Art. 9. ((Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni))
Le norme di cui al precedente comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.
Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 , e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilita', scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.
Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.
L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica nonche' qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.
L'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.
Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.
Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Le norme di cui al precedente comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.
Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 , e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilita', scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.
Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.
L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica nonche' qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.
L'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.
Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.
Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.