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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 877/2021, promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e , C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. VA AO, ed elettivamente domiciliati press il suo studio sito in Pizzo (VV), alla Via dei Venti n. 2, giusta procura in atti.
Opponenti
Contro
P.I.V.A. , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Roberto Franco che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opposta
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui è stato loro Parte_3 intimato il pagamento di euro 11.691,17, oltre accessori ed interessi di mora in favore della
[...]
sulla base dei titoli esecutivi costituita da: a) sentenza n. 469/2020 della Corte di Appello di CP_1
Catanzaro emessa in data 4.03.2020 e pubblicata in data 20.05.2020; b) ordinanza del 12.12.2019
emessa da Tribunale di Vibo Valentia nel proc. n. R.G.V.G. n. 236/2019; c) ordinanza del 21.04.2020
emessa dal G.E. del Tribunale di Vibo Valentia nel proc. n. R.G.E. 40/2019.
Dopo un'ampia ricostruzione dei fatti che, a partire dal giudizio di primo grado, passando per le procedure esecutive, portava alla pronuncia della Core di Appello di Catanzaro ed alle due ordinanze del Tribunale di Vibo Valentia sopra richiamate, gli opponenti contestavano l'esistenza del titolo esecutivo azionato, e conseguentemente del credito azionato, nonché, l'ammontare delle somme dovute in esecuzione del titoli portati in precetto, formulando le seguenti conclusioni: “1)Dichiarare
l'inesistenza di titolo giuridico per la sua illiquidità e incertezza della sentenza della Corte di Appello
di Catanzaro n. 469/2020 del 20/5/2020 nella parte in cui prevede genericamente la restituzione delle
maggiori somme ricevute in ottemperanza alla pronunzia di primo grado oltre interessi dalla data
del pagamento all'effettivo soddisfo;
2)Dichiarare l'inesistenza del debito dell'opponente in forza
dell'ordinanza 11/12/19 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia - Est. R.G. 236/19, CP_3
giacché a fronte di un preteso credito di €1.591,86 l'Avv. ha versato il giusto 25% pari a € Pt_1
1.105,92. 3)Dichiarare che per l'esecuzione della ordinanza del G.Es. AN Gilda AN del
21/4/20 nella quale si liquidano le spese legali della fase di opposizione in € 2.945,00 + IVA e oneri
e si condanna a € 2.945,00 le parti in solido ex art. 96 cpc gli opponenti hanno rimesso € 3.685,40
con bonifico del 3/2/21. 4)Sospendere i titoli esecutivi di cui all'intimato precetto ai sensi dell'art.
615 cpc, 1° c. per i gravi motivi esposti e documentati consistenti nella inesistenza dei titoli medesimi
ai fini esecutivi, per i pagamenti superiori a quelli riconosciuti per ricevuti, per gli errori di calcolo,
per l'esistenza di soddisfacimento degli stessi, per l'avvenuta cumulazione illegittima degli stessi, per
la voluta confusione e commistione illegittima al fine di gravare le ragioni del presunto debitore. 7)Condannare la per come rappresentata alle spese e competenze del giudizio in favore CP_1
dell'Avv. VA AO, oltre IVA, CAP e spese generali al 15% dell'importo di imponibile.”
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente l'opposizione, rilevando CP_1
la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa con la notifica del precetto in oggetto, in forza dei validi titoli esecutivi menzionati, e, a tal fine, chiedeva: in via preliminare - rigettare l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli per l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini della
concessione stante l'inesistenza dei gravi motivi che soli possono giustificare l'emissione del
provvedimento cautelare. In via principale e nel merito - rigettare in ogni caso l'opposizione a
precetto perché inammissibile ed infondata, per i motivi indicati in atto, oltre che priva di adeguato
supporto probatorio;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della CP_1
di rivolgere l'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto opposto e di procedere
[...]
ad esecuzione forzata in quanto munita di idonei titoli esecutivi ed avendo essa fornito adeguata
dimostrazione del diritto di giudiziali menzionati in atto di precetto ed allegati al fascicolo di causa.
