Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. LU Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3596 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte 1 (C.F. Codice Fiscale 1 ), Parte 2 (C.F. C.F. 2
[...] ), Parte_3 (C.F. Codice Fiscale 3
), difesi dall'avv. Parte 2
giusta procura in atti
Appellanti
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 4 ), Controparte_2 (C.F.
), nella qualità di
) e CP 3 (C.F. C.F. 6 C.F. 5
difesi dall'avv. Riccardo meandro, giusta procura in atti eredi del de cuius ER 1
Appellati
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 30 gennaio 2012 Parte 1
'premesso che con sentenza n. 9361/2008 del NA Parte 3 Parte 2
di Napoli, depositata in data 11 settembre 2008, era dichiarata aperta la successione
'nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 24 luglio1966, e di Parte 3
1996, e che nella medesima sentenza era approvato il progetto divisionale indicato dal ctu, chiedevano la condanna in via monitoria di ER 1 al pagamento in loro favore della somma di euro 18.929,44, a titolo di frutti civili maturati dal 11.9.2008 in ordine agli immobili della massa ereditaria, appartenenti agli istanti secondo la sentenza 9361 citata (e la successiva ordinanza di assegnazione rg 6633/1996 rep cron 15059/11 del 26 ottobre
2011). Immobili posseduti dal ER 1 e segnatamente:
1) appartamento sito in Napoli alla strada comunale Tierzo n.9 piano terra con annessa cantina (NCEU Napoli fl.10, p.lla 212, sub 5);
2) appartamento sito in Napoli alla strada comunale Tierzo n.9 piano primo di due vani e acc (NCEU Napoli fl. 10, p.lla 212, sub 10);
3) monolocale sito in Napoli alla strada comunale Tierzo n.5 piano rialzato (NCEU Napoli fl.10, p.lla 216, sub 2);
4) appartamentino con "valori ricompresi nell'immobile n.ro1" sito in Napoli alla strada comunale Tierzo "n.ro primo piano" (NCEU Napoli fl.10, p.lla 216, sub 6);
5) "mq 664 costituente parte della maggiore consistenza del fondo rustico sito in Napoli alla strada comunale Tierzo in catasto terreni al fl. 115, p.lla 211”.
2. In data 7 marzo 2012 il NA concedeva il decreto ingiuntivo n. 1586/2012 avverso il quale insorgeva eccependo il difetto di liquidità del credito - dal ER 1
momento che la sentenza del 2008 non aveva quantificato alcun canone mensile riferito ai singoli immobili oggetto della massa e, pertanto, l'assenza di certezza ed esigibilità del
-
medesimo.
3. Costituitisi in giudizio, gli opposti (odierni appellanti) chiedevano il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 237, pubblicata il 10.01.2020, il tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava le domande avanzate da Parte 1 Parte 3
[...] e Parte_2 e compensava le spese.
In motivazione deduceva: -che nella specie, l'opponente non aveva contestato, nella prima difesa utile, il possesso esclusivo dei beni oggetto di ricorso monitorio, ma ne aveva contestato la redditività e la commerciabilità;
-che gli opposti non avevano fornito prova della sussistenza dei requisiti statici, urbanistici e sanitari perché gli immobili fossero immessi sul mercato delle locazioni, cosa che rappresentava elemento decisivo al fine della determinazione del fondamento della richiesta di pagamento di somme derivanti dalla potenziale produttività di reddito dei beni posseduti dal coerede;
-che, invece, emergevano dagli atti elementi di segno contrario, oltre alla perizia giurata dell'ing. Controparte_4 el 28 ottobre 2003, quali: il provvedimento di diniego dell'istanza di condono edilizio n. 1610/86 trasmesso con comunicazione del 6.12.2017; la disposizione dirigenziale 195 del 12.12.2018 del comune di Napoli, che ordinava la demolizione ed, in caso di inottemperanza, la gratuita acquisizione al patrimonio comunale degli immobili in istanza di condono edilizio n. 1610/4/84; il decreto di citazione a giudizio del 22 luglio 1986
ER 2 per non avere provveduto alla eliminazione del pericolo da contro fatiscenza degli immobili, segnalata in una precedente ordinanza di sgombero;
l'ordinanza di demolizione da parte del comune di Napoli, mediante disposizione dirigenziale 302/2015; il decreto di citazione a giudizio innanzi al tribunale di Napoli, sezione penale, emesso dalla
Procura della Repubblica di Napoli, che imputava ai germani Pt_1 Pt 2 e Parte_3
[...] reati per le violazioni urbanistiche perpetrate mediante ristrutturazione del fabbricato (sub 2, part. 212) e terreno (part. 1164); il dato non contestato della interclusione
(fino al 2015 almeno, v. CILA 95/2015, sottoscritta dall'opponente Parte 3 e Persona 3 della porzione di terreno assegnata ai germani Pt_1 Pt 2 redatta dal P.i. e Pt 3 ;
-che in mancanza di adeguata prova della produttività di reddito e commerciabilità dei beni,
l'opposizione andava accolta e il decreto ingiuntivo revocato, come già statuito dalla Corte
d'Appello di Napoli nella sentenza n. 1250/19, prodotta dall'opponente;
-che sussistevano gravi ed eccezionali ragioni (controvertibilità delle questioni trattate;
sopravvenienza di documenti nel corso del giudizio;
qualità delle parti in causa) per compensare le spese.
