Ordinanza presidenziale 20 luglio 2022
Ordinanza collegiale 30 novembre 2022
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/05/2023, n. 7832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7832 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 07832/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12626/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12626 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Amati, Alberto Barilari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’interno, prot. n. -OMISSIS-, del 31 maggio 2016, recante rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata a norma dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame il ricorrente, di nazionalità straniera e residente in Italia da diversi anni, ha domandato l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, del 31 maggio 2016, con il quale il Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 13 marzo 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992 (per residenza decennale).
In motivazione, l’amministrazione ha rilevato, dall’“ attività informativa esperita ”, l’emersione di una “ contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica ”, ragione che acquisirebbe valenza ostativa all’accoglimento della domanda di cittadinanza. Si motiva anche circa l’omissione del c.d. preavviso di diniego, di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, in considerazione della natura “riservata” delle informazioni supportanti il diniego, non risultando conseguentemente possibile mettere l’interessato in condizione di conoscere, in modo dettagliato, le ragioni del diniego.
Nel ricorso sono dedotti i motivi di violazione di legge, con riferimento all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e di eccesso di potere per mancanza e/o insufficienza della motivazione, insieme, qui, alla violazione dell’art. 6, comma 1, lettera c) , della legge n. 91 del 1992 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
2. – Si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
A seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR, n. 5487 del 20 luglio 2022, che chiedeva “la relazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato con l’adozione delle cautele necessarie”, ossia con gli opportuni “stralci ed omissis […] al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence”, l’amministrazione, in data 4 novembre 2022, ha depositato in giudizio, in busta chiusa a cagione della natura riservata delle informazioni, una nota informativa integrativa della relazione già depositata.
3. – Questo TAR, con ordinanza collegiale n. 16015, del 30 novembre 2022, rilevata l’impossibilità di accedere, nel fascicolo telematico, alla procura speciale rilasciata dal ricorrente, e rilevata altresì la tardività del deposito della nota informativa da parte dell’amministrazione, ha concesso termine alla parte ricorrente sia per depositare, con le dovute forme, la procura speciale, sia per prendere visione della nota informativa.
Il ricorrente ha quindi provveduto a depositare la procura speciale in data 13 febbraio 2023.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2023, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso non è fondato.
4.1. – Come costantemente rilevato da questo TAR, a fronte della domanda di concessione della cittadinanza italiana l’amministrazione è chiamata a valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento del richiedente, in modo duraturo, nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il medesimo possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (da ultimo, questa sezione V- bis , sentenze n. 15956 e n. 13911 del 2022 e n. 1193 del 2023, ed ivi altri precedenti conformi).
Si tratta di un potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, rispetto al quale il sindacato giurisdizionale, avente ad oggetto la valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale, deve contenersi entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 104 del 2022; sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011, n. 4862 del 2010 e decisione n. 3456 del 2006; TAR Lazio, sez. I- ter , sentenza n. 3226 del 2021; sez. II- quater , sentenza n. 5665 del 2012).
4.2. – Nel caso di specie, come già detto, la domanda di cittadinanza è stata respinta in quanto, dalla attività informativa esperita, “ è emersa la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica ”.
A seguito dell’istruttoria disposta da questo TAR, con la nota informativa depositata in giudizio l’amministrazione ha reso noto che, alla luce delle informazioni ottenute durante l’istruttoria, il ricorrente è risultato avere contatti con un connazionale noto per essere stato coinvolto in indagini sull’estremismo islamico e sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Proprio sulla base di queste risultanze, il Ministero ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
4.3. – Alla luce di quanto precede, emerge la non fondatezza dei motivi di gravame.
Quanto alle censure, di natura sostanziale, che rilevano la genericità, o comunque la non sufficienza, della motivazione – pur in disparte l’invocata previsione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) , della legge n. 91 del 1992, che richiede “ comprovati motivi ” per il rigetto dell’istanza di cittadinanza, ma solo con riferimento all’istanza per ragioni di matrimonio, e non per le ragioni indicate dall’art. 9, con conseguente inconferenza di tale parametro per il presente giudizio – questo TAR ha già affermato il principio di diritto secondo il quale, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego deve considerarsi sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di far comprendere l’ iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr. TAR Lazio, Roma, questa Sez. V- bis , n. 17081 del 2022, n. 16084 del 2022, n. 15986 del 2022, n. 15985 del 2022, n. 15944 del 2022, n. 13911 del 2022, n. 11806 del 2022 e n. 1193 del 2023; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , sentenza n. 2453 del 2014; nonché Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6704 del 2018, n. 8133 del 2020, n. 3886, n. 3896, n. 5679 e n. 6720 del 2021, n. 8084 e n. 11538 del 2022). Come precisato dal Consiglio di Stato, poi, l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che costituisce interesse di rango certamente superiore rispetto a quello dello straniero ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda ” (così Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 657 del 2017; in senso conforme, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 8133 del 2020 e n. 5679 del 2021). La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza. Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6289 del 2011 e n. 6720 del 2021), né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
Su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, decisione n. 3841 del 2005 e n. 5103 del 2007; sez. IV, decisione n. 761 del 1991) ha altresì chiarito che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 654 del 1996), essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084 e n. 8075 del 2022, n. 3886 e n. 3896 del 2021, n. 8133 del 2020 e n. 2102 del 2019; sez. II, sentenza n. 5326 del 2020).
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’amministrazione omette di indicarne il contenuto e ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie, come detto, ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 8084 del 2022 e n. 6720 del 2021; sez. VI, decisioni n. 1173 e n. 7637 del 2009; TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , sentenze n. 9293 del 2014, n. 604 del 2013, n. 3158 del 2012 e n. 14015 del 2011; da ultimo, di questa sezione V- bis , anche sentenze n. 15956 e n. 14230 del 2022). Ciò precisato, il Collegio ritiene dunque che, nella specie, l’obbligo di motivazione sia stato puntualmente adempiuto – tenuto conto che una preventiva più ampia disclosure dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione avrebbe potuto costituire, alla luce di quanto rappresentato, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 8084 del 2022 e n. 2102 del 2019) – e che il provvedimento, fondato sui suesposti motivi ostativi, risulta immune dai vizi dedotti da parte ricorrente.
4.4. – Quanto, poi, alla censura di natura formale, consistente nella violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essa deve parimenti essere disattesa in quanto non fondata.
L’omessa comunicazione del preavviso di diniego, invero, come da costante giurisprudenza della Sezione, può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso (cfr., di recente, ex plurimis , TAR Lazio, Roma, questa sez. V- bis , sentenze n. 4259 del 2023 e n. 16084 del 2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti, sentenza n. 14320 del 2022; ciò, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato: da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 11387 del 2022). In particolare, questo TAR ha posto l’accento sul “carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998” (TAR Lazio, Roma, Sezione I- ter , sentenza n. 11801 del 2019), aggiungendosi che, “qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere ‘riservato’ (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui ‘ratio’ presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo” (TAR Lazio, Roma, Sezione II- quater , n. 4271 del 2013).
Inoltre, il Collegio rileva, in ogni caso, l’inconsistenza in linea generale di simili censure alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza formatasi prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 241 del 1990, come introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, che ne ha modificato l’art. 10- bis e l’art. 21- octies . Tale orientamento era costante nel ritenere che il mancato preavviso di rigetto non inficia la legittimità del provvedimento, allorquando, in applicazione estensiva dell'art. 21- octies , comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990, emerga nel corso del giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tale era la normativa applicabile ratione temporis al caso oggi in esame, non trovando applicazione retroattiva la successiva disciplina dell’istituto come introdotta dalla richiamata novella del 2020. A quest’ultimo riguardo, il Collegio non ignora l’esistenza di un contrario orientamento, che ritiene immediatamente applicabili le nuove previsioni normative in considerazione del presunto carattere processuale della relativa norma; tuttavia, si ritiene preferibile attenersi all’orientamento tradizionale, considerato, da un lato, che la natura e la sostanza di tale norma sono oggetto di vivace dibattito dottrinale, e, considerate altresì, dall’altro lato, le conseguenze pratiche dell’adesione a tale opzione, che rimetterebbe in discussione la legittimità di atti che, al momento della loro adozione, risultavano conformi alle regole sul procedimento secondo il “diritto vivente”.
5. – Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce di una valutazione globale della controversia che consente di apprezzare giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione quinta- bis , definitivamente pronunciando,
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Masaracchia | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.