Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/12/2024, n. 32959
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Ordinanza 17 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 12 novembre 2024, con numero di registro generale 389/2021. Le parti in causa sono un ricorrente e una società, entrambi coinvolti in un'opposizione a un decreto ingiuntivo. Il ricorrente contestava la legittimità del deposito di estratti conto da parte della società, sostenendo che tali documenti fossero stati presentati tardivamente e senza le necessarie annotazioni da parte del cancelliere. Inoltre, il ricorrente lamentava la violazione dell'onere della prova, asserendo che la società non avesse dimostrato l'invio degli estratti conto.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la produzione di nuove prove nel giudizio di opposizione è consentita e che i documenti erano stati depositati tempestivamente. Ha sottolineato che il giudice dell'opposizione ha il potere di esaminare la completezza della documentazione e che le contestazioni del ricorrente non erano state formulate in modo adeguato. La Corte ha, quindi, confermato la validità degli estratti conto come prova del credito, ritenendo infondate le censure del ricorrente e condannandolo alle spese legali.

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Massime1

La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/12/2024, n. 32959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32959
    Data del deposito : 17 dicembre 2024

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