' hanno promosso appello.
5. Parte 1 Parte 2 e Parte 3
Con un primo motivo denunciano l'erronea interpretazione della domanda dell'opponente e la nullità della decisione per violazione dell'art. 112 cpc. Deducono: che nell'atto di opposizione, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, Per 1
[...] non ha contestato la redditività e la commerciabilità dei beni;
che l'opponente aveva contestato l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in quanto:
a) la sentenza n. 9361/2008, su cui si era fondato il ricorso monitorio, non riportava la quantificazione dei frutti civili, ma si limitava a riportare il valore degli immobili ai fine della divisione;
b) la stima dei frutti civili, effettuata dal TU, ing. PE 4 , nel giudizio di divisione, era erronea in quanto non era mai stato accertato alcun canone riferito ai singoli immobili, ma il
TU, ing. PE 4 , si era riferito unicamente ad un contratto di locazione del 22.6.2012, stipulato dalla de cuius ER 2
Con un secondo motivo di appello, lamentano l'erronea valutazione del materiale probatorio.
Deducono:
che essi, in primo grado, producevano: copia della sentenza n. 9361/2008 del tribunale di
Napoli; copia dell'ordinanza di assegnazione dei lotti del 26.10.2011; copia della relazione del TU, ing. PE 4 , contenente le singole rendite per i singoli immobili posseduti:
che a pg, 9 della sentenza n. 9361/2008, il tribunale di Napoli aveva rilevato la commerciabilità dei beni, secondo quanto valutato dal TU;
che a pg. 1 della sentenza, il tribunale di Napoli, fondandosi sulla TU, aveva preso atto del calcolo non solo del valore dei beni, ma anche dei frutti percepiti dai singoli eredi;
che se anche la sentenza n. 9361/2008 non conteneva riferimenti alle rendite mensili, accoglieva gli esiti della TU, anche se ometteva di pronunciarsi sulla domanda di rendiconto, pure proposta dal dante causa degli appellanti;
che l'opponente aveva contestato la bontà dei calcoli operati dal TU del giudizio concluso con la sentenza n. 9361/2008;
che nel presente giudizio, in primo grado, è stata disposta nuova TU e che l'architetto Persona 5 nella relazione del 10.7.2014, ha determinato il canone di locazione per '
importi superiori a quelli stimati nel precedente giudizio (euro 24.788,64 a fronte di euro
18.929,44, richiesti dagli appellanti); che solo all'udienza del 4.12.2016, l'opponente deduceva, per la prima volta, che gli immobili erano fatiscenti e necessitavano di interventi strutturali;
che l'elaborato del TU ing. PE_4 non si limitava ad effettuare una stima dei beni da dividere e dei frutti civili maturati, ma aveva tenuto conto anche delle spese anticipate da
ER 1 in quanto possesso dei beni indivisi;
che nella determinazione della stima dei beni il TU ing PE 4 aveva tenuto conto e riconosciuto a ER 1 le spese per i miglioramenti, pari ad euro 72.372,16; che era singolare che l'elaborato venisse contestato solo nella parte relativa alla stima delle rendite e non anche nella parte relativa al riconoscimento delle spese per i miglioramenti.
Con il terzo motivo lamentano la tardività delle contestazioni alla relazione del TU, arch.
PE 5 e la violazione degli artt. 157 e 195 cpc.
Deducono: che solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, il 4.12.2015, l'opponente deduceva che gli immobili erano fatiscenti e necessitavano di interventi strutturali e muoveva critiche alla TU, ciò in violazione dell'art. 157 cpc, in quanto le contestazioni dovevano sollevarsi alla prima occasione utile.
Con il quarto motivo denunciano la tardiva produzione di documenti da parte dell'opponente; la violazione degli artt. 153 e 183 cpc;
la violazione del principio del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.
Deducono: che la documentazione posta dal tribunale a fondamento della decisione è stata prodotta dell'opponente in violazione delle preclusioni istruttorie;
che solo all'udienza del 04/12/2015, in cui la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni, l'opponente produceva la Disposizione dirigenziale 302/A DEL
23/07/2015;
che successivamente, all'udienza del 29/09/2017, col pretesto di fornire al Giudice i chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 05/04/2017, l'opponente introduceva "note esplicative dattiloscritte” nonchè la seguente ulteriore documentazione:
- PEizia Giurata del 1998 e del 2003; Lettera Racc. A.R. di trasmissione delle PEizie ai coeredi;
- Sentenza 429 del 28 giugno 2002 della Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli;
- Decreto di Citazione a Giudizio del 1986; Verbale di Diffida del 1993 e del 1998;
- Allegato 5 Relazione d'Ufficio del 27 febbraio 2007 e Planimetria catastale P.lla 1164 e sub 2 P.lla 212;
- Relazione tecnica in CILA 95/2015 sottoscritta dall'opponente Parte 3
- Scheda urbanistica Vincoli Immobili ricadenti in Istanza di Condono
1610/04/86 Barcode 121961;
- Denuncia 13 novembre 2015;
- Sentenza 8409/2006 Sezione III Civile della Suprema Corte di Cassazione;
- Ordinanza di Demolizione emessa in Disposizione Dirigenziale 302° del 23 luglio 2015 del
Controparte 5
che fuori udienza, mediante deposito telematico, in data 21/09/2018, produceva:
PE 1 del 03/06/2015;
- Atto di citazione per revocazione
- Diniego condono del 06/12/2017;
- PEC Provitera del 04/05/2018;
che ancora, fuori udienza, con deposito telematico, in data 29/01/2019 produceva:
- disposizione dirigenziale 195 del 2018;
- Istanza di Condono Edilizio Fabbricati n 1610_4_ 1986; che, con le stesse modalità, in data 05/07/2019, produceva:
- Sentenza n. 1250 del 6/3/19 della Corte di Appello di Napoli resa in altro analogo giudizio che lo riguardava. Infine, contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, in data 22/07/2019 produceva:
- Decreto Citazione a giudizio relativo al procedimento penale RG. 35486/2015; che la data di scadenza delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc era il 19.1.2013; che in data 29.9.2017 l'opponente produceva documentazione già disponibile alla data del
19.1.2013:
PEizia PE 6 del 1998 e del 2003; Lettera Racc. A.R. di trasmissione delle PEizie ai coeredi;
Sentenza 429 del 28 giugno 2002 della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli; Decreto di Citazione a Giudizio del 1986; Verbale di Diffida del 1993 e del 1998;
Allegato 5 Relazione d'Ufficio del 27 febbraio 2007 e Planimetria catastale P.lla 1164 e sub
2 P.lla 212; Scheda urbanistica Vincoli Immobili ricadenti in Istanza di Condono 1610/04/86
Barcode 121961, Istanza di Condono Edilizio Fabbricati n 1610_4_ 1986; che in merito alla documentazione di formazione successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 6° co. Cpc, doveva osservarsi che:
a) benché taluni dei documenti sembravano essere “sopravvenuti” alla data delle preclusioni, ciò non rende legittima la loro produzione - in ogni tempo - nel processo. Era necessario, infatti, affinchè fosse consentita l'introduzione tardiva nel processo, che si trattasse di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte;
che l'opponente, con il proprio atto di citazione, lungi dall'eccepire la non commerciabilità degli immobili di cui aveva il possesso, si limitava a mettere in discussione la valutazione effettuata al TU Ing. PE_4 nell'elaborato peritale invocato dagli opposti. b) restava comunque, incontestabile la violazione del principio del contraddittorio posto che la produzione irrituale di documentazione da parte dell'opponente ha precluso agli opposti la possibilità di controdedurre e produrre a loro volta documentazione che poteva smentire il contenuto di quella da esso prodotta (come, ad es., l'eventuale ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego del condono pure già instaurato dagli opposti, ecc.); che la documentazione prodotta tardivamente dall'opponente era del tutto irrilevante posto che aveva ad oggetto immobili diversi da quelli per cui era causa. Così, ad es. il
Provvedimento Dirigenziale n. 302/A del 23.07.2015 non si riferiva affatto agli immobili assegnati agli opposti (odierni appellanti) bensì ad altro condividente, ER_7
Analoga considerazione valeva per la sentenza n. 1250/19 resa da Codesta Corte di Appello nel procedimento tra l'odierno appellato e Persona 7
Con altra censura, gli appellati lamentano che, col pretesto di fornire al Giudice i chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 05/04/2017, il procuratore dell'opponente depositava le note in questione che denomina “Osservazioni in merito al decreto ingiuntivo n. 1586/2012 emesso dal NA di Napoli”. Solo in tali note per la prima volta si deduceva, nel processo di primo grado:
che la "massa di immobili" versava in pregiudizievoli condizioni statiche e sanitarie
-
(producendo a sostegno di tale affermazione la perizia giurata dell'Ing. Controparte_4 del 1998 e del 2003);
- che la fatiscenza degli immobili determina situazioni di pericolo (producendo a sostegno un Verbale di diffida del 1993 e del 1998);
- che le precarie condizioni statiche e sanitarie degli immobili aveva consentito di ottenere la sentenza 9361/ 2008 della Commissione Tributaria che attribuiva una diversa classificazione ai beni;
- che gli immobili, a causa delle condizioni descritte, non erano locati.
Con un quinto motivo di censura, gli appellanti lamentano l'omessa valutazione dei fatti non specificamente contestati dall'opponente; la violazione dell'art. 115 cpc.
Deducono che la loro domanda avrebbe dovuto trovare accoglimento proprio in virtù di quanto dispone l'art. 115 c.p.c. infatti:
A. L'opponente non aveva mai contestato il possesso dei beni e, comunque, la circostanza era stata documentata della copia dell'atto di avviso per rilascio di immobile del 18/02/2012 e dal verbale di rilascio di immobili del
01/07/2013 depositati dal procuratore degli opposti oltre ad emergere dalla relazione del
TU Ing. ER 8 B. gli immobili posseduti dal Persona 1 sono stati goduti personalmente da esso e in parte sono stati concessi in locazione;
C. ed invero, lo stesso opponente, nel corso del giudizio di divisione ereditaria "Riferiva di incassare dal mese di agosto i canoni degli inquilini per l'ammontare di circa Lit. 325.000 mensili" come riportato a pag. 3 della sentenza di divisione ereditaria emessa da TO
NA (sent. n. 9361/08 prodotta dallo stesso opponente);
D. significativo appariva quanto riportato dal TU Ing. PE_4 a pag. 11 della relazione del
2003 allorquando Persona 1 pur dichiarandosi solo custode dell'appartamento oggi assegnato agli opposti, dichiarava che "per l'attività che svolge non può consentire l'accesso nel cortile comune che dà accesso all'appartamento in questione - a nessuno, incluso il fratello PE 7 , in quanto le persone potrebbero rubare materiale e/o infortunarsi";
E. quanto al terreno assegnato agli opposti, relativamente al quale l'opponente deduce una interclusione che ne impedirebbe la redditività, si osserva che la zonetta di terreno in questione è divenuta - solo temporaneamente - interclusa a seguito del rilascio del fondo da parte del ER_1 ed invero, finché costui lo aveva posseduto e ne aveva goduto, tale interclusione non sussisteva affatto possedendone egli, prima del rilascio, una più ampia estensione e vi aveva libero l'accesso dal cortile comune;
che il possesso dei beni della massa ereditaria da parte dell'opponente doveva ritenersi comunque suscettibile di valutazione economica anche relativamente a quei beni che lo stesso non aveva espressamente locato ma di cui aveva usufruito personalmente avendone evidentemente tratto comunque una utilità (come da lui stesso dichiarato al TU); che gli immobili, invero, prima dell'eventuale provvedimento definitivo di diniego di condono
(che allo stato non sussiste), per effetto della stessa legge sul condono, presentavano senz'altro i requisiti di commerciabilità (come, peraltro, correttamente accertato dal TU); che gli stessi, inoltre, erano stati comunque utilizzati dall'opponente per l'esercizio, dapprima, della propria attività di officina elettromeccanica (come da lui stesso affermato nell'atto di opposizione) e, successivamente, per l'esercizio dell'attività della Progress s.a.s.
(relativamente alla quale omette di riferire di essere socio maggioritario) cui li aveva concessi in locazione per effetto del contratto di locazione richiamato nell'atto di opposizione.
Hanno chiesto:
in totale riforma della sentenza appellata, di
- accogliere l'appello e, per l'effetto di - revocare integralmente la sentenza n. 237/2020 resa dal NA di Napoli nel procedimento RG. 13677/2012;
- accogliere la domanda degli opposti e confermare il decreto ingiuntivo n. 1586/2012.
Con vittoria di spese vive e competenze professionali per il primo e per il secondo grado del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario, delle sole spese e competenze relative al secondo grado del giudizio.
6. Si è costituito ER 1
Ha dedotto:
che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo eccepiva l'assoluta inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, imputabile ai diversi fattori e non da ultimo specificava "la interclusione del fondo indicato nel decreto ingiuntivo", che per ciò stesso non poteva produrre reddito;
che dette circostanze sono state sollevate in giudizio dall'opponente e non già rilevate sue sponte dal giudice di prime cure. PEaltro, la redditività e commerciabilità, rientrano nel concetto di infondatezza del credito per la sua assoluta inesistenza per non essere certo, liquido ed esigibile;
che gli stessi appellanti avevano ammesso che la relazione del TU Ing. PE 4 , nel giudizio di divisione definito con sentenza n. 9361/2008, non conteneva alcun riferimento ai valori delle rendite mensili ed ometteva di pronunciarsi sulla domanda di rendicontazione;
che anche la sentenza non conteneva alcun riferimento ai valori delle rendite mensili, ed ometteva di pronunciarsi sulla domanda di rendicontazione;
che il C.T.P., nominato dall'opponente, già in fase di sopralluogo rilevava la non corrispondenza delle caratteristiche degli immobili in decreto ingiuntivo rispetto al prospetto di divisione giudiziale;
la insalubrità di un immobile ed il pessimo stato di manutenzione in cui versavano gli immobili;
che le contestazioni, in merito a interclusione del fondo, fatiscenza degli immobili, avverso l'elaborato del C.T.U. arch. PE 5 , non sono state sollevate per la prima volta dal procuratore dell'appellato all'udienza del 04.12.2015, bensì erano state già oggetto di espresso rilievo da parte del C.T.P. di ER 1 in fase di sopralluogo e successivamente inviate a mezzo PEC al TU in data 23.06.2014, ex art. 195 c.p.c.; che la documentazione prodotta nel giudizio all'udienza del 29.09.2017 è sopravvenuta e pertanto ammissibile;
che la documentazione è stata prodotta nei termini previsti dalla legge;
in alcuni casi, essendo sopravvenuta, non può essere considerata tardiva, né incompatibile con la preclusione di cui agli artt. 153 e 183 c.p.c.;
che se vi erano documenti depositati che riportano date antecedenti rispetto ai termini decadenziali suindicati, gli stessi erano stati accettati, poiché antecedentemente non potevano essere prodotti in quanto non erano nella disponibilità dell'appellato "ad impossibilia nemo tenetur";
che le note sono state prodotte in giudizio all'udienza del 29.09.2017, predisposte per economia processuale, e sono state sottoposte al vaglio del procuratore di controparte, il quale nulla eccepiva avverso la loro acquisizione;
che era onere degli appellanti dare prova della redditività degli immobili, e che non poteva bastare a ciò il richiamo alla relazione dell'Arch. il cui elaborato è stato ER 5
disatteso dal Giudice, tenuto conto che la stessa attribuiva reddito ad un fondo intercluso che in base ai principi fondamentali dell'economia non può essere considerato bene economico, e attribuiva, altresì, erroneamente, reddito a fabbricati fatiscenti e privi di liceità urbanistica.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con susseguente conferma della sentenza di primo grado n. 237/2020 emessa dal NA di Napoli VI Sezione Civile, e per la conferma della revoca del decreto ingiuntivo n. 1586/2012.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
7. Con ordinanza del 11.11.2021, questa Corte ha dichiarato interrotto il giudizio per intervenuto decesso di ER 1
8. Gli appellanti hanno riassunto il giudizio.
Con comparsa del 31.1.2022 si sono costituiti Controparte_2 e CP 3 Controparte_1
[...] , nella qualità di eredi del de cuius ER 1 i quali si sono riportati al contenuto della comparsa di costituzione depositata dal loro dante causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello merita accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
2. Gli appellanti deducono che gli immobili loro assegnati in sede di scioglimento di comunione erano produttivi di reddito e commerciabili;
per tanto, posto che non è stato contestato che essi fossero nel possesso del germano ER 1 reclamano il pagamento dei frutti non percepiti dal momento dello scioglimento della comunione fino al momento in cui gli immobili sono stati rilasciati da Persona 1
-3. Persona 1 e per lui gli eredi sostiene di non dovere alcuna somma ai germani, a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei beni assegnati, in quanto questi erano non commerciabili e inadatti a produrre reddito a) in ragione della loro condizione di fatiscenza, b) in quanto privi di condono edilizio, c) in quanto il terreno in questione era intercluso.
Sostiene, inoltre, che gli immobili abusivi non possono essere oggetto neanche di contratto di locazione.
4. Il carattere commerciabile degli immobili è elemento non rilevante. Nella specie, infatti, non è stata reclamato alcun risarcimento per la mancata vendita degli immobili, mancata vendita imputata ad un comportamento tenuto da ER_1
Nella specie, invece, gli appellanti hanno reclamato il risarcimento per il mancato godimento degli immobili, ed in particolare, per il mancato godimento diretto o indiretto, entrambi impediti dalla perdurante occupazione degli immobili da parte di Persona 1 Persona 1 - possono5. Gli immobili abusivi – a differenza di quanto sostenuto da essere oggetto di contratti di locazione perfettamente validi.
La giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha statuito che "in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della I. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali): ne consegue l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento alla locazione di un immobile avente i caratteri suddetti" (così Cass.
27485/2019; v. anche Cass. 17557/2020; 22312/2007). PEtanto, anche ove gli immobili in questione non siano stati condonati, ciò non impedisce che gli stessi potessero essere oggetto di locazione in favore di terzi.
PE altro, il TU ing. PE_4 , nel giudizio divisione, ha rilevato che alcuni immobili in possesso di ER 1 rano effettivamente oggetto di locazione, conclusa con la società
Progress di cui il ER 1 era socio il che dimostra non solo tali immobili erano "
vocati a produrre reddito, ma che realmente lo producevano, in favore di Persona 1
6. Quanto alla dedotta fatiscenza, tale da precludere ogni possibile utilizzo e godimento, va rilevato che tanto il TU ing, PE_4 , quanto il TU nominato nel presente giudizio, in primo grado, arch. hanno rilevato le discrete condizioni di alcuni PE_5 '
immobili, di uno le buone condizioni;
pessime condizioni sono state rilevate solo in riferimento all'immobile indicato catastalmente alla particella 216 sub 2, foglio 10:
Il quarto immobile è un monolocale con servizio igienico posto a piano terra, in pessime condizioni, accatastato al NCEU Sez PON -fg. 10 p.ila
216 sub 2,cat. C/2 con una superficie di mq 25.44 e un' altezza di m. 2.37
che si riduce a m. 2.14.
Quanto al terreno, il TU ha rilevato lo stato di abbandono (v. ogg. 45 della relazione dell'arch. Per 5 ).
7. A pg. 36 della relazione prodotta dall'ing PE_4 nel giudizio di scioglimento di comunione, il TU ha rilevato che tutti gli immobili erano effettivamente utilizzati da PE 1
[...]
3) LU detiene il possesso di tutte le altre unità immobiliari, che utilizza in parte per abitazione (212/9) e per l'attività commerciale che svolge (212/2-3-4-5-6), e in parte nella qualità di locatore
(214/2-3-4; 216/2-57-9). Dispone, inoltre, dell'appartamento costituito dall'accorpamento dei sub. 212/10 e 216/6 - che, come dichiarò nel corso delle operazioni di accesso della precedente
C.T.U., non intende affittare, perché gli eventuali occupanti potrebbero disturbare la sua attività - nonché della restante parte del suolo riportato al N.C.T. al foglio 115, particella 211, per una superficie complessiva di mq 1.151 [=292 + 110 +208 (baracca in ferro) +276+70+ 195 (parte di cortile)].
8. PEtanto, ER 1 dagli immobili in suo possesso, e poi assegnati agli appellanti in sede di divisone, traeva un godimento, in alcuni casi indiretto, attraverso la locazione, in altri diretto, a mezzo di utilizzo diretto degli immobili a titolo di abitazione, o escludendo terzi - al fine di evitare interferenze con l'attività commerciale da lui esercitata.
9. Quanto al fondo, identificato alla particella 211, foglio 115, va preliminarmente osservato che ne ha fatto uso, fino al rilascio, pavimentandola.Persona 1
Così deduceva il TU, ing. PE 4 , nella relazione del 2007:
All'esterno di tale recinzione vi è il pozzo per l'irrigazione del fondo, su cui il sig. AR Viscardi ha impiantato n. 3 serre per la coltivazione di basilico e pomodori [cfr. ALL 3 precedente C.T.U.: foto NN. 44. 45, 81, 94 e 95]. La
restante parte del suolo riportato nel Catasto terreni al foglio 115, particella 211 se si eccettua una zona di limitata estensione, che è ancora utilizzata ad orto-
è stata pavimentata in diverso modo dal sig. LU Viscardi, che vi ha anche installato una baracca in ferro [cfr. ALL. 9 precedente C.T.U.: disegno in scala
1:200], senza richiedere alcuna autorizzazione né ai condividenti né al Comune
e, pertanto, dovrà essere rimossa a sue spese.
Inoltre, la zona di terreno in questione non era interclusa quando era nel possesso di in quanto questi era nel possesso anche di altro terreno, che consentivaER_1
l'accesso al cortile in oggetto:
terreno coltivato, in possesso del sig. L. Viscardi, avente la superficie di mq 292, confinante a nord con l'area di mq 418 già descritta, ad est con via Tierzo, a sud con l'area libera descritta al punto successivo, ad ovest con la serra n. 3 e con un'area pavimentata in calcestruzzo;
area libera, in possesso del sig. L. Viscardi, pavimentata in calcestruzzo, dell'estensione di mq 110, confinante a nord con il terreno descritto al punto che precede, ad est con via Tierzo, a sud col locale commerciale contraddistinto dal sub. 2 della particella 212 e ad ovest col cortile di disimpegno del civico n. 9;
area avente la superficie di mq 208 occupata da una baracca in ferro,
installata abusivamente dal sig. L. Viscardi;
terreno adibito a giardino, dell'estensione di mq 276, in possesso del sig. L. Viscardi, confinante a nord col corridoio di disimpegno delle serre, ad est con l'area pavimentata descritta al punto che segue, a sud col predetto cortile e ad ovest con la baracca in ferro già descritta;
area pavimentata in calcestruzzo, dell'estensione di mq 70, in possesso del sig. L. Viscardi, confinante a nord col disimpegno delle serre, ad est col fondo coltivato di mq 292, già descritto, a sud con l'area libera di mq 110, già descritta, e ad est col giardino di cui al punto che precede;
area cortilizia della superficie di mq 195, in possesso del sig. L.
Viscardi, che costituisce un unico cortile con l'area facente parte della particella 212, con accesso dal civico n. 9 [cfr. ALL. 8 precedente
C.T.U.: tavola grafica n. 5, nella quale ho riprodotto la suddivisione del cortile in funzione della particella su cui insiste].
(così pgg. 25-26 della relazione del 2007 del TU ing. PE_4 ).
PEtanto, come detto, ER 1 utilizzava anche il terreno di cui alla particella 211.
10. E' appena il caso di evidenziare che nel presente giudizio può farsi utilizzo della
TU svoltasi nel giudizio di divisione.
Una consulenza svolta in un giudizio può essere utilizzata, quale prova atipica, in altro giudizio ove, ovviamente, introdotta ritualmente nel secondo giudizio e sottoposta al contraddittorio delle parti (v. Cass. 8603/2017; 9843/2014; 15714/2010).
Sul punto, per altro, entrambe le parti hanno concordato.
11. Ove uno dei comproprietari goda in via esclusiva del bene oggetto di comunione, lo stesso è tenuto al pagamento, agli altri comunisti, dei frutti civili e naturali ricavabili dal godimento diretto o indiretto dei bene.
In particolare, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. (v. Cass.
31105/2023; 2423/2015).
12. In ordine alla quantificazione dei frutti civili, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato" (v. Cass. 17876/2019; v. anche Cass. 20394/2013; 5504/2012).
13. Quanto al momento di decorrenza dell'obbligo di corrispondere i frutti civili, la
Corte di legittimità ha statuito che "in caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché
è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione" (v. Cass. 28605/2023).
14. Nella specie, va premesso che Persona 1 non ha mai contestato, in primo grado, che i germani avessero anch'essi diritto a godere dei beni ereditari in suo esclusivo possesso;
ha concentrato le sue contestazioni in ordine alla non debenza dei frutti, in quanto i beni non potevano produrre reddito, in ragione delle loro condizioni, ed in ordine alla mancata quantificazione dei frutti dovuti.
ER 1Inoltre, emerge dalla TU dell'ing. PE 4 che occupava gli immobili in questione per darli in locazione per una attività commerciale di una società di cui lo stesso
ER 1 ra socio, oppure evitava di darli in locazione, al fine di non intralciare le attività
commerciali.
Dal comportamento tenuto dal PE 1 emerge con chiarezza l'intenzione di escludere qualunque altro soggetto dall'ingerenza nell'utilizzo degli immobili.
15. PEtanto, gli appellanti ER 1 deve corrispondere i frutti percepiti dall'utilizzo (diretto e indiretto) degli immobili assegnati ai germani appellati in sede di divisione.
16. Quanto al periodo da prendere in considerazione, come richiesto dagli appellanti, deve individuarsi l'intervallo tra il momento del deposito della sentenza che ha sciolto la comunione (11.9.2008) al 1.7.2013 (data di rilascio egli immobili).
17. PE la quantificazione, può prendersi in considerazione il valore locatizio degli immobili, secondo i valori di mercato nel periodo individuato. Persona 1 ha contestato la fondatezza della domanda degli appellanti in 18.
quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso in ragione di un credito né certo, né liquido, atteso che nella sentenza n. 9361/2008 - di scioglimento della comunione – (posta a
-
fondamento della istanza monitoria) non erano indicate somme liquidate a titolo di frutti civili, dovuti ai soggetti assegnatari dei beni posseduti da Persona 1
La contestazione non è fondata.
19. Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si vaglia la legittimità del decreto, ma la fondatezza della domanda che sta a base della richiesta monitoria. PEtanto, nel giudizio di cognizione, la parte può integrare la documentazione prodotta nel giudizio monitorio e formulare istanze istruttorie e il giudice deve vagliare tutte le prove prodotte, tanto nel giudizio monitorio, quanto nella fase di cognizione (v. tra tante,
Cass. 32959/2024, la cui massima recita: “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla"; v. anche 14473/2019).
20. Nella specie, nel corso del giudizio di primo grado è stata svolta TU, tesa proprio alla determinazione delle rendite traibili dal godimento degli immobili assegnati agli appellanti in sede di divisione e nel possesso esclusivo di Persona 1 dal momento della pubblicazione della sentenza di scioglimento della comunione fino al momento del rilascio degli stessi immobili.
Delle emergenze di tale TU questa Corte può avvalersi al fine di determinare l'entità dei frutti civili dovuti da Persona 1 ai germani appellanti.
'21. II TU, arch. PE 5 ha, come d'appresso, individuato i criteri alla luce dei quali ha stimato gli immobili e il valor locatizio degli stessi (v. g.
6-8 della TU).
Va precisato che il TU ha chiarito di avere tenuto conto, nel valutare il valore locatizio, anche del carattere abusivo degli stessi immobili (v. pg. 27 della TU). Stima degli immobili:
Lo scopo della valutazione dell' immobile è quello di trovare il giusto prezzo minimo di vendita e poiché la sottoscritta non dispone di elementi utili per una stima analitica, ha ritenuto opportuno adottare il criterio di stima sintetico riferito al parametro €/mq, assumendo valori da un' accurata indagine di mercato svolta attingendo informazioni da operatori del settore immobiliare, quotazioni elaborate da agenti immobiliari per fini propri nelle strutture interne di catene di franchising come Remax e
Tecnocasa, valori di mercato rilevabili da siti internet ( fra cui l' OMI
dell' Agenzia del Territorio) e pubblicazioni specializzate.
