somma dovuta. Controparte_4
Si costituiva che, parimenti, chiedeva di autorizzare la chiamata in manleva di Pt_1 [...]
contestava la propria responsabilità per avere ricevuto dal soltanto l' Controparte_4 CP_1 incarico di redigere un computo metrico e non un progetto esecutivo;
sosteneva che l'unica responsabile degli eventuali vizi e difetti poteva essere individuata nella impresa appaltatrice;
da ultimo, eccepiva la corresponsabilità del Condominio che nelle scelte delle opere da effettuarsi aveva adottato un criterio di risparmio, evitando la realizzazione di opere ritenute necessarie dai professionisti, in quanto ritenute troppo costose.
A sua volta, nel costituirsi chiedeva in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa di CP_3
e di dichiarare nullo l'atto di citazione;
-in via principale, contestava ogni Controparte_5 profilo di responsabilità con conseguente rigetto delle domande attoree;
-in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al pagamento del credito ancora dovuto a titolo di corrispettivo, di Controparte_1 cui alla fattura n. 5 del 16.02.2018 per €1.903,20 ; -in via subordinata, di condannare a tenerlo CP_5 manlevato ed indenne.
Si costituiva, altresì, che in relazione al rapporto assicurativo con eccepiva l'inoperatività CP_6 CP_2 della polizza in quanto inerente alla sola responsabilità civile dell'impresa verso terzi, con esclusione dei danni cagionati all'immobile oggetto di manutenzione, in ogni caso, sottolineava che l'obbligazione di garanzia doveva essere limitata alla percentuale di effettiva responsabilità dell'assicurata. In relazione al rapporto assicurativo con , parimenti, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto la copertura, Parte_1 per i danni subiti alle cose in costruzione e/o costruite, era operante solo se conseguente a rovina totale pagina 7 di 20 delle opere, rovina e difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie. In ogni caso, l'obbligazione di garanzia doveva essere limitata alla percentuale di effettiva responsabilità dell'assicurata
Infine, si costituivano anche i che non contestavano l'operatività della polizza ma eccepivano che il CP_5 ricevette la notificazione dell'atto di citazione in data 16.07.2020, tuttavia, inviò la denuncia di CP_3 sinistro solo in data 28.12.2020, con la conseguenza che le spese legali del giudizio non potranno certamente essere poste a carico della terza chiamata.
Il Tribunale rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, visto l'art. 698 comma 3 c.p.c., disponeva l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo, e disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio, con lo stesso ausiliario nominato ante causam, attesa l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP alle compagnie di assicurazioni terze chiamate che non vi avevano partecipato, e all'esito delle memorie difensive finali decideva la causa con la pronuncia qui impugnata.
Sentenza del Tribunale n.4306/2024
Il primo giudice, dopo aver accertato:- che il incaricò dell'esecuzione CP_1 Controparte_2 delle opere finalizzate al ripristino della facciata dalla palazzina C del sito a Controparte_1
Trezzano Sul Naviglio 1/A, a norma degli artt. 1655 ss c.c. ;-che il incaricò la CP_1 Parte_1 dell'attività di progettazione dell'opera di rifacimento delle facciate della palazzina C;
– che il Condominio incaricò il di ricoprire la qualifica di direttore dei lavori, sulla base degli esiti delle consulenze ha CP_3 ritenuto non contestati e provati i vizi e difetti relativi alla: -1) sensibile e diffusa disomogeneità della granulometria della finitura degli intonaci tra le parti oggetto di rifacimento dell'intonaco stesso e le parti in cui l'intonaco non è stato rifatto, con conseguenti inestetismi delle facciate” e alla - 2) “sensibile e diffusa presenza di ondulazioni sulle parti di intonaco rifatte. In un caso sulla facciata Ovest è presente un evidente rigonfiamento dell'intonaco stesso, circoscritto ad una superficie di intonaco inferiore a 1 m2, probabilmente dovuto all'incipiente distacco dell'intonaco dal supporto. Sfogliature localizzate più o meno marcate e/o incipienti distacchi della pittura di finitura applicata. Insufficiente accuratezza nel rifacimento degli intonaci, perché in alcune parti interessate dal rifacimento non è stata adeguatamente curata la planarità del nuovo intonaco”.
Quanto alla responsabilità dei convenuti, premessa la responsabilità solidale, tenuto conto della domanda di condanna pro quota avanzata dal e della medesima richiesta di ripartizione pro quota avanzata CP_1 dalle Assicurazioni, in caso di accertamento della responsabilità e di operatività delle polizze, ha ritenuto, sempre sulla base degli esiti delle CTU, che con riferimento ai vizi sub 1) la responsabilità fosse da imputare in misura maggiore pari a 2/3 alla che in qualità di progettista elaborò la soluzione Parte_1 tecnica erronea e, in misura inferiore per la quota di 1/3, al direttore dei lavori il quale non la CP_3 modificò in corso di esecuzione, nonostante, i rilievi tempestivi dell'impresa appaltatrice. Con riferimento pagina 8 di 20 ai vizi sub 2) ha ritenuto che il rigonfiamento verificatosi era imputare principalmente – per la quota pari a
2/3 alla che realizzò l'attività esecutiva con scarsa cura e in violazione delle regole dell'arte CP_2 ravvisando, altresì, un inadempimento del direttore dei lavori di minore importanza pari alla quota CP_3 di 1/3, per non aver sufficientemente dimostrato di aver ordinato all'appaltatore, in corso d'opera e nel corso della vigilanza e controllo esperiti, di disporre attività correttiva ovvero di rifare le parti di intonaco.
Ha, poi, accolto le domande riconvenzionali di e del nei confronti del , CP_2 CP_3 CP_1 effettuando la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti, nonché, la domanda di garanzia del nei CP_3 confronti dei ed ha respinto le domande di garanzia della e di nei confronti di CP_5 Parte_1 CP_2 con conseguente governo delle spese di lite. Ha, quindi, così statuito: CP_4
“1) disposta la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti, condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_1 corrispettivo, a favore di della somma di euro 28.435,13, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. Controparte_2 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) disposta la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti, condanna al pagamento, a favore del CP_3 CP_1
a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 42.946,13 oltre interessi legali dalla data della presente
[...] sentenza al saldo;
3) condanna al pagamento, a favore del a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 44.849,33 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
4) rigetta le domande di manleva articolate da e da nei confronti di Controparte_2 Parte_1 [...]
; Controparte_4
5) condanna a tenere indenne delle somme che quest'ultimo dovrà Controparte_5 CP_3 corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali;
6) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
7) condanna e , in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_3 Parte_1 che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
8) condanna e , in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese Controparte_4 generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
9) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Controparte_5 CP_5 CP_3 euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
pagina 9 di 20 10) pone definitivamente a carico del le spese della CTU e le spese processuali del procedimento di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo;
11) pone definitivamente a carico di e , in via solidale, le spese della CTU espletata CP_3 Parte_1 nel giudizio di cognizione”
Secondo grado
La predetta pronuncia veniva impugnata in via principale dalla , in via incidentale dal Pt_1
e dalla si costituivano il e le due Compagnie che, invece, chiedevano il CP_1 CP_2 CP_3 rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata insistendo, comunque, nella diversa ipotesi di accoglimento, nelle eccezioni e domande tutte proposte in primo grado.
All'udienza di prima comparizione del 12.12.2024, i difensori insistevano nelle rispettive istanze e domande tutte, il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni, le stesse chiedevano tutte l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. davanti al Collegio all'udienza del 20.03.2025 e veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Appello principale Parte_1
Con il primo motivo intitolato” Errata e/o illogica motivazione - erronea valutazione dei documenti –violazione dell'art. 115 c.p.c.” e con il secondo motivo intitolato “Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia e manleva” che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi, si censura il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti della Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere CP_4 fondata l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.3. n.5 delle Condizioni di Assicurazione che limitano l'oggetto del rischio garantito, ai gravi vizi che incidano sulla stabilità, sul godimento e sulla durata del bene, perché i vizi e difetti riscontrati dal CTU sulle facciate non hanno meramente natura estetica ma integrano i presupposti di cui all'art. 1669 c.c. I gravi difetti dell'opera, oggetto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore. Nel caso di specie, lo stesso CTU ha dato atto che è necessario effettuare nuovamente l'integralità delle opere oggetto dell'originario contratto di appalto e, quindi, da ciò ne deriva la totale inidoneità degli interventi edili effettuati con conseguente applicazione dell'art.1669 c.c. In ogni caso, il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sull'operatività della clausola 3.4 del contratto in cui espressamente si dichiara che: “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per pagina 10 di 20 perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività” avendo limitato il proprio esame al solo n. 5) della clausola 3.3. Nella fattispecie è indubbio che il Condominio, laddove, confermata la responsabilità professionale della , abbia subito una perdita patrimoniale e, quindi, Parte_1
