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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 717 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 717 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianni Parte_1 C.F._1
Dionigi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
Bastia Umbra (PG), Via dei Tigli, 28/D
APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Fortunato, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Perugia, Via Annibale Vecchi, 26
APPELLATO
e contro
(P.IVA , in persona del legale OP P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. David Giuseppe Apolloni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Perugia, Via
XIV Settembre, 71
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n.
1673/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in pagina 1 di 6 data 02.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r.
g. 6613/2017, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della definizione stragiudiziale della lite mediante stipula di contratto di transazione fra l'attore, Parte_1
e la terza chiamata e condannata parte OP attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto,
e della terza chiamata. Il Tribunale di Perugia, con la Controparte_1 sentenza impugnata, ha così statuito: “– Dichiara la cessazione della materia del contendere e per effetto della soccombenza virtuale;
Condanna
l'attore al pagamento in favore del convenuto e del terzo dei compensi di difesa qui liquidati in € 2400,00 oltre 15% TF iva e cpa per ciascuna parte tenuto conto che per il terzo, l'odierna OP liquidazione si intende operante in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea applicazione del principio di soccombenza virtuale e condanna al pagamento delle spese di lite e domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 15.04.2024 si è costituita l'appellata OP
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, aderendo all'appello proposto da controparte e dichiarando di voler rinunciare alle spese di lite del primo grado di giudizio disposte in proprio favore, in ragione dell'accordo transattivo intervenuto, con il quale ha riconosciuto la pretesa risarcitoria di parte attrice provvedendo al pagamento delle somme concordate in favore del Sig.
non solo a titolo di sorte, ma anche a titolo di spese legali. Pt_1
In data 15.04.2024 si è costituito mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, rappresentando di non aver partecipato al contratto transattivo, neppure depositato nel giudizio di primo grado, in quanto escluso dalle controparti, contestando le istanze di controparte ed opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 15.05.2024, la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata in ragione della manifesta fondatezza delle censure all'apparato motivazionale e decisorio del provvedimento.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 16.04.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato gli artt. 91 e 100
c.p.c., non potendosi certamente desumere la soccombenza virtuale di parte attrice dalla carenza di interesse ad agire sopravvenuta in ragione dell'accordo transattivo intervenuto con la terza chiamata in causa.
Ordinariamente, infatti, a fronte di transazione intervenuta nell'ambito del giudizio fra le parti, il giudice è tenuto a dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere ed a valutare la soccombenza virtuale fra le parti ai fini della pronuncia sulle spese di lite. Spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite (Cassazione civile , sez. II , 04/11/2021 , n.
31643).
Nel caso di specie, risulta ampiamente comprovata la fondatezza delle pretese di parte attrice. Il Sig. ha, infatti, agito in Parte_1 giudizio avverso il Sig. per vedere riconosciuto il Controparte_1 proprio diritto al risarcimento del danno in ragione della caduta sofferta presso l'abitazione del convenuto, in data 20.12.2016, mentre scendeva le scale a chiocciola dell'abitazione per recarsi a cena nel rustico sottostante unitamente a quest'ultimo, a causa dei residui della cera applicata dal Sig. nel primo pomeriggio, con ciò urtando la mano CP_1 destra su uno scalino e cagionandosi “frattura scomposta terzo prossimale diafisi 5° metacarpo a destra”, come refertata il giorno successivo dai sanitari dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, presso il quale il si era recato in ragione del dolore persistente. Parte Pt_1 attrice ha, altresì, allegato copiosa documentazione idonea a comprovare il danno alla salute concretamente sofferto (all.ti 1-16 atto di citazione nel primo grado) nonché dichiarazione, avente natura di confessione stragiudiziale, con la quale il richiedeva l'attivazione della CP_1 propria copertura assicurativa riconoscendo la dinamica del sinistro riferita da parte attrice e l'ascrivibilità causale del medesimo ai residui pagina 3 di 6 di cera lasciati in seguito all'applicazione della stessa nel primo pomeriggio (all. 17). Nella dichiarazione, infatti, l'assicurato affermava
“Io sottoscritto […] dichiaro che in data 20.12.2016, Controparte_1 mentre scendevo le scale interne della mia abitazione con il Sig.
[...]
invitato a cena, per recarci nel rustico sottostante, il Sig. Pt_1
scivolando sul residuo di cera passata nel pomeriggio da me, urtava Pt_1 la mano destra sull'angolo dello scalino. Il giorno successivo il Sig.
si recava presso il pronto soccorso di Perugia per accertamenti. Si Pt_1 richiede apertura del sinistro”. Nella propria comparsa di costituzione in giudizio parte convenuta ha solo genericamente negato il valore confessorio della dichiarazione stragiudiziale, omettendo puntuale contestazione della riferita dinamica del sinistro, e richiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Da tanto deriva OP
l'astratta fondatezza della domanda di risarcimento del danno in forza dell'accertata responsabilità aquiliana del convenuto, non solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode della res che ha cagionato l'evento di danno - risultando ampiamente comprovata la pericolosità della res, e, non risultando, per converso, provata una condotta improvvida del danneggiato idonea ad assurgere a caso fortuito -, ma anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. - risultando comprovata la negligente condotta del proprietario di casa, per aver lasciato residui di cera sulle scale cagionandone la caduta dell'amico. Conferma la fondatezza virtuale della domanda di parte attrice l'accordo transattivo intervenuto con la terza chiamata in causa, nelle more del giudizio OP di primo grado. Il Giudice di prime cure ha, dunque, erroneamente aderito alle istanze del convenuto - il quale, pur virtualmente soccombente, ha insistito per la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in proprio favore - e posto a carico di parte attrice, virtualmente vittoriosa, le spese di lite del primo grado di giudizio in favore del convenuto e della terza chiamata, virtualmente soccombenti.
4.1 L'appellata, ha, peraltro, aderito alle OP istanze dell'appellante dichiarando di voler rinunciare alle spese di lite del primo grado di giudizio disposte in proprio favore in ragione dell'accordo transattivo intervenuto. Risulta, peraltro, pacifico tra le parti che, nell'accordo transattivo raggiunto con il Sig. , Pt_1 [...] ha riconosciuto la pretesa risarcitoria di parte OP attrice provvedendo al pagamento delle somme concordate in favore del Sig. pagina 4 di 6 non solo a titolo di sorte, ma anche a titolo di spese legali. Parte Pt_1 attrice, ha, dunque, già riscosso le spese di lite del primo grado di giudizio. Da tanto consegue che le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere compensate fra le parti.
4.2 Nel difetto di appello incidentale sul punto, le doglianze dell'appellato, circa la condotta stragiudiziale e Controparte_1 processuale di - la quale ha, dapprima, OP negato copertura assicurativa in relazione al sinistro de quo, con ciò determinando l'instaurazione della lite, ha omesso di partecipare al procedimento di mediazione avviato dal convenuto, con ciò giustificando la prosecuzione del giudizio di merito, per poi addivenire ad accordo transattivo con l'attore omettendo di coinvolgere l'assicurato in tale accordo – nonché circa l'operatività della copertura assicurativa relativamente a spese legali sostenute per procuratore autonomamente nominato non possono essere vagliate.
5. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra l'appellante e seguono la soccombenza e sono liquidate come da Controparte_1 dispositivo, nei valori mimini dei parametri forensi di cui al D.M.
55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della semplicità della questione giuridica trattata. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra l'appellante e sono compensate OP in ragione dell'integrale adesione alle doglianze dell'appellante.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 1673/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 02.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g.
6613/2017;
2. Compensa fra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado in favore di che si liquidano nella Parte_1 somma di € 852,00, oltre accessori di legge;
4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio fra
[...]
e Pt_1 OP
pagina 5 di 6 Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 7.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 717 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianni Parte_1 C.F._1
Dionigi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
Bastia Umbra (PG), Via dei Tigli, 28/D
APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Fortunato, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Perugia, Via Annibale Vecchi, 26
APPELLATO
e contro
(P.IVA , in persona del legale OP P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. David Giuseppe Apolloni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Perugia, Via
XIV Settembre, 71
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n.
1673/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in pagina 1 di 6 data 02.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r.
g. 6613/2017, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della definizione stragiudiziale della lite mediante stipula di contratto di transazione fra l'attore, Parte_1
e la terza chiamata e condannata parte OP attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto,
e della terza chiamata. Il Tribunale di Perugia, con la Controparte_1 sentenza impugnata, ha così statuito: “– Dichiara la cessazione della materia del contendere e per effetto della soccombenza virtuale;
Condanna
l'attore al pagamento in favore del convenuto e del terzo dei compensi di difesa qui liquidati in € 2400,00 oltre 15% TF iva e cpa per ciascuna parte tenuto conto che per il terzo, l'odierna OP liquidazione si intende operante in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea applicazione del principio di soccombenza virtuale e condanna al pagamento delle spese di lite e domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 15.04.2024 si è costituita l'appellata OP
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, aderendo all'appello proposto da controparte e dichiarando di voler rinunciare alle spese di lite del primo grado di giudizio disposte in proprio favore, in ragione dell'accordo transattivo intervenuto, con il quale ha riconosciuto la pretesa risarcitoria di parte attrice provvedendo al pagamento delle somme concordate in favore del Sig.
non solo a titolo di sorte, ma anche a titolo di spese legali. Pt_1
In data 15.04.2024 si è costituito mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, rappresentando di non aver partecipato al contratto transattivo, neppure depositato nel giudizio di primo grado, in quanto escluso dalle controparti, contestando le istanze di controparte ed opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 15.05.2024, la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata in ragione della manifesta fondatezza delle censure all'apparato motivazionale e decisorio del provvedimento.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 16.04.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato gli artt. 91 e 100
c.p.c., non potendosi certamente desumere la soccombenza virtuale di parte attrice dalla carenza di interesse ad agire sopravvenuta in ragione dell'accordo transattivo intervenuto con la terza chiamata in causa.
Ordinariamente, infatti, a fronte di transazione intervenuta nell'ambito del giudizio fra le parti, il giudice è tenuto a dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere ed a valutare la soccombenza virtuale fra le parti ai fini della pronuncia sulle spese di lite. Spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite (Cassazione civile , sez. II , 04/11/2021 , n.
31643).
Nel caso di specie, risulta ampiamente comprovata la fondatezza delle pretese di parte attrice. Il Sig. ha, infatti, agito in Parte_1 giudizio avverso il Sig. per vedere riconosciuto il Controparte_1 proprio diritto al risarcimento del danno in ragione della caduta sofferta presso l'abitazione del convenuto, in data 20.12.2016, mentre scendeva le scale a chiocciola dell'abitazione per recarsi a cena nel rustico sottostante unitamente a quest'ultimo, a causa dei residui della cera applicata dal Sig. nel primo pomeriggio, con ciò urtando la mano CP_1 destra su uno scalino e cagionandosi “frattura scomposta terzo prossimale diafisi 5° metacarpo a destra”, come refertata il giorno successivo dai sanitari dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, presso il quale il si era recato in ragione del dolore persistente. Parte Pt_1 attrice ha, altresì, allegato copiosa documentazione idonea a comprovare il danno alla salute concretamente sofferto (all.ti 1-16 atto di citazione nel primo grado) nonché dichiarazione, avente natura di confessione stragiudiziale, con la quale il richiedeva l'attivazione della CP_1 propria copertura assicurativa riconoscendo la dinamica del sinistro riferita da parte attrice e l'ascrivibilità causale del medesimo ai residui pagina 3 di 6 di cera lasciati in seguito all'applicazione della stessa nel primo pomeriggio (all. 17). Nella dichiarazione, infatti, l'assicurato affermava
“Io sottoscritto […] dichiaro che in data 20.12.2016, Controparte_1 mentre scendevo le scale interne della mia abitazione con il Sig.