- Accertare e dichiarare dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena
validità ed efficacia dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili. In via
subordinata - accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della di rivolgere CP_1
l'intimazione di pagamento contenuta in atto di precetto;
di procedere ad esecuzione forzata in
quanto munita di idonei titoli esecutivi ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito
fatto valere nei termini più esatti di cui ai provvedimenti giudiziali di condanna menzionati in atto di
precetto, anche a prescindere da meri errori di calcolo o di trascrizione;
- accertare e dichiarare
dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena validità ed efficacia
dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili. In via più gradata - accertare e
dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato ed opposto, anche in caso di
eventuale errore nella quantificazione della somma dovuta, nei limiti dell'importo che al termine del processo risulterà effettivamente dovuto dai debitori opponenti in forza dei titoli esecutivi posti a
base della intimazione di pagamento. - Accertare e dichiarare il diritto della CP_1
all'esercizio dell'azione esecutiva in virtù ed in forza dei titoli esecutivi di cui vi è analitica
descrizione e menzione nell'atto di precetto opposto, per la somma che sarà ritenuta dovuta, anche
per equità e giustizia, al termine del processo”.
Rigettata l'istanza di sospensione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dal precedente Giudice titolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa in data 24.01.2024 veniva assegnata alla scrivente, che all'udienza del
15.07.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali depositate le parti ribadivano le conclusioni già formulate.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, la domanda proposta dall'odierno opponente, come già osservato nel corso del giudizio, va qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., a precetto preordinato all'esecuzione di titoli a formazione giudiziale: una sentenza emessa in grado di appello, e due ordinanze, una delle quali emessa a seguito di reclamo collegiale.
Ebbene, le doglianze relative alla inesistenza dei titoli sui quali l'esecuzione è fondata, sono infondate poiché proprio la natura giudiziale dei titoli esecutivi preclude in sede di opposizione all'esecuzione la conoscenza delle circostanze che determinano l'inesistenza o comunque l'inesigibilità dei crediti oggetto dei predetti titoli e che si sono verificate prima della formazione dei titoli o comunque che avrebbero potuto essere dedotte nei procedimenti di opposizione o impugnazione dei medesimi titoli previsti dalla legge.
Costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale quando l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia, mentre le circostanze verificatesi in epoca anteriore possono essere fatte valere unicamente mediante gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge, secondo la regola generale della conversione delle cause di nullità della sentenza (o del diverso titolo giudiziale di cui si discuta) in motivi di gravame (art. 161 c.p.c.).
In particolare, secondo il costante e consolidato orientamento della Suprema Corte in materia,
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o
l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale
regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza,
dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. n.
22402/2008) e ancora, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo
di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere
fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere,
ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la
cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le
parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n. 3277/2015).
Specificamente, poi, nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente attribuito alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma, come nel caso di specie, che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n. 6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161
del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello. (Civile Sent.
Sez. 3 n. 29021.2018).
La totale carenza di allegazioni da parte opponente circa i fatti successivi idonei all'estinzione del credito, come cristallizzato dalla sentenza di appello, e dalle ordinanze emesse nei giudizi
R.G.V.G. n. 236/2019 e R.G.E. 40/2019 per le relative spese, rende le doglianze e le eccezioni avanzate con l'odierna opposizione destituite di ogni fondamento.
Mentre, in questa sede, le contestazioni sull'ammontare del credito, debitamente documentato da parte opposta in riferimento a tutti e tre i titoli esecutivi precettati, sono da ritenere destituite di fondamento, considerato che si ritiene conforme alle statuizioni contenute nel titolo esecutivo il conteggio effettuato dal precettante degli importi.
Invero, in ordine alla eccepita nullità della Sentenza della Corte di Appello quale titolo esecutivo per carenza di liquidità del credito, e di certezza del suo ammontare, la stessa appare infondata alla luce della costante giurisprudenza, secondo cui la sentenza “costituisce valido titolo
esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito,
in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico
sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo
essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in
sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro
assetto quantitativo, perché' così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non
desumibili da elementi esterni (Cass. n. 22427/04; Cass. n. 9693/09; Cass. 10164/10; Cass. ord. n.
