Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3211 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GASPARRE ANNALISA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II n. 14
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LIZZIO PAMELA e con domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto in Milano in Viale Vittorio Veneto n° 22
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 13.1.2025, le difese delle parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“1) affidare i figli in via condivisa ai genitori, i quali provvederanno al loro mantenimento, educazione ed istruzione, con collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre;
2) stabilire che l'immagine dei figli potrà essere pubblicata su siti internet, social comunque denominati, eccetera, solo con l'espresso consenso di entrambi i genitori;
per l'effetto, rimuovere i contenuti presenti che ritraggono i figli;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere i figli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e, in ogni caso, il mercoledì dall'uscita da scuola/asilo, con pernottamento presso di sé e riaccompagnandoli a scuola la pagina 1 di 3
ciò a settimane alterne;
4) disporre che, durante le vacanze estive, il sig. tenga con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, CP_1 avendo cura di comunicare all'altro genitore il periodo entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, con comunicazione del luogo ove trascorreranno le vacanze;
5) stabilire che durante le vacanze natalizie, il padre tenga con sé i figli, in via alternata con la madre, una settimana dal giorno di chiusura delle scuole al 30 dicembre e dal 31 dicembre al giorno di riapertura delle scuole, con l'impegno, per entrambi i genitori, nei periodi di loro spettanza, di consentire che l'altro possa fare una telefonata/videochiamata con i figli per gli auguri;
6) disporre che, durante le vacanze pasquali, il sig. tenga con sé i figli, ad anni alterni con la madre, tutto il CP_1 periodo delle vacanze pasquali, con impegno da parte di entrambi i genitori a lasciare che l'altro telefoni/videochiami i figli per gli auguri;
7) assegnare la casa famigliare con quanto la arreda al genitore convivente con i figli minori;
8) stabilire a carico del sig. un contributo al mantenimento pari ad euro 500 mensili, da rivalutarsi annualmente CP_1 in base alla variazione degli Indici Istat intervenute a far tempo dal mese successivo a quello di deposito della sentenza;
9) disporre che le spese straordinarie necessarie per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Pavia, saranno a carico ai genitori al 50% ciascuno e saranno rimborsate secondo le modalità ivi previste;
10) in ogni caso, stabilire che l'assegno unico familiare (decrescente con l'età) sia di esclusiva spettanza della sig.ra
. Parte_1
Spese di lite compensate..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento dei figli. Il Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse della prole. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle Per parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_2 essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figli tali da garantire che i minori abbiano entrambi i genitori quali figure di riferimento per la loro crescita.
La circostanza che i genitori, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione dei figli.
pagina 2 di 3 Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese.
Così deciso in data 14.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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