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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ROBERTO, Presidente
AN AN, AT
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1172/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3666/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1
e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3666//2024 ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale emessa per iscrizione a ruolo degli interessi pretesi in euro 32.102,00 in relazione al tardivo versamento di IRPEF per l'anno 2016.
La Corte di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo ritenendo che l'ufficio abbia correttamente detratto l'importo degli interessi versati in sede di dichiarazione integrativa del 19 gennaio 2021 dagli interessi pretesi con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di scadenza del versamento e la data di consegna del ruolo all'esattore. Condanna alle spese per euro 2.000,00 onnicomprensivi.
L'appellante eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione della sentenza. Eccepisce, di seguito, che i primi giudici non si sarebbero pronunciati sulla correttezza del calcolo degli interessi già versati.
L'appellante reitera, poi, i motivi del ricorso introduttivo e domanda la riforma della sentenza con vittoria di spese.
L'Ufficio controdeduce che il contribuente non avrebbe versato per intero le sanzioni dovute e che, di conseguenza, il ravvedimento non si sarebbe concluso, motivandosi pertanto la pretesa del versamento degli interessi non ancora versati. L'ufficio donabda la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza il contribuente chiede la sospensione del giudizio per valutare la definizione agevolata che sarebbe da prevedersi con la legge di bilancio per l'anno 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di sospensione non può essere accolta perché fondata sulla mera ipotesi di un nuovo provvedimento, al di fuori, dunque, di qualsiasi previsione di legge.
Quanto alla doglianza di difetto di motivazione della sentenza impugnata, premesso che il giudice del gravame è competente in relazione al completo riesame del merito, osserva il Collegio che i primi giudici hanno argomentato, in fatto, con riferimento ai mezzi di prova, e, in diritto, con riferimento all'esplicarsi delle difese della parte privata. In tale fattispecie non possono ritrovarsi gli elementi che, secondo la giurisprudenza della SC, configurano la motivazione quale solo apparente, vale a dire essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (Ordinanza SC 28146/21).
Per il resto, l'appello non può essere accolto. La pretesa dell'ufficio è fondata perché, risultando parzialmente omesso il versamento delle sanzioni, il ravvedimento del contribuente non può avere effetto e, di conseguenza, restano dovuti gli interessi sulle imposte dovute.
Quanto agli interessi versati, il contribuente non ha provato che non siano stati scomputati dall'importo richiesto, come, invece risulta in atti dalle comunicazioni allegate dall'Agenzia delle Entrate.
Giova richiamare, a riguardo, quanto statuito dalla SC con sentenza 13/09/2018, n. 22330, secondo cui: < sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria" (Cass. n. 19017 del 24/09/2015).
4.2. Nella specie, il pagamento della sanzione in misura ridotta e degli interessi con il riferimento esclusivo alla quota parte del credito non compensata rende, pertanto, inammissibile l'intero ravvedimento operoso>>.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali per il 15%. Milano 17 dicembre 2025 Il AT Gaetano Fasano Il Presidente Roberto
Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ROBERTO, Presidente
AN AN, AT
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1172/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3666/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1
e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230091393536000 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3666//2024 ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale emessa per iscrizione a ruolo degli interessi pretesi in euro 32.102,00 in relazione al tardivo versamento di IRPEF per l'anno 2016.
La Corte di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo ritenendo che l'ufficio abbia correttamente detratto l'importo degli interessi versati in sede di dichiarazione integrativa del 19 gennaio 2021 dagli interessi pretesi con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di scadenza del versamento e la data di consegna del ruolo all'esattore. Condanna alle spese per euro 2.000,00 onnicomprensivi.
L'appellante eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione della sentenza. Eccepisce, di seguito, che i primi giudici non si sarebbero pronunciati sulla correttezza del calcolo degli interessi già versati.
L'appellante reitera, poi, i motivi del ricorso introduttivo e domanda la riforma della sentenza con vittoria di spese.
L'Ufficio controdeduce che il contribuente non avrebbe versato per intero le sanzioni dovute e che, di conseguenza, il ravvedimento non si sarebbe concluso, motivandosi pertanto la pretesa del versamento degli interessi non ancora versati. L'ufficio donabda la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza il contribuente chiede la sospensione del giudizio per valutare la definizione agevolata che sarebbe da prevedersi con la legge di bilancio per l'anno 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di sospensione non può essere accolta perché fondata sulla mera ipotesi di un nuovo provvedimento, al di fuori, dunque, di qualsiasi previsione di legge.
Quanto alla doglianza di difetto di motivazione della sentenza impugnata, premesso che il giudice del gravame è competente in relazione al completo riesame del merito, osserva il Collegio che i primi giudici hanno argomentato, in fatto, con riferimento ai mezzi di prova, e, in diritto, con riferimento all'esplicarsi delle difese della parte privata. In tale fattispecie non possono ritrovarsi gli elementi che, secondo la giurisprudenza della SC, configurano la motivazione quale solo apparente, vale a dire essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (Ordinanza SC 28146/21).
Per il resto, l'appello non può essere accolto. La pretesa dell'ufficio è fondata perché, risultando parzialmente omesso il versamento delle sanzioni, il ravvedimento del contribuente non può avere effetto e, di conseguenza, restano dovuti gli interessi sulle imposte dovute.
Quanto agli interessi versati, il contribuente non ha provato che non siano stati scomputati dall'importo richiesto, come, invece risulta in atti dalle comunicazioni allegate dall'Agenzia delle Entrate.
Giova richiamare, a riguardo, quanto statuito dalla SC con sentenza 13/09/2018, n. 22330, secondo cui: < sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria" (Cass. n. 19017 del 24/09/2015).
4.2. Nella specie, il pagamento della sanzione in misura ridotta e degli interessi con il riferimento esclusivo alla quota parte del credito non compensata rende, pertanto, inammissibile l'intero ravvedimento operoso>>.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali per il 15%. Milano 17 dicembre 2025 Il AT Gaetano Fasano Il Presidente Roberto
Craveia