2816/11)” (in tal senso, v. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 02/09/2014, n. 18519).
Ne consegue che, i requisiti di certezza e di liquidità del credito, che costituisce oggetto della pronuncia giudiziale di condanna, risultano soddisfatti anche laddove gli elementi per la relativa quantificazione siano oggetto di eterointegrazione legale, purché certi e oggettivamente determinati.
Nel caso di specie, la sentenza n. 469/2020 resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza ha così statuito: “condanna
[...]
al risarcimento dei danni in favore di e VA AO, CP_1 Parte_1 Parte_3
, , , , , che
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
liquida in euro 500 per ciascun anno dal 2003 alla data di cessazione dello spoglio per ciascuna
delle unità immobiliari di loro proprietà, oltre interessi dalla data del 30 settembre di ogni anno
all'effettivo pagamento;
condanna VA AO, , Parte_1 Parte_3 [...]
, , , alla restituzione in Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
favore di delle maggiori somme ricevute in ottemperanza alla pronuncia di primo grado, CP_1
oltre interessi dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento CP_1
delle spese processuali in favore di e VA AO, , Parte_1 Parte_3 [...]
, , , , che, già compensate Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
per la metà, liquida per la restante parte per il primo grado in euro 200 per spese e in euro 3.632
per compenso professionale e per il secondo grado in euro 3.308 per compenso professionale, oltre
rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in
favore degli Avv.ti e VA AO, ex art. 93 c.p.c.”. Parte_1
Deve, quindi, ritenersi che, il credito possa essere quantificato tramite un'operazione aritmetica così come effettuato da parte opposta, che ha dettagliatamente indicato il calcolo matematico che ha portato alla somma precettata, mentre, al contrario l'eccezione formulata da parte opponente appare generica e confusionaria, non consentendo di individuare quale calcolo alternativo a quello operato dall'intimante sia congruo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo in base del DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri minimi per le diverse fasi del giudizio, in considerazione della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 877/2021, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite, a favore della società opposta,
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CP_1
CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 14 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 877/2021, promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e , C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. VA AO, ed elettivamente domiciliati press il suo studio sito in Pizzo (VV), alla Via dei Venti n. 2, giusta procura in atti.
Opponenti
Contro
P.I.V.A. , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Roberto Franco che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opposta
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui è stato loro Parte_3 intimato il pagamento di euro 11.691,17, oltre accessori ed interessi di mora in favore della
[...]
sulla base dei titoli esecutivi costituita da: a) sentenza n. 469/2020 della Corte di Appello di CP_1
Catanzaro emessa in data 4.03.2020 e pubblicata in data 20.05.2020; b) ordinanza del 12.12.2019
emessa da Tribunale di Vibo Valentia nel proc. n. R.G.V.G. n. 236/2019; c) ordinanza del 21.04.2020
emessa dal G.E. del Tribunale di Vibo Valentia nel proc. n. R.G.E. 40/2019.
Dopo un'ampia ricostruzione dei fatti che, a partire dal giudizio di primo grado, passando per le procedure esecutive, portava alla pronuncia della Core di Appello di Catanzaro ed alle due ordinanze del Tribunale di Vibo Valentia sopra richiamate, gli opponenti contestavano l'esistenza del titolo esecutivo azionato, e conseguentemente del credito azionato, nonché, l'ammontare delle somme dovute in esecuzione del titoli portati in precetto, formulando le seguenti conclusioni: “1)Dichiarare
l'inesistenza di titolo giuridico per la sua illiquidità e incertezza della sentenza della Corte di Appello
di Catanzaro n. 469/2020 del 20/5/2020 nella parte in cui prevede genericamente la restituzione delle
maggiori somme ricevute in ottemperanza alla pronunzia di primo grado oltre interessi dalla data
del pagamento all'effettivo soddisfo;
2)Dichiarare l'inesistenza del debito dell'opponente in forza
dell'ordinanza 11/12/19 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia - Est. R.G. 236/19, CP_3
giacché a fronte di un preteso credito di €1.591,86 l'Avv. ha versato il giusto 25% pari a € Pt_1
1.105,92. 3)Dichiarare che per l'esecuzione della ordinanza del G.Es. AN Gilda AN del
21/4/20 nella quale si liquidano le spese legali della fase di opposizione in € 2.945,00 + IVA e oneri
e si condanna a € 2.945,00 le parti in solido ex art. 96 cpc gli opponenti hanno rimesso € 3.685,40
con bonifico del 3/2/21. 4)Sospendere i titoli esecutivi di cui all'intimato precetto ai sensi dell'art.
