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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5180/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Rocco Bove ed Elisabetta Caragnano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico da CP_1
infortunio sul lavoro del 6.10.2021, già indennizzato in misura del 7%, ex
art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva CP_1
rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha, infatti, accertato che dal denunziato infortunio sul lavoro è derivato un danno biologico permanente in misura del 9%,
superiore pertanto a quella del 7% già riconosciuta dall' e tanto, a CP_1
decorrere già dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro in misura del 9% e condanna l a corrispondere in suo favore il relativo importo CP_1
2 differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Rocco Bove ed Elisabetta Caragnano.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5180/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Rocco Bove ed Elisabetta Caragnano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico da CP_1
infortunio sul lavoro del 6.10.2021, già indennizzato in misura del 7%, ex
art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva CP_1
rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha, infatti, accertato che dal denunziato infortunio sul lavoro è derivato un danno biologico permanente in misura del 9%,
superiore pertanto a quella del 7% già riconosciuta dall' e tanto, a CP_1
decorrere già dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro in misura del 9% e condanna l a corrispondere in suo favore il relativo importo CP_1
2 differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Rocco Bove ed Elisabetta Caragnano.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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