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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2024, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Saioni in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5268/2023 promossa da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Favaro, domicilio eletto in Milano, via
Podgora n 13,
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace e contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Civitelli, domicilio eletto in Milano, via S.
Barnaba n. 30,
resistente e contro
CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan ed
Elisa Pavanello, domicilio eletto in Padova, via Rismondo n. 2/A, resistente e contro
Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Pandolfo, Silvia Lucantoni, Matteo
Farnetani, domicilio eletto in Milano, via della Moscova n. 3 presso lo studio dell'avv.
Annalisa Cappiello,
resistente
OGGETTO: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio le società indicate in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“A) In via principale e nel merito sul lavoro full time
1) Accertato e dichiarato che il ricorrente dal 02.01.2012 al 19.04.2022 è stato assunto dalla con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 con contratto a tempo Controparte_5
indeterminato full time ed inquadrato in qualità di operaio al 6j° livello con mansioni di facchinaggio addetto al magazzino, con utilizzo del transpallet.
2)Accertato e dichiarato che successivamente il ricorrente è stato inquadrato al 6° livello del ccnl trasporto merci e logistica e poi al 5° livello e dall'ottobre 2018 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al 4j° livello del ccnl applicato;
3) Accertato e dichiarato che il ricorrente, sin dall'inizio dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (02.01.2012), è stato inviato ad espletare le mansioni lavorative presso i vari magazzini della Soc. attualmente quello sito in Milano Via Controparte_6
Fantoli n° 32
4)Accertato e dichiarato che il ricorrente dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione è
posto ad osservare un orario giornaliero di 8 ore dal lunedì al sabato mattina dalle 04,00 di notte alle 12,00;
2 5) Accertato e dichiarato che per le mansioni espletate il ricorrente ha diritto al riconoscimento al 4j° livello della qualifica di operaio dall'inizio del rapporto al settembre
2018;
6) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le effettive ore di lavoro espletato, con la paga contrattuale del 4j° livello del CCNL e ricevere il corrispondente pagamento delle differenze retributive, degli istituti contrattuali.
7) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il pagamento degli istituti contrattuali in misura integrale come previsto dal ccnl applicato (sulla base delle ore contrattuali);
8) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento degli aumenti di anzianità;
10)Accertato e dichiarato che il ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro ha sempre continuativamente prestato lavorativa presso i vari magazzini della Soc. CP_6
attualmente quello sito in Milano Via Fantoli n° 32, la quale ha stipulato un
[...]
contratto di appalto con la che a sua volta ha subappaltato il servizio alla CP_3 [...]
, per l'effetto dichiarare la responsabilità solidale per l'adempimento degli Controparte_7
obblighi retributivi e contributivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 29, d. lgs
276/2003 ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. tra e Controparte_6 CP_3
; conseguentemente condannare le società convenute in solido tra loro Controparte_7
ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. e precisamente la in persona Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Viale Europa n°175, CP_3
in persona del suo legale pro tempore con sede in Milano, Via Boccaccio n° 14 C.F.
[...]
e la in persona del suo presidente pro tempore, con sede P.IVA_1 Controparte_5
legale in Milano Via Sannio n° 18 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Euro 10581,45 di cui euro 3533,14 a titolo di TFR, o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum.
3 Previa autorizzazione della chiamata in causa dell' condannare il convenuto a pagare CP_8
all'Istituto i contributi assicurativi e previdenziali afferenti i titoli dedotti in giudizio, come meglio sopra precisati.
In Subordine
Ove non fosse riconosciuto l'obbligo solidale in capo alla Controparte_9
accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto, ancora in essere, con la
[...]
convenuta con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 in CP_1 Controparte_5
persona del suo presidente pro –tempore, condannare la predetta società al pagamento di Euro
10581,45 di cui euro 3533,14 a titolo di TFR o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa.
Con favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita rimasta contumace per CP_5
l'intera durata del procedimento.
Si è costituita chiedendo l'estromissione dal giudizio per Controparte_4
Cont difetto di legittimazione attiva del ricorrente e passiva di medesima;
ha eccepito, preliminarmente, la decadenza biennale dall'azione di accertamento della responsabilità solidale e la prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate anche per erroneità della pretesa economica.
Nel caso di accertata fondatezza della pretesa attorea, ha chiesto di essere chiamata eventualmente a rispondere nei rigorosi limiti delineati dalla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva essendo CP_3
legittimato, al suo posto, di cui ha chiesto la chiamata in causa. CP_2
Sotto altro profilo, la società ha contestato di essere parte appaltatrice nel rapporto dedotto in giudizio.
4 Ha eccepito, in ogni caso, la decadenza biennale dall'azione ex art. 29 comma 2 D.
Lgs. n. 276/2003.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa attorea in quanto infondata.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituito il quale, CP_2
ricostruita la filiera degli appalti cui ha preso parte il ricorrente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente domanda di estromissione dal giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, è pacifico in causa che il sig. è stato assunto in data Parte_1
1° febbraio 2012 dalla con contratto a tempo indeterminato full Controparte_10
time, inquadrato come operaio, dapprima al livello 6° J del CCNL Trasporto Merci e
Logistica, successivamente al 6° livello e poi al 5° livello;
da ottobre 2018 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al livello 4° J.
La sarebbe stata una consorziata di la quale ha CP_5 CP_3
subappaltato il servizio di facchinaggio e movimentazione merci affidato in appalto dalla . Controparte_4
Si afferma in causa che, dall'inizio del rapporto, il ricorrente è stato inviato ad
Contr espletare le proprie prestazioni lavorative presso i vari magazzini di , da ultimo in Milano via Fantoli n. 32.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente è stato adibito a mansioni di facchinaggio consistenti nelle operazioni di carico e scarico merci con l'utilizzo del transpallet elettrico e/o manuale.
Il sig. era tenuto ad osservare un orario giornaliero suddiviso in due turni: Parte_1
dal lunedì al venerdì dalle 4:00 di notte alle 11:00 o dalle 14:00/15:00 alle 22:00, il sabato dalle 4:00 alle 10:00.
5 Il ricorrente si sarebbe sempre attenuto alle direttive impartitegli dai sigg.ri Per_1
e responsabili di tutto il magazzino per la cooperativa;
[...] Persona_2
Il rapporto di lavoro con è cessato in data 19 aprile 2022, a seguito di cambio CP_5
appalto.
In diritto, il ricorrente sostiene che:
1) in base alle mansioni effettivamente svolte, avrebbe diritto al corretto inquadramento al livello 4° J del CCNL applicato sin dalla data di assunzione (1° febbraio 2012), con conseguenti differenze retributive, calcolate fino a settembre 2018, ovvero fino all'avvenuto riconoscimento del diritto a tale livello;
2) che la retribuzione risultante dalle buste paga sarebbe stata erroneamente liquidata,
senza tenere conto delle ore contrattuali (168 mensili) previste dal CCNL applicato e neanche dei minimi retributivi per il calcolo dei ratei di permessi, tredicesima e quattordicesima, ferie e festività, indennità di malattia.
A tali titoli, vengono quindi rivendicati, in base ai conteggi allegati al ricorso, per il periodo dal 2012 al 2018, differenze retributive per complessivi euro 10.581,45 (di cui
3.533,14 a titolo di incidenza sul TFR).
Il ricorrente ha chiesto la condanna in solido con la datrice di lavoro, ai sensi degli artt. 29 D. Lgs. n. 276/03 e 1676 c.c. di tutti i soggetti presenti nell'appalto in questione e qui convenuti.
Così delineata la fattispecie, sui fatti di causa sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste : “…sono magazziniere, lavoro per la Coop. HCLO da Testimone_1
due anni;
prima lavoravo per la nel , dal 2012 al 2022. Facevo CP_5 CP_2
sempre il magazziniere.
Anch'io ho fatto causa alla ma abbiamo trovato un accordo. CP_5
Ho chiesto che le buste paga fossero in regola.
6 In facevamo il doppio turno: dalle 3 o 4 del mattino sino alle 10 o alle 11; al CP_5
pomeriggio, dalle 15 o dalle 16 fino alle 22 o alle 23, a seconda;
dal lunedì al venerdì; il sabato si lavorava solo nel turno mattutino.
Conosco il ricorrente, abbiamo iniziato a lavorare per insieme, nel 2012. CP_5
Facevamo lo stesso lavoro che consisteva in carico e scarico, usavamo il e il muletto, Per_3
usavamo il dolphin cioè la pistola che legge il codice a barre.
Usavamo i bilici, usavamo il transpallet manuale.
Ogni tanto dovevamo applicare anche delle etichette, talvolta alla merce e poi al bancale,
quando era pronto.
Io in avevo il livello 6. Dopo 6 anni, mi hanno dato il 5, dopo che mi sono iscritto al CP_5
sindacato.
Sia io che il ricorrente abbiamo seguito un corso in sede per imparare a guidare il papero e il muletto ma non ci è stato rilasciato nessun patentino.
ADR: ho visto il ricorrente lavorare in entrambi i turni di cui ho riferito. Abbiamo fatto quasi sempre lo stesso turno, ogni tanto lui entrava prima, intorno alle 2, perché c'erano 3 – 4
persone che organizzavano il magazzino e lui ne faceva parte”.
Con specifico riferimento a tale teste, non rende
7 Contr TE di parte : “…di professione impiegato presso dal 2002. Controparte_11
Sono capo turno dal 2003. Di solito lavoro presso la sede di via Fantoli, svolgo prettamente le attività di capo turno del pomeriggio, seguo la preparazione e gli inoltri delle spedizioni dei clienti.
Lavoro dalle 12:30 alle 20:30, dal lunedì al venerdì.
Conosco il ricorrente, ha lavorato per consorzio UCSA che è un fornitore che prestava servizio
Contr presso per la lavorazione dei pacchi di magazzino.
Tutti i giorni avevo occasione di vedere il ricorrente fare il suo lavoro.
Il ricorrente, prima del 2018, si occupava di smistamento dei colli sui bancali.
I colli vengono inseriti all'interno di un impianto che ne rileva peso e dimensioni, stampa un'etichetta con la filiale di destinazione finale. Poi i colli vengono presi all'uscita dell'impianto e smistato in roll cioè su carrelli a 4 rotoli o su bancali che venivano poi nastrati con , cioè impacchettati. CP_12
I colli venivano poi etichettati per la filiale di destino, poi prelavati con transpallet e caricati sui camion in partenza.
Il ricorrente usava il transpallet elettrico e se non ricordo male anche il carrello elevatore.
Credo che il fornitore avesse fatto attività di formazione per l'uso di questi mezzi.
Non sono sicuro - credo che la lavorazione lo richiedesse - ma mi pare che il ricorrente usava lettori ottici per leggere il bar code delle spedizioni.
Il turno di lavoro iniziava, se non ricordo male, alle 16 o alle 17 e terminava alle 21
o alle 22, a seconda. Però tante volte capitava che per esigenze operative, l'orario venisse anticipato, a seconda. Se, il ricorrente faceva parte della squadra, la cosa riguardava anche lei.
A volte capitava che il turno delle 21 si protraesse sino alle 22. Di solito non capitava invece che il turno delle 22 si protraesse oltre in quanto dovevamo chiudere le linee.
8 Preciso che in quegli anni la nostra struttura era situata in un hub in cui era collocato anche il fornitore . CP_2
ADR: il ricorrente non utilizzava bilici nel senso che non li conduceva ma scaricava la merce dai bilici. Il carico lo faceva invece la struttura hub. Mi riferisco al periodo storico oggetto di domanda (fino al 2018). Mai ho fatto il turno c.d. mattutino.
9 TE di teste di parte : “…mi occupo di Controparte_13 Controparte_14
da circa due anni. In precedenza, ho lavorato per cooperative varie di cui non ricordo il
[...]
nome.
Ma ho lavorato per due anni nell'hub di Carpiano, ero uno degli organizzatori del magazzino.
È stato nel 2018 e 2019, poi il deposito ha chiuso e si sono spostati a Landriano.
Non ho fatto causa.
Lavoravo a Carpiano dalle 15 alle 22, circa, le 8 ore;
per 5 giorni alla settimana. Dal lunedì al venerdì; forse una o due volte, eccezionalmente ho lavorato di sabato.
Conosco il ricorrente, lo conosco come non sapevo quale fosse il suo cognome. Per_4
Contr Quando arrivavano i furgoni della con il carico di merce. Il corriere scaricava i pacchi vicino alla rulliera A quel punto, alcuni lavoratori, tra cui il ricorrente, collocavano i pacchi sulla rulliera.
Non l'ho mai visto fare altro, il lavoro era quello.
Vedevo il ricorrente nella fascia oraria in cui ero presente.
ADR: io lavoravo nella parte hub”.
Alla luce di quanto precede, risulta confermato in causa che il ricorrente abbia
Contr iniziato a lavorare presso l'appalto dal 2012 (teste ); che nel suo lavoro Tes_1
utilizzasse mezzi manuali ed elettrici per scaricare i pacchi dai bilici e collocarli poi sulla rulliera nonché la pistola “dolphin” per la lettura dei codici a barre dei prodotti.
In punto di mansioni, le deposizioni convergono e non rileva, a detrimento del contenuto delle stesse, la circostanza che il teste abbia instaurato un Tes_1
contenzioso analogo a quello del ricorrente, ad oggi, per quanto noto, ancora pendente.
Si osserva peraltro, che la società datrice ha riconosciuto al lavoratore il livello qui rivendicato nel 2018, senza che vi sia prova in causa di un intervenuto mutamento di mansioni svolte da nel corso degli anni. Parte_1
10 Come già rammentato, il ricorrente ha avuto un inquadramento alla data di assunzione (1° febbraio 2012) al livello 6° J del CCNL Trasporto Merci e Logistica;
successivamente, è passato al 6° livello e poi al 5° livello;
da ottobre 2018 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al livello 4° J che qui rivendica, invece, sin dalla data di assunzione.
La domanda di inquadramento ad un livello superiore esige il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. n. 5546 /2021; Cass. n. 8589/2015; Cass. 18418/2013; Cass. n.
26234/2008; Cass. n. 5128/2007.).
Appartengono al livello 4°J i lavoratori “che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità
tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: Operai • Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); • operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
• gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
•
lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
• altri autisti non compresi nel 3° livello
Super e nel 3° livello;
• preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di
11 elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
(CCNL
trasporto merci) 25 • facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
• conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a
30 q.li (CCNL trasporto merci); • operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami,
idraulici, meccanici;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche;
• addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
• personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
• aiuto macchinisti frigoristi;
• trattoristi (CCNL Assologistica); •
carrellisti (CCNL Assologistica); • attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
• altri capisquadra”.
Si rammenta che il ricorrente ha anzianità professionale ultraquinquennale (dal
2012), presso il medesimo appalto.
Come poc'anzi riportato, il livello 4° J fa riferimento ad adeguate conoscenze professionali acquisibili attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione, laddove invece il 5° richiede limitate conoscenze professionali. Il 4° J livello implica, inoltre,
responsabilità ed autonomia, una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro.
Nel caso concreto, la professionalità del lavoratore appare effettivamente riconducibile ad una attività con mansioni multiple di magazzino e/o terminal
(carico; scarico;
prelievo e approntamento delle merci, ecc.). Sempre riferibile a tale livello è l'utilizzo di mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori.
Trattasi cioè di mansioni che comportano una, seppur limitata, discrezionalità
valutativa e operativa oltre all'utilizzo di mezzi di sollevamento complessi.
12 All'esito delle prove espletate, può quindi essere affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 4° j avendo egli sempre svolto attività che richiedono responsabilità e precisione nell'esecuzione oltre ad autonomia operativa.
Ne consegue che al ricorrente va riconosciuto ab origine l'inquadramento qui richiesto.
Oltre al superiore livello di inquadramento, l'odierno ricorrente avanza ulteriori domande. In particolare, lo stesso rivendica:
- il riconoscimento di una maggiore retribuzione ordinaria mensile;
- il riconoscimento del compenso per le ore di lavoro straordinario prestato;
- il riconoscimento di altre somme a titolo di ratei di mensilità aggiuntive, di indennità
sostitutiva delle ferie;
la corresponsione dell'integrazione posta a carico del datore in caso di malattia;
- il pagamento dello scatto biennale di anzianità;
- il ricalcolo del TFR.
Con riferimento al primo aspetto, il ricorrente afferma che dall'esame delle buste paga, emerge la mancata corresponsione della corretta retribuzione: “…di fatti la retribuzione è stata pagata su dei minimi retributivi non in linea con quelli previsti dal ccnl applicato); gli istituti contrattuali sono stati pagati oltre che considerando i minimi retributivi non corrispondenti a quelli previsti dal ccnl applicato, anche sulla base delle ore risultanti dalle buste paga anziché sulle ore contrattuali previste del ccnl applicato(168)” (rif. pag. 2
punto 10).
La censura è corretta.
Risulta che la ha applicato il sistema della paga oraria c.d. Controparte_1
conglobata e non della paga mensilizzata.
Secondo tale sistema, già in più occasioni esaminato e ritenuto legittimo da questo
Tribunale (sent. n. 591/2020 est. Porcelli;
n. 649/2020 est. Colosimo;
73/2016 est.
1403/2016 est. , il monte ore di 168 ore mensili individuato dal Per_5 Per_6
13 CCNL applicato, non rappresenta il monte ore di lavoro ordinario garantito per ciascun mese, ma costituisce esclusivamente il parametro fisso sulla base del quale deve essere calcolata la retribuzione oraria dovuta, indipendentemente dalle ore complessivamente lavorate in ciascun mese di riferimento.
Questo significa che il lavoratore non ha sempre diritto al pagamento di 168 ore di lavoro per ciascun mese, ma che ha diritto al pagamento delle ore effettivamente lavorate, con esclusione di quelle non lavorate per causa estranea al datore di lavoro,
secondo una retribuzione oraria che deve essere individuata con applicazione del parametro 168.
La prova testimoniale ha confermato la prestazione di un orario di lavoro a tempo pieno.
TE : “…In Asteris, facevamo il doppio turno: dalle 3 o 4 del mattino sino Testimone_1
alle 10 o alle 11; al pomeriggio, dalle 15 o dalle 16 fino alle 22 o alle 23, a seconda;
dal lunedì
al venerdì; il sabato si lavorava solo nel turno mattutino. Conosco il ricorrente, abbiamo iniziato a lavorare per insieme, nel 2012…ho visto il ricorrente lavorare in entrambi i CP_5
turni di cui ho riferito. Abbiamo fatto quasi sempre lo stesso turno, ogni tanto lui entrava prima, intorno alle 2, perché c'erano 3 – 4 persone che organizzavano il magazzino e lui ne faceva parte”.
TE : “…Lavoravo a Carpiano dalle 15 alle 22, circa, le 8 ore;
per 5 Controparte_13
giorni alla settimana. Dal lunedì al venerdì; forse una o due volte, eccezionalmente ho lavorato di sabato…
Vedevo il ricorrente nella fascia oraria in cui ero presente”.
Alle evidenze processuali si aggiunge che la mancata costituzione in giudizio della cooperativa datrice di lavoro non ha consentito di acquisire elementi atti a modificare o contrastare la prospettazione attorea al riguardo.
14 Nel CCNL applicato al rapporto di lavoro (Logistica, Trasporto Merci e Spedizione), la retribuzione è disciplinata dall'art. 61: “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è
composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del
CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali,
previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011.
2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt.15, 28 e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo;
per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62.
3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge.
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due
15 punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente;
inoltre il lavoratore avrà
facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Deroga
La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'art. 9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.”
Il ricorrente reclama anche il pagamento delle differenze retributive dirette e indirette.
In particolare, pur prescindendo dall'errato inquadramento, lamenta che la Parte_1
società datrice ha ritenuto di corrispondergli gli istituti contrattuali (13ma, 14ma,
ROL, ex festività e ferie) in misura inferiore a quella integrale prevista contrattualmente, cioè sulla base delle ore lavorate, anziché sulla base della retribuzione contrattuale in vigore relativa al l'inquadramento riconosciuto al ricorrente.
Sul punto si è pronunciato più volte questo Tribunale nei seguenti termini: “Si deve osservare come tali pattuizioni si pongono in contrasto con l'art. 3 l 142/2001. Infatti …in tale ultima statuizione il legislatore aveva voluto parificare il trattamento retributivo dei lavoratori delle cooperative a quello, in generale, per i lavoratori subordinati dalla contrattazione collettiva e così non si può non r levare come gli stessi contraenti collettivi avessero identificato tale trattamento nelle previsioni del CCNL logistica e trasporto cosicchè
dopo l'entrata in vigore della l 142/2001 non avrebbero potuto, senza entrare in contrasto con l'art. 3 menzionato, derogare per i soli dipendenti delle società cooperative ai parametri stabiliti dalla citata contrattazione collettiva.”( Trib. Milano sez. lavoro dott. sent. Per_7
19.4.2013; cfr. in tal senso Trib Milano sez. lavoro dott. sent. 19.9.2014; Trib Per_8
16 Milano sez. lavoro dott. sent. 11.6.2013; Trib Milano dott sent del Per_9 Per_10
20.4.2021; Trib. Milano Dott Sent n° 600/2021). Per_11
Con specifico riferimento alle mensilità aggiuntive, in relazione alla 13ma, l'art. 18
del CCNL prevede che “…L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà
normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai
15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a
15 giorni.
La 13ma va computata agi effetti del tfr e dell'indennità sostitutiva del preavviso”
Quanto alla 14ma, l'art. 19 – Quattordicesima mensilità dispone: “1. L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL.
2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La
quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi,
precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La
14ma va computata agi effetti del tfr e dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
17 Per quanto attiene alla ex festività e permessi (rol) l'art. 12 del CCNL afferma:
“Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4
festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dal lavoratore in ragione d'anno (1°
gennaio - 31 dicembre)” (…) “I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”.
L'art. 9, c. 16 afferma: “In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del predetto art.12, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso”.
Quanto alle ferie, l'art. 24 comma 1 del CCNL prevede che ogni lavoratore ha diritto,
per ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), “ad un periodo di riposo retribuito pari a
22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art. 9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1° gennaio -
31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
18 Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le R.S.A./R.S.U.
Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a
2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute”
Tutte gli istituti retributivi che precedono devono essere corrisposti al ricorrente nella loro entità integrale e non in misura ridotta, come invece avvenuto.
Il ricorrente lamenta anche il mancato computo degli scatti di anzianità.
19 Il disposto di cui all'art. 17 del CCNL applicato prevede che ”Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5
bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità…”
Gli scatti di anzianità sono inclusi nella retribuzione globale posta a “base di calcolo”
per gli istituti differiti.
In più, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al calcolo del TFR sulla base dell'art. 37 del CCNL, secondo il quale: “1. il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n.297.
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità;
aumenti di merito o superminimi;
premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991
(CCNL trasporto merci);
erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
13a e 14a mensilità;
parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci);
indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16;
eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci); - indennità di funzione per i quadri;
20 elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 (n.d.r. giorni festivi) e 71 (n.d.r. giorni festivi)
del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011.
3. In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento”.
Secondo la norma ora richiamata, anche il TFR deve essere calcolato avendo riguardo alla retribuzione maggiorata non solo della tredicesima e quattordicesima mensilità,
ma anche degli aumenti periodici di anzianità e sulla scorta dell'orario contrattuale.
Sul punto, che deriva da una piana interpretazione delle norme contrattualcollettive,
si è anche espressa la locale Corte d'appello, con la sentenza n. 1027 dell'8 gennaio
2024 (est. che a propria volta individua un precedente analogo nella CP_15
sentenza n. 1026 del 9 novembre 2023 (est. ). Si rinviene inoltre, in analoghi Per_12
termini, la sentenza n. 2391/2024 di questa Sezione, est. dott. Per_8
Quanto ai giorni di malattia, la cooperativa ha corrisposto unicamente la retribuzione poi posta a conguaglio con l' senza l'integrazione al trattamento retributivo di CP_8
malattia ex art. 63 CCNL.
La Corte d'Appello di Brescia, con sent. n. 24/2022, ha sottolineato come nella premessa della Parte Speciale, Sezione Terza – Cooperazione le parti collettive abbiano precisato che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”.
Il DPR n. 602/1970 richiamato dalla suddetta Parte Speciale, Sezione Terza con riferimento all'art. 63 del CCNL, si limita a dettare le regole che le Cooperative
devono osservare per assicurare ai soci lavoratori le forme di previdenza e assistenza sociale (tra le quali l'indennità di malattia) gestite dall' e dell' , ma nulla CP_8 CP_16
dice in ordine ai diritti che il lavoratore vanta nei confronti della Cooperativa propria datrice di lavoro.
21 Ne consegue che la disposizione della Parte Speciale, Sezione Terza – Cooperazione
del CCNL si limita a integrare l'art 63 del CCNL per quello che riguarda i rapporti tra le cooperative e gli istituti di previdenza, ma non deroga al principio dell'integrale retribuzione dovuta al dipendente in malattia stabilito all'art. 63 del
CCNL.
Né del resto vi potrebbe derogare, alla luce della disciplina dettata dalla L. n. 142 del
2001 e del fatto che il trattamento di malattia non è compensato da altri istituti che valgano a bilanciare tale perdita patrimoniale, così determinandosi un detrimento del trattamento complessivo percepito.
D'altra parte, se davvero il CCNL applicabile ai soci lavoratori nulla dicesse in ordine al diritto del lavoratore a percepire la retribuzione durante la malattia, soccorrerebbe comunque il principio dell'art. 2110 c.c., in forza del quale in caso di malattia, se la legge e i contratti collettivi non stabiliscono forme equivalenti di previdenza e assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione, principio applicabile anche ai primi tre giorni di malattia non indennizzati dall' CP_8
Infine, con riferimento allo straordinario, mentre per le ore risultanti dalle buste paga dovrà essere riconosciuto l'incremento derivante dall'inquadramento nel superiore livello 4° J, non può ritenersi provata in causa la prestazione di ore ulteriori,
aggiuntive rispetto a quelle già note e retribuite, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Ne consegue la necessità che il giudizio prosegua, come da separata ordinanza al fine di consentire alla difesa attorea il deposito di conteggi aggiornati, conformi a quanto oggi deciso, anche al fine di verificare l'eventuale adesione delle controparti ai calcoli così formati anche al fine di rivalutare la possibilità di soluzione condivisa.
Ogni altra questione è rinviata al prosieguo.
Spese al definitivo
P.Q.M.
22 a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4J
CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni a far data dal 1° febbraio 2012;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire le conseguenti differenze retributive, tenuto altresì conto dell'incidenza sul TFR;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli istituti contrattuali diretti e indiretti in misura integrale, come da CCNL applicato e non sulla base delle buste paga;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico di malattia nella misura piena, ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli scatti periodici di anzianità ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato;
6) rigetta la domanda con riferimento all'orario straordinario;
7) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
8) spese al definitivo;
9) fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 02/10/2024
Il giudice
Francesca Saioni
23
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Saioni in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5268/2023 promossa da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Favaro, domicilio eletto in Milano, via
Podgora n 13,
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace e contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Civitelli, domicilio eletto in Milano, via S.
Barnaba n. 30,
resistente e contro
CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan ed
Elisa Pavanello, domicilio eletto in Padova, via Rismondo n. 2/A, resistente e contro
Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Pandolfo, Silvia Lucantoni, Matteo
Farnetani, domicilio eletto in Milano, via della Moscova n. 3 presso lo studio dell'avv.
Annalisa Cappiello,
resistente
OGGETTO: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio le società indicate in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“A) In via principale e nel merito sul lavoro full time
1) Accertato e dichiarato che il ricorrente dal 02.01.2012 al 19.04.2022 è stato assunto dalla con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 con contratto a tempo Controparte_5
indeterminato full time ed inquadrato in qualità di operaio al 6j° livello con mansioni di facchinaggio addetto al magazzino, con utilizzo del transpallet.
2)Accertato e dichiarato che successivamente il ricorrente è stato inquadrato al 6° livello del ccnl trasporto merci e logistica e poi al 5° livello e dall'ottobre 2018 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al 4j° livello del ccnl applicato;
3) Accertato e dichiarato che il ricorrente, sin dall'inizio dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (02.01.2012), è stato inviato ad espletare le mansioni lavorative presso i vari magazzini della Soc. attualmente quello sito in Milano Via Controparte_6
Fantoli n° 32
4)Accertato e dichiarato che il ricorrente dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione è
posto ad osservare un orario giornaliero di 8 ore dal lunedì al sabato mattina dalle 04,00 di notte alle 12,00;
2 5) Accertato e dichiarato che per le mansioni espletate il ricorrente ha diritto al riconoscimento al 4j° livello della qualifica di operaio dall'inizio del rapporto al settembre
2018;
6) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le effettive ore di lavoro espletato, con la paga contrattuale del 4j° livello del CCNL e ricevere il corrispondente pagamento delle differenze retributive, degli istituti contrattuali.
7) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il pagamento degli istituti contrattuali in misura integrale come previsto dal ccnl applicato (sulla base delle ore contrattuali);
8) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento degli aumenti di anzianità;
10)Accertato e dichiarato che il ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro ha sempre continuativamente prestato lavorativa presso i vari magazzini della Soc. CP_6
attualmente quello sito in Milano Via Fantoli n° 32, la quale ha stipulato un
[...]
contratto di appalto con la che a sua volta ha subappaltato il servizio alla CP_3 [...]
, per l'effetto dichiarare la responsabilità solidale per l'adempimento degli Controparte_7
obblighi retributivi e contributivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 29, d. lgs
276/2003 ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. tra e Controparte_6 CP_3
; conseguentemente condannare le società convenute in solido tra loro Controparte_7
ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. e precisamente la in persona Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Viale Europa n°175, CP_3
in persona del suo legale pro tempore con sede in Milano, Via Boccaccio n° 14 C.F.
[...]
e la in persona del suo presidente pro tempore, con sede P.IVA_1 Controparte_5
legale in Milano Via Sannio n° 18 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Euro 10581,45 di cui euro 3533,14 a titolo di TFR, o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum.
3 Previa autorizzazione della chiamata in causa dell' condannare il convenuto a pagare CP_8
all'Istituto i contributi assicurativi e previdenziali afferenti i titoli dedotti in giudizio, come meglio sopra precisati.
In Subordine
Ove non fosse riconosciuto l'obbligo solidale in capo alla Controparte_9
accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto, ancora in essere, con la
[...]
convenuta con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 in CP_1 Controparte_5
persona del suo presidente pro –tempore, condannare la predetta società al pagamento di Euro
10581,45 di cui euro 3533,14 a titolo di TFR o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa.
Con favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita rimasta contumace per CP_5
l'intera durata del procedimento.
Si è costituita chiedendo l'estromissione dal giudizio per Controparte_4
Cont difetto di legittimazione attiva del ricorrente e passiva di medesima;
ha eccepito, preliminarmente, la decadenza biennale dall'azione di accertamento della responsabilità solidale e la prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate anche per erroneità della pretesa economica.
Nel caso di accertata fondatezza della pretesa attorea, ha chiesto di essere chiamata eventualmente a rispondere nei rigorosi limiti delineati dalla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva essendo CP_3
legittimato, al suo posto, di cui ha chiesto la chiamata in causa. CP_2
Sotto altro profilo, la società ha contestato di essere parte appaltatrice nel rapporto dedotto in giudizio.
4 Ha eccepito, in ogni caso, la decadenza biennale dall'azione ex art. 29 comma 2 D.
Lgs. n. 276/2003.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa attorea in quanto infondata.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituito il quale, CP_2
ricostruita la filiera degli appalti cui ha preso parte il ricorrente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente domanda di estromissione dal giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, è pacifico in causa che il sig. è stato assunto in data Parte_1
1° febbraio 2012 dalla con contratto a tempo indeterminato full Controparte_10
time, inquadrato come operaio, dapprima al livello 6° J del CCNL Trasporto Merci e
Logistica, successivamente al 6° livello e poi al 5° livello;
da ottobre 2018 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al livello 4° J.
La sarebbe stata una consorziata di la quale ha CP_5 CP_3
subappaltato il servizio di facchinaggio e movimentazione merci affidato in appalto dalla . Controparte_4
Si afferma in causa che, dall'inizio del rapporto, il ricorrente è stato inviato ad
Contr espletare le proprie prestazioni lavorative presso i vari magazzini di , da ultimo in Milano via Fantoli n. 32.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente è stato adibito a mansioni di facchinaggio consistenti nelle operazioni di carico e scarico merci con l'utilizzo del transpallet elettrico e/o manuale.
Il sig. era tenuto ad osservare un orario giornaliero suddiviso in due turni: Parte_1
dal lunedì al venerdì dalle 4:00 di notte alle 11:00 o dalle 14:00/15:00 alle 22:00, il sabato dalle 4:00 alle 10:00.
5 Il ricorrente si sarebbe sempre attenuto alle direttive impartitegli dai sigg.ri Per_1
e responsabili di tutto il magazzino per la cooperativa;
[...] Persona_2
Il rapporto di lavoro con è cessato in data 19 aprile 2022, a seguito di cambio CP_5
appalto.
In diritto, il ricorrente sostiene che:
1) in base alle mansioni effettivamente svolte, avrebbe diritto al corretto inquadramento al livello 4° J del CCNL applicato sin dalla data di assunzione (1° febbraio 2012), con conseguenti differenze retributive, calcolate fino a settembre 2018, ovvero fino all'avvenuto riconoscimento del diritto a tale livello;
2) che la retribuzione risultante dalle buste paga sarebbe stata erroneamente liquidata,
senza tenere conto delle ore contrattuali (168 mensili) previste dal CCNL applicato e neanche dei minimi retributivi per il calcolo dei ratei di permessi, tredicesima e quattordicesima, ferie e festività, indennità di malattia.
