Articolo 27 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 26Articolo 31
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 27. Rispetto delle norme di interesse generale 1. L'impresa ((di assicurazione comunitaria)) non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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