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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro , dr.
Maria Gaia Majorano ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4559/2025 R.G. tra :
ato a Napoli il 12.06.1976 (CF ) iv residente Parte_1 C.F._1 via Materdei n.4, rapp.to e difeso dagli avv.ti Michele Cuoco (Cf C.F._2
) e Riccardo Maria Raimondi (C.F. ) in forza di procura
[...] C.F._3 su foglio separato ed elettivamente dom.to, presso il loro studio in Napoli al Centro
Direzionale di Napoli, isola G/8. Si comunica alla cancelleria che il numero di fax da utilizzare per le notifiche è 081/19308276 e la mail certificata è
Email_1
Email_2
E
Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.2.24 il ricorrente in epigrafe lamentava che con ricorso R.G. n.
23243/2019 l'istante premesso :
-di essere stato assunto da in data 01.07.2011 ed inquadrato al II livello CP_1 del CCNL Tlc, con orario part-time 50% di 20 ore settimanali e, successivamente, con decorrenza 4.4.2012 di essere stato inquadrato nel III livello. con decorrenza dal
4.4.2012;
- di aver diritto al superiore inquadramento, sostenendo di aver svolto mansioni pienamente riconducibili al superiore V livello ovvero, in subordine, al IV livello del
CCNL di settore, fin dal 03/03/2012, data in cui è stata addetto alla commessa
Vodafone 190.
1 Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato a far data dal
01.07.2011 ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, nel 5° livello – qualifica di “Operatore Specialista di Customer Care” di cui al CCN L vigente e, per l'effetto, condannare la resistente, a far data dal 01.07.2011 - ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrare il ricorrente nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, a far data dal 01.07.2011 ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente a far data dal 01.07.2011 ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrarle il ricorrente nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni. “
Con sentenza n. 3908/2022 del 7.7.2022., passata in giudicato, il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvedeva : “ accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dalle seguenti date:
dal 4.7.12, dal 25.02.11, dal Parte_1 Parte_2 Parte_3
17.2.11, dal 01.05.13, dal 18.09.07, Parte_4 Controparte_2 CP_3
dal 3.6.11 e dal 4.6.11
[...] Controparte_4
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con la decorrenza seguente:
- dal 17.11.10, dal 01.02.13, Parte_3 Parte_4 [...] dal Pt_2
2 25.11.10, dal 4.4.12, dal 18.06.07, Parte_1 Controparte_2 CP_3
dal 3.3.11 e dal 4.3.11
[...] Controparte_4
- rigetta ogni altra pretesa;
- compensa le spese di lite per un terzo, condannando la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, , della somma di euro 118,50 per esborsi da Parte_5 contributo unificato, nonché dei restanti due terzi delle spese per onorario , che liquida in euro 1600,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Aggiungeva che il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta CP_1
è cessato in data 30.11.2019 ( cfr. statino di chiusura del rapporto di lavoro
[...] dicembre 2019) e ribadiva il diritto al pagamento delle seguenti differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente da quantificarsi in euro
6.906,63, di cui euro 6.430,63 per differenze retributive ed euro 475,77 per differenze tra TFR liquidato e dovuto, somma e risultati dai conteggi analitici a quest'atto allegati formandone parte integrante.
Concludeva chiedendo:
“a) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dal 04.04.2012 al 30.11.2019 per la somma lorda specificata in premessa di euro € 6.430,86, oltre € 475,77 a titolo di integrazione TFR maturato e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma lorda complessiva di euro 6.906,63 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Non si costituiva la convenuta, pur regolarmente citata, e ne va dichiarata la contumacia.
3 La causa all'odierna udienza tenutasi con le modalità e art.127 ter c.p.c. veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata.
Il diritto azionato veniva sancito con sentenza.
L'odierno giudizio , pertanto, era finalizzato, esclusivamente, alla quantificazione delle somme spettanti.
La quantificazione operata dal ricorrente deve essere accolta e condivisa anche perché non contestata da rimasta contumace. Controparte_1
Giova premettere che la contumacia non può essere intesa come tacita ammissione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata. Se è pur vero ciò, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, CP_5 costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
In applicazione dei criteri enunciati dalla sentenza, al ricorrente spetta la complessiva somma di euro 6.430,63 per differenze retributive ed euro 475,77 per differenze tra TFR liquidato e dovuto oltre accessori ex lege, così ritenuta correttamente computata la stessa dal ricorrente con i conteggi solo genericamente contestati dalla resistente.
va , pertanto, condannato al pagamento della Controparte_6 somma innanzi indicata in favore del ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
Accoglie la domanda e condanna la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di euro 6.430,63 per differenze retributive ed euro
475,77 per differenze tra TFR liquidato e dovuto oltre accessori ex lege e alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €.1600, 00 oltre IVA CPA e spese generali da attribuirsi.
Napoli, 10.07.25
Il Giudice del lavoro
Maria Gaia Majorano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro , dr.
Maria Gaia Majorano ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4559/2025 R.G. tra :
ato a Napoli il 12.06.1976 (CF ) iv residente Parte_1 C.F._1 via Materdei n.4, rapp.to e difeso dagli avv.ti Michele Cuoco (Cf C.F._2
) e Riccardo Maria Raimondi (C.F. ) in forza di procura
[...] C.F._3 su foglio separato ed elettivamente dom.to, presso il loro studio in Napoli al Centro
Direzionale di Napoli, isola G/8. Si comunica alla cancelleria che il numero di fax da utilizzare per le notifiche è 081/19308276 e la mail certificata è
Email_1
Email_2
E
Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.2.24 il ricorrente in epigrafe lamentava che con ricorso R.G. n.
23243/2019 l'istante premesso :
-di essere stato assunto da in data 01.07.2011 ed inquadrato al II livello CP_1 del CCNL Tlc, con orario part-time 50% di 20 ore settimanali e, successivamente, con decorrenza 4.4.2012 di essere stato inquadrato nel III livello. con decorrenza dal
4.4.2012;
- di aver diritto al superiore inquadramento, sostenendo di aver svolto mansioni pienamente riconducibili al superiore V livello ovvero, in subordine, al IV livello del
CCNL di settore, fin dal 03/03/2012, data in cui è stata addetto alla commessa
Vodafone 190.
1 Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato a far data dal
01.07.2011 ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, nel 5° livello – qualifica di “Operatore Specialista di Customer Care” di cui al CCN L vigente e, per l'effetto, condannare la resistente, a far data dal 01.07.2011 - ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrare il ricorrente nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, a far data dal 01.07.2011 ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente a far data dal 01.07.2011 ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrarle il ricorrente nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni. “
Con sentenza n. 3908/2022 del 7.7.2022., passata in giudicato, il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvedeva : “ accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dalle seguenti date:
dal 4.7.12, dal 25.02.11, dal Parte_1 Parte_2 Parte_3
17.2.11, dal 01.05.13, dal 18.09.07, Parte_4 Controparte_2 CP_3
dal 3.6.11 e dal 4.6.11
[...] Controparte_4
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con la decorrenza seguente:
- dal 17.11.10, dal 01.02.13, Parte_3 Parte_4 [...] dal Pt_2
2 25.11.10, dal 4.4.12, dal 18.06.07, Parte_1 Controparte_2 CP_3
dal 3.3.11 e dal 4.3.11
[...] Controparte_4
- rigetta ogni altra pretesa;
- compensa le spese di lite per un terzo, condannando la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, , della somma di euro 118,50 per esborsi da Parte_5 contributo unificato, nonché dei restanti due terzi delle spese per onorario , che liquida in euro 1600,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Aggiungeva che il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta CP_1
è cessato in data 30.11.2019 ( cfr. statino di chiusura del rapporto di lavoro
[...] dicembre 2019) e ribadiva il diritto al pagamento delle seguenti differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente da quantificarsi in euro
6.906,63, di cui euro 6.430,63 per differenze retributive ed euro 475,77 per differenze tra TFR liquidato e dovuto, somma e risultati dai conteggi analitici a quest'atto allegati formandone parte integrante.
Concludeva chiedendo:
“a) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dal 04.04.2012 al 30.11.2019 per la somma lorda specificata in premessa di euro € 6.430,86, oltre € 475,77 a titolo di integrazione TFR maturato e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma lorda complessiva di euro 6.906,63 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Non si costituiva la convenuta, pur regolarmente citata, e ne va dichiarata la contumacia.
3 La causa all'odierna udienza tenutasi con le modalità e art.127 ter c.p.c. veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata.
Il diritto azionato veniva sancito con sentenza.
L'odierno giudizio , pertanto, era finalizzato, esclusivamente, alla quantificazione delle somme spettanti.
La quantificazione operata dal ricorrente deve essere accolta e condivisa anche perché non contestata da rimasta contumace. Controparte_1
Giova premettere che la contumacia non può essere intesa come tacita ammissione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata. Se è pur vero ciò, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, CP_5 costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
In applicazione dei criteri enunciati dalla sentenza, al ricorrente spetta la complessiva somma di euro 6.430,63 per differenze retributive ed euro 475,77 per differenze tra TFR liquidato e dovuto oltre accessori ex lege, così ritenuta correttamente computata la stessa dal ricorrente con i conteggi solo genericamente contestati dalla resistente.
va , pertanto, condannato al pagamento della Controparte_6 somma innanzi indicata in favore del ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
Accoglie la domanda e condanna la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di euro 6.430,63 per differenze retributive ed euro
475,77 per differenze tra TFR liquidato e dovuto oltre accessori ex lege e alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €.1600, 00 oltre IVA CPA e spese generali da attribuirsi.
Napoli, 10.07.25
Il Giudice del lavoro
Maria Gaia Majorano
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