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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3161/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3161/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] - SP – Brasile, residente in [...]
Oliveira n. 400, São Paulo – SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] - SP – Brasile, residente in [...]
Escultores n. 176, São Paulo - SP – Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su figli minori (unitamente a e nata il Persona_2
22.08.1982 a São Paulo - SP – Brasile): , nato il Controparte_2
20/12/2009 a São Paulo - SP – Brasile, residente in [...], São Paulo - SP –
Brasile; , nata il [...] a [...] - SP – Parte_1
Brasile, residente in [...], São Paulo - SP – Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Via
Crescenzio n. 25, giusta procura autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 18 dicembre 2024 e regolarmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato l'[...], a [...]. Persona_3
Il nativo italiano era emigrato in Brasile e, dall'unione matrimoniale con Persona_3
(in atti anche ET IA) celebrata il 16.12.1933, era ivi nato Controparte_4 il figlio il 7.08.1908. Persona_4
si era unito in matrimonio con il 16.12.1933, CP_5 Controparte_6 generando il figlio nato in [...] l'[...]. Persona_5
veva sposato il 05.03.1970 , generando i figli Persona_5 Controparte_7
, nata il [...], e , nato il [...], Controparte_1 Persona_6 odierni ricorrenti.
aveva sposato 12.08.2006, Persona_6 Controparte_8
e dalla loro unione matrimoniale erano nati i figli: , Persona_7 nato il [...], e , nata il [...], odierni Parte_1 Parte_1 ricorrenti.
Il cittadino italiano nato l'[...] a [...], una volta Persona_3 emigrato in Brasile, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 9.08.2024), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, i ricorrenti argomentavano di aver tentato di prenotare attraverso il sistema c.d.
“Prenot@mi” senza aver ricevuto “alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano gli stessi inseriti in una Lista d'attesa”, il quale sistema non consentiva di avere contezza
2 del numero – comunque limitato - di posti disponibili per la presentazione della domanda di cittadinanza.
Pertanto, specificavano che “Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o “cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza Parte_2
“accountability” (ossia in assenza di ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza) sia il numero di posti che il periodo in cui potrà avvenire la “prenotazione”.
Infine, denunciavano di aver più volte tentato di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del
senza alcun successo, atteso che il portale – nelle occasioni in cui non ha segnalato un Parte_2 errore durante l'elaborazione dell'ordine - si è limitato a segnalare che “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un “diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione”.
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 21 maggio 2025, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso deducendo che il tentativo di CP_3 prenotazione dei richiedenti non fosse idoneo a “fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso” e, conseguentemente, il loro interesse ad agire si baserebbe su una “presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
Inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale a causa della mancanza di adeguati elementi a supporto della propria pretesa e l'avvenuta interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Infine, rilevava la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio e la necessità valutare la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c., in quanto la questione normativa portata al vaglio della Corte costituzionale avrebbe un chiaro effetto vincolante.
All'udienza del 5.06.2025, assente la parte resistente, la difesa dei ricorrenti si si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e chiedeva la decisione della causa.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
3 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
4 Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, si sono limitati ad allegare i fermi immagini del portale web “prenot@mi”, predisposto dall'autorità consolare per la presentazione della domanda in oggetto, nei quali il sistema restituiva un messaggio automatico di esaurimento dei posti per il mese in corso e l'invito a ritentare il mese successivo.
Segnatamente, si tratta dei tentativi relativi ai giorni 16, 23 e 26 agosto 2024.
Orbene, i ricorrenti hanno reiterato a distanza di pochi giorni il tentativo di ottenere un appuntamento nonostante l'autorità – seppur attraverso un sistema di messaggistica automatico – li avesse informati della non disponibilità di posti e sollecitati a ricollegarsi il mese successivo.
Di contro, non hanno dato seguito nei mesi successivi all'invito accedendo al portale e provando a fissare un appuntamento.
Inoltre, con riguardo al significativo ritardo in cui verserebbe il (“è emerso che gli uffici Parte_2 preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti”, così pag. 5 ricorso) e alla certezza che “la propria domanda non verrà esaminata dalla preposta Autorità se non tra una decina di anni, così pag. 6 ricorso) detta circostanza non è stata assolutamente provata da parte ricorrente.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori ai 730 giorni di legge.
In conclusione, considerata l'omessa specifica allegazione e prova dei tempi attuali di attesa dell'evasione della domanda amministrativa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che
5 dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti - avendo limitato l'esperimento della via amministrativa ai tre episodi allegati (il 16, il 23 e il 26 agosto
[...]
e il 23 e il 26 agosto ) nel corso della medesima CP_1 Persona_1 mensilità senza reiterare il tentativo nei mesi successivi per come suggerito dal sistema e non avendo dimostrato gli attuali tempi di attesa - non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
Pertanto, la domanda è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente deve rifondere al resistente CP_3 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_3 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed
6 eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.06.2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3161/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] - SP – Brasile, residente in [...]
