Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3158 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via A. Volta n. 2/a, presso lo studio dell'avvocato Silvestro Mele, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2
(NA) alla via Bausan n. 36, presso lo studio dell'avvocato Giulia Coretti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Candida Cuoco, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 17.4.2024, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge con addebito allo stesso ed ha avanzato ulteriori richieste accessorie, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con collocazione Per_1
presso la madre e diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato nel ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Casavatore (NA) al Viale Delle Industrie n. 48 alla resistente;
la divisione della casa coniugale con quote pari a ½ per ciascun coniuge, con conseguente obbligo della resistente a pagare il 50% delle rate del mutuo e delle spese condominiali, nonché tutte le altre spese relative alla proprietà del suddetto immobile;
l'obbligo di pagamento in capo al ricorrente ed a favore della resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minorenne pari ad euro 250,00, oltre al pagamento Per_1
del 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese. Parte ricorrente, infine, ha avanzato richieste istruttorie nel ricorso.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di separazione, chiedendo che la stessa venisse addebitata al ricorrente ed ha avanzato ulteriori richieste accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre secondo Per_1 il piano genitoriale indicato nella memoria di costituzione;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Casavatore (NA) al Viale Delle Industrie n. 48; l'obbligo di pagamento in capo al ricorrente ed a favore della resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento delle figlie pari ad euro 1.800,00, in misura di euro 700,00 per le figlie e ed euro Per_1 Per_2
400,00 per la figlia , oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie;
l'obbligo di Per_3
pagamento in capo al ricorrente ed a favore della resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento della stessa pari ad euro 450,00. Parte resistente, inoltre, ha avanzato richieste istruttorie nella memoria di costituzione.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., con istanza congiunta del 31.10.2024, i procuratori delle parti hanno chiesto il differimento della data d'udienza stante la pendenza di trattative di bonario componimento;
il Giudice, accolta l'istanza, ha fissato l'udienza di prima comparizione per il giorno 21.1.2025.
Quivi, i coniugi, comparsi personalmente, hanno dichiarato l'insussistenza dei margini per una riconciliazione, nonché di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, integralmente trascritte nel verbale d'udienza; dunque, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM sull'accordo.
2 R.g. n. 3158/2024
Il PM in sede in data 27.01.2025 ha espresso parere favorevole.
2. La domanda avente ad oggetto la richiesta di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità della situazione rappresentata negli atti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione, sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.p.c., tenuto conto che le parti hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito della separazione.
3. Sulle statuizioni accessorie alla domanda principale i coniugi hanno raggiunto l'accordo trascritto nel verbale dell'udienza del giorno 21.1.2025, qui integralmente richiamato:
“1) Le parti preliminarmente rinunciano alle domande di addebito formulate nei rispettivi scritti difensivi e reciprocamente accettano le rinunzie.
2) Le parti concordano che la figlia minore (nata a [...] il [...]) sarà Per_1
affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre n.q. di genitore collocataria della figlia minore. Conseguentemente la casa familiare sita in Casavatore (Na) al
Viale Delle Industrie n. 48, scala C, interno 7, unitamente all'arredo ed ai mobili ivi contenuti sarà assegnata alla madre che continuerà ad abitarla anche con le due figlie maggiorenni e Per_2
non economicamente autosufficienti. Il marito si obbliga, pertanto, a cambiare residenza Per_3
dalla casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, avendo di fatto già lasciato la casa familiare.
3) Al fine di garantire un sereno e continuativo rapporto tra il sig. e la Parte_1 figlia minore (di anni quattro) si stabilisce che il padre, in virtù dei principi dell'alternanza Per_1
e della bigenitorialità, potrà tenere con sé la figlia: a fine settimana alternati, dal sabato mattina h.
10.00 alla domenica sera h. 20.30, con pernottamento;
infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Per le festività Natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con un genitore e il giorno del 25 dicembre e
26 dicembre con l'altro genitore, il 31 dicembre con il genitore con cui avrà trascorso i giorni del
25 e 26 dicembre, ed il 1 e 6 gennaio con il genitore con cui avrà trascorso il giorno del 24 dicembre, salvo diverso migliore accordo preventivamente concordato. Per le festività Pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni Pasqua con un genitore, e lunedì in Albis con l'altro, salvo diverso migliore accordo preventivamente concordato. Per le vacanze estive entrambi i genitori
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potranno tenere con sé la figlia per un periodo di vacanza di 15 giorni, anche consecutivi, concordando detti periodi entro il mese di giugno di ogni anno.
4) La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento. Controparte_1
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, la somma complessiva mensile di euro 1.000,00 (mille/00), di cui € 800,00
(ottocento/00) per la figlia , euro 100,00 (cento/00) per la figlia , studentessa Per_1 Per_2
universitaria non autosufficiente ma saltuariamente impegnata lavorativamente presso l'azienda
Dechatlon, ed euro 100,00 (cento/00) per la figlia , non economicamente autosufficiente ma Per_3 impiegata con contratto di apprendistato presso l'azienda Mac Donald's. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, e sarà versato mediante bonifico bancario sul conto personale della sig.ra le cui coordinate sono CP_1
già note al sig. Parte_1
6) Le parti concordano che l'assegno unico delle figlie sia attribuito interamente alla sig.ra
al 100%. Controparte_1
7) Le spese straordinarie delle figlie cadranno al 50% a carico di entrambi i coniugi intendendosi con tale dizione quelle mediche, di istruzione e formazione e sportive. Eventuali viaggi delle figlie andranno discussi e concordati e, raggiunto l'accordo, divisi comunque al 50 per cento.
Saranno, altresì, a carico della sig.ra le spese relative alla scuola materna privata Controparte_1
della figlia al 100%, precisando sin da adesso che per la scelta della scuola primaria Per_1
opteranno per un istituto pubblico;
Le restanti spese saranno ripartite con generale rinvio, quanto alla individuazione delle stesse e ai presupposti per il loro riconoscimento, al Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati di Napoli Nord sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316
c.c. e ss.mm.
8) La sig.ra si obbliga entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del Controparte_1
presente accordo ad effettuare la voltura a suo nome di tutte le utenze domestiche (luce-acqua-gas- telefono, etc..)
9) I sigg.ri e si impegnano a pagare la propria quota, Controparte_1 Parte_1
pari al 50% ciascuno, relativa al mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale acceso presso l'Istituto bancario Banco di Napoli s.p.a. (ora Intesa Sanpaolo spa) con rata mensile pari ad euro 734,24. A tal fine i sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
verseranno ciascuno la propria quota di mutuo sul conto corrente cointestato n. 1000/4924 incardinato presso la filiale di AG (Na) , ove già mensilmente Controparte_2 viene addebitato l'importo della rata del mutuo. Si precisa, inoltre, che sul conto cointestato n.
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1000/4924 la sig.ra provvederà a versare soltanto l'importo relativo alla quota di Controparte_1
mutuo mensile dovuto per la sua metà e che, pertanto, per qualsiasi pretesa di terzi relativo al suddetto conto risponderà unicamente il sig. e, quindi, qualunque addebito Parte_1
(competenza, spese, commissioni etc…) sarà esclusivamente a carico del sig. Parte_1
10) Le parti rinunciano alle eventuali ulteriori reciproche domande e richieste e se ne danno atto.
11) I coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di qualsivoglia documento equipollente.
12) Le spese del procedimento instaurato saranno interamente compensate tra le parti con la rinuncia dei procuratori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
13) Le parti dichiarano, infine, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere, per alcuna altra ragione o causa, ad esclusione di quanto concordato e qui verbalizzato.
I procuratori delle parti concludono per la pronunzia della separazione solo ai sensi dell'art. 151 c.c. primo comma e cioè senza addebito e per il recepimento della disciplina sopra concordata e dunque chiedono che il G.I. voglia rimettere la causa dinanzi al Tribunale per il recepimento di quanto sopra.”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. ed alle condizioni concordate e sopra riportate, la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
( nata a [...] il [...]); Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, S. A, sez. U, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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