La disciplina estimativa si sviluppa in procedure che si differenziano non solo per la diversa natura dei beni da valutare, ma anche per le metodologie da adottare. I vari criteri di valutazione, basati sulla tipologia dell' immobile, risultano più o meno idonei a determinare il valore di un bene particolare e vanno pertanto opportunamente individuati dall' estimatore che deve selezionare quello più adatto ad individuare il valore dell'oggetto specifico.
La selezione del criterio o dei criteri costituisce, pertanto, una scelta fondamentale che influirà direttamente sul valore della stima.
Nel caso specifico degli immobili oggetto di causa si ritiene opportuno scegliere un criterio di stima sintetica con coefficienti di merito in base ai parametri tecnici e cioè a metro quadro di superficie coperta abitabile, assumendo i prezzi medi unitari di mercato vigenti nella zona per immobili analoghi, aventi più o meno le stesse caratteristiche di quello da stimare.
Da indagine di mercato effettuata in quella zona si è arrivati all'individuazione di un prezzo medio - massimo al quale verranno applicati dei coefficienti che lo modificheranno a seconda delle caratteristiche dell'immobile:
-- caratteristiche posizionali estrinseche dovute all' ubicazione rispetto alla strada del centro abitato, efficienza dei servizi pubblici, salubrità
del luogo:
\.ARCH - caratteristiche posizionali intrinseche dovute all' esposizione, luminosità
-
e soleggiamento: caratteristiche tecnologiche dovute alla rifinitura e stato di
-
conservazione dell'immobile, grandezza dei vani in rapporto all'uso cui sono destinati;
- caratteristiche produttive dovute alla redditività o meno dell'immobile ed in particolare a situazioni di sfitti o connesse ad un regime vincolistico.
I coefficienti di cui sopra sono desunti dalla tabella pubblicata da
C.OR in "Principi di economia ed estimo" e qui riportati : max % min %
prezzo di mercato prezzo di mercato
Kpe 35%
- caratteristiche posizionali estrinseche
- caratteristiche posizionali intrinseche Kpi 25%
- caratteristiche tecnologiche Kt 20%
- caratteristiche produttive Kp 10%
22. Alla fine, il TU ha stimato in euro 35.654,86 il valore locatizio degli immobili nel periodo preso in considerazione.
23. Gli appellanti hanno insistito per l'accoglimento della domanda nei limiti in cui l'avevano avanzata in sede monitori (così si legge nelle conclusioni: "accogliere la domanda degli opposti e confermare il decreto ingiuntivo n. 1586/2012”).
In quella sede essi avevano chiesto il pagamento della somma di euro 18.929,44 e per tale somma era stato emesso il decreto ingiuntivo. Pertanto, Persona 1 deve essere condannato al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 18.929,44. 24. Su tale somma, che rappresenta frutti civili, devono essere riconosciuti gli interessi di mora al saggio legale ex art. 1284 c.c., a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo, trattandosi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico (v. Cass.
21906/2021; 5776/2006).
25. Con l'accoglimento dell'appello deve essere riformata la sentenza di primo grado.
26. In forza della riforma della sentenza di primo grado, deve provvedersi alla regolazione delle spese anche del primo giudizio, in ragione dell'effetto espansivo interno della riforma (v. art 336 cpc).
27. PE la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo e finale del giudizio.
28. Gli appellati, eredi di PE_1 uigi, devono corrispondere le spese agli appellanti, in ragione della soccombenza (art 91 cpc).
Va precisato che le spese vanno distratte in favore del difensore degli appellanti solo per il grado di appello, atteso che la distrazione è stata chiesta solo in relazione al secondo grado di giudizio.
29. PE la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
30. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'entità della somma liquidata.
31. PEtanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore si compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
32. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'entità delle somme liquidate.
PEtanto, va liquidata la somma di euro 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 33. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%,
PEtanto, va liquidata la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
34. Il compenso del TU deve gravare, in via definitiva, sugli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
'a) accoglie l'appello proposto da " Parte 3 e Parte 2 riforma Parte 1
la sentenza del tribunale di Napoli n. 237, pubblicata il 10.1.2020 e, per l'effetto, condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 e CP_3 nella qualità di eredi di Persona 1 al pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 18. 929,44, oltre interessi come da motivazione;
b) condanna gli appellati al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidando la somma di euro 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) condanna gli appellati al pagamento delle pese del secondo grado di giudizio, liquidando, in favore del difensore antistatario degli appellanti, la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) pone, in via definitiva, a carico degli appellati il compenso del TU.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. LU Mancini