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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.07.2023, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Nicolò Colombo, presso lo studio del quale in Albavilla (CO) – Via XX Settembre n. 8 è
elettivamente domiciliato e
2) Controparte_1
nata a [...] il [...]
residente in [...]
con l'Avv. Gabriella Galante
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in CA NT (CO), in data 12.07.2012, (anno 2012, atto n. 7, parte II, serie A)
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. n. 574/2024, del 16.05.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Persona_2
- nato il [...]. Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.07.2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi sono economicamente autosufficienti e non avanzano l'un l'altro pretese di sorta in ordine al versamento di un assegno mensile di mantenimento;
Per_
3) i figli minori , e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente ex art. 337 ter c.c.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori nei periodi di rispettiva spettanza.
I figli minori saranno collocati presso la madre, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica e dimora abituale;
4) il padre avrà il diritto ed il dovere di tenere con sé i figli minori così come di seguito:
(i) 2/3 fine settimana al mese, dal venerdì ore 17.30 alla domenica ore 21, secondo il preferibile regime ELalternanza;
(ii) due sere alla settimana, e precisamente il lunedì dalle ore 17.30 sino alle ore 21.00, e il mercoledì dalle ore 17.30 con pernottamento, nelle settimane in cui il fine settimana sarà trascorso dai minori presso il padre, andando a prendere i minori presso la residenza materna e riaccompagnandoveli;
(iii) due sere alla settimana, e precisamente il martedì dalle ore 17.30 sino alle ore 21.00, e il giovedì dalle ore 17.30 con pernottamento, nelle settimane in cui il fine settimana sarà trascorso dai minori presso la madre, andando a prendere i minori presso la residenza materna e riaccompagnandoveli;
(iv) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio;
(v) per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Natale (per il 2025 i figli lo trascorreranno con il padre), S. ST (per il
2025 i figli lo trascorreranno con la madre), l'ultimo ELanno (per il 2025 i figli lo trascorreranno con la madre), l'PI (per il 2026 i figli la trascorreranno con il padre), il giorno di Pasqua (per il 2025 i figli lo trascorreranno col padre) e il Lunedì ELLO
(per il 2025 i figli lo trascorreranno con la madre);
(vi) festività e ponti ad anni alterni.
Con obbligo di entrambi i genitori, in relazione a ciascuno degli indicati periodi, di comunicare all'altro dove i figli saranno condotti in vacanza.
Con l'obbligo assoluto, altresì, di assicurare sempre ai minori di poter avere una libera comunicazione telefonica con l'altro genitore, accogliendo in ogni istante le richieste formulate dai figli di avere colloqui telefonici e/o scambio di messaggi con l'altro genitore.
Con facoltà delle parti, in relazione alle esigenze dei figli ed ai rispettivi impegni di lavoro, di concordare eventuali diverse modalità di frequentazione con i genitori.
Dando atto le parti, nell'ipotesi in cui a ciò non possa provvedere il padre, della disponibilità e facoltà dei nonni materni ad occuparsi dei minori nel caso in cui alla madre sia richiesto un cambio turno, per esigenze di reparto, ovvero quando la stessa venga chiamata in servizio durante i giorni di reperibilità;
5) il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli, una somma pari ad €200,00= per ciascun figlio.
Tali somme saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra e saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat;
Controparte_1 6) il padre si obbliga, altresì, a farsi carico del 50% delle spese straordinarie extra assegno di mantenimento per i figli, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Como che si intende quivi integralmente richiamato;
7) l'assegno unico viene assegnato per intero alla madre a decorrere dal mese di maggio 2024. A tal fine il padre provvederà ad espletare i necessari adempimenti/comunicazioni all' CP_2
8) i coniugi si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i minori;
9) ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi che precedono, i coniugi danno atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro, a qualsivoglia titolo pregresso e per qualsiasi ragione anche vicaria e/o connessa, anche in relazione alle cause che hanno ingenerato la crisi endofamiliare, e di aver in tal modo regolato i propri interessi patrimoniali;
10) spese di giudizio compensate;
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti ELudienza
di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti ELaccordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA ai sensi ELart. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 12.07.2012, in Parte_1 Controparte_1
CA NT (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA
NT (CO) (anno 2012, atto n. 7, parte II, serie A);
2. OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA NT (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
CA NT (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 24.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao