Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al numero 885 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della RT di AP di Napoli dell'anno 2021, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 494 pubblicata il 19 gennaio 2021 e notificata il 20 gennaio
2021, avente a oggetto risarcimento danni ex art. 2051 cc e vertente tra
(cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Coraggio (cf ), elettivamente domiciliata nello studio del C.F._2 difensore in Napoli, Via Santa Teresa degli Scalzi, 156D giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
in persona dell'Amministratore, Dott. Controparte_1 [...]
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Vassallo (cf CP_2 P.IVA_1
), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Raffaele Calvanico, 12 C.F._3 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_2 appellato nonché
(p. iva ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale, Dott. per atto Notaio in Bologna del Controparte_4 Persona_1
1
Tisci (cf ), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._4
Napoli, Via del Parco Margherita, 33, giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
); Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il Parte_1 [...]
onde ottenere il risarcimento dei danni cagioni all'immobile Controparte_5 di sua proprietà dalla rottura della colonna fecale condominiale.
Il Condominio si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa per essere dalla stessa Controparte_3 manlevato nell'ipotesi di condanna. si costituiva in giudizio eccependo la non operatività della garanzia. CP_3
Nel corso del giudizio veniva disposta ctu all'esito della quale il Tribunale, ritenuto che dalle indagini peritali fosse emerso che il danno andava ascritto al sottoservizio situato sotto il pavimento dell'immobile, escludeva che esso fosse di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 n. 3 cc, giacché si presumono comuni i canali di scarico solo fino al punto di diramazione negli impianti di proprietà esclusiva. L'elemento di raccordo, cd braga, serviva solo a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento e, non avendo l'attrice provato che la rottura proveniva dalla colonna verticale condominiale, il primo giudice rigettava la domanda, rilevando, altresì, che il danno, rispetto al quale il ctu aveva potuto fare solo una stima sulla base della documentazione in atti, non era anch'esso provato mediante produzione delle fatture di ristrutturazione del locale, non potendosi ritenere sussistente la non contestazione di cui all'art. 115 cpc.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec il 18 febbraio 2021, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Collegio di RT di AP di Napoli, in accoglimento del presente Atto di AP, riformare radicalmente l'impugnata sentenza, per i motivi addotti lett. A B C D ed E, dichiarando, conseguentemente, quanto segue :
2 I- che la signora proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla Via Parte_1
Mancini n.22 ed insito nell'omonimo condominio, a seguito dei comportamenti non tempestivi dell'indicata Amministrazione: a) per non aver provveduto tempestivamente all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attrice dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il conseguente stress psicologico subìto dall'attrice,
a causa della prolungata inagibilità del proprio appartamento e anche per tutte le conseguenze derivanti dal trasferimento ad altra abitazione e per tutti i susseguenti disagi accertati, in seguito all'intervento dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile nonché alla contestuale diffida della Polizia Locale a non praticare i luoghi fino all'eliminazione del pericolo;
in riforma della sentenza impugnata, ha subito danni patrimoniali e morali che vanno risarciti nel rispetto dell'art. 2043 e 2051 del c.civ;
II- per l'effetto, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, condannare il convenuto
, in persona dell'amministratore p.t., anche in solido Controparte_5 con la compagnia assicurativa in persona del Controparte_3 legale rapp.te, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dalla sig.ra Pt_1
, come stimati nella C.T.U. di I Grado per € 13.497,94, o a quella diversa
[...] somma maggiore o minore che sarà accertata in sede di appello, anche per determinazione del danno non patrimoniale oggetto di omessa pronuncia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.
III- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio, anche qui riformando la sentenza impugnata di prime cure. ***.***.***
In via istruttoria, si chiede che OD RT di AP : A) Acquisisca il fascicolo
d'ufficio di primo grado nr. R.G. 28223-2015 del Tribunale di Napoli;
B) Disponga, eventualmente e se necessario, il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio, invitando il C.T.U. a precisare la congruenza tra i danni materiali subiti dall'immobile di proprietà della appellante e l'evento che li ha cagionati;
C) Chiede ammettersi prova testimoniale, sui seguenti capitoli e con i seguenti testimoni : I) Vigile del fuoco CQE
presso il Comando dei Vigili del Fuoco competente, dove è Testimone_1 domiciliato per le proprie funzioni;
II) direttore dei lavori di ripristino del nato a [...] il [...] - via M. da Controparte_6
Caravaggio 196 - 80126 Napoli.; III) Tecnico edile, intervenuto sui luoghi, signor
, nato a [...] il [...] - via Cuma-Licola 259/25 - 80078 CP_7
3 Pozzuoli (NA); IV) signor nato a [...] il [...] – via Cilea 26 - CP_8
80127 Napoli;
sui seguenti capitoli: 1.“Vero è che, nel giorno e nell'ora in cui è stato eseguito l'intervento dei Vigili del Fuoco presso il il Controparte_5 giorno 11.8.2014, le condizioni dello stesso risultavano assolutamente precarie e insalubri a causa delle infiltrazioni di liquami fuoriusciti dalla condotta fecale?”;
2.“Vero è che risultavano staccate parti dell'intonaco, con pericolo per i residenti per
l'eccessivo grado di umidità percepibile nell'immobile e che tali effetti erano conseguenza di infiltrazioni causati da rottura della condotta fecale?”; 3.”Vero che
l'amministrazione sin dal 2011 si era impegnata alla costituzione di un CP_9 fondo per eseguire urgenti e necessari lavori di manutenzione”; 4. “Vero che la tubatura fecale dell'immobile della sig.ra era in progressivo stato di Parte_1 deterioramento e l'immobile presentava gravi fenomeni infiltrativi e di umidità risalente dalle suddette tubature”; 5. “Vero che, l'11.8.2014, tali fenomeni di deterioramento si aggravavano e si verificava la rottura (cedimento) della Fecale, con fuoriuscita di acque luride ed intervento in loco dei Vigili del fuoco”; Ferma la richiesta di prova contraria, nel caso di ammissione dei testi eventualmente indicati dalle parti, in primo grado”.
Con comparsa depositata il 10 settembre 2021, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo la Controparte_1 domanda di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazioni.
Con comparsa depositata in data 11 settembre 2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e reiterando le eccezioni Controparte_3 relative alla non operatività della garanzia assicurativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24 settembre 2021, la
RT, ritenuta la superfluità della prova orale articolata e non ricorrenti ragioni per disporre l'invocata rinnovazione della ctu, vertendo l'appello su questioni di diritto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la RT tratteneva il processo in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, l'appellante e l'appellata anche memorie di replica conclusioni che non presentano CP_3 carattere di novità.
L'appellante formula cinque motivi di gravame non rubricati, coi quali,
4 sostanzialmente, lamenta:
1) che il Tribunale abbia non correttamente ricostruito il fatto sotteso alla controversia, avendo operato riferimento in sentenza alla responsabilità del custode di terrazzo a livello mentre, nella presente fattispecie, i danni erano stati causati dalla condotta fecale CP_9
2) che il Tribunale, nell'affermare che è onere dell'attore provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa, ritenendo che questo non sarebbe stato adempiuto, ha omesso di esaminare la consistente documentazione in atti, compiutamente richiamata dall'appellante, che avrebbe dimostrato inequivocabilmente la storicità dell'evento nonché il danno patito dall'immobile, rispetto al quale l'originaria attrice aveva, in ogni caso, reiterato la richiesta di ammissione di prova orale;
3) che il primo giudice avrebbe erroneamente operato riferimento alla braga di collegamento tra l'impianto condominiale e l'impianto dell'appartamento, non avvedendosi che i danni provenivano esclusivamente dallo scarico fognario condominiale, composto da un tratto discendente con curvatura orizzontale che lo collegava a un canale di cemento che scaricava direttamente nella fogna condominiale.
La condotta fecale oggetto di causa attraversava, prima dell'intervento di riparazione,
l'appartamento Caizzi, producendo i danni dedotti in citazione che si estendevano a gran parte dell'immobile, generando muffe e rendendo inabitabile l'unità. L'intervento condominiale era stato, inoltre, eseguito tardivamente, con produzione di maggiori danni;
4) con riguardo alla causa del danno, sebbene non puntualmente identificata, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che il ctu, affermando che essa andasse ricondotta alla rottura, per vetustà, della fecale o a una sovra- pressione (accidentale) causata da ostruzione, si era espresso in termini probabilistici, con elevata attendibilità dell'ipotesi, né, essendo il Condominio intervenuto a riparare il danno, come da certificazione in atti, risultava necessario l'espletamento da parte dell'attrice, cui pure il Tribunale aveva operato riferimento, di accertamento tecnico preventivo. La compagnia di assicurazione aveva, comunque, proceduto a stima dei danni e il non aveva contestato l'evento; CP_1
5) che, infine, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sui danni da mancato guadagno e su quelli di natura morale subiti dalla Pt_1
I motivi possono essere trattati congiuntamente per l'evidente connessione.
