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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/03/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato MURA Parte_1 C.F._1
MARIA LIVIA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCIOSI SIMONA;
e con l'intervento volontario di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCIOSI SIMONA;
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/01/2024 e successivamente integrato in relazione alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 499/2019 emessa dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019, nei seguenti termini:
“- revoca della contribuzione periodica ordinaria e alle spese straordinarie a carico del signor in favore di per intervenuta autosufficienza economica del figlio;
Parte_1 Controparte_1
- riduzione, a far data dal deposito del ricorso congiunto, della contribuzione periodica ordinaria paterna in favore di a € 229,93 mensili, per 12 mensilità, importo soggetto a Parte_3 rivalutazione automatica secondo l'indice ISTAT con prima rivalutazione a un anno dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, con mese di riferimento quello di pubblicazione della stessa.
Detto contributo verrà meno col raggiungimento della completa autosufficienza economica di Pt_3
e, in ogni caso, decadrà automaticamente e in via definitiva il 19 gennaio 2025, senza necessità
[...] di ulteriori istanze o pronunce in merito. Per quanto concerne le spese straordinarie, il Signor Pt_3 si impegna a rimborsare fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di Pt_3 pagina 1 di 3 e, in ogni caso, non oltre il 19 gennaio 2025, il 50% delle spese straordinarie afferenti a Pt_3 Pt_3 come individuate dalle linee guida elaborate dal Tribunale di Milano e secondo le modalità previste dalle medesime ovvero:
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal;
d) tickets Organizzazione_1 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; Organizzazione_1
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova dell'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso ricevuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta sul conto corrente del genitore che ha affrontato la spesa.
I genitori si impegnano reciprocamente a esibire e trasmettere idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali;
- in considerazione delle attuali rispettive capacità economiche reddituali e patrimoniali dei signori pagina 2 di 3 e e della intervenuta cessazione di ogni contribuzione diretta a carico Parte_1 Parte_2 del padre in favore di e della riduzione ut supra di quella in favore di Controparte_1 Pt_3
a far data dal deposito del ricorso congiunto l'assegno divorzile in favore della signora
[...] [...] ammonterà a € 629,31 mensili per 12 mensilità, soggetto a rivalutazione annua secondo Parte_2 Org_ l'indice con prima rivalutazione a un anno dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio con mese di riferimento quello di pubblicazione della stessa, con incremento di € 57,48 mensili rivalutati e rivalutabili, a far tempo dalla cessazione della contribuzione paterna al mantenimento periodico in favore di Parte_3
- ferme e impregiudicate tutte le ulteriori condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 499/2019 (R.G. n. 3962/2018) emessa dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019.
- spese legali relative al presente giudizio integralmente compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà al pagamento dei propri legali di fiducia.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti l'accoglimento delle condizioni concordate di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 499/2019 (R.G. n. 3962/2018) emessa dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019, tenuto altresì conto dell'intervento adesivo nel presente giudizio dei figli maggiorenni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 499/2019 pronunciata dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019:
1) revoca la contribuzione periodica ordinaria e alle spese straordinarie di in Parte_1 favore del figlio per intervenuta autosufficienza economica dello stesso;
Controparte_1
2) prende atto e omologa le condizioni di concorso del padre al mantenimento Parte_1 della figlia nei termini di cui alle condizioni congiunte da intendersi qui trascritte;
Parte_3
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lodi, il 01/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato MURA Parte_1 C.F._1
MARIA LIVIA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCIOSI SIMONA;
e con l'intervento volontario di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCIOSI SIMONA;
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/01/2024 e successivamente integrato in relazione alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 499/2019 emessa dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019, nei seguenti termini:
“- revoca della contribuzione periodica ordinaria e alle spese straordinarie a carico del signor in favore di per intervenuta autosufficienza economica del figlio;
Parte_1 Controparte_1
- riduzione, a far data dal deposito del ricorso congiunto, della contribuzione periodica ordinaria paterna in favore di a € 229,93 mensili, per 12 mensilità, importo soggetto a Parte_3 rivalutazione automatica secondo l'indice ISTAT con prima rivalutazione a un anno dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, con mese di riferimento quello di pubblicazione della stessa.
Detto contributo verrà meno col raggiungimento della completa autosufficienza economica di Pt_3
e, in ogni caso, decadrà automaticamente e in via definitiva il 19 gennaio 2025, senza necessità
[...] di ulteriori istanze o pronunce in merito. Per quanto concerne le spese straordinarie, il Signor Pt_3 si impegna a rimborsare fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di Pt_3 pagina 1 di 3 e, in ogni caso, non oltre il 19 gennaio 2025, il 50% delle spese straordinarie afferenti a Pt_3 Pt_3 come individuate dalle linee guida elaborate dal Tribunale di Milano e secondo le modalità previste dalle medesime ovvero:
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal;
d) tickets Organizzazione_1 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; Organizzazione_1
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova dell'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso ricevuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta sul conto corrente del genitore che ha affrontato la spesa.
I genitori si impegnano reciprocamente a esibire e trasmettere idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali;
- in considerazione delle attuali rispettive capacità economiche reddituali e patrimoniali dei signori pagina 2 di 3 e e della intervenuta cessazione di ogni contribuzione diretta a carico Parte_1 Parte_2 del padre in favore di e della riduzione ut supra di quella in favore di Controparte_1 Pt_3
a far data dal deposito del ricorso congiunto l'assegno divorzile in favore della signora
[...] [...] ammonterà a € 629,31 mensili per 12 mensilità, soggetto a rivalutazione annua secondo Parte_2 Org_ l'indice con prima rivalutazione a un anno dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio con mese di riferimento quello di pubblicazione della stessa, con incremento di € 57,48 mensili rivalutati e rivalutabili, a far tempo dalla cessazione della contribuzione paterna al mantenimento periodico in favore di Parte_3
- ferme e impregiudicate tutte le ulteriori condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 499/2019 (R.G. n. 3962/2018) emessa dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019.
- spese legali relative al presente giudizio integralmente compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà al pagamento dei propri legali di fiducia.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti l'accoglimento delle condizioni concordate di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 499/2019 (R.G. n. 3962/2018) emessa dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019, tenuto altresì conto dell'intervento adesivo nel presente giudizio dei figli maggiorenni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 499/2019 pronunciata dal Tribunale di Lodi il 28 maggio 2019:
1) revoca la contribuzione periodica ordinaria e alle spese straordinarie di in Parte_1 favore del figlio per intervenuta autosufficienza economica dello stesso;
Controparte_1
2) prende atto e omologa le condizioni di concorso del padre al mantenimento Parte_1 della figlia nei termini di cui alle condizioni congiunte da intendersi qui trascritte;
Parte_3
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lodi, il 01/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
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