615 cpc, 1° c. per i gravi motivi esposti e documentati consistenti nella inesistenza dei titoli medesimi
ai fini esecutivi, per i pagamenti superiori a quelli riconosciuti per ricevuti, per gli errori di calcolo,
per l'esistenza di soddisfacimento degli stessi, per l'avvenuta cumulazione illegittima degli stessi, per
la voluta confusione e commistione illegittima al fine di gravare le ragioni del presunto debitore. 7)Condannare la per come rappresentata alle spese e competenze del giudizio in favore CP_1
dell'Avv. VA AO, oltre IVA, CAP e spese generali al 15% dell'importo di imponibile.”
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente l'opposizione, rilevando CP_1
la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa con la notifica del precetto in oggetto, in forza dei validi titoli esecutivi menzionati, e, a tal fine, chiedeva: in via preliminare - rigettare l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli per l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini della
concessione stante l'inesistenza dei gravi motivi che soli possono giustificare l'emissione del
provvedimento cautelare. In via principale e nel merito - rigettare in ogni caso l'opposizione a
precetto perché inammissibile ed infondata, per i motivi indicati in atto, oltre che priva di adeguato
supporto probatorio;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della CP_1
di rivolgere l'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto opposto e di procedere
[...]
ad esecuzione forzata in quanto munita di idonei titoli esecutivi ed avendo essa fornito adeguata
dimostrazione del diritto di giudiziali menzionati in atto di precetto ed allegati al fascicolo di causa.
- Accertare e dichiarare dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena
validità ed efficacia dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili. In via
subordinata - accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della di rivolgere CP_1
l'intimazione di pagamento contenuta in atto di precetto;
di procedere ad esecuzione forzata in
quanto munita di idonei titoli esecutivi ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito
fatto valere nei termini più esatti di cui ai provvedimenti giudiziali di condanna menzionati in atto di
precetto, anche a prescindere da meri errori di calcolo o di trascrizione;
- accertare e dichiarare
dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena validità ed efficacia
dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili. In via più gradata - accertare e
dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato ed opposto, anche in caso di
eventuale errore nella quantificazione della somma dovuta, nei limiti dell'importo che al termine del processo risulterà effettivamente dovuto dai debitori opponenti in forza dei titoli esecutivi posti a
base della intimazione di pagamento. - Accertare e dichiarare il diritto della CP_1
all'esercizio dell'azione esecutiva in virtù ed in forza dei titoli esecutivi di cui vi è analitica
descrizione e menzione nell'atto di precetto opposto, per la somma che sarà ritenuta dovuta, anche
per equità e giustizia, al termine del processo”.
Rigettata l'istanza di sospensione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dal precedente Giudice titolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa in data 24.01.2024 veniva assegnata alla scrivente, che all'udienza del
15.07.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali depositate le parti ribadivano le conclusioni già formulate.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, la domanda proposta dall'odierno opponente, come già osservato nel corso del giudizio, va qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., a precetto preordinato all'esecuzione di titoli a formazione giudiziale: una sentenza emessa in grado di appello, e due ordinanze, una delle quali emessa a seguito di reclamo collegiale.
Ebbene, le doglianze relative alla inesistenza dei titoli sui quali l'esecuzione è fondata, sono infondate poiché proprio la natura giudiziale dei titoli esecutivi preclude in sede di opposizione all'esecuzione la conoscenza delle circostanze che determinano l'inesistenza o comunque l'inesigibilità dei crediti oggetto dei predetti titoli e che si sono verificate prima della formazione dei titoli o comunque che avrebbero potuto essere dedotte nei procedimenti di opposizione o impugnazione dei medesimi titoli previsti dalla legge.
Costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale quando l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia, mentre le circostanze verificatesi in epoca anteriore possono essere fatte valere unicamente mediante gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge, secondo la regola generale della conversione delle cause di nullità della sentenza (o del diverso titolo giudiziale di cui si discuta) in motivi di gravame (art. 161 c.p.c.).
In particolare, secondo il costante e consolidato orientamento della Suprema Corte in materia,
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o
l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale
regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza,
dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. n.
22402/2008) e ancora, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo
di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere
fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere,
ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la
cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le
parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n. 3277/2015).
Specificamente, poi, nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente attribuito alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma, come nel caso di specie, che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n. 6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161
del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello. (Civile Sent.
Sez. 3 n. 29021.2018).
La totale carenza di allegazioni da parte opponente circa i fatti successivi idonei all'estinzione del credito, come cristallizzato dalla sentenza di appello, e dalle ordinanze emesse nei giudizi
R.G.V.G. n. 236/2019 e R.G.E. 40/2019 per le relative spese, rende le doglianze e le eccezioni avanzate con l'odierna opposizione destituite di ogni fondamento.
Mentre, in questa sede, le contestazioni sull'ammontare del credito, debitamente documentato da parte opposta in riferimento a tutti e tre i titoli esecutivi precettati, sono da ritenere destituite di fondamento, considerato che si ritiene conforme alle statuizioni contenute nel titolo esecutivo il conteggio effettuato dal precettante degli importi.
Invero, in ordine alla eccepita nullità della Sentenza della Corte di Appello quale titolo esecutivo per carenza di liquidità del credito, e di certezza del suo ammontare, la stessa appare infondata alla luce della costante giurisprudenza, secondo cui la sentenza “costituisce valido titolo
esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito,
in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico
sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo
essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in
sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro
assetto quantitativo, perché' così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non
desumibili da elementi esterni (Cass. n. 22427/04; Cass. n. 9693/09; Cass. 10164/10; Cass. ord. n.
2816/11)” (in tal senso, v. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 02/09/2014, n. 18519).
Ne consegue che, i requisiti di certezza e di liquidità del credito, che costituisce oggetto della pronuncia giudiziale di condanna, risultano soddisfatti anche laddove gli elementi per la relativa quantificazione siano oggetto di eterointegrazione legale, purché certi e oggettivamente determinati.
Nel caso di specie, la sentenza n. 469/2020 resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza ha così statuito: “condanna
[...]
al risarcimento dei danni in favore di e VA AO, CP_1 Parte_1 Parte_3
, , , , , che
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
liquida in euro 500 per ciascun anno dal 2003 alla data di cessazione dello spoglio per ciascuna
delle unità immobiliari di loro proprietà, oltre interessi dalla data del 30 settembre di ogni anno
all'effettivo pagamento;
condanna VA AO, , Parte_1 Parte_3 [...]
, , , alla restituzione in Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
favore di delle maggiori somme ricevute in ottemperanza alla pronuncia di primo grado, CP_1
oltre interessi dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento CP_1
delle spese processuali in favore di e VA AO, , Parte_1 Parte_3 [...]
, , , , che, già compensate Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
per la metà, liquida per la restante parte per il primo grado in euro 200 per spese e in euro 3.632
per compenso professionale e per il secondo grado in euro 3.308 per compenso professionale, oltre
rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in
favore degli Avv.ti e VA AO, ex art. 93 c.p.c.”. Parte_1
Deve, quindi, ritenersi che, il credito possa essere quantificato tramite un'operazione aritmetica così come effettuato da parte opposta, che ha dettagliatamente indicato il calcolo matematico che ha portato alla somma precettata, mentre, al contrario l'eccezione formulata da parte opponente appare generica e confusionaria, non consentendo di individuare quale calcolo alternativo a quello operato dall'intimante sia congruo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo in base del DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri minimi per le diverse fasi del giudizio, in considerazione della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 877/2021, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite, a favore della società opposta,
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CP_1
CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 14 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella