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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1434/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicoletta Dell'Omo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, Corso Mazzini n. 40 ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CP_1 C.F._2
Stampone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vasto, via Ciccarone n. 118/C resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.09.2022 ha adito il Tribunale Parte_1 di Campobasso per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 5.08.2000, essendo decorsi i CP_1 termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 dall'omologa della separazione consensuale, pronunciata con decreto del 22.09.2020.
Parte ricorrente, premesso il mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, ha chiesto altresì di revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nonché di Per_1 ridurre a complessivi euro 300,00 l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e del Per_2 figlio ancora minorenne. Per_3
1 N. R.G. 1434/2022
Ha domandato poi di revocare l'attribuzione patrimoniale in favore di CP_1 concordata in sede di separazione, avente ad oggetto la quota di ½ della proprietà della casa coniugale, nonché la quota di ½ dei terreni identificati in catasto terreni del comune di Salcito al fgl.15 p.lla 287.
Ha chiesto poi di regolamentare il suo diritto di visita nei confronti del figlio minore prevedendo che il minore trascorra con lui almeno un pomeriggio Per_3 infrasettimanale e weekend alternati, oltre che le festività natalizie e pasquali (in via alternata con la madre) ed almeno una settimana durante il periodo estivo, confermando, per il resto, le disposizioni contenute nel decreto di omologa della separazione.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo di prevedere, a carico del un Pt_1 contributo a titolo di mantenimento per il solo figlio minore (considerato Per_3
l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli altri due figli, e ), nella misura di euro 270,00 mensili, oltre rivalutazione, Per_1 Per_2 con suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ha poi chiesto disporsi l'esercizio del diritto di visita del minore da parte Per_3 del padre con l'ausilio di un familiare, e prevedersi che solo quando il minore si sentirà sicuro il padre potrà vederlo secondo la calendarizzazione che il Tribunale vorrà predisporre.
Ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di controparte tesa ad ottenere la revoca del trasferimento immobiliare disposto in suo favore in sede di omologa della separazione.
Ha domandato disporsi il rimborso in suo favore del 50% delle spese straordinarie non corrisposte dal ricorrente.
Per il resto ha chiesto confermarsi le previsioni di cui all'accordo di separazione.
Con ordinanza presidenziale del 21.11.2022 è stato revocato l'assegno di mantenimento in favore dei figli e siccome Per_1 Persona_4 economicamente autosufficienti, disposta la riduzione ad euro 270,00 mensili dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio minore regolamentato l'esercizio del diritto di visita del minore e Per_3 confermate, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione consensuale omologata.
In corso di causa ha proposto un ricorso ex art. 709 ter c.p.c., Parte_1 al fine di ottenere l'adozione di opportuni provvedimenti nei confronti di CP_1
per asseriti ostacoli agli incontri con il figlio , nonché la condanna
[...] Per_3 della al risarcimento dei danni esistenziali subiti e subendi dal figlio , CP_1 Per_3 nonché al risarcimento del danno esistenziale da lui stesso subito, a causa del mancato esercizio del diritto di visita.
Lo scrivente giudice relatore, dopo aver provveduto all'ascolto del minore
[...]
con ordinanza del 24.06.2023: Per_5
- ha confermato il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 22.11.2022, anche in relazione al diritto di visita del minore, invitando a porre in essere CP_1 ogni condotta attiva idonea a favorire il recupero di un rapporto personale equilibrato tra il minore ed il padre;
Per_3
2 N. R.G. 1434/2022
- ha disposto che i servizi sociali del di Salcito prendessero in carico il CP_2 nucleo familiare, ponendo in essere le opportune azioni di supporto ai genitori, provvedendo all'osservazione ed al monitoraggio degli incontri padre/figlio, nonché all'organizzazione di incontri assistiti, e che relazionassero nel prosieguo al Giudice circa l'evoluzione delle relazioni padre/figlio;
- ha rigettato le domande risarcitorie.
Con sentenza parziale n. 497/2023 del 3.07.2023 l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di testimoni.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
Lo scrivente giudice relatore, in data 30.10.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 31.10.2024, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 497/2023 del 3.07.2023, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
Si precisa che entrambe le parti concordano sui seguenti profili:
- la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore dei figli maggiorenni e divenuti economicamente Per_1 Persona_4 autosufficienti, come è pacifico tra le parti;
- l'affidamento condiviso del figlio minore e la sua collocazione Persona_5 presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
- la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Considerata la convergenza delle parti sulle soluzioni appena indicate e la conformità delle stesse alla legge, il Collegio può senza dubbio procedere in questa sede a recepirle.
II. Le parti controvertono, invece, in relazione al quantum del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre. Per_3
In punto di diritto giova considerare che il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno,
3 N. R.G. 1434/2022
oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. n. 19299/2020).
Ebbene, facendo applicazione dei princìpi sopra richiamati, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti giustificanti la riduzione, rispetto a quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore del figlio minore . Pt_1 Per_3
Si osserva sul punto che dalla documentazione prodotta non è dato comprendere quale sia la situazione economica attuale del ricorrente, essendosi egli limitato a produrre - tra l'altro tardivamente, solo in allegato alla comparsa conclusionale – due buste paga relative alle mensilità di agosto e di settembre dello scorso anno, insufficienti a descrivere con puntualità la lamentata inclinazione reddituale negativa.
Deve dunque farsi necessariamente riferimento alle dichiarazioni dei redditi depositate al momento dell'introduzione del presente giudizio, e dunque deve essere confermato il quantum già individuato nell'ordinanza presidenziale del 21.11.2022, ponendo a carico del un assegno di mantenimento in favore Pt_1 del figlio commisurato in euro 270,00 mensili, con rivalutazione secondo Per_3 gli indici ISTAT.
Il Collegio osserva poi che le certificazioni mediche allegate non comprovano la ricorrenza in capo al di condizioni di invalidità preclusive o gravemente Pt_1 limitative della sua idoneità all'impiego, ragion per cui esse non possono essere valorizzate al fine di giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
III. Quanto al diritto di visita si rende opportuno rimarcare che, come già osservato in sede di ordinanza resa nel sub-procedimento ex art. 709 ter c.p.c., se da un lato occorre valutare l'esigenza di non imporre rapporti affettivi, per loro natura incoercibili, dall'altro appare comunque preminente la necessità di perseguire una normalizzazione dei rapporti padre/figlio, nei limiti del possibile, atteso che ciò risponde al superiore interesse del minore.
A tal proposito si osserva che dalle relazioni che i Servizi Sociali hanno depositato telematicamente, su richiesta dello scrivente giudice relatore, si evince che:
- il nucleo familiare è stato preso in carico e viene tuttora monitorato;
- sono stati posti in essere incontri sia con i genitori che con il minore, onde offrire supporto alla risoluzione delle problematiche, emerse anche in questa sede, legate sostanzialmente al rifiuto della figura paterna da parte del minore, ed all'assenza di interesse da parte sua nel coltivare il rapporto con il padre;
- il minore ha quindi intrapreso, presso il Centro di Neuropsichiatria Infantile dell' , un percorso di psicoterapia, nel corso del quale sono stati posti in CP_3
4 N. R.G. 1434/2022
essere sia incontri individuali, sia incontri insieme alla madre, sia incontri insieme al padre;
- non sono emersi conflitti accesi tra il minore ed il padre, ma piuttosto una sostanziale indifferenza del primo verso il secondo.
Preso atto di quanto sopra, si rileva che sussiste comunque ed in ogni caso in capo al padre il diritto/dovere di frequentare il figlio minore, che peraltro ha ancora solo 13 anni, e pertanto non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da poter essere considerato pienamente in grado di compiere valutazioni del tutto autonome sul punto.
Si ritiene pertanto di confermare, quanto al calendario di visita, quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, nonché di ordinanza dello scrivente giudice relatore ex art. 709 ter c.p.c., e dunque: “fermo l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre e salvo diverse intese tra i coniugi (anche in relazione alle contingenti esigenze lavorative e familiari di entrambi), va stabilito che il padre potrà telefonare al minore ogni settimana il martedì e il giovedì
- dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - ovvero tenerlo con sé in quelle ore. Dovrà tenere con sé il figlio, dalle ore 12.00 del sabato (ovvero dall'uscita di scuola) sino alle ore 17.00 della domenica di ogni settimana, la prima e la terza settimana di ogni mese. Per il resto sarà adottata questa griglia di collocazione. Ad anni alterni: per le festività natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni continuativi con la madre coincidenti con il Natale (dal 24.12. al 30.12.) e 7 giorni continuativi con il padre coincidenti con l'ultimo dell'anno (dal 31.12. al 6.1.) - e così si farà per il Natale 2022, salva diversa intesa tra i genitori;
per le festività pasquali, il minore trascorrerà la giornata di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
per le ferie estive, il ragazzo trascorrerà con il padre, nel mese di luglio 15 giorni - continuativi o in periodi separati - e 15 nel mese di agosto - continuativi o periodi separati, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili. I giorni di compleanno del ragazzo, i genitori sono obbligati a trascorrerli insieme con il figlio, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento. Il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, il minore resterà con il padre, quantomeno durante il pranzo
o la cena di festeggiamento;
altrettanto accadrà per il giorno della festa della mamma e del compleanno della resistente”.
Non meritevole di accoglimento si presenta la richiesta della madre di disporre l'esercizio del diritto di visita del minore da parte del padre con l'ausilio di Per_3 un familiare, considerato che, come emerge da tutti gli atti di causa (ed in particolare dalle relazioni dei Servizi Sociali sopra richiamate) non risulta che il abbia mai posto in essere comportamenti direttamente pregiudizievoli nei Pt_1 confronti del figlio, o che vi siano altre particolari ragioni ostative rispetto alla possibilità che padre e figlio trascorrano del tempo insieme da soli.
IV. E' inammissibile la domanda proposta dal tesa ad ottenere la revoca Pt_1 dei trasferimenti immobiliari posti in essere nei confronti della in sede di CP_1 separazione.
Si rileva che in giurisprudenza è costante l'orientamento che reputa manifestamente inammissibili le domande sottoposte a rito ordinario proposte in sede di separazione o divorzio, e ciò in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, di cui agli artt. 31 ss.
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c.p.c., tra le quali non rientra né l'azione di nullità, né quella di risoluzione, in quanto soggette a rito ordinario.
Ebbene, parte ricorrente domanda che l'accordo suddetto venga revocato alla luce delle diverse condizioni economiche in cui versano attualmente le parti, nonché in ragione dell'assunta illiceità della causa sottesa all'accordo stesso.
In disparte il rilievo per cui gli accordi di tale specie, avendo natura negoziale, non possono essere sciolti che per mutuo consenso, l'intervento ablatorio del giudice presupporrebbe in ogni caso la proposizione di un'azione di risoluzione, soggetta a rito ordinario.
Lo stesso dicasi rispetto all'accertamento della nullità del negozio, subordinato al vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 1421 c.c., anch'essa soggetta al rito ordinario.
Pertanto, alla stregua dei princìpi richiamati, la domanda di cui sopra deve essere dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di divorzio, ma soggetta a rito diverso.
V. Per le medesime ragioni è inammissibile la domanda proposta da CP_1 tesa ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie non corrisposte dal trattandosi di azione tesa alla restituzione di beni mobili, soggetta al rito Pt_1 ordinario.
VI. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in considerazione della convergenza delle stesse sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e su talune delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie, sia in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per il figlio minore pari ad euro Persona_5
270,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
- PONE le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già previsto in sede di separazione;
- DISPONE che il padre potrà incontrare il minore secondo il Persona_5 calendario già predisposto con ordinanza presidenziale del 21.11.2022, richiamato in parte motiva;
- REVOCA l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore dei figli maggiorenni e Per_1 Persona_4
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da tesa Parte_1 ad ottenere la revoca dei trasferimenti immobiliari posti in essere nei confronti di in sede di separazione;
CP_1
6 N. R.G. 1434/2022
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di restituzione di somme di denaro proposta da CP_1
- CONFERMA per quanto non espressamente previsto in questa sede le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale del 22.09.2020;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1434/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicoletta Dell'Omo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, Corso Mazzini n. 40 ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CP_1 C.F._2
Stampone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vasto, via Ciccarone n. 118/C resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.09.2022 ha adito il Tribunale Parte_1 di Campobasso per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 5.08.2000, essendo decorsi i CP_1 termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 dall'omologa della separazione consensuale, pronunciata con decreto del 22.09.2020.
Parte ricorrente, premesso il mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, ha chiesto altresì di revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nonché di Per_1 ridurre a complessivi euro 300,00 l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e del Per_2 figlio ancora minorenne. Per_3
1 N. R.G. 1434/2022
Ha domandato poi di revocare l'attribuzione patrimoniale in favore di CP_1 concordata in sede di separazione, avente ad oggetto la quota di ½ della proprietà della casa coniugale, nonché la quota di ½ dei terreni identificati in catasto terreni del comune di Salcito al fgl.15 p.lla 287.
Ha chiesto poi di regolamentare il suo diritto di visita nei confronti del figlio minore prevedendo che il minore trascorra con lui almeno un pomeriggio Per_3 infrasettimanale e weekend alternati, oltre che le festività natalizie e pasquali (in via alternata con la madre) ed almeno una settimana durante il periodo estivo, confermando, per il resto, le disposizioni contenute nel decreto di omologa della separazione.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo di prevedere, a carico del un Pt_1 contributo a titolo di mantenimento per il solo figlio minore (considerato Per_3
l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli altri due figli, e ), nella misura di euro 270,00 mensili, oltre rivalutazione, Per_1 Per_2 con suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ha poi chiesto disporsi l'esercizio del diritto di visita del minore da parte Per_3 del padre con l'ausilio di un familiare, e prevedersi che solo quando il minore si sentirà sicuro il padre potrà vederlo secondo la calendarizzazione che il Tribunale vorrà predisporre.
Ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di controparte tesa ad ottenere la revoca del trasferimento immobiliare disposto in suo favore in sede di omologa della separazione.
Ha domandato disporsi il rimborso in suo favore del 50% delle spese straordinarie non corrisposte dal ricorrente.
Per il resto ha chiesto confermarsi le previsioni di cui all'accordo di separazione.
Con ordinanza presidenziale del 21.11.2022 è stato revocato l'assegno di mantenimento in favore dei figli e siccome Per_1 Persona_4 economicamente autosufficienti, disposta la riduzione ad euro 270,00 mensili dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio minore regolamentato l'esercizio del diritto di visita del minore e Per_3 confermate, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione consensuale omologata.
In corso di causa ha proposto un ricorso ex art. 709 ter c.p.c., Parte_1 al fine di ottenere l'adozione di opportuni provvedimenti nei confronti di CP_1
per asseriti ostacoli agli incontri con il figlio , nonché la condanna
[...] Per_3 della al risarcimento dei danni esistenziali subiti e subendi dal figlio , CP_1 Per_3 nonché al risarcimento del danno esistenziale da lui stesso subito, a causa del mancato esercizio del diritto di visita.
Lo scrivente giudice relatore, dopo aver provveduto all'ascolto del minore
[...]
con ordinanza del 24.06.2023: Per_5
- ha confermato il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 22.11.2022, anche in relazione al diritto di visita del minore, invitando a porre in essere CP_1 ogni condotta attiva idonea a favorire il recupero di un rapporto personale equilibrato tra il minore ed il padre;
Per_3
2 N. R.G. 1434/2022
- ha disposto che i servizi sociali del di Salcito prendessero in carico il CP_2 nucleo familiare, ponendo in essere le opportune azioni di supporto ai genitori, provvedendo all'osservazione ed al monitoraggio degli incontri padre/figlio, nonché all'organizzazione di incontri assistiti, e che relazionassero nel prosieguo al Giudice circa l'evoluzione delle relazioni padre/figlio;
- ha rigettato le domande risarcitorie.
