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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27634/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27634/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRUTI Parte_1 C.F._1 GIULIO EUGENIO MARIA e dell'avv. BALESTRA CONCETTA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA REGGIO, 5 20122 MILANO presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIENTI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in CORSO ARCHINTI, 100 LODI presso il difensore
CONVENUTO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILE Controparte_2 C.F._4
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIALE CALDARA, 9 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCARELLI Controparte_3 C.F._5
LUCA, elettivamente domiciliata in CORSO ARCHINTI, 100 LODI presso il difensore
CONVENUTA
pagina 1 di 12 contro
(C.F. ) in persona del NT P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CODENA SIMONA, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SERBELLONI 1 presso l'avv. Lorenzo Dell'Elce
CONVENUTA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VILLANO ROSARIA, elettivamente domiciliata in VIA
VOLTA, 62 22100 COMO presso il difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 27.7.2020 conviene in giudizio , Parte_1 Controparte_1
, la , chiedendo la Controparte_2 Controparte_3 NT condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'esecuzione degli interventi del 7.9.2008 (anche sotto il profilo anestesiologico) per sostituzione di protesi mammarie, addominoplastica, cheiloplastica, liposuzione di addome, fianchi e glutei e del
6.7.2009, con finalità emendanti del primo intervento.
Si costituisce in giudizio , eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, Controparte_1 nonché evidenziando nel merito la correttezza del proprio operato. Conclude chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa a eventuali fini di manleva, Controparte_5 l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, il rigetto delle sue domande nel merito, in subordine la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU espletata in sede di ATP.
Si costituisce precisando i limiti del proprio operato, con riguardo alla propria Controparte_2 mansione di assistenza intraoperatoria all'operato del primo chirurgo Dott. , che non ha CP_1 delegato atti chirurgici o terapeutici;
il rapporto medico-paziente è intercorso solo con il predetto professionista, con il quale ha concordato l'intera pianificazione;
evidenzia la propria estraneità ai profili di competenza anestesiologica;
contesta nel merito le doglianze di parte attrice;
eccepisce la prescrizione del diritto vantato dalla stessa. Conclude chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, il rigetto nel merito delle domande dell'attrice, in subordine la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU.
Si costituisce , eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'attrice e contestando Controparte_3 nel merito le sue doglianze. Evidenzia la marginalità dell'aspetto tecnico che la riguarda direttamente in quanto anestesista. Conclude chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa a fini di manleva l'estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione, il rigetto nel merito Controparte_5 delle domande dell'attrice, in subordine la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU.
Si costituisce la , evidenziando il rapporto diretto tra i NT singoli professionisti e la paziente;
la si è unicamente impegnata a mettere a disposizione CP_4 dei medici la sala operatoria, il supporto infermieristico ed alberghiero;
la scrittura privata sottoscritta con questi ultimi attesta all'art. 7 che essi devono produrre adeguate polizze assicurative per ogni rischio, manlevando l' da ogni responsabilità; la CTU non ha rilevato alcun profilo di criticità CP_6 che riguardi direttamente la struttura;
contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa formulate;
in subordine, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dei Dott. e in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. CP_1 CP_2 1227 co. 1 c.c. l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice nell'aggravamento delle conseguenze dei danni, con ogni conseguente statuizione;
in estremo subordine, la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU.
pagina 3 di 12 Si costituisce quale terza chiamata da e Controparte_5 Controparte_1 [...]
rilevando l'infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice nei confronti dei propri CP_3 assicurati;
in subordine chiede accertarsi l'esclusiva responsabilità della l'accertamento CP_4 della nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la manleva dei medici verso la struttura, la determinazione delle quote di responsabilità dei singoli convenuti, i limiti di operatività della polizza.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU, successivamente integrata a seguito di una richiesta di chiarimenti, il cui contenuto deve ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivato. Dall'elaborato peritale emerge che:
- l'attrice è stata ricoverata dal 7.9.2008 al 10.9.2008 presso l'PE ; il piano CP_4 terapeutico prevede sostituzione delle protesi mammarie;
liposuzione addome, fianchi, glutei;
addominoplastica; cheiloplastica;
- non vi sono dati documentali per valutare la tecnica prescelta e le modalità di esecuzione di liposuzione e cheiloplastica;
- le altre procedure “sono consoni alle linee guida dell'epoca, i materiali e le tecniche usate appaiono congrue”.
***
Con riferimento agli aspetti di chirurgia plastica, i CTU hanno separatamente considerato i settori di intervento.
Quanto all'addominoplastica,
- dall'esame obiettivo emerge una diastasi dei retti ombelico-pubica con aderenze cicatriziali sulla superficie sottombelicale dell'addome, nonché “orecchie di cane” sulla cute laterale alla cicatrice;
- è molto difficile la valutazione di un intervento secondario/terziario su una paziente di 78 anni, in quanto l'assottigliamento del derma è molto evidente, così come la sua anelasticità; il sottocute non è più in grado di sostenere i piani sovrastanti;
la “possibilità che si abbia una recidiva della diastasi è possibile, così come la presenza di aderenze dei piani sottocutanei con la fascia muscolare può essere una complicanza possibile specie in interventi secondari” (pag. 7 CTU);
- se da un lato forse si possono considerare la linea cicatriziale lievemente asimmetrica e le orecchie di cane come conseguenza dell'intervento, dall'altro queste potrebbero essere state condizionate dalla situazione precedente;
- quanto al secondo intervento, eseguito per correggere la diastasi dei retti, vi è una recidiva della medesima, “ma tale situazione è contemplata in letteratura ed è relativamente frequente e dipende in gran parte dallo sviluppo delle pressioni intraddominali”; anche le aderenze sottocutanee possono essere una conseguenza dei ripetuti traumi chirurgici;
- rispondendo ai CTP, i CTU precisano che non vi è laparocele (pag. 38 CTU);
- non vi sono dunque profili di censura con riferimento agli interventi di addominoplastica.
pagina 4 di 12 Le mammelle si presentano simmetriche, lievemente ptosiche, “consone con l'età della paziente con cicatrici normo posizionate”; la retrazione capsulare a distanza di 10 anni è una evenienza relativamente frequente “e certo non imputabile all'operato chirurgico”; la valutazione del quadro mammario è consona a una mastoplastica additiva dopo 15 anni (pag. 33 integrazione alla CTU); la scelta di impiantare protesi in poliuretano non deve considerarsi errata e non ha prodotto alcun effetto lesivo;
esse non hanno affetti cancerogeni;
tali impianti “non sono mai stati sospesi … sono stati ampiamente usati sia in chirurgia estetica sia in chirurgia ricostruttiva post oncologica, anzi attualmente hanno conosciuto un'ampia diffusione” (pag. 4 integrazione alla CTU); presentano inoltre da molti anni la certificazione CE (pag. 33 integrazione alla CTU);
Quanto alla liposuzione di cosce e fianchi,
- il risultato attuale “è compatibile al trattamento eseguito 10 anni fa e all'età della paziente”; le cosce interne non presentano dermatocalasi, le modeste irregolarità del sottocute, data l'età, non si possono considerare conseguenti al trattamento chirurgico;
- quanto ai glutei, le irregolarità riscontrate difficilmente si possono imputare alla procedura seguita;
- la cute del dorso delle mani è normocromica e consona con l'età della paziente.
Quanto alla cheiloplastica, vi sono irregolarità del profilo, in particolare a carico dell'emilabbro di destra;
l'intervento non è stato descritto in cartella;
non vi sono accenni documentali alla revisione della cheiloplastica;
“non si evidenzia alcuna alterazione labiale riferibile oggi, dopo 10 anni, anche solo in termini di maggior probabilità che non ad esiti di malpractice medica occorsi in un eventuale intervento di cheiloplastica effettuato all'epoca” (pag. 42 CTU).
***
Con riferimento agli aspetti tecnici anestesiologici, i CTU hanno rilevato che:
- l'intervento del settembre 2008 è stato condotto in anestesia generale, eseguita secondo i normali standard di trattamento farmacologico e di monitoraggio, con decorso nella norma;
- non ci sono state specifiche segnalazioni nel post-operatorio;
- il giorno successivo all'intervento viene eseguita una visita oculistica, in quanto “la pz lamenta dolore oculare OD dal risveglio”; il giorno successivo si evidenzia una piccola disepitelizzazione corneale in fase di risoluzione;
non vi è evidenza sul cartellino anestesiologico se siano state prese misure di protezione oculare;
- l'abrasione, quanto meno in termini di nesso temporale, si è verificata nel corso dell'intervento chirurgico (anche considerata l'assenza di alternative patogenetiche concretamente configurabili, come precisato dai CTU in sede di integrazione alla CTU, pag. 4) ed è in nesso causale con la mancata adozione di misure preventive specifiche;
- essa normalmente si risolve nel giro di pochi giorni per completa riepitelizzazione;
ciò si è verificato anche nel caso di specie;
non sono attualmente identificabili alterazioni della trasparenza corneale, ancorché minime;
pagina 5 di 12 - non vi erano infatti segni che potessero far orientare verso una guarigione di tipo cicatriziale, “bensì erano evidenti segni di riepitelizzazione” (pag. 39 CTU);
- si è trattato più precisamente di una disepitalizzazione, cioè di una lesione superficiale, dunque di entità minore rispetto a una vera e propria abrasione;
- l'episodio si è concluso con una prescrizione di terapia da sospendersi dopo 24 ore;
non risulta che vi siano stati ulteriori problemi per due anni e mezzo circa;
il 2.4.2011 l'attrice si presenta al PS per “… OD emorragia sotto-congiuntivale in riassorbimento. Abrasione corneale”, con anamnesi di dolore OD dal giorno precedente;
dopo tale episodio “non risulta che l'OD della paziente abbia più presentato problemi fino ad oggi. L'ipotesi di un'erosione/abrasione corneale recidivante … può essere accettata in termini di possibilità, ma non può ritenersi probabile” (pag. 5 integrazione alla CTU); il silenzio durato più di due anni dopo la guarigione rende poco probabile che si tratti di una recidiva riconducibile alla precedente disepitalizzazione;
le recidive possono anche non presentarsi per anni, ma ben difficilmente in modo così sporadico, soprattutto se in assenza di misure preventive specifiche;
non è dirimente la circostanza che l'attrice utilizzi sostituti lacrimali come automedicazione, trattandosi di medicamento largamente utilizzato per diverse indicazioni, o anche solo come sollievo rispetto a minimi fastidi momentanei;
si può quindi concludere che la lesione sia guarita senza sequele;
- il 6.7.2009 l'intervento viene ugualmente eseguito in anestesia generale, secondo gli standard ordinari, con decorso nella norma;
- non vi sono segnalazioni nel post-operatorio;
- la paziente inizia la profilassi della trombosi venosa profonda/embolia polmonare a partire dalle ore 8 del giorno successivo;
- dalle ore 13.50, la stessa lamenta malessere;
alle ore 15 viene trasferita all'U.O. di Malattie dell'Apparato Respiratorio per sospetta embolia polmonare, poi confermata da AngioTC urgente;
l'ECODoppler degli arti inferiori evidenzia una trombosi venosa muscolare dell'arto inferiore destro in assenza di trombosi venose profonde;
- il trattamento dell'embolia polmonare viene complicato dalla formazione di un ematoma in sede di intervento di chirurgia plastica;
- la somministrazione o meno di una profilassi tromboembolica in chirurgia dipendeva dalla bilancia tra rischio tromboembolico e rischio emorragico;
- l'intervento eseguito può considerarsi a rischio intermedio di sanguinamento;
si può quindi affermare che “la paziente non presentava fattori di rischio preoperatori particolari per sviluppo di trombosi venosa profonda, e ne era a rischio moderato dal punto di vista chirurgico a fronte di un rischio emorragico perioperatorio aumentato”; sarebbe stato consigliato il trattamento preventivo con eparina a basso peso molecolare e/o calze a compressione graduata e/o la compressione pneumatica intermittente;
- è stata somministrata eparina a basso peso molecolare la mattina successiva all'intervento; il dosaggio è adeguato;
il timing di somministrazione dovrebbe essere antecedente di 2 ore l'intervento, salvo una diversa e motivata valutazione dell'equipe operatoria;
la decisione (come evidenziata dai CTP della convenuta) di posticipare la somministrazione del a dopo l'intervento per un massivo Pt_2
pagina 6 di 12 sanguinamento intraoperatorio “pare poco plausibile: non si poteva sapere a priori che sarebbe accaduto” (pag. 20 CTU); sarebbe in ogni caso stato “più in sintonia con le buone pratiche cliniche mettere in atto almeno l'applicazione di mezzi fisici”, non essendo prevista la mobilizzazione il giorno stesso dell'intervento;
- l'uso posticipato della tromboprofilassi perioperatoria è associato ad un incremento d 4 volte del rischio di embolia polmonare postoperatoria (pag. 36 CTU);
- la trombosi venosa muscolare può essere considerata la causa dell'evento embolico polmonare;
- il ritardo nella diagnosi di embolia polmonare è stato ininfluente sull'evoluzione del quadro clinico, poi adeguatamente trattato;
- deve inoltre escludersi l'embolia grassosa, in assenza di sintomi specifici oltre all'insufficienza respiratoria acuta;
- la sintomatologia attuale dell'attrice sembra doversi ricondurre con maggiore probabilità ad una situazione cardiaca.
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I CTU concludono rilevando che:
- non sono ravvisabili postumi permanenti.
- l'inabilità temporanea è stata valutata nella misura del 100% per giorni 11 (pari a € 607,64), nella misura del 50% per giorni 7 (pari a € 193,34), del 25% per giorni 14 (pari a € 193,34), per complessivi
€ 994,32 in moneta attuale.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui il primo intervento è stato eseguito, cioè il 7.9.2008) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
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Devono essere valutati i singoli profili di responsabilità attribuiti ai convenuti, con determinazione delle rispettive quote di responsabilità. Si tratta di tema affrontato dai convenuti nelle comparse di costituzione e risposta e richiamato quanto meno dalla nelle proprie conclusioni. CP_4
***
Si premette in proposito quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tema di responsabilità dell'equipe medica, affermando che è necessario “accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell'equipe, pagina 7 di 12 oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell'altro componente dell'equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio;
… tale principio va apprezzato e coniugato, peraltro, onde non configurare ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione, con l'altro fondamentale principio che è quello "di affidamento", in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell'osservanza delle regole di diligenza proprie “per tutte le fasi dell'intervento chirurgico in cui l'attività di equipe è corale, riguardando quelle fasi dell'intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso. Mentre semmai, diverso discorso dovrebbe farsi solo per quelle fasi in cui, distinti nettamente, nell'ambito di un'operazione chirurgica, i ruoli ed i compiti di ciascun elemento dell'equipe, dell'errore o dell'omissione ne può rispondere solo il singolo operatore che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica” (Cass. pen. 27314/17, anche Cass. pen. 43828/15). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si deve tenere conto dell'omogeneità delle competenze specialistiche della Dott.ssa e del Dott. , entrambi specialisti in chirurgia plastica, in assenza di CP_2 CP_1 dati che evidenzino una eventuale manifestazione di dissenso della prima rispetto alle attività svolte dal secondo, percepibili anche dal secondo operatore con riferimento ai profili di censura evidenziati dai
CTU in relazione alla mancata prevenzione del rischio tromboembolico;
si deve concludere che la partecipazione della Dott.ssa alla fase operatoria oggetto di censura da parte dei CTU deve CP_2 essere valutata come rilevante ai fini della affermazione della sua responsabilità, pur tenendo conto della sua posizione, nei termini evidenziati dai CTU.
***
La rileva la propria estraneità a ogni profilo di responsabilità, sia perché l'attività sanitaria CP_4 oggetto di contestazione non è a sé riconducibile, sia in ragione del disposto dell'art. 7 della scrittura privata sottoscritta con i Dott.ri e CP_1 CP_2
Si rileva in proposito quanto segue.
Tra attrice e struttura sanitaria si è formato un contratto avente ad oggetto la prestazione sanitaria per cui è causa, certamente non escluso dalla eventuale contemporanea esistenza di un rapporto negoziale tra la predetta e un medico.
Si tratta di obbligo contrattuale direttamente gravante anche sulla struttura sanitaria convenuta, rispetto al quale non sono dirimenti le osservazioni della relative alla mancanza di censure in CP_4 merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
pagina 8 di 12 insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007).
L'art. 7 sopra citato prevede che “al momento della presente stipulazione i Contraenti devono produrre adeguate polizze assicurative, da acquisire agli atti della Struttura, per qualsivoglia rischio, compreso in particolare quello da R.C. e infortuni/malattie professionali a valere per sé e per la propria equipe, manlevando, come manlevano, con la sottoscrizione del presente atto, l'Istituto da ogni responsabilità”.
Tale accordo costituisce un autonomo contratto atipico, rispetto al quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un'eventuale valutazione sulla sua nullità, aspetto sul quale le parti interessate hanno interloquito.
La disposizione contrattuale esaminata deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. Essa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni obbligo a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe (in quest'ultimo caso, manca qualsiasi riferimento all'eventuale ruolo svolto dal professionista interessato). Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.. A tale carenza non può sopperire la generica previsione di cui al medesimo articolo che impone al professionista di stipulare “adeguate polizze assicurative”, stipulate “per qualsivoglia rischio”. In tal modo non risulta infatti individuato l'oggetto della manleva.
La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
Si rileva inoltre che la si è limitata a chiedere – in via subordinata rispetto alla domanda CP_4 principale di rigetto delle pretese attoree - l'accertamento l'esclusiva responsabilità dei Dott.ri e senza formulare una esplicita domanda in regresso. CP_1 CP_2
***
pagina 9 di 12 Ciò posto, i CTU hanno affermato, in tema di ripartizione delle responsabilità, che:
- il mancato impiego della protezione oculare durante il primo intervento, con conseguente disepitelizzazione, è attribuibile all'anestesista (Dott.ssa ; CP_3
- la mancata indicazione all'utilizzo dei mezzi compressivi agli arti inferiori, cui è riconducibile l'episodio tromboembolico, è attribuibile per 2/3 al primo operatore (Dott. ), per 1/3 al CP_1 secondo operatore (Dott.ssa . CP_2
Si tratta di ripartizione interna ai rapporti tra i convenuti, che rispondono in solido nei confronti dell'attrice.
Si deve tenere presente che le quote sopra astrattamente indicate devono essere coordinate con i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità della struttura sanitaria. In particolare, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055, cod. civ., non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
in assenza di prova
(il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055 co. 3 c.c..
Si deve inoltre tenere conto, nella quantificazione finale delle quote, della peculiare ripartizione delle responsabilità in termini percentuali ritenuta dai CTU, con la conseguente necessità di determinazione finale nei termini che seguono, ferma restando la responsabilità solidale dei convenuti nei confronti dell'attrice:
- il danno da inabilità temporanea è stato complessivamente quantificato in € 994,32 in moneta attuale.
- la quota riconducibile alla ammonta a € 497,16; CP_4
- alla Dott.ssa è attribuibile un periodo di 7 giorni di inabilità al 25%, pari a € 96,97 (€ CP_3
193,34:2);
- il residuo – pari complessivamente a € 400,19 (€ 497,16 – € 96,97) - è riconducibile all'attività del Dott. nella misura di 2/3, in quanto primo operatore (pari a € 266,79) e alla Dott.ssa CP_1 ella misura di 1/3 in quanto secondo operatore (pari a € 133,39). CP_2
***
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio non sono state ritualmente formalizzate eventuali doglianze in merito alla completezza del consenso prestato agli interventi (aspetto meramente richiamato, pag. 15), né sono state esplicitate le valutazioni in merito all'incidenza della carenza di informazione rispetto alle decisioni assunte. non vi sono inoltre specifiche conclusioni sul punto.
pagina 10 di 12 ***
I convenuti Dott.ri , e eccepiscono l'intervenuta prescrizione CP_1 CP_2 CP_3 quinquennale del diritto risarcitorio fatto valere dall'attrice.
Non si ritiene fondata l'eccezione, dovendosi applicare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. 189/2012 e della L. 24/2017, che configurava la responsabilità del medico in termini contrattuali, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589), ha in proposito affermato, con riferimento ai fatti accaduti nel periodo qui di interesse, che “l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale”, senza operare distinzioni tra chi esercita la propria attività sulla base di un previo contatto diretto con il paziente e chi non ha avuto tale contatto.
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Non è configurabile alcun danno patrimoniale, in assenza di adeguato supporto probatorio e tenuto conto degli esiti della CTU. Non sono inoltre state formulate istanze restitutorie.
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e hanno chiesto di essere manlevati da Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5 che si è difesa nel merito del giudizio, richiamando inoltre i limiti di operatività della polizza. Gli argomenti nel merito sono stati precedentemente affrontati.
Quanto ai limiti di operatività della polizza, si rileva che l'art. 16 co. 3 n. 2) delle condizioni generali di polizza prevede che “Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni sopra esposte, i convenuti rispondono in solido nei confronti dell'attrice; nei rapporti interni sono state accertate le singole quote di responsabilità. Tenuto conto del documento prodotto dalla CP_4
(polizza , non può ritenersi ricorrente la prima condizione di cui al citato art. 16 co. 3 n. 2). CP_7
Non è inoltre dimostrato che sussistano le condizioni di cui alla seconda parte della medesima previsione, non essendo dimostrato – né verosimile, tenuto conto degli importi in discussione – che si verifichi l'ipotesi di insolvenza dell'ente.
Ne deriva l'inoperatività della polizza con riferimento a entrambi i professionisti.
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Le decisioni in tema di spese processuali del presente giudizio e di quello per ATP, nonché di CTU tengono conto:
- del riconoscimento delle ragioni dell'attrice, nei limiti di valore entro i quali le sue domande vengono accolte;
pagina 11 di 12 - dell'assenza di documentazione in ordine alle spese del procedimento di mediazione;
- del rigetto delle domande di e nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 [...] e dell'unicità dei temi trattati sul punto. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 NT
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 994,32, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 7.9.2008 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 NT
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente
[...] procedimento e di quello per ATP N. 8024/2017 R.G. in favore di , liquidate in € Parte_1 833,00 per spese, € 1.508,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, nella misura del 25% ciascuno. CP_3 NT
4) Rigetta le domande di e nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
[...]
5) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_3 processuali in favore di liquidate in € 662,00 per compensi, oltre al Controparte_5 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27634/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRUTI Parte_1 C.F._1 GIULIO EUGENIO MARIA e dell'avv. BALESTRA CONCETTA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA REGGIO, 5 20122 MILANO presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIENTI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in CORSO ARCHINTI, 100 LODI presso il difensore
CONVENUTO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILE Controparte_2 C.F._4
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIALE CALDARA, 9 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCARELLI Controparte_3 C.F._5
LUCA, elettivamente domiciliata in CORSO ARCHINTI, 100 LODI presso il difensore
CONVENUTA
pagina 1 di 12 contro
(C.F. ) in persona del NT P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CODENA SIMONA, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SERBELLONI 1 presso l'avv. Lorenzo Dell'Elce
CONVENUTA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VILLANO ROSARIA, elettivamente domiciliata in VIA
VOLTA, 62 22100 COMO presso il difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 27.7.2020 conviene in giudizio , Parte_1 Controparte_1
, la , chiedendo la Controparte_2 Controparte_3 NT condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'esecuzione degli interventi del 7.9.2008 (anche sotto il profilo anestesiologico) per sostituzione di protesi mammarie, addominoplastica, cheiloplastica, liposuzione di addome, fianchi e glutei e del
6.7.2009, con finalità emendanti del primo intervento.
Si costituisce in giudizio , eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, Controparte_1 nonché evidenziando nel merito la correttezza del proprio operato. Conclude chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa a eventuali fini di manleva, Controparte_5 l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, il rigetto delle sue domande nel merito, in subordine la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU espletata in sede di ATP.
Si costituisce precisando i limiti del proprio operato, con riguardo alla propria Controparte_2 mansione di assistenza intraoperatoria all'operato del primo chirurgo Dott. , che non ha CP_1 delegato atti chirurgici o terapeutici;
il rapporto medico-paziente è intercorso solo con il predetto professionista, con il quale ha concordato l'intera pianificazione;
evidenzia la propria estraneità ai profili di competenza anestesiologica;
contesta nel merito le doglianze di parte attrice;
eccepisce la prescrizione del diritto vantato dalla stessa. Conclude chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, il rigetto nel merito delle domande dell'attrice, in subordine la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU.
Si costituisce , eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'attrice e contestando Controparte_3 nel merito le sue doglianze. Evidenzia la marginalità dell'aspetto tecnico che la riguarda direttamente in quanto anestesista. Conclude chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa a fini di manleva l'estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione, il rigetto nel merito Controparte_5 delle domande dell'attrice, in subordine la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU.
Si costituisce la , evidenziando il rapporto diretto tra i NT singoli professionisti e la paziente;
la si è unicamente impegnata a mettere a disposizione CP_4 dei medici la sala operatoria, il supporto infermieristico ed alberghiero;
la scrittura privata sottoscritta con questi ultimi attesta all'art. 7 che essi devono produrre adeguate polizze assicurative per ogni rischio, manlevando l' da ogni responsabilità; la CTU non ha rilevato alcun profilo di criticità CP_6 che riguardi direttamente la struttura;
contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa formulate;
in subordine, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dei Dott. e in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. CP_1 CP_2 1227 co. 1 c.c. l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice nell'aggravamento delle conseguenze dei danni, con ogni conseguente statuizione;
in estremo subordine, la limitazione dell'accertamento delle conseguenze degli interventi a quanto risultante dalla CTU.
pagina 3 di 12 Si costituisce quale terza chiamata da e Controparte_5 Controparte_1 [...]
rilevando l'infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice nei confronti dei propri CP_3 assicurati;
in subordine chiede accertarsi l'esclusiva responsabilità della l'accertamento CP_4 della nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la manleva dei medici verso la struttura, la determinazione delle quote di responsabilità dei singoli convenuti, i limiti di operatività della polizza.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU, successivamente integrata a seguito di una richiesta di chiarimenti, il cui contenuto deve ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivato. Dall'elaborato peritale emerge che:
- l'attrice è stata ricoverata dal 7.9.2008 al 10.9.2008 presso l'PE ; il piano CP_4 terapeutico prevede sostituzione delle protesi mammarie;
liposuzione addome, fianchi, glutei;
addominoplastica; cheiloplastica;
- non vi sono dati documentali per valutare la tecnica prescelta e le modalità di esecuzione di liposuzione e cheiloplastica;
- le altre procedure “sono consoni alle linee guida dell'epoca, i materiali e le tecniche usate appaiono congrue”.
***
Con riferimento agli aspetti di chirurgia plastica, i CTU hanno separatamente considerato i settori di intervento.
Quanto all'addominoplastica,
- dall'esame obiettivo emerge una diastasi dei retti ombelico-pubica con aderenze cicatriziali sulla superficie sottombelicale dell'addome, nonché “orecchie di cane” sulla cute laterale alla cicatrice;
- è molto difficile la valutazione di un intervento secondario/terziario su una paziente di 78 anni, in quanto l'assottigliamento del derma è molto evidente, così come la sua anelasticità; il sottocute non è più in grado di sostenere i piani sovrastanti;
la “possibilità che si abbia una recidiva della diastasi è possibile, così come la presenza di aderenze dei piani sottocutanei con la fascia muscolare può essere una complicanza possibile specie in interventi secondari” (pag. 7 CTU);
- se da un lato forse si possono considerare la linea cicatriziale lievemente asimmetrica e le orecchie di cane come conseguenza dell'intervento, dall'altro queste potrebbero essere state condizionate dalla situazione precedente;
- quanto al secondo intervento, eseguito per correggere la diastasi dei retti, vi è una recidiva della medesima, “ma tale situazione è contemplata in letteratura ed è relativamente frequente e dipende in gran parte dallo sviluppo delle pressioni intraddominali”; anche le aderenze sottocutanee possono essere una conseguenza dei ripetuti traumi chirurgici;
- rispondendo ai CTP, i CTU precisano che non vi è laparocele (pag. 38 CTU);
- non vi sono dunque profili di censura con riferimento agli interventi di addominoplastica.
pagina 4 di 12 Le mammelle si presentano simmetriche, lievemente ptosiche, “consone con l'età della paziente con cicatrici normo posizionate”; la retrazione capsulare a distanza di 10 anni è una evenienza relativamente frequente “e certo non imputabile all'operato chirurgico”; la valutazione del quadro mammario è consona a una mastoplastica additiva dopo 15 anni (pag. 33 integrazione alla CTU); la scelta di impiantare protesi in poliuretano non deve considerarsi errata e non ha prodotto alcun effetto lesivo;
esse non hanno affetti cancerogeni;
tali impianti “non sono mai stati sospesi … sono stati ampiamente usati sia in chirurgia estetica sia in chirurgia ricostruttiva post oncologica, anzi attualmente hanno conosciuto un'ampia diffusione” (pag. 4 integrazione alla CTU); presentano inoltre da molti anni la certificazione CE (pag. 33 integrazione alla CTU);
Quanto alla liposuzione di cosce e fianchi,
- il risultato attuale “è compatibile al trattamento eseguito 10 anni fa e all'età della paziente”; le cosce interne non presentano dermatocalasi, le modeste irregolarità del sottocute, data l'età, non si possono considerare conseguenti al trattamento chirurgico;
- quanto ai glutei, le irregolarità riscontrate difficilmente si possono imputare alla procedura seguita;
- la cute del dorso delle mani è normocromica e consona con l'età della paziente.
Quanto alla cheiloplastica, vi sono irregolarità del profilo, in particolare a carico dell'emilabbro di destra;
l'intervento non è stato descritto in cartella;
non vi sono accenni documentali alla revisione della cheiloplastica;
“non si evidenzia alcuna alterazione labiale riferibile oggi, dopo 10 anni, anche solo in termini di maggior probabilità che non ad esiti di malpractice medica occorsi in un eventuale intervento di cheiloplastica effettuato all'epoca” (pag. 42 CTU).
***
Con riferimento agli aspetti tecnici anestesiologici, i CTU hanno rilevato che:
- l'intervento del settembre 2008 è stato condotto in anestesia generale, eseguita secondo i normali standard di trattamento farmacologico e di monitoraggio, con decorso nella norma;
- non ci sono state specifiche segnalazioni nel post-operatorio;
- il giorno successivo all'intervento viene eseguita una visita oculistica, in quanto “la pz lamenta dolore oculare OD dal risveglio”; il giorno successivo si evidenzia una piccola disepitelizzazione corneale in fase di risoluzione;
non vi è evidenza sul cartellino anestesiologico se siano state prese misure di protezione oculare;
- l'abrasione, quanto meno in termini di nesso temporale, si è verificata nel corso dell'intervento chirurgico (anche considerata l'assenza di alternative patogenetiche concretamente configurabili, come precisato dai CTU in sede di integrazione alla CTU, pag. 4) ed è in nesso causale con la mancata adozione di misure preventive specifiche;
- essa normalmente si risolve nel giro di pochi giorni per completa riepitelizzazione;
ciò si è verificato anche nel caso di specie;
non sono attualmente identificabili alterazioni della trasparenza corneale, ancorché minime;
pagina 5 di 12 - non vi erano infatti segni che potessero far orientare verso una guarigione di tipo cicatriziale, “bensì erano evidenti segni di riepitelizzazione” (pag. 39 CTU);
- si è trattato più precisamente di una disepitalizzazione, cioè di una lesione superficiale, dunque di entità minore rispetto a una vera e propria abrasione;
- l'episodio si è concluso con una prescrizione di terapia da sospendersi dopo 24 ore;
non risulta che vi siano stati ulteriori problemi per due anni e mezzo circa;
il 2.4.2011 l'attrice si presenta al PS per “… OD emorragia sotto-congiuntivale in riassorbimento. Abrasione corneale”, con anamnesi di dolore OD dal giorno precedente;
dopo tale episodio “non risulta che l'OD della paziente abbia più presentato problemi fino ad oggi. L'ipotesi di un'erosione/abrasione corneale recidivante … può essere accettata in termini di possibilità, ma non può ritenersi probabile” (pag. 5 integrazione alla CTU); il silenzio durato più di due anni dopo la guarigione rende poco probabile che si tratti di una recidiva riconducibile alla precedente disepitalizzazione;
le recidive possono anche non presentarsi per anni, ma ben difficilmente in modo così sporadico, soprattutto se in assenza di misure preventive specifiche;
non è dirimente la circostanza che l'attrice utilizzi sostituti lacrimali come automedicazione, trattandosi di medicamento largamente utilizzato per diverse indicazioni, o anche solo come sollievo rispetto a minimi fastidi momentanei;
si può quindi concludere che la lesione sia guarita senza sequele;
- il 6.7.2009 l'intervento viene ugualmente eseguito in anestesia generale, secondo gli standard ordinari, con decorso nella norma;
- non vi sono segnalazioni nel post-operatorio;
- la paziente inizia la profilassi della trombosi venosa profonda/embolia polmonare a partire dalle ore 8 del giorno successivo;
- dalle ore 13.50, la stessa lamenta malessere;
alle ore 15 viene trasferita all'U.O. di Malattie dell'Apparato Respiratorio per sospetta embolia polmonare, poi confermata da AngioTC urgente;
l'ECODoppler degli arti inferiori evidenzia una trombosi venosa muscolare dell'arto inferiore destro in assenza di trombosi venose profonde;
- il trattamento dell'embolia polmonare viene complicato dalla formazione di un ematoma in sede di intervento di chirurgia plastica;
- la somministrazione o meno di una profilassi tromboembolica in chirurgia dipendeva dalla bilancia tra rischio tromboembolico e rischio emorragico;
- l'intervento eseguito può considerarsi a rischio intermedio di sanguinamento;
