Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2025, proposto da
Esse Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune Corbara, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Ferrajoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AL IB, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
il silenzio serbato sull’istanza notificata a mezzo pec in data 24 maggio 2024, con la quale la società ricorrente ha invitato il Comune di Corbara ad adottare:
a - tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza n. 15/2021 (prot. gen. n. 1067);
b - ovvero, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, atteso l’inutile decorso del previsto termine di 90 giorni:
- i provvedimenti di competenza ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza e la trascrizione nei pubblici registri dell’intervenuta acquisizione dell’area al patrimonio comunale;
- il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 4 bis di detta disposizione;
nonché per la declaratoria
dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza di cui sopra con atto espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corbara e di AL IB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto avverso il silenzio serbato sull’istanza notificata a mezzo pec in data 24 maggio 2024, con la quale la società ricorrente ha invitato il Comune di Corbara ad adottare:
a - tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza n. 15/2021 (prot. gen. n. 1067);
b - ovvero, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, atteso l’inutile decorso del previsto termine di 90 giorni:
- i provvedimenti di competenza ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza e la trascrizione nei pubblici registri dell’intervenuta acquisizione dell’area al patrimonio comunale;
- il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 4 bis di detta disposizione;
nonché per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza di cui sopra con atto espresso e motivato.
Deduce la società ricorrente di essere comproprietaria di un’area sita nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, distinta in catasto al foglio n. 7, p.lle nn. 74 e 75, limitrofa all’area di proprietà di AL IB.
Espone che in tale ultima area il Comune di Corbara ha riscontrato la realizzazione di opere in totale difformità rispetto ai titoli edilizi precedentemente rilasciati, alcune delle quali arrecano danno all’attività dei deducenti (in particolare, l’“ antenna/ripetitore radio ”), poi fatte oggetto di ordinanza di demolizione n. 15/2021 (prot. gen. n. 1067).
Rileva che: - le opere contestate comportano nuove superfici e nuovi volumi; - l’area è vincolata ai fini paesaggistici; - l’abuso è pacifico, così come la relativa insanabilità.
Rappresenta che avverso detta ordinanza AL IB ha proposto ricorso (R.G. n. 915/2021) dinanzi a questo T.A.R., respinto con sentenza n. 2975 del 7 novembre 2022, passata in giudicato, ove si legge: “ emerge, in modo inequivoco, che le opere, oggetto di ingiunzione, vertono in area plurivincolata, ricadendo: - in “zona agricola E” della variante al P.R.G.; - in “zona territoriale 1b – Tutela dell’Ambiente Naturale di 2 grado”; - in zona sottoposta a “Rischio Sismico: 2 classe”; - in zona sottoposta a “Pericolosità da frana: P1”; - in zona sottoposta a “Rischio Frana: R1”; - in zona sottoposta a “Vincolo Paesaggistico””; - “che, per le opere edilizie abusive effettuate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, sussiste un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi in dette zone, in quanto l’esercizio del potere repressivo è legittimo in ogni caso, a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio nella zona vincolata, che sia DIA o permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. III, 13/04/2022, n.2524); ciò che rileva, ai fini dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico ”.
Espone di aver inoltrato in data 24 maggio 2024 al Comune di Corbara istanza con la quale ha invitato “ l’Amministrazione in indirizzo ovvero il competente Ufficio, ognuno per quanto di propria competenza, ad adottare: a - tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza n. 15/2021 (prot. gen. n. 1067); b - ovvero, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, atteso l’inutile decorso del previsto termine di 90 giorni: - gli ulteriori provvedimenti di competenza ai fini della trascrizione nei pubblici registri dell’intervenuta acquisizione dell’area in oggetto al patrimonio comunale; - nonché il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 4 bis di detta disposizione ”, senza ottenere alcun riscontro.
Eccepisce la violazione dell’art. 2, Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, sussistendo nella specie i presupposti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza, secondo la sequenza procedimentale di cui all’art. 31 succitato.