[...]
invitato a cena, per recarci nel rustico sottostante, il Sig. Pt_1
scivolando sul residuo di cera passata nel pomeriggio da me, urtava Pt_1 la mano destra sull'angolo dello scalino. Il giorno successivo il Sig.
si recava presso il pronto soccorso di Perugia per accertamenti. Si Pt_1 richiede apertura del sinistro”. Nella propria comparsa di costituzione in giudizio parte convenuta ha solo genericamente negato il valore confessorio della dichiarazione stragiudiziale, omettendo puntuale contestazione della riferita dinamica del sinistro, e richiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Da tanto deriva OP
l'astratta fondatezza della domanda di risarcimento del danno in forza dell'accertata responsabilità aquiliana del convenuto, non solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode della res che ha cagionato l'evento di danno - risultando ampiamente comprovata la pericolosità della res, e, non risultando, per converso, provata una condotta improvvida del danneggiato idonea ad assurgere a caso fortuito -, ma anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. - risultando comprovata la negligente condotta del proprietario di casa, per aver lasciato residui di cera sulle scale cagionandone la caduta dell'amico. Conferma la fondatezza virtuale della domanda di parte attrice l'accordo transattivo intervenuto con la terza chiamata in causa, nelle more del giudizio OP di primo grado. Il Giudice di prime cure ha, dunque, erroneamente aderito alle istanze del convenuto - il quale, pur virtualmente soccombente, ha insistito per la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in proprio favore - e posto a carico di parte attrice, virtualmente vittoriosa, le spese di lite del primo grado di giudizio in favore del convenuto e della terza chiamata, virtualmente soccombenti.
4.1 L'appellata, ha, peraltro, aderito alle OP istanze dell'appellante dichiarando di voler rinunciare alle spese di lite del primo grado di giudizio disposte in proprio favore in ragione dell'accordo transattivo intervenuto. Risulta, peraltro, pacifico tra le parti che, nell'accordo transattivo raggiunto con il Sig. , Pt_1 [...] ha riconosciuto la pretesa risarcitoria di parte OP attrice provvedendo al pagamento delle somme concordate in favore del Sig. pagina 4 di 6 non solo a titolo di sorte, ma anche a titolo di spese legali. Parte Pt_1 attrice, ha, dunque, già riscosso le spese di lite del primo grado di giudizio. Da tanto consegue che le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere compensate fra le parti.
4.2 Nel difetto di appello incidentale sul punto, le doglianze dell'appellato, circa la condotta stragiudiziale e Controparte_1 processuale di - la quale ha, dapprima, OP negato copertura assicurativa in relazione al sinistro de quo, con ciò determinando l'instaurazione della lite, ha omesso di partecipare al procedimento di mediazione avviato dal convenuto, con ciò giustificando la prosecuzione del giudizio di merito, per poi addivenire ad accordo transattivo con l'attore omettendo di coinvolgere l'assicurato in tale accordo – nonché circa l'operatività della copertura assicurativa relativamente a spese legali sostenute per procuratore autonomamente nominato non possono essere vagliate.
5. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra l'appellante e seguono la soccombenza e sono liquidate come da Controparte_1 dispositivo, nei valori mimini dei parametri forensi di cui al D.M.
55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della semplicità della questione giuridica trattata. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra l'appellante e sono compensate OP in ragione dell'integrale adesione alle doglianze dell'appellante.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 1673/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 02.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g.
6613/2017;
2. Compensa fra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado in favore di che si liquidano nella Parte_1 somma di € 852,00, oltre accessori di legge;
4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio fra
[...]
e Pt_1 OP
pagina 5 di 6 Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 7.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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