Articolo 698 del Codice di procedura civile
Articolo 673Articolo 669 ter
Versione
21 aprile 1942
Art. 698.
(Assunzione ed efficacia delle prove preventive).

Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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