Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 14/05/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3326 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Salomoni e Simone Magnani, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Caradosso, n. 8;
contro
INAIL - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Scalmanini, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Mazzini, n. 7;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
del provvedimento di INAIL sede di Lodi del 4 ottobre 2024 di esclusione di -OMISSIS- s.r.l. dal finanziamento di cui all’Avviso pubblico ISI 2021 – Direzione regionale Lombardia, Codice domanda ISI n. -OMISSIS-;
nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ancorchè non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione di preavviso di rigetto del 4 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente opera nel settore del packaging ecosostenibile in materiale plastico per la produzione di contenitori soffiati ed articoli tecnici da utilizzare in ambito alimentare, cosmetico, farmaceutico, chimico/pulizia e coating .
1.1. La società ha partecipato alla procedura di finanziamento indetta con Avviso pubblico ISI 2021 dalla Direzione regionale Lombardia INAIL, per la realizzazione di un progetto di investimento rientrante nella tipologia di cui alla lettera h “Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete”, dell’Allegato 1.1. al predetto avviso pubblico.
In particolare ha richiesto il finanziamento per la realizzazione di un intervento di sostituzione della soffiatrice attualmente in utilizzo, con un nuovo impianto di estrusione e soffiaggio per la produzione automatica di contenitori termoplastici.
1.2. Superata la verifica della documentazione a corredo della domanda di finanziamento, con provvedimento del 18 settembre 2023 la società è stata ammessa al beneficio richiesto per un valore di euro 130.000,00, con riserva di effettiva erogazione del contributo alla data di rendicontazione del progetto.
1.3. Con pec del 7 giugno 2024, la società, nel rispetto dei termini e delle modalità previste all’art. 22 dell’Avviso pubblico, ha presentato la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finale.
1.4. Con nota del 4 settembre 2024 il responsabile della sede INAIL di Lodi comunicava gli esiti dell’istruttoria compiuta, preannunciando l’esclusione dal beneficio in quanto “ Il Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante contiene carichi ed è in contrasto con quanto richiesto all’art. 7 del Bando ISI ”.
1.5. Con comunicazione pec del 10 settembre 2024 la società ha presentato le proprie controdeduzioni, osservando che:
- l’art. 7 dell’Avviso pubblico prevedrebbe l’esclusione dal beneficio solo alla ricorrenza, al momento della rendicontazione finale, di un provvedimento penale di condanna, relativo a reati in materia di sicurezza sul lavoro, passato in giudicato;
- al momento della rendicontazione, ovvero - ai sensi dell’art. 22 dell’Avviso pubblico - alla data di invio della relativa documentazione con messaggio pec (7 giugno 2024), non sarebbe risultato alla società alcun provvedimento di condanna passato in giudicato in capo al legale rappresentante della stessa;
- eventuali provvedimenti definitivi di condanna successivi alla data di rendicontazione del 7 giugno 2024 non avrebbero rilievo, dato che l’avviso pubblico non richiederebbe la permanenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7 oltre il termine della rendicontazione.
1.6. L’INAIL, con il provvedimento del 4 ottobre 2024, ha disposto l’esclusione dalla società del beneficio richiesto ed originariamente concesso “ per i carichi contenuti nel casellario giudiziale del legale rappresentante ”, precisando che “ la fase di rendicontazione non si esaurisce con la produzione da parte della ditta della documentazione relativa all’esecuzione del progetto ma comprende tutta l’attività da svolgere fino alla conclusione della sua istruttoria ”.
2. Avverso il provvedimento di esclusione dal beneficio la società ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
2.1. Si è costituito in giudizio l’INAIL, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza.
2.2. In vista dell’udienza pubblica l’Istituto resistente ha depositato scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.
2.3. Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 febbraio 2025.
3. Il ricorso proposto è affidato ad un unico motivo di gravame, articolato in tre censure, con cui si deducono la violazione di legge, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, la violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 7 e 22 dell’avviso pubblico), dell’art. 97 cost., della legge n. 241/1990 (artt. 1, 3, 10 bis, 12) nonché dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e buon andamento, di affidamento, certezza del diritto e di buona fede, l’illogicità e la contraddittorietà manifeste, il difetto di istruttoria e di motivazione:
I) il provvedimento sarebbe viziato da difetto di motivazione, in quanto l’INAIL si sarebbe limitato, tanto nel preavviso di rigetto quanto nel provvedimento finale, ad indicare che il casellario del legale rappresentante recherebbe carichi incompatibili con l’ammissione al beneficio, ma non avrebbe esplicitato quali fossero i carichi pendenti. Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico determinano l’esclusione dal finanziamento richiesto le condanne “ passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale ”. Pertanto l’INAIL non avrebbe indicato quale fosse la condanna, rinvenuta in casellario, che avrebbe ostato all’ammissione al beneficio;
II) la revoca del finanziamento contrasterebbe con l’Avviso pubblico, che all’art. 7 prevede, tra le condizioni di accesso al finanziamento, l’assenza di condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro, condizione che deve permanere fino alla rendicontazione del progetto. I fatti successivi al completamento delle attività legate al finanziamento (e, quindi, l’intervenuta definitività di una condanna) non potrebbero andare a danno dell’interessato. Nel caso di specie l’unico provvedimento di condanna imputabile al legale rappresentante della società è una sentenza ex art 444 c.p.p., divenuta definitiva soltanto il 6 luglio 2024, ovvero successivamente alla presentazione della rendicontazione da parte della società, avvenuta il 7 giugno 2024. L’Amministrazione non avrebbe quindi potuto procedere all’esclusione della società dal finanziamento;
III) secondo il provvedimento impugnato la revoca del finanziamento sarebbe dovuta perché la “rendicontazione”, termine ultimo entro cui deve permanere il requisito di ammissibilità, si esaurirebbe non al momento dell’invio della documentazione tecnica attestante la realizzazione e rendicontazione del progetto, bensì al completamento dell’istruttoria relativa alla rendicontazione del progetto ossia alle operazioni di verifica della documentazione di rendicontazione ad opera dell’Amministrazione procedente. Tale argomentazione, però: a) sarebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 22 dell’Avviso pubblico sui termini e le modalità di rendicontazione; b) sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, rilevando anche come vizio di motivazione.
Ai sensi dell’art. 22 dell’avviso la fase della rendicontazione si perfeziona tramite invio a mezzo posta elettronica certificata della relativa documentazione tecnica, e l’invio del messaggio pec, qui effettuato il 7 giugno 2024, varrebbe ad attestare la data di avvenuta rendicontazione. A quella data non sarebbe sussistito alcun provvedimento definitivo di condanna imputabile al legale rappresentante della società. E tanto basterebbe per accedere all’erogazione del relativo beneficio.
L’argomentazione spesa dall’INAIL nel provvedimento impugnato realizzerebbe una inammissibile inversione logica, poiché confonderebbe il termine assegnato dalla lex specialis per la rendicontazione, entro il quale devono permanere le condizioni di ammissione al finanziamento, con il termine assegnato all’Amministrazione procedente per eseguire l’istruttoria, che è un termine non nella disponibilità del richiedente e da cui quindi non possono derivare conseguenze a suo carico sui suoi stati e qualità. In sostanza, l’INAIL confonderebbe l’oggetto della rendicontazione con l’attività di verifica della rendicontazione medesima, ed è solo alla prima che l’Avviso Pubblico ancorerebbe il termine per verificare l’assenza di condanne definitive, poiché il secondo sarebbe un termine mobile e aleatorio, dipendendo dall’Ente.
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
5. Va premesso che l’architettura della procedura prevede una fase di mera ammissione al finanziamento, cui non segue immediatamente l’erogazione del contributo. A tale seconda fase si accede solo a seguito della rendicontazione delle spese del progetto ammesso a finanziamento.
5.1. Ciò chiarito, per quanto qui di interesse, l’art. 7 dell’Avviso Pubblico prevede che “ È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all’articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale. Per i casi di prescrizione quinquennale, ai fini della concessione del finanziamento, è richiesto il deposito di un provvedimento del giudice dell’esecuzione penale che dichiari l’estinzione del delitto commesso.
I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione ”.
L’assenza di condanne per i reati indicati nell’art. 7 del bando è requisito posto a pena di esclusione.
5.2. Ai sensi degli articoli 21 e 22 del predetto Avviso il progetto deve essere realizzato entro 365 giorni dalla concessione del finanziamento, entro lo stesso termine perentorio l’impresa deve presentare alla sede competente la documentazione tecnica probante la realizzazione dell’intervento ed entro i successivi 60 giorni deve essere trasmessa la restante documentazione ai fini della rendicontazione.
La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto “ sarà completata dall’Inail entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito di tale verifica al soggetto richiedente ”. “ In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Inail disporrà quanto necessario per l’erogazione del finanziamento ”.
5.3. Sotto un profilo fattuale nel caso di specie in data 6 giugno 2024 il Tribunale di Lodi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare - ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti del legale rappresentante della società per violazione delle norme di cui al D.lgs. n. 81/2008. La sentenza è divenuta definitiva il 6 luglio 2024.
In data 7 giugno 2024 la società ha trasmesso all’INAIL la rendicontazione del progetto.
5.4. Sotto un profilo giuridico, si fronteggiano nella controversia due tesi, non avendo la ricorrente dedotto profili di censura attinenti ad ulteriori aspetti del provvedimento impugnato: secondo la ricorrente il mantenimento dei requisiti sarebbe richiesto fino alla presentazione della rendicontazione da parte del potenziale beneficiario, secondo l’INAL, invece, fino al completamento della verifica della rendicontazione da parte dell’Istituto stesso.
5.5. La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
6. Va rilevato che l’erogazione del finanziamento consegue non già alla mera presentazione della rendicontazione da parte dell’operatore, ma al positivo esito delle verifiche sulla documentazione relativa alla rendicontazione da parte dell’Istituto, come chiaramente indicato nell’art. 22 dell’avviso:
- “ In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Inail disporrà quanto necessario per l’erogazione del finanziamento ”;
- “ In caso di esito negativo le imprese/enti il cui finanziamento sia stato dichiarato, con
preavviso di rigetto, non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare
osservazioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione,
chiedendo il riesame. I termini sono sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni ”.
- “ La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, parziale erogazione o non erogazione del finanziamento ”.
6.1. La scansione procedimentale di cui all’art. 22 prevede due differenti termini, quello assegnato all’operatore per realizzare il progetto, presentare la rendicontazione e produrre la documentazione, e quello assegnato all’INAIL per eseguire le verifiche e disporre in ordine alla definitiva erogazione del contributo.
Sussiste quindi un termine certo entro cui l’attività istruttoria dell’Istituto deve essere terminata.
Entro tale termine i soggetti ammessi devono mantenere i requisiti richiesti dal bando.
6.2. Le verifiche dell’INAIL attengono sia alla modalità di realizzazione del progetto e alle relative spese sostenute, ma anche ai requisiti di ammissione al finanziamento, che devono essere mantenuti fino alla rendicontazione, ai sensi dell’art. 7 del bando, da leggersi in combinato disposto con l’art. 22 dell’avviso e quindi da intendersi, per quanto sopra rilevato, come esito positivo delle verifiche da parte dell’Istituto.
6.3. Un’interpretazione diversa, quale quella sostenuta dalla ricorrente, priverebbe di senso e di contenuto l’attività di verifica dell’Istituto stesso rispetto allo schema complessivo della misura.
6.4. Poco rilievo ha quindi l’argomento della ricorrente secondo cui la sentenza di condanna – che ha determinato il venir meno di uno dei requisiti di ammissione all’agevolazione - sarebbe divenuta irrevocabile dopo l’invio della rendicontazione. Quello che rileva è il termine entro il quale la rendicontazione e tutta la documentazione a corredo deve essere esaminata dall’INAIL. Ed entro tale termine il possesso del requisito di ammissione è venuto meno.
6.5. Deve poi considerarsi un ulteriore profilo che dimostra l’infondatezza dell’assunto della ricorrente.
Ai sensi dell’art. 25 dell’Avviso l’INAIL si riserva di effettuare tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dal soggetto destinatario, e ai sensi dell’art. 26 l’Istituto procede alla revoca del finanziamento già erogato “ in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento ”.
L’INAIL quindi mantiene un potere di verifica anche successivamente all’erogazione del finanziamento.
Questo risponde all’evidente esigenza di una corretta finalizzazione delle risorse pubbliche, che, tenuto conto della natura di mutuo di scopo dei contributi pubblici, devono essere concesse a soggetti aventi i requisiti previsti e per lo scopo cui sono destinate.
6.6. Non è quindi fondatamente sostenibile ritenere che il mero invio della rendicontazione e della relativa documentazione cristallizzi l’assetto del rapporto giuridico e precluda all’INAIL l’esercizio del potere di verifica sulla destinazione dei contributi pubblici, sia quanto ai profili soggettivi dell’operatore ammesso sia in relazione all’ambito oggettivo di realizzazione del progetto finanziabile.
6.7. Quanto al dedotto vizio di difetto di motivazione, il Collegio osserva che il provvedimento fa riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, quindi rinvia ad un documento conoscibile dall’interessato, e dà conto della ragione dell’esclusione in relazione ai requisiti di cui all’art. 7 dell’Avviso. Il provvedimento è pertanto da ritenersi motivato, sia in relazione ai profili di fatto, sia ai presupposti di diritto, rendendo pienamente intellegibile l’ iter logico seguito dall’Istituto per pervenire alla determinazione di esclusione dal beneficio.
Peraltro, va aggiunto, la ricorrente non ha contestato la sussistenza di carichi penali ostativi, né la loro riconducibilità alle ipotesi di cui all’art. 7 del bando.
7. In conclusione, per le ragioni che precedono, il provvedimento dell’INAIL non si presta ad essere censurato sotto i profili dedotti dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso va quindi respinto.
8. Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.