A tali titoli, vengono quindi rivendicati, in base ai conteggi allegati al ricorso, per il periodo dal 2012 al 2018, differenze retributive per complessivi euro 10.581,45 (di cui
3.533,14 a titolo di incidenza sul TFR).
Il ricorrente ha chiesto la condanna in solido con la datrice di lavoro, ai sensi degli artt. 29 D. Lgs. n. 276/03 e 1676 c.c. di tutti i soggetti presenti nell'appalto in questione e qui convenuti.
Così delineata la fattispecie, sui fatti di causa sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste : “…sono magazziniere, lavoro per la Coop. HCLO da Testimone_1
due anni;
prima lavoravo per la nel , dal 2012 al 2022. Facevo CP_5 CP_2
sempre il magazziniere.
Anch'io ho fatto causa alla ma abbiamo trovato un accordo. CP_5
Ho chiesto che le buste paga fossero in regola.
6 In facevamo il doppio turno: dalle 3 o 4 del mattino sino alle 10 o alle 11; al CP_5
pomeriggio, dalle 15 o dalle 16 fino alle 22 o alle 23, a seconda;
dal lunedì al venerdì; il sabato si lavorava solo nel turno mattutino.
Conosco il ricorrente, abbiamo iniziato a lavorare per insieme, nel 2012. CP_5
Facevamo lo stesso lavoro che consisteva in carico e scarico, usavamo il e il muletto, Per_3
usavamo il dolphin cioè la pistola che legge il codice a barre.
Usavamo i bilici, usavamo il transpallet manuale.
Ogni tanto dovevamo applicare anche delle etichette, talvolta alla merce e poi al bancale,
quando era pronto.
Io in avevo il livello 6. Dopo 6 anni, mi hanno dato il 5, dopo che mi sono iscritto al CP_5
sindacato.
Sia io che il ricorrente abbiamo seguito un corso in sede per imparare a guidare il papero e il muletto ma non ci è stato rilasciato nessun patentino.
ADR: ho visto il ricorrente lavorare in entrambi i turni di cui ho riferito. Abbiamo fatto quasi sempre lo stesso turno, ogni tanto lui entrava prima, intorno alle 2, perché c'erano 3 – 4
persone che organizzavano il magazzino e lui ne faceva parte”.
Con specifico riferimento a tale teste, non rende
7 Contr TE di parte : “…di professione impiegato presso dal 2002. Controparte_11
Sono capo turno dal 2003. Di solito lavoro presso la sede di via Fantoli, svolgo prettamente le attività di capo turno del pomeriggio, seguo la preparazione e gli inoltri delle spedizioni dei clienti.
Lavoro dalle 12:30 alle 20:30, dal lunedì al venerdì.
Conosco il ricorrente, ha lavorato per consorzio UCSA che è un fornitore che prestava servizio
Contr presso per la lavorazione dei pacchi di magazzino.
Tutti i giorni avevo occasione di vedere il ricorrente fare il suo lavoro.
Il ricorrente, prima del 2018, si occupava di smistamento dei colli sui bancali.
I colli vengono inseriti all'interno di un impianto che ne rileva peso e dimensioni, stampa un'etichetta con la filiale di destinazione finale. Poi i colli vengono presi all'uscita dell'impianto e smistato in roll cioè su carrelli a 4 rotoli o su bancali che venivano poi nastrati con , cioè impacchettati. CP_12
I colli venivano poi etichettati per la filiale di destino, poi prelavati con transpallet e caricati sui camion in partenza.
Il ricorrente usava il transpallet elettrico e se non ricordo male anche il carrello elevatore.
Credo che il fornitore avesse fatto attività di formazione per l'uso di questi mezzi.
Non sono sicuro - credo che la lavorazione lo richiedesse - ma mi pare che il ricorrente usava lettori ottici per leggere il bar code delle spedizioni.
Il turno di lavoro iniziava, se non ricordo male, alle 16 o alle 17 e terminava alle 21
o alle 22, a seconda. Però tante volte capitava che per esigenze operative, l'orario venisse anticipato, a seconda. Se, il ricorrente faceva parte della squadra, la cosa riguardava anche lei.
A volte capitava che il turno delle 21 si protraesse sino alle 22. Di solito non capitava invece che il turno delle 22 si protraesse oltre in quanto dovevamo chiudere le linee.
8 Preciso che in quegli anni la nostra struttura era situata in un hub in cui era collocato anche il fornitore . CP_2
ADR: il ricorrente non utilizzava bilici nel senso che non li conduceva ma scaricava la merce dai bilici. Il carico lo faceva invece la struttura hub. Mi riferisco al periodo storico oggetto di domanda (fino al 2018). Mai ho fatto il turno c.d. mattutino.
9 TE di teste di parte : “…mi occupo di Controparte_13 Controparte_14
da circa due anni. In precedenza, ho lavorato per cooperative varie di cui non ricordo il
[...]
nome.
Ma ho lavorato per due anni nell'hub di Carpiano, ero uno degli organizzatori del magazzino.
È stato nel 2018 e 2019, poi il deposito ha chiuso e si sono spostati a Landriano.
Non ho fatto causa.
Lavoravo a Carpiano dalle 15 alle 22, circa, le 8 ore;
per 5 giorni alla settimana. Dal lunedì al venerdì; forse una o due volte, eccezionalmente ho lavorato di sabato.
Conosco il ricorrente, lo conosco come non sapevo quale fosse il suo cognome. Per_4
Contr Quando arrivavano i furgoni della con il carico di merce. Il corriere scaricava i pacchi vicino alla rulliera A quel punto, alcuni lavoratori, tra cui il ricorrente, collocavano i pacchi sulla rulliera.
Non l'ho mai visto fare altro, il lavoro era quello.
Vedevo il ricorrente nella fascia oraria in cui ero presente.
ADR: io lavoravo nella parte hub”.
Alla luce di quanto precede, risulta confermato in causa che il ricorrente abbia
Contr iniziato a lavorare presso l'appalto dal 2012 (teste ); che nel suo lavoro Tes_1
utilizzasse mezzi manuali ed elettrici per scaricare i pacchi dai bilici e collocarli poi sulla rulliera nonché la pistola “dolphin” per la lettura dei codici a barre dei prodotti.
In punto di mansioni, le deposizioni convergono e non rileva, a detrimento del contenuto delle stesse, la circostanza che il teste abbia instaurato un Tes_1
contenzioso analogo a quello del ricorrente, ad oggi, per quanto noto, ancora pendente.
