Art. 27. Rispetto delle norme di interesse generale 1. L'impresa ((di assicurazione comunitaria)) non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Commentario • 1
- 1. Assicurazione, polizza "unit linked", causa finanziaria, assicurazione sulla vita, rischio demograficoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 maggio 2019
Giurisprudenza • 70
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 07/06/2022, n. 1416Provvedimento: […] Per un verso è stata sottoposta alle parti la questione, rilevata d'ufficio, relativa al regime giuridico applicabile alla società emittente la polizza, società di diritto pagina 5 di 22 irlandese apparentemente operante nel territorio nazionale esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi, ed alla conseguente possibile inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento Isvap n. 32/2009 e all'art. 6 del regolamento Isvap 29/2009, escluse dall'elenco delle “norme di interesse generale” di cui all'art. 27 del Codice delle Assicurazioni Private che le imprese comunitarie che intendano operare in stabilimento o in libera prestazione dei servizi in Italia debbono rispettare.Leggi di più...
- esecuzione forzata·
- diritto comunitario·
- riscatto polizza·
- funzione previdenziale·
- art. 1923 c.c.·
- giurisdizione civile·
- polizze unit linked·
- rischio demografico·
- opposizione all'esecuzione·
- impignorabilità polizza vita