è tenuta a tenere indenne l'appellante in qualità di Assicurata. CP_4
Con il terzo motivo intitolato “Errata e/o illogica motivazione – motivazione contraddittoria – erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 c.p.c.” la difesa della contesta la sussistenza della propria Parte_1 responsabilità perché, sostiene di essersi limitata a redigere il computo metrico non assumendo la qualifica di progettista;
inoltre aveva indicato altri prodotti per la pittura delle facciate che poi non sono stati utilizzati. È, inoltre, documentale il fatto che l'attività di battitura dell'intonaco, che nel computo metrico avrebbe dovuto effettuarsi prima del progetto, in quanto indispensabile ad individuare criticità non conoscibili attraverso l'esame visivo, è stata effettuata dalla successivamente all'approntamento del CP_2 cantiere ed all'inizio dei lavori e dopo la redazione del capitolato. È per questa ragione che, contrariamente a quanto ritento dal Tribunale, non possono esserle imputati i vizi e difetti riscontrati, perché non è mai stata convocata dal e non ha avuto modo di valutare le criticità evidenziate da sorte CP_1 CP_2 solo in seguito alla già menzionata battitura dell'intonaco, che avrebbero potuto suggerire di attuare lavorazioni alternative. Non avendo partecipato alla fase progettuale ed esecutiva, la deve andare Parte_1 esente da ogni responsabilità che ricade esclusivamente in capo al D.L. e allo stesso , ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c., perché ha scelto consapevolmente la soluzione più economica per la realizzazione delle opere, in spregio ai consigli tecnici dell'Ing. e poi in fase esecutiva, per il tramite del Direttore Parte_1
Lavori, ha scelto, altrettanto, consapevolmente di non adottare alcuna soluzione diversa da quanto indicato nel computo metrico, ciò pur in presenza delle criticità evidenziate dalla In ogni caso, l'appellante CP_2 contesta la sussistenza dei i singoli danni e le quote di responsabilità.
Infine, con il quarto motivo intitolato“Errata e/o illogica motivazione - erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 cpc” l'appellante censura la quantificazione dei costi di ripristino che il Tribunale ha effettuato sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU che, in realtà, non ha risposto in modo esauriente né ai quesiti, né alle osservazioni delle parti e chiede, pertanto, il rinnovo dell'indagine peritali. L'errata valutazione dei costi da parte del CTU è d'altra parte manifesta, per il solo fatto che lo stesso ha previsto l'elevato importo di ben €77.760,00 per l'installazione e noleggio del ponteggio quando, invece, sarebbe stato possibile utilizzare una serie di piattaforme – cd. cestelli – per procedere ai lavori, al costo di soli
€5.347,20.
Appello incidentale CP_13 il primo motivo “sub lett.A) Sugli interessi liquidati in sentenza” il censura la decorrenza degli
[...] CP_1 interessi legali di cui al capo 3) della sentenza perché il Tribunale, nel condannare la al pagamento Parte_1
a suo favore della somma di €44.849,33 ha stabilito la decorrenza degli interessi legali dalla data della pagina 11 di 20 sentenza al saldo quando, invece, avrebbero dovuto decorrere dalla data della domanda giudiziale, al saldo effettivo.
Con il secondo motivo “sub lett. B) Sulle spese del giudizio di ATP” il censura il capo 10) della CP_1 sentenza con il quale il Tribunale ha posto a definitivamente suo carico le spese della CTU e le spese processuali del procedimento di ATP, perché sostiene che già in sede di ATP era stata acclarata, pro quota, la soccombenza delle parti convenute e, quindi, le spese di CTU e le relative spese processuali dovevano e devono essere imputate pro quota ai convenuti – – Controparte_2 CP_3 Parte_1
.
[...]
Con il terzo motivo “sub lett. C) Sulle spese di lite liquidate a favore di ” il Controparte_2
censura il capo 6) della sentenza con il quale il Tribunale, nel regolamentare le spese di lite CP_1 con l'impresa appaltatrice, ha posto a suo carico le stesse quando, invece, essendovi stata, quantomeno, una soccombenza reciproca dovevano essere compensate o, comunque, diversamente quantificate. Chiede, quindi, in via subordinata una rimodulazione della loro quantificazione.
Con il quarto motivo “sub lett. D) sulla data di decorrenza degli interessi moratori a favore di il CP_2
censura il capo 1) della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato il CP_1
a pagare gli interessi moratori a favore della dalla data della domanda giudiziale sino al CP_1 CP_2 saldo, evidenziando una illogica disparità di valutazione e trattamento disposta dal Tribunale che per quanto riguarda la data di decorrenza degli interessi legali con riferimento a quanto statuito ai capi sub 2) e
3) ha fatto, invece, decorrere gli stessi dalla data della sentenza al saldo.
