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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 278/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2026, nella causa avente ad oggetto “regolamento delle spese di lite in sentenza di primo grado”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana Rotunno CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 luglio 2022 Parte_1 impugnava, limitatamente alla parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, la sentenza emessa in data 2 febbraio 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto il quale, riconosciuto danno biologico in ragione del 6%, in dispositivo liquidava a titolo di compenso professionale la somma di € 1.200,00 (oltre accessori di legge).
L'appello, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stato discusso e deciso con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
Con unico motivo di gravame, lamenta parte ricorrente l'erronea liquidazione delle spese di lite in proprio favore (con distrazione) in ragione di € 1.200, oltre accessori operata dal primo Giudice;
L'appellante le contesta, avuto riguardo ai valori minimi per scaglioni, ai sensi del D.M. 55/2014 ed in relazione alle varie attività svolte dal procuratore: avendo l' liquidato l'indennizzo in CP_1 favore di esso la somma di € 6.580,28, il corretto scaglione di riferimento non è stato Pt_1 rispettato nella liquidazione in favore del procuratore distrattario. L' contesta che l' appello avverso è infondato e va respinto CP_1
---°°---°°--- Questa Corte, considerando che il valore del presente giudizio sulla base della liquidazione dell'indennizzo da parte è di € 6.580,48 e dunque rientrante nello scaglione ricompreso – CP_1 per la causa di previdenza - lo scaglione compreso fra € 5.2011 ed € 2.6000,00 applicando i valori minimi per la non complessità della controversia, ritiene di procedere alla liquidazione delle spese di 1° grado nei termini che seguono:
1 1) fase di studio: € 465,00
2) fase introduttiva: € 389,00;
3) fase istruttoria: € 832,00; da computare, essendosi proceduto a CTU medico-legale
4) fase decisoria: € 1.011,00 per un totale di € 2.697,00 a titolo di onorari di avvocato, per il giudizio di primo grado
---°°°---°°°---
---°°°---°°°---
Conseguenzialmente ritiene questa Corte, quanto alle spese dl presente grado di giudizio, Ritiene questa Corte, considerate le tabelle dei compensi settanti agli avvocati, Per questa fase di appello dunque, applicando lo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, il computo degli onorari per il questo giudizio di secondo grado va così determinato:
1) fase di studio: € 213,00
2) fase introduttiva del giudizio: € 213,00
3) fase decisionale: €460,00 per un totale di € 886,00 a titolo di onorari di avvocato, per il giudizio di primo grado
Quanto alla riforma del capo della sentenza sulla liquidazione delle spese, a la liquidazione è stata conforme sia alla semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta, invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative.
p.q.m.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida a titolo di compensi professionali del giudizio di primo grado in favore dell'appellante la somma di € 2.697,00, condannando l' al relativo pagamento, e per il giudizio di secondo CP_2 grado la somma di € 886,oo, oltre per entrambe gli accessori di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Taranto, 22 ottobre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2026, nella causa avente ad oggetto “regolamento delle spese di lite in sentenza di primo grado”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana Rotunno CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 luglio 2022 Parte_1 impugnava, limitatamente alla parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, la sentenza emessa in data 2 febbraio 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto il quale, riconosciuto danno biologico in ragione del 6%, in dispositivo liquidava a titolo di compenso professionale la somma di € 1.200,00 (oltre accessori di legge).
L'appello, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stato discusso e deciso con dispositivo letto in udienza.
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Con unico motivo di gravame, lamenta parte ricorrente l'erronea liquidazione delle spese di lite in proprio favore (con distrazione) in ragione di € 1.200, oltre accessori operata dal primo Giudice;
L'appellante le contesta, avuto riguardo ai valori minimi per scaglioni, ai sensi del D.M. 55/2014 ed in relazione alle varie attività svolte dal procuratore: avendo l' liquidato l'indennizzo in CP_1 favore di esso la somma di € 6.580,28, il corretto scaglione di riferimento non è stato Pt_1 rispettato nella liquidazione in favore del procuratore distrattario. L' contesta che l' appello avverso è infondato e va respinto CP_1
---°°---°°--- Questa Corte, considerando che il valore del presente giudizio sulla base della liquidazione dell'indennizzo da parte è di € 6.580,48 e dunque rientrante nello scaglione ricompreso – CP_1 per la causa di previdenza - lo scaglione compreso fra € 5.2011 ed € 2.6000,00 applicando i valori minimi per la non complessità della controversia, ritiene di procedere alla liquidazione delle spese di 1° grado nei termini che seguono:
1 1) fase di studio: € 465,00
2) fase introduttiva: € 389,00;
3) fase istruttoria: € 832,00; da computare, essendosi proceduto a CTU medico-legale
4) fase decisoria: € 1.011,00 per un totale di € 2.697,00 a titolo di onorari di avvocato, per il giudizio di primo grado
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Conseguenzialmente ritiene questa Corte, quanto alle spese dl presente grado di giudizio, Ritiene questa Corte, considerate le tabelle dei compensi settanti agli avvocati, Per questa fase di appello dunque, applicando lo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, il computo degli onorari per il questo giudizio di secondo grado va così determinato:
1) fase di studio: € 213,00
2) fase introduttiva del giudizio: € 213,00
3) fase decisionale: €460,00 per un totale di € 886,00 a titolo di onorari di avvocato, per il giudizio di primo grado
Quanto alla riforma del capo della sentenza sulla liquidazione delle spese, a la liquidazione è stata conforme sia alla semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta, invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative.
p.q.m.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida a titolo di compensi professionali del giudizio di primo grado in favore dell'appellante la somma di € 2.697,00, condannando l' al relativo pagamento, e per il giudizio di secondo CP_2 grado la somma di € 886,oo, oltre per entrambe gli accessori di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Taranto, 22 ottobre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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