Si è costituita la controinteressata eccependo l’inammissibilità del ricorso, non avendo la società dimostrato alcun interesse specifico, diretto, effettivo e concreto, nonché l’incompetenza del Comune.
Con memoria di replica parte ricorrente ha evidenziato di risultare controinteressata nell’ambito di plurimi giudizi connessi alla vicenda, sicché la stessa controparte avrebbe riconosciuto in capo alla società una posizione differenziata e specifica di legittimazione, ribadendo, comunque, che la realizzazione delle opere acclaratamente abusive, quali l’antenna/ripetitore radio, fa sorgere un chiaro interesse qualificato.
Ha ribadito, poi, che per le opere edilizie abusive effettuate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, sussiste un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi in dette zone, in quanto l’esercizio del potere repressivo è legittimo in ogni caso.
Ha sostenuto che l’effettività della tutela presuppone il concreto soddisfacimento della pretesa azionata e, quindi, non solo l’adozione di atti inibitori e/o repressivi, ma anche l’adozione dei provvedimenti repressivi conclusivi del previsto iter.
Ha contestato il richiamo alla pendenza di un ulteriore ricorso (R.G. n. 907/2024) avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza in quanto: - l’abusività delle opere contestate è stata univocamente riconosciuta; - l’ordinanza n. 15/2021, per effetto della richiamata sentenza n. 2975/2022 è, ad oggi, efficace ed eseguibile; detto ricorso – nell’ambito del quale la società ricorrente risulta, in ogni caso, costituita – è stato proposto senza articolare istanza cautelare.
Infine, deduce che l’art. 31, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 non esclude affatto la competenza del Comune in quanto trova applicazione in ipotesi residuali e specifiche, riferite a vincoli imposti esclusivamente da leggi statali o regionali che prevedano espressamente il trasferimento della vigilanza a soggetti diversi dal Comune.
All’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2025 è stato chiesto un rinvio per trattazione congiunta con il giudizio collegato iscritto al numero di R.G. 907/2024.
Con memoria depositata in data 1° dicembre 2025 il Comune resistente, già costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione di parte ricorrente assumendo che non sia stata affatto provata la vicinitas e che anzi, per stessa ammissione della società, i terreni in questione si trovano addirittura in due Comuni diversi.
A ciò ha aggiunto, al di là dell’indimostrata vicinitas e della mancanza di autorizzazione all’azione da parte degli altri comproprietari, la mancata dimostrazione e allegazione dell’interesse a ricorrere avente i caratteri della personalità, attualità e concretezza, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Infine, ha ritenuto inammissibile il ricorso anche in quanto il Comune di Corbara ha posto in essere vari atti della sequenza procedimentale tendente all’acquisizione e/o demolizione, senza che il tempo e la durata di tali attività possano essere oggetto di sindacato da parte del privato.
Con memoria di replica depositata in data 5 dicembre 2025 la ricorrente ha contestato nuovamente il presunto difetto di legittimazione e ha sostenuto che, anche ove i terreni si trovassero in Comuni diversi, ciò sarebbe irrilevante in quanto la vicinitas è un criterio fattuale, non amministrativo.
Ha aggiunto che l’ordinanza di cui si chiede l’effettiva esecuzione fa seguito ad apposita segnalazione inoltrata proprio dalla società ricorrente.
Infine, ha rimarcato che l’attività di vigilanza e repressione degli abusi edilizi è un’attività doverosa e vincolata, la cui effettività presuppone il concreto soddisfacimento della pretesa azionata.
Con memoria di replica depositata in data 5 dicembre 2025, la controinteressata ha insistito sulla mancata dimostrazione di un interesse specifico, diretto, effettivo e concreto in capo alla ricorrente.
Ha eccepito, altresì, l’improcedibilità, in quanto il Responsabile dell’Area tecnica e di vigilanza – Ufficio tecnico del Comune di Corbara ha già adottato un provvedimento espresso, ovvero il provvedimento prot. Serv. 259/2023 del 17 novembre 2023, n. prog. Gen. 553, avente a oggetto l’accertamento dell’inottemperanza e l’applicazione di sanzione pecuniaria (provvedimenti gravati con il ricorso R.G. n. 907/2024).
Ha rimarcato, da ultimo, che il ripristino alla legalità è ora assicurato dalla presentazione della S.C.I.A. (non opposta dall’amministrazione) volta alla demolizione delle lievi difformità realizzate e ribadito, in ogni caso, l’incompetenza del Comune.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Comune e dalla controinteressata.
La società odierna ricorrente è stata parte (in qualità di controinteressata) nel giudizio proposto da AL IB avverso l’ordinanza di demolizione n. 15/2021 e lo è, parimenti, nel giudizio iscritto al numero di R.G. 907/2024, proposto avverso l’atto Prog. Gen. 553 del 17 novembre 2023, recante l’accertamento dell’inottemperanza alla suddetta ordinanza demolitoria.
Quindi, essendo titolare della posizione di controinteressata sostanziale nel giudizio contro l’atto sanzionatorio-repressivo emesso nei confronti delle controparti, essa vanta, specularmente, una posizione qualificata alla protezione della sua sfera giuridica, che può in astratto esercitare anche sollecitando l’attivazione dei poteri repressivo-sanzionatori dell’amministrazione, a tutela della propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà direttamente leso dalle opere edilizie abusive.
Ciò premesso, il ricorso è per altro verso inammissibile.
Parte ricorrente si duole del presunto silenzio che il Comune avrebbe serbato sull’istanza inoltrata in data 24 maggio 2024, nella quale, premesso che: “ - con ordinanza n. 15 (prot. gen. n. 1067) è stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento agli interventi abusivamente realizzati; - nel prescritto termine di 90 giorni, alcuna demolizione/ripristino da parte della Sig.ra IB; a tutt’oggi le opere non sono state ancora demolite. In tale esatto contesto: - l’area si intende acquisita al patrimonio comunale; - sussistono i presupposti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza ai fini della trascrizione nei pubblici registri dell’intervenuta acquisizione, nonché per l’adozione del provvedimento sanzionatorio di cui al richiamato comma 4 bis ”, si invitava “ l’Amministrazione in indirizzo ovvero il competente Ufficio, ognuno per quanto di propria competenza, ad adottare:
a - tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza n. 15/2021 (prot. gen. n. 1067);
b - ovvero, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, atteso l’inutile decorso del previsto termine di 90 giorni:
- gli ulteriori provvedimenti di competenza ai fini della trascrizione nei pubblici registri dell’intervenuta acquisizione dell’area in oggetto al patrimonio comunale;
- nonché il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 4 bis di detta disposizione ”.
Orbene, risulta dagli atti che il Comune, con l’atto Prog. Gen. 553 del 17 novembre 2023, prima dell’invio della suddetta istanza, aveva già disposto l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio determinando espressamente: “ 3. DI RENDERE NOTO che, ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell’art. 31 DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene come identificato nell’Ingiunzione n. 15/2021 del 16/03/2021;
4. IRROGARE, in conseguenza, la sanzione pecuniaria amministrativa, nei confronti della sig.ra IB AL nella misura massima di € 20.000,00, per non aver ripristinato lo stato dei luoghi mediante la rimozione degli abusi commessi, ai sensi del trascritto comma 4 bis dell’art. 31 ”.
Appare quindi evidente che il Comune, già prima di ricevere l’atto sollecitatorio di parte ricorrente, si era attivato ai fini dell’adozione dei “ provvedimenti di competenza ai fini della trascrizione nei pubblici registri dell’intervenuta acquisizione dell’area in oggetto al patrimonio comunale ” e del “ provvedimento sanzionatorio di cui al comma 4 bis di detta disposizione ”.
Ne consegue che il presente ricorso va dichiarato inammissibile, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui: “ Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia dell’Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l’adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all’uopo instaurato) ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 355; 21 giugno 2023, n. 1491).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
LA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO