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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2025
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
Giudicedott.ssa Cristina Nicolò
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
C.F._1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 (C.F.
MARCHI CLAUDIA
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 (C.F.
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, le parti hanno dichiarato di voler consensualizzare il giudizio e, pertanto, hanno rassegnato le conclusioni congiunte come da
"memoria congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio consensuale e contestuale istanza di modifica del rito” depositata in data 07/07/2025, che qui si riportano integralmente: CONDIZIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. AL UC e la Sig.ra CC TU
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) in ordine ai rapporti tra coniugi e tra gli stessi ed i figli disporre che:
1. La Signora CC rimanga a vivere con i figli nella casa coniugale, sita in Arcidosso (GR) Parco
Donatori del Sangue 82 int. 1, di proprietà esclusiva del Sig. UC, sino a che permarranno le condizioni e i presupposti di legge e sino a che vi convivrà con i figli minorenni e non economicamente autosufficienti.
2. Il mutuo gravante sulla ex casa coniugale, di proprietà esclusiva del UC, sia pagato dallo stesso.
Il mobilio della casa coniugale rimanga a corredo ed uso della stessa. Le spese inerenti alle utenze dell'immobile suddetto siano a carico della Sig.ra CC mentre le spese inerenti a lavori strutturali siano a carico del proprietario Sig. UC.
3. I figli minori TE e UL siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ove avranno residenza anagrafica, nella casa coniugale sita in Arcidosso
(GR), Parco Donatori del sangue 82 int. 1 con diritto di visita per il padre di due giorni a settimana dopo le ore 18,00, quando lo stesso smette di lavorare, anche con pernotto fino alla mattina alle 8,00 quando saranno riaccompagnati a scuola o, in periodo estivo, li andrà a riprendere la madre al risveglio.
Week end alternati dal venerdì ore 18,00 al lunedì mattina ore 8,00 in periodo scolastico o comunque in mattinata nel periodo estivo e festivo.
Possibilità di trascorrere 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore nel periodo estivo, da comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Per eventuali spostamenti fuori sede durante il periodo feriale ogni genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di destinazione e a consentire i collegamenti telefonici giornalieri. Durante le vacanze natalizie i coniugi terranno con sé i figli ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre oppure dal 01 al 07 gennaio, precisando che al genitore che non spetti di trascorrere il Natale con i figli spetterà il 24 sino a dopo cena. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore il periodo di giovedì Santo sino al giorno seguente al Lunedi dell'Angelo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si segua il criterio dell'alternanza annuale tra genitori.
4. Sia disposto un assegno di mantenimento ordinario a carico del Sig. UC AL di €.50,00
(cinquanta euro), rivalutabile secondo Istat, per ciascun figlio, da corrispondersi entro e non oltre il giorno
5 del mese sul conto corrente della Sig.ra CC TU IBAN: [...], Banca
Sella.
5. Disporre che, nel caso in cui la Sig.ra CC decida di rilasciare la casa coniugale al Sig. UC
rinunciando all'assegnazione della stessa e ad ogni diritto conseguente, e trasferendosi quindi in modo stabile unitamente ai figli presso altro immobile, il Sig. UC, una volta ottenuta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, corrisponda un assegno di mantenimento ordinario pari ad
€.250,00 (duecentocinquanta euro) per ciascun figlio, rivalutabile secondo Istat, entro e non oltre il giorno
5 del mese sul conto corrente della Sig.ra CC TU di cui verrà comunicato l'Iban.
6. Ciascun genitore sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie:
a) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
a titolo esemplificativo e non esaustivo: scolastiche (quali tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento al trasporto pubblico); mediche (connotate dal carattere dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte).
b) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
a titolo esemplificativo e non esaustivo: scolastiche (quali tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private ed università pubbliche;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria), extrascolastiche (quali corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche, pertinenti attrezzature ed abbigliamento, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e di gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli); medico-sanitarie
(non connotate dal carattere dell'urgenza, odontoiatriche, farmaceutiche, piscoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperti dal servizio sanitario nazionale). Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate e i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
7. Disporre che l'assegno unico sia percepito dalla Sig.ra TU CC la quale dovrà utilizzare i relativi denari unicamente per le esigenze dei minori. Disporre che le spese relative siano debitamente documentate al termine di ogni semestre.
8. Si autorizzi al rilascio dei documenti per l'espatrio sia per i minori che per i genitori.
9. Spese di lite compensate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SO (Serie A, Parte II,
atto n. 3, anno 2010).
Dall'unione della coppia sono nati i figli Per_1 il 19/12/2010) e Per_2 (il
16/04/2015). Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 31. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale- risultando la separazione tra i coniugi essere stata omologata il 15 settembre 2022 e successivamente ininterrottamente mantenuta - tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di SO (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2010), contratto
, in data 11/09/2010;tra Parte_1 e CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
15/07/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
Giudicedott.ssa Cristina Nicolò
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
C.F._1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 (C.F.
MARCHI CLAUDIA
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 (C.F.
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, le parti hanno dichiarato di voler consensualizzare il giudizio e, pertanto, hanno rassegnato le conclusioni congiunte come da
"memoria congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio consensuale e contestuale istanza di modifica del rito” depositata in data 07/07/2025, che qui si riportano integralmente: CONDIZIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. AL UC e la Sig.ra CC TU
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) in ordine ai rapporti tra coniugi e tra gli stessi ed i figli disporre che:
1. La Signora CC rimanga a vivere con i figli nella casa coniugale, sita in Arcidosso (GR) Parco
Donatori del Sangue 82 int. 1, di proprietà esclusiva del Sig. UC, sino a che permarranno le condizioni e i presupposti di legge e sino a che vi convivrà con i figli minorenni e non economicamente autosufficienti.
2. Il mutuo gravante sulla ex casa coniugale, di proprietà esclusiva del UC, sia pagato dallo stesso.
Il mobilio della casa coniugale rimanga a corredo ed uso della stessa. Le spese inerenti alle utenze dell'immobile suddetto siano a carico della Sig.ra CC mentre le spese inerenti a lavori strutturali siano a carico del proprietario Sig. UC.
3. I figli minori TE e UL siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ove avranno residenza anagrafica, nella casa coniugale sita in Arcidosso
(GR), Parco Donatori del sangue 82 int. 1 con diritto di visita per il padre di due giorni a settimana dopo le ore 18,00, quando lo stesso smette di lavorare, anche con pernotto fino alla mattina alle 8,00 quando saranno riaccompagnati a scuola o, in periodo estivo, li andrà a riprendere la madre al risveglio.
Week end alternati dal venerdì ore 18,00 al lunedì mattina ore 8,00 in periodo scolastico o comunque in mattinata nel periodo estivo e festivo.
Possibilità di trascorrere 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore nel periodo estivo, da comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Per eventuali spostamenti fuori sede durante il periodo feriale ogni genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di destinazione e a consentire i collegamenti telefonici giornalieri. Durante le vacanze natalizie i coniugi terranno con sé i figli ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre oppure dal 01 al 07 gennaio, precisando che al genitore che non spetti di trascorrere il Natale con i figli spetterà il 24 sino a dopo cena. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore il periodo di giovedì Santo sino al giorno seguente al Lunedi dell'Angelo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si segua il criterio dell'alternanza annuale tra genitori.
4. Sia disposto un assegno di mantenimento ordinario a carico del Sig. UC AL di €.50,00
(cinquanta euro), rivalutabile secondo Istat, per ciascun figlio, da corrispondersi entro e non oltre il giorno
5 del mese sul conto corrente della Sig.ra CC TU IBAN: [...], Banca
Sella.
5. Disporre che, nel caso in cui la Sig.ra CC decida di rilasciare la casa coniugale al Sig. UC
rinunciando all'assegnazione della stessa e ad ogni diritto conseguente, e trasferendosi quindi in modo stabile unitamente ai figli presso altro immobile, il Sig. UC, una volta ottenuta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, corrisponda un assegno di mantenimento ordinario pari ad
€.250,00 (duecentocinquanta euro) per ciascun figlio, rivalutabile secondo Istat, entro e non oltre il giorno
5 del mese sul conto corrente della Sig.ra CC TU di cui verrà comunicato l'Iban.
6. Ciascun genitore sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie:
a) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
a titolo esemplificativo e non esaustivo: scolastiche (quali tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento al trasporto pubblico); mediche (connotate dal carattere dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte).
b) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
a titolo esemplificativo e non esaustivo: scolastiche (quali tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private ed università pubbliche;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria), extrascolastiche (quali corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche, pertinenti attrezzature ed abbigliamento, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e di gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli); medico-sanitarie
(non connotate dal carattere dell'urgenza, odontoiatriche, farmaceutiche, piscoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperti dal servizio sanitario nazionale). Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate e i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
7. Disporre che l'assegno unico sia percepito dalla Sig.ra TU CC la quale dovrà utilizzare i relativi denari unicamente per le esigenze dei minori. Disporre che le spese relative siano debitamente documentate al termine di ogni semestre.
8. Si autorizzi al rilascio dei documenti per l'espatrio sia per i minori che per i genitori.
9. Spese di lite compensate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SO (Serie A, Parte II,
atto n. 3, anno 2010).
Dall'unione della coppia sono nati i figli Per_1 il 19/12/2010) e Per_2 (il
16/04/2015). Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 31. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale- risultando la separazione tra i coniugi essere stata omologata il 15 settembre 2022 e successivamente ininterrottamente mantenuta - tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di SO (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2010), contratto
, in data 11/09/2010;tra Parte_1 e CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
15/07/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti