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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.12.2025
Causa n. 658 / 2025
Parte_1
Compare dinanzi al Giudice del Lavoro dott. IO UM per la parte ricorrente l'Avv. Quinternetto il quale, a precisazione e rettifica di quando riferito all'udienza del 2.10.2025, dichiara che la parte convenuta ha corrisposto esclusivamente la retribuzione relativa al mese di novembre
2024 mentre non è stato pagato l'importo del prospetto paga (depositato il
19.11.2025) relativo al trattamento di fine rapporto. Insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni e condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 18.763,16 lordi come da prospetto paga del
TFR depositato in giudizio
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. IO UM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IO UM, all'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 658 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
03/04/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
VI CO e dell'avv. QUINTERNETTO GIOVANNI
Contro
(C.F. ), contumace Parte_1 C.F._2
Motivi della decisione
La signora ha convenuto in giudizio la signora Parte_2 Parte_1
titolare della Farmacia Frassoldati Vaccari esponendo quanto
[...]
segue.
La ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta, con mansioni di farmacista collaboratrice (livello Q3) ai sensi del
CCNL Farmacie Private, mediante un contratto a tempo indeterminato part time 90,62% in essere dal 5 febbraio 2018 sino alla risoluzione del rapporto intervenuta il 15 novembre 2024.
La risoluzione del rapporto è avvenuta per dimissioni volontarie, con la lavoratrice che ha regolarmente prestato attività per l'intero periodo di preavviso, dal 9 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Si dà atto che, per quel
1 che concerne il godimento delle ferie maturate, le parti avevano concordato che la dottoressa ne avrebbe progressivamente usufruito durante il Pt_1
periodo di preavviso.
Si deduce che l'attività lavorativa nei primi quindici giorni di novembre 2024
è stata prestata secondo un orario specifico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:15; il mercoledì dalle
09:00 alle 12:30; il sabato dalle 08:45 alle 12:30, con la domenica quale unico giorno di riposo settimanale. La lavoratrice non ha prestato lavoro venerdì 1° novembre 2024, giornata in cui la farmacia risultava chiusa per la festività di Ognissanti, la quale è ricompresa tra le festività che devono essere retribuite ai sensi del contratto collettivo.
La paga oraria spettante alla lavoratrice nel novembre 2024 ammontava ad
€ 19,74109 e la retribuzione globale mensile nell'anno 2024 era pari ad €
3.415,21.
La ricorrente lamenta l'omissione, da parte della convenuta, del pagamento all'esito del rapporto di lavoro delle spettanze retributive, inclusa la retribuzione di novembre 2024, il trattamento di fine rapporto (TFR), i ratei di mensilità supplementari maturati e l'indennità sostitutiva per permessi
(ROL) e ferie non goduti. Tale omissione è stata accompagnata dall'omessa consegna dei relativi prospetti paga.
Le somme dovute alla lavoratrice sono calcolate provvisoriamente, salva la miglior quantificazione all'esito di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) e/o della produzione documentale della Resistente. La quantificazione complessiva è pari a € 27.278,87, così distinta:
Retribuzione di Novembre 2024: Si richiede l'importo di € 1.707,61. Tale somma rappresenta la metà della retribuzione globale mensile (€ 3.415,21), dovuta per il periodo lavorato dal 1° novembre 2024 al 15 novembre 2024.
2 Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Si richiede l'importo di € 18.545,09. Il calcolo è effettuato applicando l'Art. 2120 c.c., sommando al TFR maturato al 31 ottobre 2024 (€ 18.241,16) il rateo maturato nel mese di novembre
2024.
Ratei di Mensilità Supplementari:
Tredicesima Mensilità: Si richiedono 11 ratei maturati a partire da gennaio
2024, per un totale di € 3.130,60.
Quattordicesima Mensilità: Si richiedono 5 ratei maturati a partire da luglio
2024 (periodo di riferimento 2025), per un totale di € 1.423,00. Il diritto è fondato sull'Art. 67 del CCNL.
Indennità Sostitutiva ROL (Permessi Retribuiti Non Goduti): Si attestano n.
125,25 ore di permessi retribuiti non goduti alla data di risoluzione.
L'indennità sostitutiva dovuta è pari a € 2.472,57, ottenuta moltiplicando le ore non godute (125,25) per la paga oraria (€ 19,74109).
Sulla base delle premesse fattuali e delle considerazioni in diritto esposte, la ricorrente richiede di accertare e dichiarare che la convenuta ha omesso di corrispondere alla signora la retribuzione di novembre 2024, il Pt_1
TFR, i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva dei ROL non goduti, per una somma complessiva di € 27.278,87 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
La parte convenuta nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata contumace.
All'udienza odierna il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni dando atto del pagamento parziale delle somme richieste.
Il Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
3 ***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la parte convenuta mediante la produzione della lettera di assunzione a tempo indeterminato e parziale (doc. 2) del modulo di dimissioni con decorrenza dal 16.11.2024 (doc. 3) e dei prospetti paga
(doc. 5). La difesa di parte ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al deposito dei prospetti paga di novembre 2024 e del TFR, ricevuti successivamente al ricorso, e della ricevuta di pagamento della mensilità di novembre 2024 (docc. 7,8,9 depositati il 19.11.2025).
Il difensore di parte ricorrente ha dato atto all'odierna udienza di discussione del pagamento in data 28.4.2025 dell'importo netto corrispondente al lordo portato dal prospetto paga di novembre 2024, confermando invece il mancato pagamento del TFR nella misura corrispondente all'importo lordo del prospetto paga in questione (euro 18.763,16 lordi)
La parte convenuta, rimasta contumace non ha dimostrato fatti estintivi o impeditivi rispetto al diritto di credito per il quale il ricorrente ha fornito prova documentale sull'an e sul quantum.
La parte convenuta deve essere condanna a versare la somma di €
18.763,16 lordi a titolo di TFR oltre agli interessi sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa dedotto in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
4 1) Dato atto del pagamento parziale delle somme richieste in corso di causa, condanna la convenuta a pagare alla Parte_1
ricorrente la somma lorda di 18.763,16 euro, oltre agli interessi al tasso legale calcolati sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite, liquidate in
€ 4269 per compensi, € 259,00 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. Forf. 15%
Verona, 11.12.2025
IL GIUDICE
IO UM
5
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.12.2025
Causa n. 658 / 2025
Parte_1
Compare dinanzi al Giudice del Lavoro dott. IO UM per la parte ricorrente l'Avv. Quinternetto il quale, a precisazione e rettifica di quando riferito all'udienza del 2.10.2025, dichiara che la parte convenuta ha corrisposto esclusivamente la retribuzione relativa al mese di novembre
2024 mentre non è stato pagato l'importo del prospetto paga (depositato il
19.11.2025) relativo al trattamento di fine rapporto. Insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni e condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 18.763,16 lordi come da prospetto paga del
TFR depositato in giudizio
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. IO UM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IO UM, all'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 658 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
03/04/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
VI CO e dell'avv. QUINTERNETTO GIOVANNI
Contro
(C.F. ), contumace Parte_1 C.F._2
Motivi della decisione
La signora ha convenuto in giudizio la signora Parte_2 Parte_1
titolare della Farmacia Frassoldati Vaccari esponendo quanto
[...]
segue.
La ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta, con mansioni di farmacista collaboratrice (livello Q3) ai sensi del
CCNL Farmacie Private, mediante un contratto a tempo indeterminato part time 90,62% in essere dal 5 febbraio 2018 sino alla risoluzione del rapporto intervenuta il 15 novembre 2024.
La risoluzione del rapporto è avvenuta per dimissioni volontarie, con la lavoratrice che ha regolarmente prestato attività per l'intero periodo di preavviso, dal 9 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Si dà atto che, per quel
1 che concerne il godimento delle ferie maturate, le parti avevano concordato che la dottoressa ne avrebbe progressivamente usufruito durante il Pt_1
periodo di preavviso.
Si deduce che l'attività lavorativa nei primi quindici giorni di novembre 2024
è stata prestata secondo un orario specifico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:15; il mercoledì dalle
09:00 alle 12:30; il sabato dalle 08:45 alle 12:30, con la domenica quale unico giorno di riposo settimanale. La lavoratrice non ha prestato lavoro venerdì 1° novembre 2024, giornata in cui la farmacia risultava chiusa per la festività di Ognissanti, la quale è ricompresa tra le festività che devono essere retribuite ai sensi del contratto collettivo.
La paga oraria spettante alla lavoratrice nel novembre 2024 ammontava ad
€ 19,74109 e la retribuzione globale mensile nell'anno 2024 era pari ad €
3.415,21.
La ricorrente lamenta l'omissione, da parte della convenuta, del pagamento all'esito del rapporto di lavoro delle spettanze retributive, inclusa la retribuzione di novembre 2024, il trattamento di fine rapporto (TFR), i ratei di mensilità supplementari maturati e l'indennità sostitutiva per permessi
(ROL) e ferie non goduti. Tale omissione è stata accompagnata dall'omessa consegna dei relativi prospetti paga.
Le somme dovute alla lavoratrice sono calcolate provvisoriamente, salva la miglior quantificazione all'esito di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) e/o della produzione documentale della Resistente. La quantificazione complessiva è pari a € 27.278,87, così distinta:
Retribuzione di Novembre 2024: Si richiede l'importo di € 1.707,61. Tale somma rappresenta la metà della retribuzione globale mensile (€ 3.415,21), dovuta per il periodo lavorato dal 1° novembre 2024 al 15 novembre 2024.
2 Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Si richiede l'importo di € 18.545,09. Il calcolo è effettuato applicando l'Art. 2120 c.c., sommando al TFR maturato al 31 ottobre 2024 (€ 18.241,16) il rateo maturato nel mese di novembre
2024.
Ratei di Mensilità Supplementari:
Tredicesima Mensilità: Si richiedono 11 ratei maturati a partire da gennaio
2024, per un totale di € 3.130,60.
Quattordicesima Mensilità: Si richiedono 5 ratei maturati a partire da luglio
2024 (periodo di riferimento 2025), per un totale di € 1.423,00. Il diritto è fondato sull'Art. 67 del CCNL.
Indennità Sostitutiva ROL (Permessi Retribuiti Non Goduti): Si attestano n.
125,25 ore di permessi retribuiti non goduti alla data di risoluzione.
L'indennità sostitutiva dovuta è pari a € 2.472,57, ottenuta moltiplicando le ore non godute (125,25) per la paga oraria (€ 19,74109).
Sulla base delle premesse fattuali e delle considerazioni in diritto esposte, la ricorrente richiede di accertare e dichiarare che la convenuta ha omesso di corrispondere alla signora la retribuzione di novembre 2024, il Pt_1
TFR, i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva dei ROL non goduti, per una somma complessiva di € 27.278,87 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
La parte convenuta nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata contumace.
All'udienza odierna il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni dando atto del pagamento parziale delle somme richieste.
Il Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
3 ***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la parte convenuta mediante la produzione della lettera di assunzione a tempo indeterminato e parziale (doc. 2) del modulo di dimissioni con decorrenza dal 16.11.2024 (doc. 3) e dei prospetti paga
(doc. 5). La difesa di parte ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al deposito dei prospetti paga di novembre 2024 e del TFR, ricevuti successivamente al ricorso, e della ricevuta di pagamento della mensilità di novembre 2024 (docc. 7,8,9 depositati il 19.11.2025).
Il difensore di parte ricorrente ha dato atto all'odierna udienza di discussione del pagamento in data 28.4.2025 dell'importo netto corrispondente al lordo portato dal prospetto paga di novembre 2024, confermando invece il mancato pagamento del TFR nella misura corrispondente all'importo lordo del prospetto paga in questione (euro 18.763,16 lordi)
La parte convenuta, rimasta contumace non ha dimostrato fatti estintivi o impeditivi rispetto al diritto di credito per il quale il ricorrente ha fornito prova documentale sull'an e sul quantum.
La parte convenuta deve essere condanna a versare la somma di €
18.763,16 lordi a titolo di TFR oltre agli interessi sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa dedotto in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
4 1) Dato atto del pagamento parziale delle somme richieste in corso di causa, condanna la convenuta a pagare alla Parte_1
ricorrente la somma lorda di 18.763,16 euro, oltre agli interessi al tasso legale calcolati sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite, liquidate in
€ 4269 per compensi, € 259,00 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. Forf. 15%
Verona, 11.12.2025
IL GIUDICE
IO UM
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