Si osserva peraltro, che la società datrice ha riconosciuto al lavoratore il livello qui rivendicato nel 2018, senza che vi sia prova in causa di un intervenuto mutamento di mansioni svolte da nel corso degli anni. Parte_1
10 Come già rammentato, il ricorrente ha avuto un inquadramento alla data di assunzione (1° febbraio 2012) al livello 6° J del CCNL Trasporto Merci e Logistica;
successivamente, è passato al 6° livello e poi al 5° livello;
da ottobre 2018 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al livello 4° J che qui rivendica, invece, sin dalla data di assunzione.
La domanda di inquadramento ad un livello superiore esige il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. n. 5546 /2021; Cass. n. 8589/2015; Cass. 18418/2013; Cass. n.
26234/2008; Cass. n. 5128/2007.).
Appartengono al livello 4°J i lavoratori “che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità
tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: Operai • Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); • operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
• gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
•
lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
• altri autisti non compresi nel 3° livello
Super e nel 3° livello;
• preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di
11 elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
(CCNL
trasporto merci) 25 • facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
• conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a
30 q.li (CCNL trasporto merci); • operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami,
idraulici, meccanici;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche;
• addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
• personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
• aiuto macchinisti frigoristi;
• trattoristi (CCNL Assologistica); •
carrellisti (CCNL Assologistica); • attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
• altri capisquadra”.
Si rammenta che il ricorrente ha anzianità professionale ultraquinquennale (dal
2012), presso il medesimo appalto.
Come poc'anzi riportato, il livello 4° J fa riferimento ad adeguate conoscenze professionali acquisibili attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione, laddove invece il 5° richiede limitate conoscenze professionali. Il 4° J livello implica, inoltre,
responsabilità ed autonomia, una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro.
Nel caso concreto, la professionalità del lavoratore appare effettivamente riconducibile ad una attività con mansioni multiple di magazzino e/o terminal
(carico; scarico;
prelievo e approntamento delle merci, ecc.). Sempre riferibile a tale livello è l'utilizzo di mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori.
Trattasi cioè di mansioni che comportano una, seppur limitata, discrezionalità
valutativa e operativa oltre all'utilizzo di mezzi di sollevamento complessi.
12 All'esito delle prove espletate, può quindi essere affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 4° j avendo egli sempre svolto attività che richiedono responsabilità e precisione nell'esecuzione oltre ad autonomia operativa.
Ne consegue che al ricorrente va riconosciuto ab origine l'inquadramento qui richiesto.
Oltre al superiore livello di inquadramento, l'odierno ricorrente avanza ulteriori domande. In particolare, lo stesso rivendica:
- il riconoscimento di una maggiore retribuzione ordinaria mensile;
- il riconoscimento del compenso per le ore di lavoro straordinario prestato;
- il riconoscimento di altre somme a titolo di ratei di mensilità aggiuntive, di indennità
sostitutiva delle ferie;
la corresponsione dell'integrazione posta a carico del datore in caso di malattia;
- il pagamento dello scatto biennale di anzianità;
- il ricalcolo del TFR.
Con riferimento al primo aspetto, il ricorrente afferma che dall'esame delle buste paga, emerge la mancata corresponsione della corretta retribuzione: “…di fatti la retribuzione è stata pagata su dei minimi retributivi non in linea con quelli previsti dal ccnl applicato); gli istituti contrattuali sono stati pagati oltre che considerando i minimi retributivi non corrispondenti a quelli previsti dal ccnl applicato, anche sulla base delle ore risultanti dalle buste paga anziché sulle ore contrattuali previste del ccnl applicato(168)” (rif. pag. 2
punto 10).
La censura è corretta.
Risulta che la ha applicato il sistema della paga oraria c.d. Controparte_1
conglobata e non della paga mensilizzata.
Secondo tale sistema, già in più occasioni esaminato e ritenuto legittimo da questo
Tribunale (sent. n. 591/2020 est. Porcelli;
n. 649/2020 est. Colosimo;
73/2016 est.
1403/2016 est. , il monte ore di 168 ore mensili individuato dal Per_5 Per_6
13 CCNL applicato, non rappresenta il monte ore di lavoro ordinario garantito per ciascun mese, ma costituisce esclusivamente il parametro fisso sulla base del quale deve essere calcolata la retribuzione oraria dovuta, indipendentemente dalle ore complessivamente lavorate in ciascun mese di riferimento.
Questo significa che il lavoratore non ha sempre diritto al pagamento di 168 ore di lavoro per ciascun mese, ma che ha diritto al pagamento delle ore effettivamente lavorate, con esclusione di quelle non lavorate per causa estranea al datore di lavoro,
secondo una retribuzione oraria che deve essere individuata con applicazione del parametro 168.
La prova testimoniale ha confermato la prestazione di un orario di lavoro a tempo pieno.
TE : “…In Asteris, facevamo il doppio turno: dalle 3 o 4 del mattino sino Testimone_1
alle 10 o alle 11; al pomeriggio, dalle 15 o dalle 16 fino alle 22 o alle 23, a seconda;
dal lunedì
al venerdì; il sabato si lavorava solo nel turno mattutino. Conosco il ricorrente, abbiamo iniziato a lavorare per insieme, nel 2012…ho visto il ricorrente lavorare in entrambi i CP_5
turni di cui ho riferito. Abbiamo fatto quasi sempre lo stesso turno, ogni tanto lui entrava prima, intorno alle 2, perché c'erano 3 – 4 persone che organizzavano il magazzino e lui ne faceva parte”.
TE : “…Lavoravo a Carpiano dalle 15 alle 22, circa, le 8 ore;
per 5 Controparte_13
giorni alla settimana. Dal lunedì al venerdì; forse una o due volte, eccezionalmente ho lavorato di sabato…
Vedevo il ricorrente nella fascia oraria in cui ero presente”.
Alle evidenze processuali si aggiunge che la mancata costituzione in giudizio della cooperativa datrice di lavoro non ha consentito di acquisire elementi atti a modificare o contrastare la prospettazione attorea al riguardo.
14 Nel CCNL applicato al rapporto di lavoro (Logistica, Trasporto Merci e Spedizione), la retribuzione è disciplinata dall'art. 61: “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è
composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del
CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali,
previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011.
2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt.15, 28 e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo;
per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62.
3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge.
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due
15 punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente;
inoltre il lavoratore avrà
facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Deroga
La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'art. 9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.”
Il ricorrente reclama anche il pagamento delle differenze retributive dirette e indirette.
In particolare, pur prescindendo dall'errato inquadramento, lamenta che la Parte_1
società datrice ha ritenuto di corrispondergli gli istituti contrattuali (13ma, 14ma,
ROL, ex festività e ferie) in misura inferiore a quella integrale prevista contrattualmente, cioè sulla base delle ore lavorate, anziché sulla base della retribuzione contrattuale in vigore relativa al l'inquadramento riconosciuto al ricorrente.
Sul punto si è pronunciato più volte questo Tribunale nei seguenti termini: “Si deve osservare come tali pattuizioni si pongono in contrasto con l'art. 3 l 142/2001. Infatti …in tale ultima statuizione il legislatore aveva voluto parificare il trattamento retributivo dei lavoratori delle cooperative a quello, in generale, per i lavoratori subordinati dalla contrattazione collettiva e così non si può non r levare come gli stessi contraenti collettivi avessero identificato tale trattamento nelle previsioni del CCNL logistica e trasporto cosicchè
dopo l'entrata in vigore della l 142/2001 non avrebbero potuto, senza entrare in contrasto con l'art. 3 menzionato, derogare per i soli dipendenti delle società cooperative ai parametri stabiliti dalla citata contrattazione collettiva.”( Trib. Milano sez. lavoro dott. sent. Per_7
19.4.2013; cfr. in tal senso Trib Milano sez. lavoro dott. sent. 19.9.2014; Trib Per_8
16 Milano sez. lavoro dott. sent. 11.6.2013; Trib Milano dott sent del Per_9 Per_10
20.4.2021; Trib. Milano Dott Sent n° 600/2021). Per_11
Con specifico riferimento alle mensilità aggiuntive, in relazione alla 13ma, l'art. 18
del CCNL prevede che “…L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà
normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai
15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a
15 giorni.
La 13ma va computata agi effetti del tfr e dell'indennità sostitutiva del preavviso”
Quanto alla 14ma, l'art. 19 – Quattordicesima mensilità dispone: “1. L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL.
2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La
quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi,
precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La
14ma va computata agi effetti del tfr e dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
17 Per quanto attiene alla ex festività e permessi (rol) l'art. 12 del CCNL afferma:
“Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4
festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dal lavoratore in ragione d'anno (1°
gennaio - 31 dicembre)” (…) “I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”.
L'art. 9, c. 16 afferma: “In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del predetto art.12, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso”.
Quanto alle ferie, l'art. 24 comma 1 del CCNL prevede che ogni lavoratore ha diritto,
per ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), “ad un periodo di riposo retribuito pari a
22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art. 9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1° gennaio -
31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
18 Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le R.S.A./R.S.U.
Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a
2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute”
Tutte gli istituti retributivi che precedono devono essere corrisposti al ricorrente nella loro entità integrale e non in misura ridotta, come invece avvenuto.
Il ricorrente lamenta anche il mancato computo degli scatti di anzianità.
19 Il disposto di cui all'art. 17 del CCNL applicato prevede che ”Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5
bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità…”
Gli scatti di anzianità sono inclusi nella retribuzione globale posta a “base di calcolo”
per gli istituti differiti.
In più, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al calcolo del TFR sulla base dell'art. 37 del CCNL, secondo il quale: “1. il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n.297.
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità;
aumenti di merito o superminimi;
premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991
(CCNL trasporto merci);
erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
13a e 14a mensilità;
parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci);
indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16;
eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci); - indennità di funzione per i quadri;
20 elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 (n.d.r. giorni festivi) e 71 (n.d.r. giorni festivi)
del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011.
3. In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento”.
Secondo la norma ora richiamata, anche il TFR deve essere calcolato avendo riguardo alla retribuzione maggiorata non solo della tredicesima e quattordicesima mensilità,
ma anche degli aumenti periodici di anzianità e sulla scorta dell'orario contrattuale.
Sul punto, che deriva da una piana interpretazione delle norme contrattualcollettive,
si è anche espressa la locale Corte d'appello, con la sentenza n. 1027 dell'8 gennaio
2024 (est. che a propria volta individua un precedente analogo nella CP_15
sentenza n. 1026 del 9 novembre 2023 (est. ). Si rinviene inoltre, in analoghi Per_12
termini, la sentenza n. 2391/2024 di questa Sezione, est. dott. Per_8
Quanto ai giorni di malattia, la cooperativa ha corrisposto unicamente la retribuzione poi posta a conguaglio con l' senza l'integrazione al trattamento retributivo di CP_8
malattia ex art. 63 CCNL.
La Corte d'Appello di Brescia, con sent. n. 24/2022, ha sottolineato come nella premessa della Parte Speciale, Sezione Terza – Cooperazione le parti collettive abbiano precisato che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”.
Il DPR n. 602/1970 richiamato dalla suddetta Parte Speciale, Sezione Terza con riferimento all'art. 63 del CCNL, si limita a dettare le regole che le Cooperative
devono osservare per assicurare ai soci lavoratori le forme di previdenza e assistenza sociale (tra le quali l'indennità di malattia) gestite dall' e dell' , ma nulla CP_8 CP_16
dice in ordine ai diritti che il lavoratore vanta nei confronti della Cooperativa propria datrice di lavoro.
21 Ne consegue che la disposizione della Parte Speciale, Sezione Terza – Cooperazione
del CCNL si limita a integrare l'art 63 del CCNL per quello che riguarda i rapporti tra le cooperative e gli istituti di previdenza, ma non deroga al principio dell'integrale retribuzione dovuta al dipendente in malattia stabilito all'art. 63 del
CCNL.
Né del resto vi potrebbe derogare, alla luce della disciplina dettata dalla L. n. 142 del
2001 e del fatto che il trattamento di malattia non è compensato da altri istituti che valgano a bilanciare tale perdita patrimoniale, così determinandosi un detrimento del trattamento complessivo percepito.
D'altra parte, se davvero il CCNL applicabile ai soci lavoratori nulla dicesse in ordine al diritto del lavoratore a percepire la retribuzione durante la malattia, soccorrerebbe comunque il principio dell'art. 2110 c.c., in forza del quale in caso di malattia, se la legge e i contratti collettivi non stabiliscono forme equivalenti di previdenza e assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione, principio applicabile anche ai primi tre giorni di malattia non indennizzati dall' CP_8
Infine, con riferimento allo straordinario, mentre per le ore risultanti dalle buste paga dovrà essere riconosciuto l'incremento derivante dall'inquadramento nel superiore livello 4° J, non può ritenersi provata in causa la prestazione di ore ulteriori,
aggiuntive rispetto a quelle già note e retribuite, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Ne consegue la necessità che il giudizio prosegua, come da separata ordinanza al fine di consentire alla difesa attorea il deposito di conteggi aggiornati, conformi a quanto oggi deciso, anche al fine di verificare l'eventuale adesione delle controparti ai calcoli così formati anche al fine di rivalutare la possibilità di soluzione condivisa.
Ogni altra questione è rinviata al prosieguo.
Spese al definitivo
P.Q.M.
22 a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4J
CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni a far data dal 1° febbraio 2012;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire le conseguenti differenze retributive, tenuto altresì conto dell'incidenza sul TFR;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli istituti contrattuali diretti e indiretti in misura integrale, come da CCNL applicato e non sulla base delle buste paga;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico di malattia nella misura piena, ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli scatti periodici di anzianità ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato;
6) rigetta la domanda con riferimento all'orario straordinario;
7) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
8) spese al definitivo;
9) fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 02/10/2024
Il giudice
Francesca Saioni
23