Oliveira n. 400, São Paulo – SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] - SP – Brasile, residente in [...]
Escultores n. 176, São Paulo - SP – Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su figli minori (unitamente a e nata il Persona_2
22.08.1982 a São Paulo - SP – Brasile): , nato il Controparte_2
20/12/2009 a São Paulo - SP – Brasile, residente in [...], São Paulo - SP –
Brasile; , nata il [...] a [...] - SP – Parte_1
Brasile, residente in [...], São Paulo - SP – Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Via
Crescenzio n. 25, giusta procura autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 18 dicembre 2024 e regolarmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato l'[...], a [...]. Persona_3
Il nativo italiano era emigrato in Brasile e, dall'unione matrimoniale con Persona_3
(in atti anche ET IA) celebrata il 16.12.1933, era ivi nato Controparte_4 il figlio il 7.08.1908. Persona_4
si era unito in matrimonio con il 16.12.1933, CP_5 Controparte_6 generando il figlio nato in [...] l'[...]. Persona_5
veva sposato il 05.03.1970 , generando i figli Persona_5 Controparte_7
, nata il [...], e , nato il [...], Controparte_1 Persona_6 odierni ricorrenti.
aveva sposato 12.08.2006, Persona_6 Controparte_8
e dalla loro unione matrimoniale erano nati i figli: , Persona_7 nato il [...], e , nata il [...], odierni Parte_1 Parte_1 ricorrenti.
Il cittadino italiano nato l'[...] a [...], una volta Persona_3 emigrato in Brasile, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 9.08.2024), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, i ricorrenti argomentavano di aver tentato di prenotare attraverso il sistema c.d.
“Prenot@mi” senza aver ricevuto “alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano gli stessi inseriti in una Lista d'attesa”, il quale sistema non consentiva di avere contezza
2 del numero – comunque limitato - di posti disponibili per la presentazione della domanda di cittadinanza.
Pertanto, specificavano che “Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o “cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza Parte_2
“accountability” (ossia in assenza di ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza) sia il numero di posti che il periodo in cui potrà avvenire la “prenotazione”.
Infine, denunciavano di aver più volte tentato di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del
senza alcun successo, atteso che il portale – nelle occasioni in cui non ha segnalato un Parte_2 errore durante l'elaborazione dell'ordine - si è limitato a segnalare che “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un “diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione”.
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 21 maggio 2025, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso deducendo che il tentativo di CP_3 prenotazione dei richiedenti non fosse idoneo a “fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso” e, conseguentemente, il loro interesse ad agire si baserebbe su una “presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
Inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale a causa della mancanza di adeguati elementi a supporto della propria pretesa e l'avvenuta interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Infine, rilevava la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio e la necessità valutare la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c., in quanto la questione normativa portata al vaglio della Corte costituzionale avrebbe un chiaro effetto vincolante.
All'udienza del 5.06.2025, assente la parte resistente, la difesa dei ricorrenti si si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e chiedeva la decisione della causa.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
3 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
4 Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, si sono limitati ad allegare i fermi immagini del portale web “prenot@mi”, predisposto dall'autorità consolare per la presentazione della domanda in oggetto, nei quali il sistema restituiva un messaggio automatico di esaurimento dei posti per il mese in corso e l'invito a ritentare il mese successivo.
Segnatamente, si tratta dei tentativi relativi ai giorni 16, 23 e 26 agosto 2024.
Orbene, i ricorrenti hanno reiterato a distanza di pochi giorni il tentativo di ottenere un appuntamento nonostante l'autorità – seppur attraverso un sistema di messaggistica automatico – li avesse informati della non disponibilità di posti e sollecitati a ricollegarsi il mese successivo.
Di contro, non hanno dato seguito nei mesi successivi all'invito accedendo al portale e provando a fissare un appuntamento.
Inoltre, con riguardo al significativo ritardo in cui verserebbe il (“è emerso che gli uffici Parte_2 preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti”, così pag. 5 ricorso) e alla certezza che “la propria domanda non verrà esaminata dalla preposta Autorità se non tra una decina di anni, così pag. 6 ricorso) detta circostanza non è stata assolutamente provata da parte ricorrente.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori ai 730 giorni di legge.
In conclusione, considerata l'omessa specifica allegazione e prova dei tempi attuali di attesa dell'evasione della domanda amministrativa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che
5 dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti - avendo limitato l'esperimento della via amministrativa ai tre episodi allegati (il 16, il 23 e il 26 agosto
[...]
e il 23 e il 26 agosto ) nel corso della medesima CP_1 Persona_1 mensilità senza reiterare il tentativo nei mesi successivi per come suggerito dal sistema e non avendo dimostrato gli attuali tempi di attesa - non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
Pertanto, la domanda è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente deve rifondere al resistente CP_3 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_3 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed
6 eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.06.2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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