Appello incidentale CP_2
Con il primo motivo sub lett. A “errata e/o illogica motivazione della sentenza nella attribuzione di responsabilità in generale e, in particolare, a per vizi inerenti alla fase esecutiva dell'opera” l'appaltatrice censura la decisione per CP_2 avere il Tribunale, con riferimento ai vizi riguardanti la fase esecutiva dell'opera, erroneamente imputato la percentuale di 2/3 a suo carico, quando, né la CTU né la sentenza forniscono una stima distinta per ciascuna delle due presunte voci di danno, limitandosi, invece, ad indicare un importo complessivo per le opere di ripristino. Inoltre, il primo giudice non ha sufficientemente valutato che aveva segnalato i CP_2 difetti progettuali prima dell'avvio dei lavori ed h agito secondo le direttive ricevute. L'inadempimento è da attribuire al Direttore dei Lavori, che aveva il dovere di vigilare e intervenire preventivamente per evitare difetti nell'opera.
Con il secondo motivo sub lett. B) errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente agli errori progettuali – erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 c.p.c. la lamenta la contraddittorietà CP_2 della decisione perché, in un primo momento (pag. 9-10), il Giudice attribuisce a la responsabilità CP_2 dell'ondulazione e della scarsa complanarità dell'intonaco, accusandola di non aver agito come mero pagina 12 di 20 esecutore (nudus minister) e di non aver posto sufficiente cura nell'esecuzione; successivamente (pag. 12), tuttavia, il Giudice riconosce che l'errore progettuale dell'Ing , consistente nella scelta di una Parte_1 tecnica inadeguata (semplice pitturazione), è stato determinante nella disomogeneità della finitura degli intonaci.
Con il terzo motivo sub lett. C “errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente al concorso di colpa del – erronea valutazione di fatti e documenti – violazione art. 115 c.p.c. e 1227 c.c.” l'impresa appaltatrice CP_1 sostiene che il Tribunale ha erroneamente escluso qualsiasi concorso di colpa del , affermando CP_1 che quest'ultimo, in quanto consumatore, si sarebbe affidato alle scelte tecniche del Direttore dei Lavori e della Progettista senza alcuna responsabilità. Tale valutazione, tuttavia, contrasta con gli elementi emersi in giudizio e viola l'art. 115 c.p.c., per omessa valutazione di prove documentali decisive, e l'art. 1227 c.c., che disciplina il concorso di colpa del danneggiato. Il Condominio, infatti, era stato avvisato da delle CP_2 problematiche progettuali e tecniche;
non ha richiesto chiarimenti o modifiche alla Progettista o al
Direttore dei Lavori;
ha accettato consapevolmente un progetto che presentava evidenti criticità, anziché adottare soluzioni migliorative. Infine, lo stesso contratto di appalto obbligava l'appaltatrice al rispetto degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori.
Con il quarto motivo sub lett. D “errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente all'interpretazione delle clausole di garanzia contenute nel contratto di assicurazione stipulato da con – violazione degli artt. CP_2 CP_14
1366,1367,1369 e 1370 c.c.” si impugna il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti di
Il Tribunale ha ritenuto che la polizza non coprisse i danni all'immobile oggetto di CP_4 manutenzione, ma solo i danni a persone o cose e non quelli relativi alle opere in costruzione o agli immobili oggetto di manutenzione, facendo leva sulle seguenti clausole: l'art.
5.1 lett. i) che esclude dalla copertura i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori. L'art. 27, che esclude i danni derivanti da vizi originari dei materiali e da inidoneità degli impianti o delle opere riparate o manutenute.
Al contrario, la sottolinea che l'interpretazione adottata dal Tribunale viola le norme che regolano i CP_2 principi di interpretazione contrattuale, perché, ha reso la polizza sostanzialmente priva di efficacia ed ha ingiustamente escluso la copertura, nonostante, il sia un terzo ai sensi della polizza, e quindi, CP_1 destinatario della garanzia che copre proprio i danni a terzi. L'art.
3.14 copre i danni derivanti da errori di progettazione e direzione lavori ed il primo giudice l'ha applicato in modo restrittivo, non considerando che i vizi sono dipesi dalle direttive impartite dal Direttore dei Lavori, e non da scelte autonome di CP_2
Lo stesso art. 27 comma 1 richiamato dal Tribunale, nel momento in cui deroga alla lettera l) dell'articolo
5.1, stabilendo che la copertura è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni
(anche da incendio) causati a terzi, compreso il committente, dopo, l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti effettuati nel periodo di validità della polizza estende, dunque, la pagina 13 di 20 tutela ai danni anche successivi alla consegna dell'opera, coprendo espressamente i danni a terzi e al committente.
Infine, con il quinto motivo sub lett. E. “errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione relativamente alla condanna del al pagamento degli interessi moratori” lamenta il fatto che il Tribunale ha erroneamente CP_1 fissato la decorrenza degli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale, anziché, dalla scadenza delle singole fatture azionate, contravvenendo così ai principi giuridici in materia di obbligazioni pecuniarie.
L'art. 1284 c.c. prevede che, nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori decorrono dal momento in cui il debitore è in mora, ossia dalla scadenza dell'obbligazione non adempiuta. Nel caso di specie, la mora del Condominio è sorta automaticamente alla scadenza delle fatture emesse da In ogni caso, CP_2
l'appaltatrice chiede alla Corte di precisare se si deve fare riferimento alla data di radicamento del giudizio di primo grado ad opera del , che ha agito nei confronti dei convenuti, o alla data del deposito CP_1 della comparsa di costituzione e risposta di con la quale l'impresa ha formulato la domanda CP_2 riconvenzionale, chiedendo il pagamento delle somme dovute con interessi moratori.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di dover rigettare sia l'appello principale che gli appelli incidentali per le seguenti ragioni.
Partendo dall'esame dell'appello principale della , occorre subito sottolineare, con riferimento Parte_1 ai primi due motivi di appello che, contrariamente a quanto sostenuto, lo stesso CTU ha qualificato i vizi e difetti riscontrati (Sensibile e diffusa disomogeneità della granulometria della finitura degli intonaci, Sensibile e diffusa presenza di ondulazioni delle parti di intonaco rifatto. Sfogliature localizzate più o meno marcate e/o incipienti distacchi della pittura di finitura applicata) quali meri inestetismi delle facciate, aventi natura esclusivamente estetica come documentato dalle fotografie scattate nel corso del sopralluogo in sede di A.T.P. ed in sede di successiva
CTU. Solo con riferimento al rigonfiamento dell'intonaco per una superficie assai limitata pari ad 1 mq, ha ritenuto che si tratti di un difetto avente carattere funzionale ma ha, altresì, precisato che in considerazione della modesta estensione, pur compromettendo la durabilità dell'intonaco e della finitura circostante, non può causare nemmeno nel lungo periodo la rovina dell'edificio. Deve, dunque, essere pienamente condivisa la valutazione del Tribunale sulla inoperatività della garanzia assicurativa invocata, non essendo intervenuta alcuna disgregazione strutturale dell'opera, nè alcun grave vizio o difetto di parte dell'opera destinata per sua natura a lunga durata. Secondo la definizione contrattuale sono definite non a lunga durata le parti di completamento e finitura dell'opera quali ... pavimenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramessi e muri di tamponamento, opere di isolamento termico ed acustico, infissi... e quanto altro di simile.
Ormai da tempo la Suprema Corte ammette la possibile diversa interpretazione tra 1669 c.c. e la volontà contrattuale delle parti per cui non rientrano nella copertura assicurativa quei vizi e danni che, pur sussunti pagina 14 di 20 nella previsione dell'art. 1669 c.c., non siano tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'edificio (Cass. Civ. sent. n. 15718/2021; nello stesso senso ex multis Cass. civ. sent. n. 33422/2019). In altre parole, non si tratta di definire il perimetro normativo della responsabilità aquiliana di cui all'art. 1669
c.c., ma di stabilire quali vizi siano oggetto di copertura assicurativa, in base alla polizza e alle condizioni di assicurazione e come giustamente rilevato dal Tribunale, la garanzia è: “operante solo se conseguente a: • rovina totale delle opere;
• rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera”. L'art.
3.4 richiamato dall'appellante non può trovare applicazione in quanto, la domanda del Condominio ha ad oggetto i costi di rifacimento dell'intonaco e null'altro, mentre le perdite patrimoniali a cui si riferisce la pattuizione riguardano il pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali, quali, a titolo esemplificativo, le multe o sanzioni per errori imputabili all'assicurato, o la consulenza per le pratiche amministrative o di condono.
Anche il terzo motivo non è fondato, perché contrariamente a quanto sostenuto è documentale il fatto che la non si è limitata a redigere un semplice computo metrico ma come accertato dal CTU, Parte_1 sottolineato dal Tribunale e documentato venne incaricata dal Condominio con la delibera del 27.03.2015, della “rielaborazione capitolato e preparazione gara d'appalto, discussioni e delibere” (doc. 05 fasc. ). Parte_1
L'appellante consegnò la relazione (doc. 06 fasc. ), oltre a redigere gli allegati al documento Parte_1 denominato “capitolato e computo facciate” indicando specificatamente le lavorazioni da eseguire per il risanamento e rifinitura degli intonaci di facciata. In particolare, la finitura prevista era indicata nel titolo come “RIVESTIMENTO AI SILICATI” (tipologia finitura simile nell'aspetto e nella lavorazione al rivestimento plastico continuo, quindi alla finitura preesistente) ma nella descrizione era indicata
“Pittura a base di silicati di potassio …”. Ancora, la partecipò a tutte le fasi decisionali sull'attività da Parte_1 eseguire e sulle modalità da seguire, come si evince anche dai verbali delle assemblee condominiali del 3 maggio 2017 e dell'11 luglio 2017, nel corso della quale, alla sua presenza, venne modificato il progetto originario, optando per il rifacimento della facciata “come esistente” senza cappotto e senza balconi. Quindi, la
, nella sua veste di progettista assunse una scelta impropria perché come si legge nella CTU:”… Parte_1 tenuto conto della preesistenza del rivestimento plastico continuo e della rimozione delle parti in fase di esfoliazione per una superficie l'imitata al 50% del totale, era ovvio, sia per un tecnico di normale esperienza, sia per un imprenditore edile di normale capacità, che sarebbe stato pressoché impossibile ottenere una superficie granulometricamente omogenea applicando una semplice pitturazione. Per assicurare uniformità granulometrica ed estetica delle facciate in considerazione del parziale intervento sugli intonaci sarebbe stato sufficiente prevedere, in luogo della tinteggiatura, un nuovo rivestimento plastico continuo esteso a tutta la superficie delle facciate, con un modesto maggior costo, rispetto alla soluzione prevista e realizzata. A tal proposito, non è vero che non fu informata del problema perché anche a lei (per conoscenza) venne inviata dal Cagelli la e-mail del 07/11/2017 nell'imminenza dell'inizio delle lavorazioni previste dal pagina 15 di 20 capitolato, con la quale si comunicava all'Amministratore che i rappezzi avrebbero avuto granulometria differente dall'esistente, ma che tale diversità non sarebbe stata percepibile “dalla solita distanza di percezione del manufatto”. Non solo, la ricevette -sempre per conoscenza- anche la e-mail della del Parte_1 CP_2 giorno successivo il 08/11/2017, con la quale la stessa impresa segnalava che procedendo con la soluzione indicata nel computo metrico allegato al contratto, le facciate sarebbero state caratterizzate da irregolarità e disomogeneità della finitura. Detta comunicazione era in tempo utile per modificare la soluzione tecnica ed evitare il risultato contestato dal per quanto riguarda l'aspetto granulometrico e, tuttavia, la CP_1
che aveva indicato la scelta errata non intervenne. Del tutto superfluo ed irrilevante è, dunque, il Parte_1 rilievo relativo al fatto che la battitura dell'intonaco venne fatta in corso d'opera. Né può essere ravvisato un concorso di colpa a carico del per aver voluto contenere i costi, perché i condomini non CP_1 essendo tecnici vedendo il titolo “RIVESTIMENTO AI SILICATI” senza leggere il dettaglio della voce potevano legittimamente aspettarsi una finitura analoga a quella esistente, come avevano deliberato in sede di assemblea alla presenza della in data 11 luglio “si procederà al solo rifacimento della facciata come Parte_1 esistente”, quindi con lo stesso tipo di finitura preesistente costituito da un rivestimento plastico continuo e non da una pitturazione.
Ritiene la Corte non fondato anche con il quarto motivo, con il quale si contesta la quantificazione dei costi come accertata dal CTU e fatta propria dal Tribunale, con particolare riferimento al costo del ponteggio che si assume spropositato e non necessario. Rileva, al contrario la Corte come il CTU ha ampiamente affrontato questa tematica, dando atto che la palazzina “C” è interamente circondato da aree condominiali a verde che insistono sul solaio di copertura del sottostante piano interrato, come dimostra lo stralcio della planimetria catastale riportata nella perizia. In corrispondenza dell'ingresso carrabile Nord, delle facciate Nord ed Ovest (Foto 16, 17, 18 e 19 pagine successive) mancano totalmente gli spazi di manovra necessari per operare in sicurezza con un “cestello largo montato su un mezzo mobile”. D'altra parte, la stessa ha utilizzato il ponteggio che il CTU sottolinea è anche soluzione più economica. CP_2
Parimenti, non può essere accolto l'appello incidentale del CP_1
La diversa decorrenza degli interessi è stata, infatti, adeguatamente motivata dal Tribunale che giustamente ha sottolineato che, mentre, per le somme dovute a titolo risarcitorio gli interessi legali decorrono dalla data della loro quantificazione ad opera del giudice e, quindi, dalla data di pubblicazione della sentenza, per le somme dovute a titolo di corrispettivo, gli interessi decorrono dalla data della loro scadenza e/o domanda.
