Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 152
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto che i primi giudici abbiano argomentato sia in fatto che in diritto, escludendo il difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Riforma della sentenza di primo grado

    La Corte ha respinto l'appello ritenendo fondata la pretesa dell'ufficio in quanto, risultando parzialmente omesso il versamento delle sanzioni, il ravvedimento del contribuente non poteva avere effetto e, di conseguenza, restavano dovuti gli interessi sulle imposte dovute. Inoltre, il contribuente non ha provato che gli interessi versati non siano stati scomputati.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione per definizione agevolata

    La richiesta di sospensione non può essere accolta perché fondata sulla mera ipotesi di un nuovo provvedimento, al di fuori di qualsiasi previsione di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 152
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo