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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 675 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to ARCIDIACONO GIOVANNI Pt_1
appellante
E
con l'avv.to RACHIELI PAOLA Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.6.2020 conveniva in giudizio l' e, premesso di Controparte_1 Pt_1 aver subito un infortunio sul lavoro in data 18.6.2009 (lesione all'occhio destro da una scheggia di legno schizzata durante l'apertura di un foro) esponeva che l'Istituto aveva riconosciuto in relazione a detto evento infortunistico una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 28%, confermando tale determinazione anche in occasione della revisione eseguita nel 2011.
Deduceva che nella successiva revisione d'ufficio eseguita nel 2016 l' aveva ridotto la CP_2 percentuale di danno biologico accertando la menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 9% e, assumendo l'erroneità di tale valutazione medica, deduceva di avere proposto opposizione in data 8.1.2018, sostenendo che sulla base di perizia di parte dall'infortunio occorso erano residuati postumi permanenti in misura del 18%; che tuttavia l'opposizione era stata rigettata con provvedimento del 9.2.2018 con la motivazione “ riesaminati gli atti in possesso di quest'Istituto e valutata l'intera documentazione sanitaria prodotta, l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni presentate non sono tali da modificare il giudizio medico-legale precedentemente espresso.
Concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha subito un aggravamento con postumi nella misura del 18% (diciottopercento) o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di consulenza tecnica d'ufficio
[..]; per l'effetto condannare l' [..] alla corresponsione del danno da menomazione Pt_1 dell'integrità psico-fisica e conseguente capitalizzazione o rendita nella misura accertata
[..]”.
Nella resistenza dell' disposta ed espletata CTU medico legale, il tribunale di Cosenza Pt_1 ha disatteso 1. l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' osservando che l'esame CP_2 complessivo dell'atto consente a controparte di ben comprendere il thema decidendum e di articolare, conseguentemente, una compiuta difesa (come, del resto, è avvenuto nella specie) avendo parte ricorrente agito in giudizio dolendosi della erroneità della valutazione medica operata dall' in sede di revisione passiva eseguita nell'anno 2016; 2. l'eccezione di CP_2
inammissibilità/improponibilità della domanda – argomentata sull'assunto dello spirare del termine di cui all'art. 83 T.U. per la istanza di revisione –osservando che nella specie, si è in presenza di revisione passiva e non già di istanza di revisione attiva.
Nel merito ha condiviso le risultanze della ctu che ha accertato che in relazione all'evento infortunistico occorso parte ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 20% con decorrenza dal mese di dicembre 2021 mentre per il periodo precedente, dalla data della visita di revisione dell'11.11.2016, il danno biologico deve essere individuato in misura dell'11%; l'ausiliare ha, altresì, specificato che - sulla scorta del certificato specialistico oculistico del 21.3.2022 fatto pervenire da parte ricorrente con le osservazioni critiche alla consulenza tecnica – il danno biologico deve essere determinato in misura dell'11% dalla data della visita di revisione (11.11.2016), in misura del 19% dall'esame perimetrico del 21.11.2017 e del 28% dalla data della visita oftalmologica del
30.12.2021.
Ha condannato l' a corrispondere la differenza di indennizzo tra quanto erogato a far Pt_1
data dalla visita di revisione dell'11.11.2016 in relazione alla percentuale di danno biologico in misura del 9% e quanto spettante in relazione alla percentuale di danno biologico in misura dell'11% accertato dal ctu, oltre interessi legali e rivalutazione dalla debenza al saldo;
ha condannato l' a costituire la rendita in misura corrispondente al 19% di danno Pt_1
Pag. 2 di 5 biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Ha condannato l' alla rifusione delle spese liquidate in € 2000, oltre accessori e spese di Pt_1
ctu.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' e, dopo avere ribadito la nullità del Pt_1 ricorso, ha lamentato l'erronea valutazione dell'eccezione formulata in relazione all'art. 83
TU, ribadendo che dopo 10 anni dall'infortunio, i postumi si presumono consolidati e che all'interno di tale periodo, però, è diritto dell'assicurato chiedere di esser sottoposto a revisione (attiva) e dovere del pubblico Assicuratore disporre un nuovo accertamento ( revisione passiva ) che può materialmente avvenire anche dopo lo spirare del decennio ( o del quindicennio ) purchè venga accertato che la variazione sia intervenuta al suo interno;
che, quindi, è possibile ottenere il riconoscimento di un aggravamento, se esso si è verificato in epoca antecedente al maturare del decennio, anche se la domanda di revisione è stata presentata dopo;
che nella specie il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non operativa la norma solo perché la revisione era stata disposta dall' che proprio l'elevazione del Pt_1
grado al 28% operata dal CTU sulla scorta di un certificato del 30/12/2021, rilasciato a spirato decennio e peraltro da uno specialista di fiducia del sig , avrebbe dovuto indurre il CP_1
Tribunale a valorizzare l'eccezione prudenzialmente sollevata dall' quantomeno Pt_1
disponendo la rinnovazione della ctu.
Ha sottolineato che il giudice di prime cure è incorso nel vizio di extra petita o comunque di ultra petita , riconoscendo all'appellato un grado percentuale del 28% a fronte della dichiarata pretesa del ripristino del beneficio in ragione del 18%.
Ha contestato la ctu, ribadendo che: a ) l'ausiliare aveva basato la valutazione pari al 28% su un certificato medico redatto da uno specialista di fiducia dell'assicurato; b) la variabilità del visus nelle varie visite oftalmologiche;
c) per la valutazione pari a undici punti percentuali
(11%) non era specificato il certificato medico posto alla base della valutazione.
Ha chiesto:
1) accertare e dichiarare, ex art. 414 c.p.c. , la nullità della domanda avanzata in primo grado dal sig in danno dell' Controparte_1 Pt_1
2) accertare e dichiarare, ex artt. 83 e 137 del T.U. n. 1124/65, il vizio di violazione di legge in cui, gradatamente, è incorso il primo Giudice;
3) riformare, in subordine , l'impugnata sentenza, rigettando l'avversa domanda e statuendo in capo all'appellato il miglioramento della funzionalità visiva con consolidarsi dei postumi in ragione del 9% alla data dell'ultima visita di revisione del 24/11/2016.
Pag. 3 di 5 Nella resistenza dell'appellato, disposta ed espletata ctu medico-legale, a seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del
31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. La riproposta questione della nullità è infondata, in quanto nel ricorso erano stati allegati i fatti costitutivi della pretesa,
2.La interpretazione da attribuire alla domanda giudiziale è nel senso che si contesta il giudizio dell'ultima revisione d'ufficio del 2016 (e non erano passati 10 anni), tant'è che nel ricorso si propone la percentuale del 18% sulla base della consulenza di parte.
3.Al ctu è stato, dunque, chiesto di accertare quali fossero i postumi relativi all'infortunio all'epoca della revisione d'ufficio del 2016.
Il ctu, nominato, dott. ha confermato le conclusioni del ctu di primo grado, Persona_1
alle cui risultanze il giudice di prime grado aveva aderito.
In particolare ha affermato che , in conseguenza di trauma all'occhio Controparte_1
destro procurato per infortunio sul lavoro del 18/06/2009, è affetto da:
«Esiti di trauma perforante OD (pseudofachia con danno retinico e deficit campimetrico)»
La condizione ha comportato la seguente danno biologico:
• 11% dalla visita di revisione dell'11/11/2016
• 19% dall'esame perimetrico del 21/11/2017
• 28% dalla visita oftalmologica del 30/12/2021
L'attuale stato risulta invariato rispetto al precedente.
A tali conclusioni le parti non hanno mosso alcun rilievo.
Sennonché, poiché l'oggetto del giudizio è la contestazione della percentuale in sede di revisione del 2016 (e sostanzialmente il ripristino della rendita ancorata al 18%), si può tenere conto solo della valutazione dell'11% alla data della predetta visita di revisione, sicchè il giudice di prime cure riconoscendo una ulteriore rendita in misura corrispondente al 19% di danno biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021, è incorso nel vizio di ultrapetizione.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto si riforma la gravata sentenza nella parte in cui ha condannato l' a costituire la rendita in misura Pt_1
corrispondente al 19% di danno biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, confermando nel resto la statuizione di primo grado.
Pag. 4 di 5 4. In ordine alle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr ex multis Cass. n. 9064/2018)
Dunque, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza parziale, ad esclusione di quelle di ctu di primo e secondo grado che vengono poste definitivamente a carico dell' per l'esito del giudizio Pt_1
comunque favorevole all'assicurato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Pt_1
depositato in data 7.7.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1000/2022 , così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto riforma la gravata sentenza nella parte in cui ha condannato l' a costituire la rendita in misura corrispondente al 19% di Pt_1
danno biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, confermando nel resto la statuizione di primo grado;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio;
3) pone le spese relative all'espletata ctu di primo e secondo grado definitivamente a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 675 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to ARCIDIACONO GIOVANNI Pt_1
appellante
E
con l'avv.to RACHIELI PAOLA Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.6.2020 conveniva in giudizio l' e, premesso di Controparte_1 Pt_1 aver subito un infortunio sul lavoro in data 18.6.2009 (lesione all'occhio destro da una scheggia di legno schizzata durante l'apertura di un foro) esponeva che l'Istituto aveva riconosciuto in relazione a detto evento infortunistico una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 28%, confermando tale determinazione anche in occasione della revisione eseguita nel 2011.