Nel caso di specie poi, non si ravvisa alcuna disparità di trattamento con riferimento alla decorrenza degli interessi riconosciuti per il perché lo stesso non ha mai chiesto la condanna al pagamento degli CP_3 interessi moratori, limitandosi invece a richiedere il solo importo capitale.
pagina 16 di 20 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice ha distinto le posizioni delle parti e le fasi del giudizio e quindi, ha correttamente posto le spese di Atp a carico del richiedente. Infatti, CP_1 rispetto all' ATP il è risultato soccombente nei confronti dell'appaltatore, unico soggetto che CP_1 aveva chiamato in giudizio, e pertanto, le spese debbono rimanere a suo carico per il noto principio della soccombenza. Quelle, invece, della CTU resa nel merito sono state correttamente poste a carico di e siccome soccombenti. Ancora, rispetto a anche per merito il è Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1 risultato soccombente all'esito della compensazione atecnica dei rispettivi crediti, per cui sono state correttamente poste a carico del medesimo, le spese dell''impresa appaltatrice. CP_1
Infine, deve essere rigettato anche l'appello incidentale di CP_2
Quanto ai primi tre motivi sub lett. A,B, e C valgono le considerazioni già espresse in relazione al mancato concorso di colpa del e alla congruità dei costi di ripristino accertati in sede di CTU e fatti CP_1 propri dal Tribunale. In relazione allo specifico e contestato profilo di colpa dell'appaltatrice, del tutto risibile è la considerazione sulla percentuale di colpa addebitata perché, appunto, la responsabilità è solidale per cui la risponde per l'intero danno e non può andare esente da responsabilità. Contrariamente a CP_2 quanto sostenuto, infatti, in relazione ai vizi riguardanti la ”…sensibile e diffusa presenza di ondulazioni sulle parti di intonaco rifatte. In un caso sulla facciata Ovest è presente un evidente rigonfiamento dell'intonaco stesso, circoscritto ad una superficie di intonaco inferiore a 1 m2, probabilmente dovuto all'incipiente distacco dell'intonaco dal supporto. Sfogliature localizzate piu o meno marcate e/o incipienti distacchi della pittura di finitura applicata…” il Consulente d'ufficio ha accertato che: “la presenza di ondulazioni sulle parti di intonaco rifatte è conseguenza dell'insufficiente cura esecutiva riguardo la complanarità tra le parti di intonaco rifatte e le parti di intonaco non oggetto di rifacimento. Non risulta dagli atti che il D.L. abbia ordinato in corso d'opera alcuna correzione e/o rifacimento delle parti di intonaco rifatto che presentavano evidenti ondulazioni...” e, quindi, come giustamente ritenuto dal Tribunale, non può ritenersi che l'appaltatore abbia agito come mero nudus minister, in quanto si tratta di vizi inerenti alla fase esecutiva dell'opera, causati dal difetto di complanarità tra le parti di intonaco rifatte e le parti di intonaco non oggetto di rifacimento.
Il difetto è stato imputato dal CTU, ad una insufficiente cura nella realizzazione dell'attività di tinteggiatura, per cui del mancato rispetto delle regole dell'arte deve senz'altro rispondere la aspetto questo ben CP_2 diverso dal difetto progettuale che invece è stato imputato alla Progettista e al difetto di sorveglianza di cui
è stato chiamato a rispondere il in qualità di D. .L. CP_3
Anche il motivo sub lett. D, relativo all'errato rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti di non è fondato. Le condizioni di assicurazione espressamente prevedono al punto 5) CP_4
DELIMITAZIONI ‐ Art. 5.1 –lett. i) l'esclusione dalla garanzia dei danni alle opere in costruzione ed alle pagina 17 di 20 cose sulle quali si eseguono i lavori: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: i) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori” (pag. 9 di 17 doc. 2 . CP_4
L'art.
