Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.