si può quindi affermare che “la paziente non presentava fattori di rischio preoperatori particolari per sviluppo di trombosi venosa profonda, e ne era a rischio moderato dal punto di vista chirurgico a fronte di un rischio emorragico perioperatorio aumentato”; sarebbe stato consigliato il trattamento preventivo con eparina a basso peso molecolare e/o calze a compressione graduata e/o la compressione pneumatica intermittente;
- è stata somministrata eparina a basso peso molecolare la mattina successiva all'intervento; il dosaggio è adeguato;
il timing di somministrazione dovrebbe essere antecedente di 2 ore l'intervento, salvo una diversa e motivata valutazione dell'equipe operatoria;
la decisione (come evidenziata dai CTP della convenuta) di posticipare la somministrazione del a dopo l'intervento per un massivo Pt_2
pagina 6 di 12 sanguinamento intraoperatorio “pare poco plausibile: non si poteva sapere a priori che sarebbe accaduto” (pag. 20 CTU); sarebbe in ogni caso stato “più in sintonia con le buone pratiche cliniche mettere in atto almeno l'applicazione di mezzi fisici”, non essendo prevista la mobilizzazione il giorno stesso dell'intervento;
- l'uso posticipato della tromboprofilassi perioperatoria è associato ad un incremento d 4 volte del rischio di embolia polmonare postoperatoria (pag. 36 CTU);
- la trombosi venosa muscolare può essere considerata la causa dell'evento embolico polmonare;
- il ritardo nella diagnosi di embolia polmonare è stato ininfluente sull'evoluzione del quadro clinico, poi adeguatamente trattato;
- deve inoltre escludersi l'embolia grassosa, in assenza di sintomi specifici oltre all'insufficienza respiratoria acuta;
- la sintomatologia attuale dell'attrice sembra doversi ricondurre con maggiore probabilità ad una situazione cardiaca.
***
I CTU concludono rilevando che:
- non sono ravvisabili postumi permanenti.
- l'inabilità temporanea è stata valutata nella misura del 100% per giorni 11 (pari a € 607,64), nella misura del 50% per giorni 7 (pari a € 193,34), del 25% per giorni 14 (pari a € 193,34), per complessivi
€ 994,32 in moneta attuale.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui il primo intervento è stato eseguito, cioè il 7.9.2008) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
Devono essere valutati i singoli profili di responsabilità attribuiti ai convenuti, con determinazione delle rispettive quote di responsabilità. Si tratta di tema affrontato dai convenuti nelle comparse di costituzione e risposta e richiamato quanto meno dalla nelle proprie conclusioni. CP_4
***
Si premette in proposito quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tema di responsabilità dell'equipe medica, affermando che è necessario “accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell'equipe, pagina 7 di 12 oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell'altro componente dell'equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio;
… tale principio va apprezzato e coniugato, peraltro, onde non configurare ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione, con l'altro fondamentale principio che è quello "di affidamento", in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell'osservanza delle regole di diligenza proprie “per tutte le fasi dell'intervento chirurgico in cui l'attività di equipe è corale, riguardando quelle fasi dell'intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso. Mentre semmai, diverso discorso dovrebbe farsi solo per quelle fasi in cui, distinti nettamente, nell'ambito di un'operazione chirurgica, i ruoli ed i compiti di ciascun elemento dell'equipe, dell'errore o dell'omissione ne può rispondere solo il singolo operatore che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica” (Cass. pen. 27314/17, anche Cass. pen. 43828/15). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si deve tenere conto dell'omogeneità delle competenze specialistiche della Dott.ssa e del Dott. , entrambi specialisti in chirurgia plastica, in assenza di CP_2 CP_1 dati che evidenzino una eventuale manifestazione di dissenso della prima rispetto alle attività svolte dal secondo, percepibili anche dal secondo operatore con riferimento ai profili di censura evidenziati dai
CTU in relazione alla mancata prevenzione del rischio tromboembolico;
si deve concludere che la partecipazione della Dott.ssa alla fase operatoria oggetto di censura da parte dei CTU deve CP_2 essere valutata come rilevante ai fini della affermazione della sua responsabilità, pur tenendo conto della sua posizione, nei termini evidenziati dai CTU.
***
La rileva la propria estraneità a ogni profilo di responsabilità, sia perché l'attività sanitaria CP_4 oggetto di contestazione non è a sé riconducibile, sia in ragione del disposto dell'art. 7 della scrittura privata sottoscritta con i Dott.ri e CP_1 CP_2
Si rileva in proposito quanto segue.
Tra attrice e struttura sanitaria si è formato un contratto avente ad oggetto la prestazione sanitaria per cui è causa, certamente non escluso dalla eventuale contemporanea esistenza di un rapporto negoziale tra la predetta e un medico.
Si tratta di obbligo contrattuale direttamente gravante anche sulla struttura sanitaria convenuta, rispetto al quale non sono dirimenti le osservazioni della relative alla mancanza di censure in CP_4 merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
pagina 8 di 12 insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007).
L'art. 7 sopra citato prevede che “al momento della presente stipulazione i Contraenti devono produrre adeguate polizze assicurative, da acquisire agli atti della Struttura, per qualsivoglia rischio, compreso in particolare quello da R.C. e infortuni/malattie professionali a valere per sé e per la propria equipe, manlevando, come manlevano, con la sottoscrizione del presente atto, l'Istituto da ogni responsabilità”.
Tale accordo costituisce un autonomo contratto atipico, rispetto al quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un'eventuale valutazione sulla sua nullità, aspetto sul quale le parti interessate hanno interloquito.
La disposizione contrattuale esaminata deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. Essa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni obbligo a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe (in quest'ultimo caso, manca qualsiasi riferimento all'eventuale ruolo svolto dal professionista interessato). Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.. A tale carenza non può sopperire la generica previsione di cui al medesimo articolo che impone al professionista di stipulare “adeguate polizze assicurative”, stipulate “per qualsivoglia rischio”. In tal modo non risulta infatti individuato l'oggetto della manleva.
La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
Si rileva inoltre che la si è limitata a chiedere – in via subordinata rispetto alla domanda CP_4 principale di rigetto delle pretese attoree - l'accertamento l'esclusiva responsabilità dei Dott.ri e senza formulare una esplicita domanda in regresso. CP_1 CP_2
***
pagina 9 di 12 Ciò posto, i CTU hanno affermato, in tema di ripartizione delle responsabilità, che:
- il mancato impiego della protezione oculare durante il primo intervento, con conseguente disepitelizzazione, è attribuibile all'anestesista (Dott.ssa ; CP_3
- la mancata indicazione all'utilizzo dei mezzi compressivi agli arti inferiori, cui è riconducibile l'episodio tromboembolico, è attribuibile per 2/3 al primo operatore (Dott. ), per 1/3 al CP_1 secondo operatore (Dott.ssa . CP_2
Si tratta di ripartizione interna ai rapporti tra i convenuti, che rispondono in solido nei confronti dell'attrice.
Si deve tenere presente che le quote sopra astrattamente indicate devono essere coordinate con i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità della struttura sanitaria. In particolare, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055, cod. civ., non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
in assenza di prova
(il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055 co. 3 c.c..
Si deve inoltre tenere conto, nella quantificazione finale delle quote, della peculiare ripartizione delle responsabilità in termini percentuali ritenuta dai CTU, con la conseguente necessità di determinazione finale nei termini che seguono, ferma restando la responsabilità solidale dei convenuti nei confronti dell'attrice:
- il danno da inabilità temporanea è stato complessivamente quantificato in € 994,32 in moneta attuale.
- la quota riconducibile alla ammonta a € 497,16; CP_4
- alla Dott.ssa è attribuibile un periodo di 7 giorni di inabilità al 25%, pari a € 96,97 (€ CP_3
193,34:2);
- il residuo – pari complessivamente a € 400,19 (€ 497,16 – € 96,97) - è riconducibile all'attività del Dott. nella misura di 2/3, in quanto primo operatore (pari a € 266,79) e alla Dott.ssa CP_1 ella misura di 1/3 in quanto secondo operatore (pari a € 133,39). CP_2
***
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio non sono state ritualmente formalizzate eventuali doglianze in merito alla completezza del consenso prestato agli interventi (aspetto meramente richiamato, pag. 15), né sono state esplicitate le valutazioni in merito all'incidenza della carenza di informazione rispetto alle decisioni assunte. non vi sono inoltre specifiche conclusioni sul punto.
pagina 10 di 12 ***
I convenuti Dott.ri , e eccepiscono l'intervenuta prescrizione CP_1 CP_2 CP_3 quinquennale del diritto risarcitorio fatto valere dall'attrice.
Non si ritiene fondata l'eccezione, dovendosi applicare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. 189/2012 e della L. 24/2017, che configurava la responsabilità del medico in termini contrattuali, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589), ha in proposito affermato, con riferimento ai fatti accaduti nel periodo qui di interesse, che “l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale”, senza operare distinzioni tra chi esercita la propria attività sulla base di un previo contatto diretto con il paziente e chi non ha avuto tale contatto.
***
Non è configurabile alcun danno patrimoniale, in assenza di adeguato supporto probatorio e tenuto conto degli esiti della CTU. Non sono inoltre state formulate istanze restitutorie.
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e hanno chiesto di essere manlevati da Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5 che si è difesa nel merito del giudizio, richiamando inoltre i limiti di operatività della polizza. Gli argomenti nel merito sono stati precedentemente affrontati.
Quanto ai limiti di operatività della polizza, si rileva che l'art. 16 co. 3 n. 2) delle condizioni generali di polizza prevede che “Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni sopra esposte, i convenuti rispondono in solido nei confronti dell'attrice; nei rapporti interni sono state accertate le singole quote di responsabilità. Tenuto conto del documento prodotto dalla CP_4
(polizza , non può ritenersi ricorrente la prima condizione di cui al citato art. 16 co. 3 n. 2). CP_7
Non è inoltre dimostrato che sussistano le condizioni di cui alla seconda parte della medesima previsione, non essendo dimostrato – né verosimile, tenuto conto degli importi in discussione – che si verifichi l'ipotesi di insolvenza dell'ente.
Ne deriva l'inoperatività della polizza con riferimento a entrambi i professionisti.
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Le decisioni in tema di spese processuali del presente giudizio e di quello per ATP, nonché di CTU tengono conto:
- del riconoscimento delle ragioni dell'attrice, nei limiti di valore entro i quali le sue domande vengono accolte;
pagina 11 di 12 - dell'assenza di documentazione in ordine alle spese del procedimento di mediazione;
- del rigetto delle domande di e nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 [...] e dell'unicità dei temi trattati sul punto. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 NT
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 994,32, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 7.9.2008 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 NT
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente
[...] procedimento e di quello per ATP N. 8024/2017 R.G. in favore di , liquidate in € Parte_1 833,00 per spese, € 1.508,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, nella misura del 25% ciascuno. CP_3 NT
4) Rigetta le domande di e nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
[...]
5) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_3 processuali in favore di liquidate in € 662,00 per compensi, oltre al Controparte_5 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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