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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 236/2023 dell'anno 2023, proposta da:
CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giampiero Proia, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
CONTRO
, non costituito Controparte_3
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato il 3 agosto 2023, la ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Lanusei n. 31/2023 del 14 febbraio 2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2022 del 16 CP_1 giugno 2022 con il quale il Tribunale medesimo aveva ingiunto alla attuale CP_1
appellante il pagamento, in favore dell'attuale appellato, della somma di €. 10.996,00, oltre interessi legali, a titolo di liquidazione del conto individuale.
La nella presente fase del giudizio, aveva inizialmente concluso domandando che CP_1
questa Corte volesse, in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'inquadramento previdenziale dell' Controparte_4
pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma, nonché, in subordine, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già formulate dalla stessa nel CP_1
primo grado di giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate il 20 maggio 2025 la difesa della CP_1
appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti e al presente giudizio, tenuto conto degli orientamenti nelle more formatisi in materia dinanzi alla Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 28972/2024, aveva rigettato, in difetto di cessazione del rapporto di lavoro, la pretesa della circa l'insussistenza del diritto degli ex dipendenti alla Parte_1 CP_4
liquidazione del conto individuale.
L'appellante, dopo avere comprovato di avere notificato alla controparte l'atto di rinuncia, ha,
quindi, domandato che la Corte D'Appello dichiari l'estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione in materia di spese, non essendo la controparte costituita.
***
Deve, effettivamente, nella fattispecie, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e al giudizio da parte dell'appellante.
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di
2 pronunziare (così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
Sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che, peraltro, essa, come anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, quest'ultima ai sensi del disposto dell'articolo 338 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n.
5250/2018).
In particolare, come affermato dai giudici di legittimità, la rinuncia agli atti, compiuta in appello,
di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
L'identità degli effetti comportati dalla rinuncia all'impugnazione e dalla rinuncia agli atti non comporta, tuttavia, la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996),
la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, come nel caso di specie in cui la parte appellata non è costituita in giudizio.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, infatti, è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo e, pertanto, non è richiesta quando il convenuto non sia costituito.
A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla
3 contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n. 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999
secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod.
proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali”).
Da quanto premesso, consegue, nella fattispecie, l'estinzione integrale del giudizio, a fronte di rinuncia ritualmente formulata, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, sottoscritto digitalmente dallo stesso difensore e dal legale rappresentante dell'ente appellante e in tale forma notificato alla controparte.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità
della regolazione delle spese processuali, rimanendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che per il presente grado di giudizio nulla deve disporsi sulle spese attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Infine, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015 e n. 25485/2018).
4
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
b) nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 20 giugno 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 236/2023 dell'anno 2023, proposta da:
CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giampiero Proia, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
CONTRO
, non costituito Controparte_3
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato il 3 agosto 2023, la ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Lanusei n. 31/2023 del 14 febbraio 2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2022 del 16 CP_1 giugno 2022 con il quale il Tribunale medesimo aveva ingiunto alla attuale CP_1
appellante il pagamento, in favore dell'attuale appellato, della somma di €. 10.996,00, oltre interessi legali, a titolo di liquidazione del conto individuale.
La nella presente fase del giudizio, aveva inizialmente concluso domandando che CP_1
questa Corte volesse, in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'inquadramento previdenziale dell' Controparte_4
pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma, nonché, in subordine, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già formulate dalla stessa nel CP_1
primo grado di giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate il 20 maggio 2025 la difesa della CP_1
appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti e al presente giudizio, tenuto conto degli orientamenti nelle more formatisi in materia dinanzi alla Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 28972/2024, aveva rigettato, in difetto di cessazione del rapporto di lavoro, la pretesa della circa l'insussistenza del diritto degli ex dipendenti alla Parte_1 CP_4
liquidazione del conto individuale.
L'appellante, dopo avere comprovato di avere notificato alla controparte l'atto di rinuncia, ha,
quindi, domandato che la Corte D'Appello dichiari l'estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione in materia di spese, non essendo la controparte costituita.
***
Deve, effettivamente, nella fattispecie, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e al giudizio da parte dell'appellante.
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di
2 pronunziare (così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
Sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che, peraltro, essa, come anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, quest'ultima ai sensi del disposto dell'articolo 338 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n.
5250/2018).
In particolare, come affermato dai giudici di legittimità, la rinuncia agli atti, compiuta in appello,
di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
L'identità degli effetti comportati dalla rinuncia all'impugnazione e dalla rinuncia agli atti non comporta, tuttavia, la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996),
la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, come nel caso di specie in cui la parte appellata non è costituita in giudizio.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, infatti, è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo e, pertanto, non è richiesta quando il convenuto non sia costituito.
A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla
3 contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n. 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999
secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod.
proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali”).
Da quanto premesso, consegue, nella fattispecie, l'estinzione integrale del giudizio, a fronte di rinuncia ritualmente formulata, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, sottoscritto digitalmente dallo stesso difensore e dal legale rappresentante dell'ente appellante e in tale forma notificato alla controparte.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità
della regolazione delle spese processuali, rimanendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che per il presente grado di giudizio nulla deve disporsi sulle spese attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Infine, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015 e n. 25485/2018).
4
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
b) nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 20 giugno 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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