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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott.ssa Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16743/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Donatella Bava del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 24.08.2023, notificato l'8.09.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “in principalità, annullare i provvedimenti impugnati (n. 894/2023 del
Questore di Torino adottato in data 24.08.2023 e notificato all'interessato in data 08.09.2023; parere negativo della C.T. Torino protocollato il 24.02.2023) e quelli eventuali susseguenti ad essi connessi ed accertare il diritto al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale. Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso del 26.09.2023 il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe Parte_1
e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso di integrazione in Italia e la situazione del paese di origine.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando che la documentazione lavorativa allegata all'istanza presentata al Questore era inidonea a comprovare un'effettiva integrazione sociale.
Nelle more del giudizio, con provvedimento del 16.10.2023, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
All'udienza del 21.6.2024 il ricorrente, unico comparso, ha dichiarato di parlare l'italiano, di vivere a Torino presso un amico, pagando un affitto di 150 euro, di lavorare come falegname, con regolare contratto in scadenza alla fine del mese. Il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio per depositare ulteriore documentazione lavorativa.
Il ricorrente, nelle date 6.10.2023, 14.6.2024 e 18.11.2024, ha depositato ulteriore documentazione lavorativa.
All'udienza del 22.11.2024, il ricorrente ha dichiarato la permanenza del rapporto di lavoro con mediante la stipula di un contratto di apprendistato in scadenza nel 2027. Il difensore del CP_3
ricorrente ha chiesto i termini ex art 275bis cpc, nulla opponendo alla sostituzione dell'udienza di discussione collegiale con il deposito di note scritte.
La parte ricorrente ha depositato le memorie e le note scritte nei termini fissati.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di Torino che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI. La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente il 31.10.2022 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina del D.L. 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori
(art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Nella specie, il ricorrente ha argomentato la propria domanda evidenziando il processo di integrazione in Italia e la situazione del paese di origine (Casamance). La difesa ha depositato dichiarazione di ospitalità; contratto di lavoro a tempo determinato dal
27.3.2023, prorogato al 21.6.2024, contratto di apprendistato dal 26.8.2024 al 25.8.2027 con il medesimo datore di lavoro;
buste paga;
CU 2024.
Dalla documentazione in atti emerge una continuità lavorativa di indubbio rilievo a far data dal
27.7.2023, con contratto di apprendistato professionale di durata triennale dal 26.08.2024 fino al
25.08.2027 in qualità di addetto al controllo e verifica delle merci, sempre presso il medesimo datore di lavoro (la ) e con redditi di valore non irrisorio (€ 6.166,85 per il 2023 ed € Controparte_4
10.984,35 da gennaio a ottobre del 2024). All'udienza del 22.11.2024, il ricorrente si è espresso correttamente in lingua italiana, ha rappresentato il suo percorso integrativo e ha dato atto del superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a carico dello stato dal 1.1.2024.
Alla luce del comprovato percorso di integrazione sociale e lavorativa, il collegio ritiene che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata. Non sono emersi inoltre elementi ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Nulla in punto spese in ragione del fatto che il ricorrente è ammesso, sebbene in parte, al patrocinio a carico dello stato e del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale come disciplinata dal D.L.
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 10.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ROBERTA DOTTA
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Giulia Elena Mondino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott.ssa Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16743/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Donatella Bava del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 24.08.2023, notificato l'8.09.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “in principalità, annullare i provvedimenti impugnati (n. 894/2023 del
Questore di Torino adottato in data 24.08.2023 e notificato all'interessato in data 08.09.2023; parere negativo della C.T. Torino protocollato il 24.02.2023) e quelli eventuali susseguenti ad essi connessi ed accertare il diritto al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale. Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso del 26.09.2023 il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe Parte_1
e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso di integrazione in Italia e la situazione del paese di origine.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando che la documentazione lavorativa allegata all'istanza presentata al Questore era inidonea a comprovare un'effettiva integrazione sociale.
Nelle more del giudizio, con provvedimento del 16.10.2023, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
All'udienza del 21.6.2024 il ricorrente, unico comparso, ha dichiarato di parlare l'italiano, di vivere a Torino presso un amico, pagando un affitto di 150 euro, di lavorare come falegname, con regolare contratto in scadenza alla fine del mese. Il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio per depositare ulteriore documentazione lavorativa.
Il ricorrente, nelle date 6.10.2023, 14.6.2024 e 18.11.2024, ha depositato ulteriore documentazione lavorativa.
All'udienza del 22.11.2024, il ricorrente ha dichiarato la permanenza del rapporto di lavoro con mediante la stipula di un contratto di apprendistato in scadenza nel 2027. Il difensore del CP_3
ricorrente ha chiesto i termini ex art 275bis cpc, nulla opponendo alla sostituzione dell'udienza di discussione collegiale con il deposito di note scritte.
La parte ricorrente ha depositato le memorie e le note scritte nei termini fissati.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di Torino che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI. La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente il 31.10.2022 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina del D.L. 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori
(art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Nella specie, il ricorrente ha argomentato la propria domanda evidenziando il processo di integrazione in Italia e la situazione del paese di origine (Casamance). La difesa ha depositato dichiarazione di ospitalità; contratto di lavoro a tempo determinato dal
27.3.2023, prorogato al 21.6.2024, contratto di apprendistato dal 26.8.2024 al 25.8.2027 con il medesimo datore di lavoro;
buste paga;
CU 2024.
Dalla documentazione in atti emerge una continuità lavorativa di indubbio rilievo a far data dal
27.7.2023, con contratto di apprendistato professionale di durata triennale dal 26.08.2024 fino al
25.08.2027 in qualità di addetto al controllo e verifica delle merci, sempre presso il medesimo datore di lavoro (la ) e con redditi di valore non irrisorio (€ 6.166,85 per il 2023 ed € Controparte_4
10.984,35 da gennaio a ottobre del 2024). All'udienza del 22.11.2024, il ricorrente si è espresso correttamente in lingua italiana, ha rappresentato il suo percorso integrativo e ha dato atto del superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a carico dello stato dal 1.1.2024.
Alla luce del comprovato percorso di integrazione sociale e lavorativa, il collegio ritiene che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata. Non sono emersi inoltre elementi ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Nulla in punto spese in ragione del fatto che il ricorrente è ammesso, sebbene in parte, al patrocinio a carico dello stato e del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale come disciplinata dal D.L.
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 10.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ROBERTA DOTTA
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Giulia Elena Mondino