Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 27/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 55 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(già (c. fisc. , in persona del suo Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Contini, come da procura in Parte_3 atti;
appellante
CONTRO
( , elettivamente domiciliato nel primo grado del giudizio CP_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Michelangelo Cugusi;
appellato contumace
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari –Sezione Distaccata di Sassari- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, 1) In via preliminare: Sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 15/2023 oggetto dell'appello; 2) In via preliminare e nel merito: In riforma della sentenza impugnata n. 15/2023 emessa dal Tribunale di Nuoro, respingere la domanda dell'appellato perché privo di legittimazione e titolo;
3) Nel merito e salvo gravame: In totale riforma della sentenza impugnata n. 15/2023, resa dal Tribunale di Nuoro nella causa iscritta al n.
271 del R.G. per l'anno 2015, mandare assolta l'appellante da ogni avversa domanda;
4) In via
Tecnica d'Ufficio estendendo l'indagine alla semiotica dell'incendio ed acquisendo i documenti e atti richiesti;
5) In via ulteriore subordinata e salvo gravame: rideterminare l'ammontare del danno accertato, anche previa CTU, escludendo i danni relativi alla produzione e quelli non provati come stabilito dall'Ordinanza, che costituisce giudicato, emessa dal Tribunale di Nuoro in data 2.1.2018. 6) In via ulteriore e subordinata e salvo gravame: sempre e comunque rideterminare, anche previa CTU, l'ammontare economico del danno accertato escludendo la rivalutazione e gli interessi in quanto il relativo ammontare deve ritenersi attualizzato;
7) In via ancora ulteriore e subordinata e salvo gravame: sempre e comunque rideterminare, anche previa
CTU, l'ammontare del danno accertato nella misura che non eccedere il valore commerciale del bene oggetto di causa;
8) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro e, CP_1 Parte_2 premesso di essere proprietario e al possesso di un terreno in Comune di Orosei, località
“Tuppedda”, di circa otto ettari, dove era impiantato un vigneto, un oliveto e un ficheto, domandava il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incendio che, scaturito da uno spezzone di cavo elettrico di un palo-cabina dell' atto a sostenere una linea elettrica MT, aveva attraversato Pt_2 interamente il suo terreno, distruggendo le colture ivi esistenti e compromettendone anche il futuro guadagno per effetto dei vincoli previsti dalla normativa statale per i terreni attraversati dal fuoco.
L'attore aggiungeva che dall'incendio era seguito un procedimento penale contro il responsabile dell' per la zona di Nuoro, nell'ambito del quale erano stati espletati accertamenti utilizzabili Pt_2 anche in sede civile sulla causa e provenienza dell'incendio dalla linea elettrica danneggiata.
La società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Carta con riferimento alla proprietà del fondo. Nel merito, contestava la responsabilità dell' per Pt_2
l'accaduto rilevando che: la linea non era affatto danneggiata e priva di manutenzione, come si ricavava dall'esito positivo dei controlli periodici effettuati in data 19.5.2012 (con l'ausilio di un'unità elitrasportata), in data 9.4.2013 (potatura degli alberi interferenti con la linea) e del
29.5.2013; la sede della strada interpoderale, sulla quale insisteva il palo, era stata regolarmente liberata dalle erbacce, mentre semmai era il che, in violazione della disciplina antincendio, CP_1 non aveva provveduto alle periodiche operazioni di pulizia del proprio fondo;
l'incendio era già in corso al momento della rottura del morsetto verificatasi tra le 13,07 e le 13,10, anche a causa del forte vento. Il tribunale, istruita la causa con documenti, prova testimoniale e ctu, dopo aver ricondotto la fattispecie risarcitoria all'ipotesi della responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c., così decideva: a) riteneva sufficientemente provata la proprietà del terreno mediante produzione di una scrittura privata di vendita tra il e tale , e pertanto infondata l'eccezione CP_1 Persona_1 sul difetto di legittimazione attiva;
b) dimostrata la riferibilità causale dell'incendio al cavo danneggiato del palo che, sospinto dal vento, a contatto con la struttura metallica, aveva sprigionato le scintille d'innesco dell'incendio; c) non dimostrato il concorso causale del danneggiato, e viceversa provato il danno subito per la perdita delle coltivazioni esistenti sul terreno, stimate nella misura di €59.806,33, oltre rivalutazioni e interessi.
Avverso la sentenza ha proposto appello subentrata ad Parte_4 Parte_2
domandandone la riforma per i seguenti motivi: i) difetto di legittimazione attiva: il non
[...] CP_1 aveva dimostrato di essere proprietario del terreno non essendo sufficiente a tale fine la scrittura privata, priva di data certa, intercorsa con tale , peraltro riferita ad un terreno Persona_1 neppure identificato catastalmente, così come non erano idonei a dimostrare la proprietà i dati catastali;
ii) errata valutazione delle risultanze di causa e travisamento dei fatti, nella parte in cui il tribunale aveva individuato la più probabile causa dell'incendio nelle condizioni di funzionalità e manutenzione del palo fondando il suo convincimento sulla deposizione dei parenti del Pt_2 CP_1
e, viceversa, omettendo di considerare che l'intervento dei Vigili del Fuoco, alle ore 12,30, in corrispondenza dal palo della luce non aveva rilevato alcuna anomalia, il terreno circostante era libero da sterpaglie, l'ulivo posto in prossimità del palo era bruciato sul lato opposto, la società aveva documentato l'esito positivo delle ispezioni e dei controlli della linea, così che era da escludere che l'incendio fosse partito dal palo della luce, con conseguente mancato assolvimento della prova sul nesso causale gravante sull'attore; iii) per aver considerato attività pericolosa il solo trasporto di energia elettrica, attuato dalla società con strumenti idonei ad escludere qualsiasi pericolosità, utilizzando tutte le precauzioni e misure idonee ad evitare qualsiasi pregiudizio;
viceversa, il tribunale non aveva considerato la condotta gravemente negligente e responsabile del
Carta che, non ottemperando alla normativa antiincendio, che impone la pulizia del fondo, doveva considerarsi responsabile della sua propagazione;
iv) errata o contraddittoria valutazione della ctu, da considerarsi nulla per mancata esplicitazione del metodo impiegato e dei parametri utilizzati sia per ricostruire la riferibilità causale dell'incendio alle condizioni del palo della luce che per la stima dei danni, per la cui quantificazione l'ausiliario si era rifatto acriticamente alle considerazioni svolte dal ctp dell'attore; v) sempre sulla quantificazione del danno, per aver ingiustamente riconosciuto all'attore la rivalutazione e gli interessi compensativi senza avvedersi che il ctu aveva espresso il valore in termini già attualizzati. Nonostante la ritualità della notifica, il è rimasto contumace. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello, con il quale , reiterando un'eccezione già formulata Parte_2 dinanzi al Tribunale, ha contestato la legittimazione del Carta, è fondato.
È vero, infatti, che il non ha provato, come era suo onere, di essere proprietario del terreno in CP_1 agro di Orosei, località Tuppedda, danneggiato dall'incendio del 24 giugno 2013.
Non v'è dubbio che chi agisce ex art. 2050 c.c. per il risarcimento dei danni cagionati da terzi nell'esercizio di un'attività pericolosa, nel caso di specie il trasporto di energia elettrica, debba dimostrare di essere proprietario delle cose danneggiate.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016)
Non è vero, poi, che la società non abbia contestato la proprietà in capo al Carta. Contestazione, quella sul difetto di legittimazione attiva, alla quale ha dedicato il primo Parte_2 paragrafo del primo atto difensivo, laddove contestava l'idoneità dei titoli offerti dall'attore a dimostrare il suo diritto ad agire per il risarcimento del danno (cfr. pag 4 comparsa cost.: Si osserva che il sig. non solamente non fornisce in causa il titolo dal quale si desume la sua CP_1 legittimazione ad agire e neppure il suo diritto soggettivo meritevole di tutela e ragione di legittimazione. Infatti il non risulta in alcun modo avere il diritto di proprietà sul predio CP_1 situato nell'agro di Orosei ed individuato al fg. 13 mappale 138), così spostando l'indagine sull'idoneità della documentazione offerta dal a provare la titolarità del fondo. CP_1
Sul punto, il tribunale ha ritenuto sufficientemente provata la proprietà del fondo mediante la sola produzione di una scrittura privata non trascritta, intercorsa tra il e tale , CP_1 Persona_1 peraltro riferita ad un terreno dell'estensione di otto ettari, non meglio identificato catastalmente.
Ebbene, pur volendo superare la genericità di detta scrittura privata, nella quale il terreno sarebbe indicato con esclusivo riferimento all'estensione e ai confinanti (ha 8 confinante con Persona_2
e ), peraltro senza alcuna menzione della Persona_3 Persona_4 Persona_5 strada interpoderale, che visibilmente parrebbe delimitarlo, almeno su un lato, e sulla quale si troverebbe anche il palo Enel secondo il all'origine dell'incendio, tale scrittura prova solo il CP_1 passaggio di proprietà tra le parti, ma è priva di data certa nei rapporti con i terzi. Secondo l'art. 2704 c.c. “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione (2703) non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento..”.
Ciò significa che nei rapporti con la scrittura privata, non autenticata nella Parte_2 sottoscrizione, ammesso che dimostri il passaggio di proprietà tra e il , Persona_1 CP_1 non prova in ogni caso che l'attore fosse proprietario del fondo al tempo dell'incendio. Tale scrittura, nei rapporti con non può pertanto essere datata che al tempo della sua produzione in Pt_2 giudizio (con l'atto di citazione del 6/3/2015), che è anche il primo momento in cui ha acquistato ufficialità. “Il deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, della scrittura privata di compravendita immobiliare, la cui sottoscrizione si chieda giudizialmente di dichiarare autentica ai fini della sua trascrizione, costituisce fatto conferente certezza, uguale a quella della registrazione, della anteriorità della formazione della scrittura ai sensi dell'art. 2704 cod. civ.”.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3506 del 13/04/1996).
Mancano, poi, ulteriori elementi attraverso i quali ricostruire l'eventuale titolarità del fondo in capo al Carta. Appare non poco strano che l'attore non disponesse di alcun ulteriore riscontro documentale, neppure indiretto (per es. fatture d'acquisto, autorizzazioni amministrative, premi, incentivi), della proprietà e dell'importante azienda agricola ivi esercitata, per il cui danneggiamento ha richiesto oltre 100.000 euro di risarcimento, e che abbia invece affidato esclusivamente ad una perizia di parte ogni valutazione sulla titolarità dei beni e sulla descrizione e quantificazione dei danni.
La conseguenza è che il , a fronte della specifica contestazione di , non ha CP_1 Parte_2 affatto dimostrato di essere proprietario del terreno e delle coltivazioni ivi insistenti, a suo dire danneggiate dall'incendio, che costituisce anche elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria invocata, così che la sua domanda di risarcimento del danno non poteva trovare accoglimento, con conseguente riforma, anche in punto di spese di lite, della sentenza del Tribunale che l'ha accolta.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico di parte appellata.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in riforma della sentenza n. 15/2023 del 13/1/2023 del Tribunale di Nuoro: 1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di CP_1 [...]
(oggi ; Parte_2 Parte_1
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 ed € 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese di ctu, rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni