Articolo 2 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Articolo 1Articolo 3
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12 gennaio 2008
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 32.729.432 per l'anno 2006 e ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2008
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