Con sentenza parziale n. 497/2023 del 3.07.2023 l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di testimoni.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
Lo scrivente giudice relatore, in data 30.10.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 31.10.2024, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 497/2023 del 3.07.2023, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
Si precisa che entrambe le parti concordano sui seguenti profili:
- la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore dei figli maggiorenni e divenuti economicamente Per_1 Persona_4 autosufficienti, come è pacifico tra le parti;
- l'affidamento condiviso del figlio minore e la sua collocazione Persona_5 presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
- la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Considerata la convergenza delle parti sulle soluzioni appena indicate e la conformità delle stesse alla legge, il Collegio può senza dubbio procedere in questa sede a recepirle.
II. Le parti controvertono, invece, in relazione al quantum del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre. Per_3
In punto di diritto giova considerare che il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno,
3 N. R.G. 1434/2022
oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. n. 19299/2020).
Ebbene, facendo applicazione dei princìpi sopra richiamati, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti giustificanti la riduzione, rispetto a quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore del figlio minore . Pt_1 Per_3
Si osserva sul punto che dalla documentazione prodotta non è dato comprendere quale sia la situazione economica attuale del ricorrente, essendosi egli limitato a produrre - tra l'altro tardivamente, solo in allegato alla comparsa conclusionale – due buste paga relative alle mensilità di agosto e di settembre dello scorso anno, insufficienti a descrivere con puntualità la lamentata inclinazione reddituale negativa.
Deve dunque farsi necessariamente riferimento alle dichiarazioni dei redditi depositate al momento dell'introduzione del presente giudizio, e dunque deve essere confermato il quantum già individuato nell'ordinanza presidenziale del 21.11.2022, ponendo a carico del un assegno di mantenimento in favore Pt_1 del figlio commisurato in euro 270,00 mensili, con rivalutazione secondo Per_3 gli indici ISTAT.
Il Collegio osserva poi che le certificazioni mediche allegate non comprovano la ricorrenza in capo al di condizioni di invalidità preclusive o gravemente Pt_1 limitative della sua idoneità all'impiego, ragion per cui esse non possono essere valorizzate al fine di giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
III. Quanto al diritto di visita si rende opportuno rimarcare che, come già osservato in sede di ordinanza resa nel sub-procedimento ex art. 709 ter c.p.c., se da un lato occorre valutare l'esigenza di non imporre rapporti affettivi, per loro natura incoercibili, dall'altro appare comunque preminente la necessità di perseguire una normalizzazione dei rapporti padre/figlio, nei limiti del possibile, atteso che ciò risponde al superiore interesse del minore.
A tal proposito si osserva che dalle relazioni che i Servizi Sociali hanno depositato telematicamente, su richiesta dello scrivente giudice relatore, si evince che:
- il nucleo familiare è stato preso in carico e viene tuttora monitorato;
- sono stati posti in essere incontri sia con i genitori che con il minore, onde offrire supporto alla risoluzione delle problematiche, emerse anche in questa sede, legate sostanzialmente al rifiuto della figura paterna da parte del minore, ed all'assenza di interesse da parte sua nel coltivare il rapporto con il padre;
- il minore ha quindi intrapreso, presso il Centro di Neuropsichiatria Infantile dell' , un percorso di psicoterapia, nel corso del quale sono stati posti in CP_3
4 N. R.G. 1434/2022
essere sia incontri individuali, sia incontri insieme alla madre, sia incontri insieme al padre;
- non sono emersi conflitti accesi tra il minore ed il padre, ma piuttosto una sostanziale indifferenza del primo verso il secondo.
Preso atto di quanto sopra, si rileva che sussiste comunque ed in ogni caso in capo al padre il diritto/dovere di frequentare il figlio minore, che peraltro ha ancora solo 13 anni, e pertanto non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da poter essere considerato pienamente in grado di compiere valutazioni del tutto autonome sul punto.
Si ritiene pertanto di confermare, quanto al calendario di visita, quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, nonché di ordinanza dello scrivente giudice relatore ex art. 709 ter c.p.c., e dunque: “fermo l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre e salvo diverse intese tra i coniugi (anche in relazione alle contingenti esigenze lavorative e familiari di entrambi), va stabilito che il padre potrà telefonare al minore ogni settimana il martedì e il giovedì
- dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - ovvero tenerlo con sé in quelle ore. Dovrà tenere con sé il figlio, dalle ore 12.00 del sabato (ovvero dall'uscita di scuola) sino alle ore 17.00 della domenica di ogni settimana, la prima e la terza settimana di ogni mese. Per il resto sarà adottata questa griglia di collocazione. Ad anni alterni: per le festività natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni continuativi con la madre coincidenti con il Natale (dal 24.12. al 30.12.) e 7 giorni continuativi con il padre coincidenti con l'ultimo dell'anno (dal 31.12. al 6.1.) - e così si farà per il Natale 2022, salva diversa intesa tra i genitori;
per le festività pasquali, il minore trascorrerà la giornata di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
per le ferie estive, il ragazzo trascorrerà con il padre, nel mese di luglio 15 giorni - continuativi o in periodi separati - e 15 nel mese di agosto - continuativi o periodi separati, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili. I giorni di compleanno del ragazzo, i genitori sono obbligati a trascorrerli insieme con il figlio, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento. Il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, il minore resterà con il padre, quantomeno durante il pranzo
o la cena di festeggiamento;
altrettanto accadrà per il giorno della festa della mamma e del compleanno della resistente”.
Non meritevole di accoglimento si presenta la richiesta della madre di disporre l'esercizio del diritto di visita del minore da parte del padre con l'ausilio di Per_3 un familiare, considerato che, come emerge da tutti gli atti di causa (ed in particolare dalle relazioni dei Servizi Sociali sopra richiamate) non risulta che il abbia mai posto in essere comportamenti direttamente pregiudizievoli nei Pt_1 confronti del figlio, o che vi siano altre particolari ragioni ostative rispetto alla possibilità che padre e figlio trascorrano del tempo insieme da soli.
IV. E' inammissibile la domanda proposta dal tesa ad ottenere la revoca Pt_1 dei trasferimenti immobiliari posti in essere nei confronti della in sede di CP_1 separazione.
Si rileva che in giurisprudenza è costante l'orientamento che reputa manifestamente inammissibili le domande sottoposte a rito ordinario proposte in sede di separazione o divorzio, e ciò in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, di cui agli artt. 31 ss.
5 N. R.G. 1434/2022
c.p.c., tra le quali non rientra né l'azione di nullità, né quella di risoluzione, in quanto soggette a rito ordinario.
Ebbene, parte ricorrente domanda che l'accordo suddetto venga revocato alla luce delle diverse condizioni economiche in cui versano attualmente le parti, nonché in ragione dell'assunta illiceità della causa sottesa all'accordo stesso.
In disparte il rilievo per cui gli accordi di tale specie, avendo natura negoziale, non possono essere sciolti che per mutuo consenso, l'intervento ablatorio del giudice presupporrebbe in ogni caso la proposizione di un'azione di risoluzione, soggetta a rito ordinario.
Lo stesso dicasi rispetto all'accertamento della nullità del negozio, subordinato al vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 1421 c.c., anch'essa soggetta al rito ordinario.
Pertanto, alla stregua dei princìpi richiamati, la domanda di cui sopra deve essere dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di divorzio, ma soggetta a rito diverso.
V. Per le medesime ragioni è inammissibile la domanda proposta da CP_1 tesa ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie non corrisposte dal trattandosi di azione tesa alla restituzione di beni mobili, soggetta al rito Pt_1 ordinario.
VI. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in considerazione della convergenza delle stesse sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e su talune delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie, sia in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per il figlio minore pari ad euro Persona_5
270,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
- PONE le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già previsto in sede di separazione;
- DISPONE che il padre potrà incontrare il minore secondo il Persona_5 calendario già predisposto con ordinanza presidenziale del 21.11.2022, richiamato in parte motiva;
- REVOCA l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore dei figli maggiorenni e Per_1 Persona_4
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da tesa Parte_1 ad ottenere la revoca dei trasferimenti immobiliari posti in essere nei confronti di in sede di separazione;
CP_1
6 N. R.G. 1434/2022
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di restituzione di somme di denaro proposta da CP_1
- CONFERMA per quanto non espressamente previsto in questa sede le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale del 22.09.2020;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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