Deduceva che nella successiva revisione d'ufficio eseguita nel 2016 l' aveva ridotto la CP_2 percentuale di danno biologico accertando la menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 9% e, assumendo l'erroneità di tale valutazione medica, deduceva di avere proposto opposizione in data 8.1.2018, sostenendo che sulla base di perizia di parte dall'infortunio occorso erano residuati postumi permanenti in misura del 18%; che tuttavia l'opposizione era stata rigettata con provvedimento del 9.2.2018 con la motivazione “ riesaminati gli atti in possesso di quest'Istituto e valutata l'intera documentazione sanitaria prodotta, l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni presentate non sono tali da modificare il giudizio medico-legale precedentemente espresso.
Concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha subito un aggravamento con postumi nella misura del 18% (diciottopercento) o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di consulenza tecnica d'ufficio
[..]; per l'effetto condannare l' [..] alla corresponsione del danno da menomazione Pt_1 dell'integrità psico-fisica e conseguente capitalizzazione o rendita nella misura accertata
[..]”.
Nella resistenza dell' disposta ed espletata CTU medico legale, il tribunale di Cosenza Pt_1 ha disatteso 1. l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' osservando che l'esame CP_2 complessivo dell'atto consente a controparte di ben comprendere il thema decidendum e di articolare, conseguentemente, una compiuta difesa (come, del resto, è avvenuto nella specie) avendo parte ricorrente agito in giudizio dolendosi della erroneità della valutazione medica operata dall' in sede di revisione passiva eseguita nell'anno 2016; 2. l'eccezione di CP_2
inammissibilità/improponibilità della domanda – argomentata sull'assunto dello spirare del termine di cui all'art. 83 T.U. per la istanza di revisione –osservando che nella specie, si è in presenza di revisione passiva e non già di istanza di revisione attiva.
Nel merito ha condiviso le risultanze della ctu che ha accertato che in relazione all'evento infortunistico occorso parte ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 20% con decorrenza dal mese di dicembre 2021 mentre per il periodo precedente, dalla data della visita di revisione dell'11.11.2016, il danno biologico deve essere individuato in misura dell'11%; l'ausiliare ha, altresì, specificato che - sulla scorta del certificato specialistico oculistico del 21.3.2022 fatto pervenire da parte ricorrente con le osservazioni critiche alla consulenza tecnica – il danno biologico deve essere determinato in misura dell'11% dalla data della visita di revisione (11.11.2016), in misura del 19% dall'esame perimetrico del 21.11.2017 e del 28% dalla data della visita oftalmologica del
30.12.2021.
Ha condannato l' a corrispondere la differenza di indennizzo tra quanto erogato a far Pt_1
data dalla visita di revisione dell'11.11.2016 in relazione alla percentuale di danno biologico in misura del 9% e quanto spettante in relazione alla percentuale di danno biologico in misura dell'11% accertato dal ctu, oltre interessi legali e rivalutazione dalla debenza al saldo;
ha condannato l' a costituire la rendita in misura corrispondente al 19% di danno Pt_1
Pag. 2 di 5 biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Ha condannato l' alla rifusione delle spese liquidate in € 2000, oltre accessori e spese di Pt_1
ctu.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' e, dopo avere ribadito la nullità del Pt_1 ricorso, ha lamentato l'erronea valutazione dell'eccezione formulata in relazione all'art. 83
TU, ribadendo che dopo 10 anni dall'infortunio, i postumi si presumono consolidati e che all'interno di tale periodo, però, è diritto dell'assicurato chiedere di esser sottoposto a revisione (attiva) e dovere del pubblico Assicuratore disporre un nuovo accertamento ( revisione passiva ) che può materialmente avvenire anche dopo lo spirare del decennio ( o del quindicennio ) purchè venga accertato che la variazione sia intervenuta al suo interno;
che, quindi, è possibile ottenere il riconoscimento di un aggravamento, se esso si è verificato in epoca antecedente al maturare del decennio, anche se la domanda di revisione è stata presentata dopo;
che nella specie il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non operativa la norma solo perché la revisione era stata disposta dall' che proprio l'elevazione del Pt_1
grado al 28% operata dal CTU sulla scorta di un certificato del 30/12/2021, rilasciato a spirato decennio e peraltro da uno specialista di fiducia del sig , avrebbe dovuto indurre il CP_1
Tribunale a valorizzare l'eccezione prudenzialmente sollevata dall' quantomeno Pt_1
disponendo la rinnovazione della ctu.
Ha sottolineato che il giudice di prime cure è incorso nel vizio di extra petita o comunque di ultra petita , riconoscendo all'appellato un grado percentuale del 28% a fronte della dichiarata pretesa del ripristino del beneficio in ragione del 18%.
Ha contestato la ctu, ribadendo che: a ) l'ausiliare aveva basato la valutazione pari al 28% su un certificato medico redatto da uno specialista di fiducia dell'assicurato; b) la variabilità del visus nelle varie visite oftalmologiche;
c) per la valutazione pari a undici punti percentuali
(11%) non era specificato il certificato medico posto alla base della valutazione.
Ha chiesto:
1) accertare e dichiarare, ex art. 414 c.p.c. , la nullità della domanda avanzata in primo grado dal sig in danno dell' Controparte_1 Pt_1
2) accertare e dichiarare, ex artt. 83 e 137 del T.U. n. 1124/65, il vizio di violazione di legge in cui, gradatamente, è incorso il primo Giudice;
3) riformare, in subordine , l'impugnata sentenza, rigettando l'avversa domanda e statuendo in capo all'appellato il miglioramento della funzionalità visiva con consolidarsi dei postumi in ragione del 9% alla data dell'ultima visita di revisione del 24/11/2016.
Pag. 3 di 5 Nella resistenza dell'appellato, disposta ed espletata ctu medico-legale, a seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del
31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. La riproposta questione della nullità è infondata, in quanto nel ricorso erano stati allegati i fatti costitutivi della pretesa,
2.La interpretazione da attribuire alla domanda giudiziale è nel senso che si contesta il giudizio dell'ultima revisione d'ufficio del 2016 (e non erano passati 10 anni), tant'è che nel ricorso si propone la percentuale del 18% sulla base della consulenza di parte.
3.Al ctu è stato, dunque, chiesto di accertare quali fossero i postumi relativi all'infortunio all'epoca della revisione d'ufficio del 2016.
Il ctu, nominato, dott. ha confermato le conclusioni del ctu di primo grado, Persona_1
alle cui risultanze il giudice di prime grado aveva aderito.
In particolare ha affermato che , in conseguenza di trauma all'occhio Controparte_1
destro procurato per infortunio sul lavoro del 18/06/2009, è affetto da:
«Esiti di trauma perforante OD (pseudofachia con danno retinico e deficit campimetrico)»
La condizione ha comportato la seguente danno biologico:
• 11% dalla visita di revisione dell'11/11/2016
• 19% dall'esame perimetrico del 21/11/2017
• 28% dalla visita oftalmologica del 30/12/2021
L'attuale stato risulta invariato rispetto al precedente.
A tali conclusioni le parti non hanno mosso alcun rilievo.
Sennonché, poiché l'oggetto del giudizio è la contestazione della percentuale in sede di revisione del 2016 (e sostanzialmente il ripristino della rendita ancorata al 18%), si può tenere conto solo della valutazione dell'11% alla data della predetta visita di revisione, sicchè il giudice di prime cure riconoscendo una ulteriore rendita in misura corrispondente al 19% di danno biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021, è incorso nel vizio di ultrapetizione.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto si riforma la gravata sentenza nella parte in cui ha condannato l' a costituire la rendita in misura Pt_1
corrispondente al 19% di danno biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, confermando nel resto la statuizione di primo grado.
Pag. 4 di 5 4. In ordine alle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr ex multis Cass. n. 9064/2018)
Dunque, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza parziale, ad esclusione di quelle di ctu di primo e secondo grado che vengono poste definitivamente a carico dell' per l'esito del giudizio Pt_1
comunque favorevole all'assicurato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Pt_1
depositato in data 7.7.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1000/2022 , così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto riforma la gravata sentenza nella parte in cui ha condannato l' a costituire la rendita in misura corrispondente al 19% di Pt_1
danno biologico per il periodo dal 21.11.2017 e in misura corrispondente al 28% di danno biologico a far data dal 30.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, confermando nel resto la statuizione di primo grado;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio;
3) pone le spese relative all'espletata ctu di primo e secondo grado definitivamente a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
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