5.1 lettera i) delle condizioni contrattuali (doc. 2, pag. 9 di 17) è certamente applicabile perché si tratta di danni alle cose sulle quali sono stati eseguiti i lavori e la tesi di per cui vi sarebbe una diversità con CP_2
l'ipotesi di opere di manutenzione non ha alcun fondamento. Il contratto di garanzia di cui si discute, infatti, regola la fattispecie della responsabilità civile verso terzi. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia obbligato a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento; i danni indennizzabili sono quelli cagionati accidentalmente a terzi in occasione dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma al di fuori della sfera direttamente incisa da tale attività. In ogni caso, l'art. 27 delle condizioni di assicurazione prevede delle esclusioni di copertura che rendono la polizza non operativa nella fattispecie.: “Restano comunque, esclusi dalla garanzia: a) i danni derivanti da vizio o difetto originario di prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate, riparate e/od oggetto dei lavori di manutenzione; b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate;
c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati; d) cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.” (pag. 12 di 17, doc. 2 . CP_4
Pertanto, come giustamente osservato dalla difesa di il Tribunale ha correttamente respinto la CP_4 domanda di garanzia di per inoperatività nella fattispecie della garanzia di polizza, in quanto i vizi CP_2 illustrati dal CTU riguardano errori nell'esecuzione dei lavori, finitura degli intonaci, ondulazioni delle parti di intonaco e rigonfiamento dell'intonaco, espressamente definiti come danni di natura squisitamente ed esclusivamente estetica, comunque emendabili e ripristinabili senza alcun pregiudizio per quanto riguarda la fruibilità ovvero pregiudizio strutturale, ossia trattasi tutti di conseguenze non rientranti in copertura essendo qualificabili come mancata rispondenza dell'opera e comunque di spese per riparare o rifare l'opera che si assume malfatta. Deve inoltre darsi atto che sono estranee al rischio garantito le domande restitutorie di importi a qualunque titolo versati.,
Infine, in relazione al motivo sub lett. E, relativo all'errata decorrenza degli interessi moratori, osserva la
Corte come l'accertamento del corrispettivo ancora dovuto è stato determinato a seguito della c.d. compensazione impropria (o atecnica), istituto di elaborazione giurisprudenziale che opera quando le contrapposte ragioni di credito delle parti scaturiscono dal medesimo rapporto giuridico, anche complesso,
o da rapporti accessori. Il fenomeno si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere ed è sottratto all'applicazione della disciplina predisposta dal legislatore per la compensazione “vera e propria” negli artt. 1241 ss. c.c. ed è previsto dall'art. 1242, comma 1°, c.c., sicché, il giudice può procedere all'accertamento contabile del saldo risultante dalla somma algebrica delle pagina 18 di 20 rispettive poste anche in assenza di formale eccezione di parte o di apposita domanda riconvenzionale. Di conseguenza, è del tutto corretta la decorrenza degli interessi di mora dalla data della domanda riconvenzionale e non dalla data delle singole fatture.
Sulla base delle ragioni sopra espresse tutti i gravami non possono essere accolti.
Quanto alle spese di lite del grado, il rigetto dell'appello principale ed il rigetto di quelli incidentali giustificano ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione tra le predette parti, viceversa, quelle di CP_4 devono essere rimborsate in va solidale dalla e dalla stante la loro soccombenza. Parte_1 CP_2
Le spese del vanno, invece, poste a carico del che impugnando il capo 10) relativo alla CP_3 CP_1 liquidazione delle spese legali e di CTU sostenute in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, ha chiesto che venissero poste anche suo carico.
Quanto alle spese dei che si sono rimessi alla Corte, attesa la mancanza di domande nei loro CP_5 confronti, sia da parte dell'appellante principale, degli appellanti incidentali, ritiene la Corte in assenza di soccombenza che debbano rimanere a carico della predetta parte.
La liquidazione a favore del viene fatta ex D.M. 55/2014 tenuto conto della attività svolta, della CP_3 difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa che riguarda il solo importo delle spese di ATP, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €5.200,01 a
€26.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma
1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art.1 comma 17, L n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti dal e Parte_1 Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4306/2024 pubblicata il 19.04.2024, così Controparte_2 provvede:
1) rigetta tutte le impugnazioni siccome infondate;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra , Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
3) condanna il al rimborso delle spese di lite a favore di che si Controparte_1 CP_3 liquidano in complessivi €3.966,00 oltre iva e cpa e rimborso spese forfetario.
pagina 19 di 20 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR
30 Maggio 2002 n. 115;
5) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025. la Cons. est. la Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Dott. Anna Mantovani
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