ha dedotto, con atto introduttivo del primo grado, che, sotto il piano Parte_1
5 di calpestio del proprio appartamento, venivano rilevati ristagni di acque nere (per 50 cm circa) da attribuire alla rottura della condotta fecale condominiale, evento del quale informava il invitandolo alla remissione in pristino con raccomandata del CP_1 giugno 2014, avendo interessato, altresì, in precedenza, la competente Asl e, successivamente, i Vigili del Fuoco, i quali accertavano lo stato dei luoghi – con problematiche che si estendevano alle parti comuni lato strada, e, in seguito, per il tramite della protezione civile, imponevano immediato intervento a tutela della pubblica e privata sicurezza.
Il provvedeva alle riparazioni e, nel corso dei lavori, si constatava che CP_1 la fecale condominiale era danneggiata in più punti, sia nel tratto verticale che in quello orizzontale che attraversava l'immobile per circa quattro metri. I lavori di riparazione erano consistiti nella sostituzione della parte danneggiata della colonna verticale e installazione di tubo in pvc incanalato nella struttura fognaria, con cessazione dei fenomeni infiltrativi.
Il costituitosi in giudizio, non ha puntualmente contestato i fatti CP_1 dedotti in giudizio, limitandosi ad argomentare genericamente che “Parte attrice non ha provato che la causa dei danni lamentati al proprio appartamento sia da attribuirsi alle "pessime condizioni dello stabile" all'epoca dei fatti ed in particolare alla sezione verticale della colonna fecale ma in ogni caso si contesta la domanda anche relativamente al quantum debeatur, apparendo assolutamente eccessivo
l'importo richiesto dalla IG.ra (pag. 3 comparsa di costituzione). Pt_1
Il ctu ha redatto la propria relazione sulla scorta della documentazione in atti, costituita non solo dai rilievi fotografici prodotti dall'attrice e afferenti allo stato dei luoghi nel corso dei lavori di riparazione, ma anche del parere di salubrità della Asl dell'11 giugno 2013, nel quale è puntualmente descritto lo stato dei luoghi, del verbale di intervento dei VV FF dell'agosto 2014, col quale venivano rilevate cospicue infiltrazioni nell'appartamento e anche alla parte di contenimento e al parapetto Pt_1 sovrastante nei pressi dell'ingrasso del civico 22, della diffida della Protezione Civile del settembre 2014 (doc. 3, 6 e 7, fasc. grado). Per_2
L'ausiliario, pur dando atto che al momento delle operazioni peritali l'immobile risultava interamente ristrutturato e le cause dell'infiltrazione rimosse, accertava, in contraddittorio tra le parti, che la colonna fecale condominiale, che in origine attraversava il sottosuolo dell'attuale cucina, era stata sostituita con una condotta in
PVC, fuoriuscente dal corpo dell'edificio e che si immetteva nel pozzetto situato nel
6 cavedio posto tra l'edificio e il muro di contenimento di (pag. 7 ctu), CP_1 operando riferimento, quanto ai danni patiti dall'immobile, oltre che alla documentazione fotografica e alla perizia di parte, anche alla richiamata documentazione proveniente dalla Asl, VV FF e Protezione Civile (pag. 8 ctu), ritenendo verosimile, dunque probabile, che la rottura della fecale condominiale fosse stata causata da vetustà ovvero sovrapressione da ostruzione (pag. 9 rel.).
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che, benché la causa precisa dello spargimento delle acque nere all'interno dell'immobile (al di sotto del piano di Pt_1 calpestio), che hanno addirittura interessato il muro di contenimento e il parapetto, parti comuni dell'immobile, vadano ascritti a rottura della fecale condominiale, all'epoca costituta da una colonna verticale e da una condotta orizzontale che attraversava l'appartamento. Sul punto, non solo non vi è stata specifica contestazione da parte del ma anche il ctu è stato estremamente chiaro nel descrivere il CP_1
“sottoservizio” all'interno dell'appartamento quale “scarico fecale condominiale” (pag.
9 rel.), non risultando che la condotta orizzontale fosse a servizio dell'appartamento, costituendo a tutti gli effetti, invece, parte dell'impianto condominiale che proprio il nel corso dei lavori, ha dismesso sostituendo tale tratto orizzontale con CP_1 un tubo in PVC (del quale il ctu ha anche prodotto documentazione fotografica allegata alla relazione, pag. 8 allegato), che veniva posto all'esterno dell'unità abitativa Pt_1 collegandolo direttamente al pozzetto condominiale.
L'an risulta, pertanto, pienamente provato.
Quanto ai danni, non v'è dubbio che l'immobile, di mq 30 circa, come attestato dalla
Asl e confermato dai VV FF, presentasse umidità di risalita, muffe e scrostamenti di intonaco in diversi punti delle pareti perimetrali, né vi è dubbio che i lavori condominiali di rifacimento della colonna e conduttura fecale abbiano reso necessaria la rimozione totale della pavimentazione, con conseguente necessità di ripristino dei pavimenti da parte della proprietà.
Il ctu ha redatto computo metrico dettagliato, non oggetto di contestazione, stimando il costo dei lavori di ripristino in € 13.147,94, dando puntualmente atto dei criteri applicati, anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti.
Non vi è, invece, prova alcuna dei danni agli arredi e al portoncino così come dei danni dedotti da mancato utilizzo dell'immobile, non avendo l'originaria attrice, prima ancora che fornito prova degli stessi, neanche allegato circostanze utili a valutarne l'entità. L'immobile, difatti, risulta acquistato dalla nel 2011 e proprio Pt_1
7 l'originaria attrice dà atto e documenta (verbale assemblea 2014) che vi era la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria, rinviati nel tempo. Parte_1 nulla ha dedotto in ordine alla destinazione dell'immobile, se ad abitazione propria ovvero se locato a terzi, a ciò del tutto insufficiente la produzione di un modello F23 di risoluzione di contratto dell'anno 2012. Neanche è stato indicato un valore presuntivo locatizio dell'immobile ovvero eventuali spese sostenute dall'originale attrice per una soluzione abitativa diversa, danni, dunque, che in assenza di puntuali allegazioni in fatto prima ancora che di prova (totalmente carente), non possono essere riconosciuti.
Analogamente non può procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto al quale nell'originario atto di citazione si fa generico riferimento a “stress e ansia a cui è stata sottoposta l'attrice in seguito alle vicende innanzi esposte” (punto
10) citazione), che non hanno trovato miglior specificazione con memoria ex art. 183
n.1 cpc, non potendo, in difetto di specifiche allegazioni, ritenersi che i riferiti stress e ansia abbiano travalicato la soglia del disagio, tramutandosi in vero e proprio danno da sofferenza soggettiva.
Da ultimo, giusta la reiterazione dell'eccezione di concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 cc, reiterata in particolare dalla compagnia di assicurazione, va rilevato che dal verbale dell'Asl risulta chiaramente che le altezze dell'immobili, per la presenza di soppalchi, lo rendessero inidoneo a qualsiasi uso e che vi fosse insufficiente aerazione e ventilazione naturale per la presenza di un muro realizzato frontalmente alle aperture e posto a distanza insufficiente, oltre alla realizzazione di un wc totalmente privo di aereazione. Tali elementi inducono a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che lo stato dell'immobile abbia contribuito formazione delle muffe e scrostamenti di intonaci, aggravando il danno provocato dall'umidità di risalita per la presenza di acque nere sotto il piano di calpestio, che può essere valutato con incidenza del 20% da decurtarsi dall'importo di € 13.147,94, determinato dal ctu, potendo, pertanto, liquidarsi in favore di , a titolo risarcitorio, la somma Parte_1 di € 10.518,35, oltre rivalutazione monetaria (tenuto conto che la valutazione del danno
è stata effettuata nel luglio 2018) e interessi legali dalla data dell'evento dannoso, che può individuarsi nel giugno 2014, data di scoperta della rottura della fecale condominiale e di denuncia dell'evento da parte della proprietaria, liquidati complessivamente in € 3.373,27, per un totale definitivo di € 13.665,21.
Il Condominio ha ritualmente riproposto la domanda di garanzia nei confronti di la quale sul punto eccepisce che il danno da rottura di Controparte_3
8 conduttore interrate non sarebbe coperto dalla garanzia. In particolate, l'assicurazione deduce che, con riferimento alla garanzia “Danni da acqua condotta” di cui al quadro
III delle Condizioni Generali di assicurazione (doc.2) è stato precisato che la
“ indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da Parte_2 fuoriuscita di acqua condotta da impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso causati da: guasto o rottura, con il limite della somma assicurata;
occlusione, fino alla concorrenza massima di EURO
2.500 per sinistro;
gelo, fino alla concorrenza di EURO 2.500 per sinistro. Non sono compresi: i danni causati da umidità e stillicidio;
…(i danni) causati da condutture installate all'esterno o interrate”;inoltre, la “ non risponde inoltre Parte_2 delle spese sostenute per demolire, sgomberare e ripristinare il fabbricato – compresi gli impianti – allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto, la rottura o l'occlusione che ha dato origine alla fuoriuscita d'acqua” (doc.2 – pag.9). Con riferimento alla garanzia per il risarcimento dei danni da responsabilità civile verso terzi, in virtù della quale “la assicura il risarcimento delle somme (capitale, interessi e Parte_3 spese) che il proprietario del Fabbricato indicato i danni verificatesi in relazione alla proprietà del fabbricato e relative pertinenze”, “sono esclusi dall'assicurazione i danni: …c) da spargimento d'acqua, rigurgiti di fogna, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali”(doc.2 – pag.14-15).
In entrambi i casi, pertanto, il danno sarebbe escluso dalla garanzia e, comunque, vi sarebbe la previsione di una franchigia di € 250,00.
L'eccezione non può essere accolta.
Le condizioni di polizza di cui al richiamato quadro III si applicano, difatti, ai danni al fabbricato mentre, per ciò che attiene alla responsabilità civile verso terzi, il certificato di assicurazione, prodotto sia dal che dalla Compagnia, reca la CP_1 espressa dicitura “estensione della garanzia danno da acqua condotta ai danni e a cose negli interrati e seminterrati”. Nel caso di specie il ctu ha ricondotto con alta probabilità il danno alla rottura o all'occlusione della fecale condominiale, non potendovi essere dubbio circa l'operatività della garanzia. Dal medesimo certificato assicurativo risulta, poi, che la franchigia è stata concordata in contratto per i danni sui sinistri dei quadri II e III, ovvero danni al fabbricato, e non in relazione al quadro IV, responsabilità civile. dovrà, pertanto, essere condannata a manlevare il CP_3 CP_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
9 sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque tenuto conto del valore effettivo della lite, € 13.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, per il primo grado, con riguardo ai valori tariffari medi previsti dal corrispondete scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.001,00, in € 553,54 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, in favore di , Parte_1 ed € 5.077,00 in favore del Condominio, e, per il presente grado, di minore complessità, secondo i valori minimi, in € 382,50 per esborsi ed € 2.906,00 per onorari, in favore di , ed € 2.906,00 in favore del Condominio, oltre al Parte_1
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti, distratte, per il Condominio, in favore dell'Avv. Nunzio Vassallo, dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico del appellato. CP_1
PQM
la RT, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 494 pubblicata il 19 gennaio 2021, proposto da nei Parte_1 confronti di nonché , Controparte_1 Controparte_3 così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, alla Controparte_1 refusione dei danni in favore di , liquidati in € 13.665,21, comprensivi di Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi in misura del tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di
, liquidate, per il primo grado, in € 553,54 per esborsi ed € 5.077,00 per Parte_1 onorari e, per il presente grado, in € 382,50 per esborsi ed € 2.906,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti;
pone le spese di ctu svolta in primo grado definitivamente a carico del
Controparte_1
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a manlevare il delle somme che esso Controparte_1 sarà tenuto a pagare, anche a titolo di spese processuali, a , in forza della Parte_1 presente sentenza;
10 4) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla refusione in favore del in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in € 5.077,00 per onorari e, per il presente grado, in €
2.906,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti, distratti in favore dell'Avv. Nunzio Vassallo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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