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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2904 /2022, vertente tra:
ER RL ), (C.F. ), P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(CF: ) rappresentati e difesi dall'avv. SCORZA CARLO Parte_2 C.F._2
, giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
), , rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
), giusta delega in atti C.F._4
Appellata ( ), Controparte_2 C.F._5 CP_3
( ), ( , C.F._6 CP_4 C.F._7
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della Sentenza di primo grado, emessa dall'On.le Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 3337/ 2016 di R.G. pubblicata in data 26/04/2022, notificata in data 31/05/2022, contrariis rejectis: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della sentenza emessa dall'On.le Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 3337/ 2016 di R.G., pubblicata in data 26/04/2022, notificata in data 31/05/2022, per erronea interpretazione degli elementi di diritto e di fatto e per carenza e contraddittorietà di motivazione per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e
348 bis C.p.c., RIFORMARE i capi da I) a VI) della Sentenza di primo grado, emessa dall'On.le emessa dal Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 3337/ 2016 di R.G., pubblicata in data
26/04/2022, notificata in data 31/05/2022 ed in accoglimento dei sovraesposti motivi: In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente n. 117, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CI , in assenza Pt_3
delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' convenuto CP_5
ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del CP_1
contraente più debole. C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E
DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare -
Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CT contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
G) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto
CONDANNARE la appellata a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; H) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare integralmente l'appello proposto;
confermare la sentenza di primo grado n. 863/2022 pubblicata il 26/04/2022, del Tribunale di Nola”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la AErre s.r.l. , nonché Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio dinanzi al
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
Tribunale di Nola la ora affinchè – previa declaratoria della Controparte_6 CP_1
illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta sul conto corrente ordinario n, 117 intestato alla società attrice, e previa riliquidazione finale del saldo, accertasse e dichiarasse la nullità parziale del contratto, e condannasse la banca alla rettifica del saldo , nonchè alla restituzione delle somme indebitamente addebitate quantificate in € 125.374,45.. Nel merito, gli attori deducevano che: 1) la società AErre aveva in essere un conto corrente ed uno di apertura di credito con la
[...]
– che alla data del 31.12.2011 presentava un saldo finale Controparte_7 passivo pari ad € -91.765,25; 2) che, nel coso del rapporto veniva garantita fideiussione da parte di e 3) che Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4
la banca aveva gestito tale rapporto in modo anomalo ed illegittimo, applicando tassi di interesse ultralegali, maggiori di quelli pattuiti, e talvolta superiori al tasso soglia usurario, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese ulteriori e saldi per valuta modificati nel tempo in senso sfavorevole al cliente e senza alcuna preventiva pattuizione, omettendo altresì di inviare al correntista le comunicazioni inerenti alle variazioni dei tassi di interesse;
4) che, all'esito di un effettivo ricalcolo del saldo al netto di tutte le poste illegittimamente registrate sul rapporto, a loro dire alla data del 31.12.2011, vi era un saldo a loro favore pari ad €
33.618,20; 5) che le nullità riscontrate sul contratto principale dovevano ritenersi trasmesse ai contratti di fideiussione stipulati dai garanti, che pertanto risultavano affetti anch'essi da invalidità. Costituitasi, la resisteva alla domanda attorea, deducendone la improcedibilità ed Controparte_8
inammissibilità, ed eccependo la prescrizione di ogni azione. La convenuta produceva documenti relativi alla cessione del ramo di azienda.
Istruita la causa a mezzo di CT, alla udienza del 21.4.2021, si costituiva in giudizio la CP_1
quale cessionaria del ramo di azienda di
[...] Controparte_9
Con sentenza n. 836/2022, emessa in data 26.4.2022, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, e ponendo a carico degli stessi le spese per la CT disposta in corso di causa.
Il Tribunale, respinta ogni eccezione relativa alla dedotta nullità dell'atto di citazione, nonché le eccezioni di prescrizione quinquennale e decennale dell'azione proposta, affermava il principio per cui incombeva sulla parte attrice che agisse in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca, l'onere di provare i fatti posti a base della domanda, e dunque nel caso di specie,
l'esistenza di specifiche poste passive addebitate sulla base di dinamiche affette da invalidità secondo le censure mosse in relazione alla dedotta applicazione di interessi anatocistici e usurari, e che tale onere probatorio, nella specie, non era stato affatto assolto atteso che il correntista non aveva prodotto il contratto di accensione del conto corrente né gli estratti conto da cui evincere i dedotti indebiti pagamenti, da cui sarebbe potuta emergere la eventuale applicazione della pratica anatocistica;
quanto alle commissioni di massimo scoperto, il Tribunale rilevava che in assenza del titolo contrattuale mai prodotto in atti, si eliminava la possibilità di individuare gli addebiti eventualmente operati a tale titolo, atteso che, anteriormente alle modifiche normative del 2009,
l'ampia e generica espressione “commissione di massimo scoperto”, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra loro. Il Tribunale riteneva altresì del tutto generica e priva di riscontro documentale la doglianza attorea circa la presunta applicazione dei tassi usurari.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la AErre s.r.l., nonché e Parte_1 Parte_2
hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza. Gli appellanti – secondo quanto si
[...] dirà più analiticamente nell'esame dei motivi di appello – hanno censurato la pronuncia in oggetto denunciando in primo luogo il mancato esame da parte del giudice di prime cure di tutta la documentazione prodotta dalle parti attrici a sostegno delle domande proposte, e nella specie, gli estratti conto prodotti con alcune sporadiche lacune temporali, tanto che sulla base della documentazione prodotta era comunque stato possibile per il consulente, rispondere ai quesiti a lui demandati dal Tribunale proprio aventi ad oggetto l'andamento contabile del conto . Analogamente, quanto alle valutazioni in relazione alla dedotta applicazione di tassi usurari, a dire degli appellanti, il Tribunale non avrebbe compiutamente valutato la circostanza per cui essi avevano provveduto a depositare gli estratti conto e di decreti ministeriali relativi alla rilevazione dei tassi soglia per i periodi in contestazione, così assolvendo ad ogni onere probatorio posto a loro carico.
Costituitasi, la banca appellata in primo luogo ha eccepito la difformità delle conclusioni proposte dalla parte appellante, rispetto a quelle del primo grado, contestando tutti i motivi di appello proposti, e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.12.2024, la Corte tratteneva la causa in giudizio, con concessione dei termini e art.190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2 CP_4 CP_3
i quali pur ritualmente convenuti n giudizio, non hanno inteso costituirsi.
[...]
Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda proposta per mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico degli attori.
Nello specifico, il giudice avrebbe errato – a dire degli appellanti – ritenendo impossibile procedere all'accertamento ed alla declaratoria delle cause di nullità del contratto di conto corrente, per un difetto di allegazione dei fatti costitutivi la pretesa giudiziaria. L'errore nella motivazione – a dire degli stessi – sarebbe testimoniato dalla presenza in giudizio di numerosa documentazione, prodotta dagli attori a sostegno della domanda, e che non sarebbe dunque stata tenuta in considerazione dal giudice, che avrebbe invece fatto erroneo governo delle regole probatorie. Nella specie, al giudizio erano presenti gli estratti conto, con alcune e sporadiche lacune nell'arco temporale in esame, del tutto sufficienti a consentire l'accertamento e la verifica delle doglianze di cui all'atto introduttivo, tanto che il CT nominato dal Tribunale era comunque giunto alla ricostruzione del rapporto dal primo trimestre del 2002, sino al quarto trimestre 2011, in ossequio ai quesiti demandati dal
Tribunale, e nonostante mancassero nella produzione di parte la copia del contrato di apertura di credito del conto corrente, il riepilogo delle competenze del quarto trimestre del 2004, del secondo trimestre del 2009, e le copie dei riassunti scalari del secondo trimestre 2009, e le intere annualità
2010 e 2011.
Ciò posto, gli appellanti hanno ricordato altresì che essi avevano anche depositato una perizia di parte, che sulla base della medesima documentazione prodotta in giudizio, aveva riscontrato la piena legittimità degli assunti da loro prospettati come fondamento delle domande proposte in giudizio. Infine, essi hanno ricordato come la Suprema Corte, con la pronuncia n. 3086/2022, avrebbe definitivamente sancito che, nell'esame contabile, il CT può acquisire d'ufficio tutti i documenti necessari, a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, anche laddove siano diretti a provare i fatti principali della domanda.
Sulla base di tali premesse, la parte appellante ha dunque richiesto la riforma integrale della pronuncia impugnata, con conseguente accertamento della nullità e inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di c.c. per cui è causa, in quanto mai pattuiti, della nullità parziale del contratto per la determinazione ed applicazione dell' interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla delibera CI , della non Pt_3 debenza per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto delle somme addebitate per commissioni di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, come epurato dagli addebiti illegittimi, con condanna della banca alla rettifica del saldo così come rideterminato.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, quanto alla censura relativa al malgoverno esercitato dal Tribunale in relazione all'onere probatorio, deve osservarsi che , sebbene con pronunce risalenti (Cass. 30822/2018) nel tempo, la Corte Suprema abbia stabilito che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, ed è altresì onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”, con successive pronunce (Cass. 37800/2022, 35979/2022, 11543/19, Cass. 9626/2019) ha poi mutato orientamento statuendo che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile per il giudice di merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova, tra cui ovviamente la consulenza d'ufficio, così come tra l'altro disposto nel giudizio di primo grado.
Ciò detto, in linea generale e di principio, deve affermarsi che la produzione incompleta degli estratti conto e scalari non è di impedimento all'accoglimento delle domande di accertamento e di ripetizione: l'incompletezza della prova, infatti, non può condurre al rigetto della domanda, bensì esclusivamente al suo accoglimento nei limiti in cui la stessa risulti provata. Ed infatti, la necessità della integrale produzione degli estratti conto in caso di domanda da parte del correntista di pagamento dell'indebito (o di accertamento della 'contabilizzazione' di poste illegittime), fondata sull'applicazione di clausole nulle e ripetizione o eliminazione degli effetti che quell'applicazione ha determinato, non ha giuridico fondamento, potendo anche provvedersi ad un accertamento nell'ambito dei singoli periodi frazionati. La domanda del cliente, infatti, è rivolta all'accertamento di quanto da egli non dovuto perché illegittimamente 'addebitatogli' durante il suo corso, per effetto di pattuizioni nulle, con la conseguenza che l'oggetto principale del giudizio intrapreso dal cliente è
l'accertamento, e conseguente declaratoria, della nullità parziale di alcune clausole contrattuali
Sicché assolutamente ingiustificata è la tesi che l'oggetto del giudizio debba incentrarsi sulla
'esatta' ricostruzione del dare e avere tra le parti.
L'incompletezza della prova, infatti, non può condurre al rigetto della domanda, bensì al suo accoglimento nei limiti in cui la stessa risulti provata.
Certamente – si osserva dal punto di vista generale - è il correntista che ha l'onere di documentare i profili di nullità lamentati, nonché degli addebiti illegittimi, ma la mancanza di documentazione di parte dei periodi non può portare al diniego di accoglimento della domanda anche per quei periodi in cui la documentazione sussiste, poiché per i periodi in cui la documentazione è stata prodotta, nel caso in cui sia stata provata la ragione di nullità, gli addebiti illegittimi certamente non cessano di essere tali. Solo per completezza di trattazione sul punto, ed esulando dal caso di specie, si osserva altresì che la eventuale mancanza della continuità contabile tra periodi, che era onere del cliente dimostrare, comporta che lo 'spezzone' successivo documentato non potrà giovarsi di un 'deconto' di quanto illegittimamente addebitatogli nel periodo precedente non documentato, con la conseguenza che ciascuno spezzone documentato dovrà necessariamente partire dal saldo secondo la contabilità portata dalla banca.
Ciò detto, nel caso di specie, la parte attrice ha inteso adire il Tribunale con una duplice domanda finalizzata all'accertamento di poste negative a suo dire indebitamente applicate al rapporto di conto corrente n. 117 stipulato tra la società AErre s.r.l. e la atteso che il Controparte_6
rapporto sarebbe stato viziato da applicazione illegittima di interessi anatocistici ed usurari, e di commissioni di massimo scoperto non pattuite, ed alla conseguente restituzione delle stesse. A sostegno della domanda, la parte attrice ha prodotto una serie di estratti conto (precedentemente indicati nella descrizione delle ragioni di gravame), nonché una perizia di parte sul rapporto, ma non anche la copia del contratto di apertura del conto corrente.
Sotto tale ultimo aspetto, va da subito rilevato che, secondo la gurisprudenza di legittimità a cui questa Corte ritiene di aderire, “In materia bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale, non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell'anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio ed oggetto di una CT, rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell'interesse anatocistico non vale a giustificare
– dinanzi ad una CT che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e dei rettifica del saldo del conto” (Cass. n. 33159/2023). Ciò posto, deve osservarsi che la documentazione prodotta dalla parte attrice in primo grado è stata ritenuta sufficiente ed idonea dal consulente, ad evadere i quesiti di indagine a lui demandati.
Il consulente ha infatti accertato, dal 31.3.2002 e sino al 31.12.2011 che non vi è stato mai superamento del tasso soglia usura, ed a tanto è giunto mediante una attenta e corretta applicazione di criteri di verifica in applicazione della L. 108/1996, includendo nel calcolo del tasso le commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese comunque denominate, escluse quelle per imposte e tasse, utilizzando tutti i dati connessi al calcolo del TEG, ed applicando poi la formula prevista dalle Istruzioni della banca d'Italia del 1999, come aggiornata negli anni 2001, 2002 e 2006, compiutamente riportata nella consulenza nel relativo paragrafo di indagine.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, in assenza non solo del contratto, ma anche di qualsiasi comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 L. 154/92, 118 TUB, non risultano determinate le misure percentuali per la loro applicazione, e la relativa base di calcolo, con la conseguenza che i relativi addebiti devono essere stornati dal conteggio che concorre alla rideterminazione del saldo;
nel caso di specie, risulta complessivamente addebitato a tale titolo l'importo di € 5.745,57 (secondo il prospetto trimestrale indicato dal CT in consulenza), che va dunque stornato dal saldo finale, unitamente all'importo di € 6.470,95 addebitato quale commissione gestione fidi, la cui pattuizione non risulta documentata.
Quanto agli interessi pattuiti, in esecuzione al corretto mandato peritale, il Consulente ha applicato
– in assenza di qualsiasi pattuizione scritta – i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB, ossia il tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per la banca e per il cliente, così come indicati dal Il consulente ha invece Controparte_10
escluso che nel corso del rapporto in relazione ai periodi esaminati vi fosse stata una non reciproca capitalizzazione degli interessi, non essendoci traccia negli estratti esaminati della pratica dell'anatocismo, e tanto dunque in ossequio alla delibera CI del 9.2.2000, le cui indicazioni non sono state dunque disattese nella concreta dinamica del rapporto.
In estrema sintesi, il consulente ha dunque limitato l'oggetto della sua indagine al periodo temporale dal primo trimestre del 2002 al quarto trimestre del 2011, sulla base della documentazione prodotta, accertando che il saldo del rapporto alla data del 31.12.2011, ammontava ad € - 22.324,42, e non ad € - 88.896,95, essendosi dunque depurato il saldo indicato dalla banca in tale ultima misura dell'importo di € 66.572, 53 per gli illegittimi addebiti.
Premessa dunque la corretta impostazione del motivo di appello in esame quanto all'errore in cui è incorso il Tribunale nella valutazione dell'onere probatorio, occorre pertanto riformare la pronuncia impugnata, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento proposta, indicandosi nell'importo di € - 22.324,42 il saldo (dunque a debito del correntista) del rapporto in esame alla data del 30.12.2011.
Sotto tale aspetto, vanno respinte le contro argomentazioni della banca appellata, allorquando ha denunciato la circostanza per cui gli appellanti hanno inteso in questa sede, limitare la propria domanda iniziale al solo accertamento del saldo, e non anche alla ripetizione dell' eventuale credito a loro favore conseguente alla rideterminazione del saldo (credito, in ogni caso qui risultato inesistente, attesa la natura negativa del saldo anche all'esito della rideterminazione, seppure per importi inferiori a quanto indicato negli estratti conto bancari). A dire della parte appellata, gli appellanti avrebbero infatti mutato la domanda formulata in appello rispetto a quella di primo grado, con conseguente inammissibilità processuale.
L'assunto è errato.
In primo luogo, va evidenziato che a fronte di una domanda più articolata e comprensiva di una richiesta di accertamento e ripetizione proposta in primo grado, in questa sede la parte appellante ha inteso chiedere la riforma della pronuncia impugnata (che le ha entrambe rigettate), nella sola parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento del saldo, e chiedendo dunque la riforma della sentenza del Tribunale con conseguente accoglimento della domanda di accertamento, senza riproporre in questa sede anche quella di ripetizione. Tale circostanza induce a ritenere che in questa sede l'appellante non è incorso in alcun divieto di allegare fatti nuovi, o chiedere pronunce di segno differente da quelle proposte in primo grado, atteso che la domanda oggetto di riforma in questa sede è stata già articolata nelle medesime prospettazioni di fatto in primo grado, con conseguente pieno esercizio del contraddittorio delle difese in quella sede.
Il motivo di appello è fondato, e va pertanto accolto nei termini indicati.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno invece denunciato l'erronea decisione del giudice di ritenere – a prescindere dai motivi di rigetto delle domande secondo il ragionamento sull'onere della prova censurato nel primo motivo di appello – inammissibile la domanda proposta, atteso che alla data della proposizione della domanda, il conto corrente fosse invero ancora aperto.
Gli appellanti hanno dedotto che tale ragionamento sarebbe smentito da numerose pronunce di legittimità che, almeno per l'azione di accertamento, ritengono che la mancata chiusura del rapporto al momento dell'instaurazione del giudizio a ciò finalizzato, non sia un elemento ostativo.
Su tale presupposto, essi hanno dunque chiesto la riforma della pronuncia impugnata, anche sotto tale aspetto, ritenendo pienamente ammissibile la domanda di accertamento (senza concludere, come già evidenziato, riproponendo la domanda di ripetizione).
Il motivo è fondato. Per giurisprudenza costante (Cass. Civ. n. 13586/2024), infatti, la mancata chiusura del conto corrente non è infatti di ostacolo all'accertamento, ad una certa data, del saldo del rapporto, dovendosi invece attendere la chiusura dello stesso, per l'azione di indebito e il sorgere dell'obbligo a carico della banca di restituzione delle somme. Ciò posto, l'azione di accertamento proposta dagli attori in primo grado ( unitamente a quella di ripetizione), per come poi riproposta in appello, in via esclusiva, previa riforma della pronuncia impugnata, è pienamente corrispondente allo schema concettuale fornito dalla giurisprudenza di legittimità, e non sussistono profili di inammissibilità.
Tutti gli ulteriori motivi di appello, attingono la pronuncia nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze nel merito proposte, ed accertate dal CT, essendosi fermato il
Tribunale alla pronuncia di rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova. L'esame di tali motivi resta totalmente assorbito nelle considerazioni svolte a confutazione del primo motivo di appello, atteso che la sua fondatezza ha comportato l'esame nel merito della domanda di accertamento proposta, che va accolta nei limiti indicati dalle risultanze della CT, tra l'altro mai contestate né in via generica, né in riferimento a specifici aspetti, da nessuna delle parti nei motivi di appello proposti e nelle difese ad essi contrarie.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere – con riferimento al rapporto processuale tra la parte appellante e quella appellata - ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificata, ad avviso della Corte, l'applicazione del principio della soccombenza integrale della convenuta in primo grado e qui appellata, a CP_1
fronte dell'accoglimento dell'appello e della domanda originariamente proposta dinanzi al
Tribunale.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellanti, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab.
n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €. 52.000,01 ad € 260.000,00 in base al valore del giudizio determinato sulla scorta del quantum oggetto di illegittimo addebito da parte della banca sul rapporto in contestazione, per come accertato in giudizio nella misura indicata in precedenza.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Le spese vanno dunque liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – terza sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2904/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Nola n. 836/2022, accerta che, alla data del 31.12.2011, il saldo del conto corrente n. 117 in essere presso la ed intestato alla AErre s.r.l. Controparte_6
ammontava ad € - 22.324,42;
2. Condanna la al pagamento, in favore di tutti gli appellanti, delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente, già in misura ridotta, in euro
8.500,00 per il primo grado, ed in euro 9.470,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2904 /2022, vertente tra:
ER RL ), (C.F. ), P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(CF: ) rappresentati e difesi dall'avv. SCORZA CARLO Parte_2 C.F._2
, giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
), , rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
), giusta delega in atti C.F._4
Appellata ( ), Controparte_2 C.F._5 CP_3
( ), ( , C.F._6 CP_4 C.F._7
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della Sentenza di primo grado, emessa dall'On.le Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 3337/ 2016 di R.G. pubblicata in data 26/04/2022, notificata in data 31/05/2022, contrariis rejectis: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della sentenza emessa dall'On.le Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 3337/ 2016 di R.G., pubblicata in data 26/04/2022, notificata in data 31/05/2022, per erronea interpretazione degli elementi di diritto e di fatto e per carenza e contraddittorietà di motivazione per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e
348 bis C.p.c., RIFORMARE i capi da I) a VI) della Sentenza di primo grado, emessa dall'On.le emessa dal Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 3337/ 2016 di R.G., pubblicata in data
26/04/2022, notificata in data 31/05/2022 ed in accoglimento dei sovraesposti motivi: In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente n. 117, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CI , in assenza Pt_3
delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' convenuto CP_5
ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del CP_1
contraente più debole. C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E
DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare -
Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CT contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
G) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto
CONDANNARE la appellata a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; H) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare integralmente l'appello proposto;
confermare la sentenza di primo grado n. 863/2022 pubblicata il 26/04/2022, del Tribunale di Nola”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la AErre s.r.l. , nonché Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio dinanzi al
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
Tribunale di Nola la ora affinchè – previa declaratoria della Controparte_6 CP_1
illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta sul conto corrente ordinario n, 117 intestato alla società attrice, e previa riliquidazione finale del saldo, accertasse e dichiarasse la nullità parziale del contratto, e condannasse la banca alla rettifica del saldo , nonchè alla restituzione delle somme indebitamente addebitate quantificate in € 125.374,45.. Nel merito, gli attori deducevano che: 1) la società AErre aveva in essere un conto corrente ed uno di apertura di credito con la
[...]
– che alla data del 31.12.2011 presentava un saldo finale Controparte_7 passivo pari ad € -91.765,25; 2) che, nel coso del rapporto veniva garantita fideiussione da parte di e 3) che Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4
la banca aveva gestito tale rapporto in modo anomalo ed illegittimo, applicando tassi di interesse ultralegali, maggiori di quelli pattuiti, e talvolta superiori al tasso soglia usurario, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese ulteriori e saldi per valuta modificati nel tempo in senso sfavorevole al cliente e senza alcuna preventiva pattuizione, omettendo altresì di inviare al correntista le comunicazioni inerenti alle variazioni dei tassi di interesse;
4) che, all'esito di un effettivo ricalcolo del saldo al netto di tutte le poste illegittimamente registrate sul rapporto, a loro dire alla data del 31.12.2011, vi era un saldo a loro favore pari ad €
33.618,20; 5) che le nullità riscontrate sul contratto principale dovevano ritenersi trasmesse ai contratti di fideiussione stipulati dai garanti, che pertanto risultavano affetti anch'essi da invalidità. Costituitasi, la resisteva alla domanda attorea, deducendone la improcedibilità ed Controparte_8
inammissibilità, ed eccependo la prescrizione di ogni azione. La convenuta produceva documenti relativi alla cessione del ramo di azienda.
Istruita la causa a mezzo di CT, alla udienza del 21.4.2021, si costituiva in giudizio la CP_1
quale cessionaria del ramo di azienda di
[...] Controparte_9
Con sentenza n. 836/2022, emessa in data 26.4.2022, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, e ponendo a carico degli stessi le spese per la CT disposta in corso di causa.
Il Tribunale, respinta ogni eccezione relativa alla dedotta nullità dell'atto di citazione, nonché le eccezioni di prescrizione quinquennale e decennale dell'azione proposta, affermava il principio per cui incombeva sulla parte attrice che agisse in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca, l'onere di provare i fatti posti a base della domanda, e dunque nel caso di specie,
l'esistenza di specifiche poste passive addebitate sulla base di dinamiche affette da invalidità secondo le censure mosse in relazione alla dedotta applicazione di interessi anatocistici e usurari, e che tale onere probatorio, nella specie, non era stato affatto assolto atteso che il correntista non aveva prodotto il contratto di accensione del conto corrente né gli estratti conto da cui evincere i dedotti indebiti pagamenti, da cui sarebbe potuta emergere la eventuale applicazione della pratica anatocistica;
quanto alle commissioni di massimo scoperto, il Tribunale rilevava che in assenza del titolo contrattuale mai prodotto in atti, si eliminava la possibilità di individuare gli addebiti eventualmente operati a tale titolo, atteso che, anteriormente alle modifiche normative del 2009,
l'ampia e generica espressione “commissione di massimo scoperto”, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra loro. Il Tribunale riteneva altresì del tutto generica e priva di riscontro documentale la doglianza attorea circa la presunta applicazione dei tassi usurari.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la AErre s.r.l., nonché e Parte_1 Parte_2
hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza. Gli appellanti – secondo quanto si
[...] dirà più analiticamente nell'esame dei motivi di appello – hanno censurato la pronuncia in oggetto denunciando in primo luogo il mancato esame da parte del giudice di prime cure di tutta la documentazione prodotta dalle parti attrici a sostegno delle domande proposte, e nella specie, gli estratti conto prodotti con alcune sporadiche lacune temporali, tanto che sulla base della documentazione prodotta era comunque stato possibile per il consulente, rispondere ai quesiti a lui demandati dal Tribunale proprio aventi ad oggetto l'andamento contabile del conto . Analogamente, quanto alle valutazioni in relazione alla dedotta applicazione di tassi usurari, a dire degli appellanti, il Tribunale non avrebbe compiutamente valutato la circostanza per cui essi avevano provveduto a depositare gli estratti conto e di decreti ministeriali relativi alla rilevazione dei tassi soglia per i periodi in contestazione, così assolvendo ad ogni onere probatorio posto a loro carico.
Costituitasi, la banca appellata in primo luogo ha eccepito la difformità delle conclusioni proposte dalla parte appellante, rispetto a quelle del primo grado, contestando tutti i motivi di appello proposti, e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.12.2024, la Corte tratteneva la causa in giudizio, con concessione dei termini e art.190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2 CP_4 CP_3
i quali pur ritualmente convenuti n giudizio, non hanno inteso costituirsi.
[...]
Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda proposta per mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico degli attori.
Nello specifico, il giudice avrebbe errato – a dire degli appellanti – ritenendo impossibile procedere all'accertamento ed alla declaratoria delle cause di nullità del contratto di conto corrente, per un difetto di allegazione dei fatti costitutivi la pretesa giudiziaria. L'errore nella motivazione – a dire degli stessi – sarebbe testimoniato dalla presenza in giudizio di numerosa documentazione, prodotta dagli attori a sostegno della domanda, e che non sarebbe dunque stata tenuta in considerazione dal giudice, che avrebbe invece fatto erroneo governo delle regole probatorie. Nella specie, al giudizio erano presenti gli estratti conto, con alcune e sporadiche lacune nell'arco temporale in esame, del tutto sufficienti a consentire l'accertamento e la verifica delle doglianze di cui all'atto introduttivo, tanto che il CT nominato dal Tribunale era comunque giunto alla ricostruzione del rapporto dal primo trimestre del 2002, sino al quarto trimestre 2011, in ossequio ai quesiti demandati dal
Tribunale, e nonostante mancassero nella produzione di parte la copia del contrato di apertura di credito del conto corrente, il riepilogo delle competenze del quarto trimestre del 2004, del secondo trimestre del 2009, e le copie dei riassunti scalari del secondo trimestre 2009, e le intere annualità
2010 e 2011.
Ciò posto, gli appellanti hanno ricordato altresì che essi avevano anche depositato una perizia di parte, che sulla base della medesima documentazione prodotta in giudizio, aveva riscontrato la piena legittimità degli assunti da loro prospettati come fondamento delle domande proposte in giudizio. Infine, essi hanno ricordato come la Suprema Corte, con la pronuncia n. 3086/2022, avrebbe definitivamente sancito che, nell'esame contabile, il CT può acquisire d'ufficio tutti i documenti necessari, a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, anche laddove siano diretti a provare i fatti principali della domanda.
Sulla base di tali premesse, la parte appellante ha dunque richiesto la riforma integrale della pronuncia impugnata, con conseguente accertamento della nullità e inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di c.c. per cui è causa, in quanto mai pattuiti, della nullità parziale del contratto per la determinazione ed applicazione dell' interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla delibera CI , della non Pt_3 debenza per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto delle somme addebitate per commissioni di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, come epurato dagli addebiti illegittimi, con condanna della banca alla rettifica del saldo così come rideterminato.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, quanto alla censura relativa al malgoverno esercitato dal Tribunale in relazione all'onere probatorio, deve osservarsi che , sebbene con pronunce risalenti (Cass. 30822/2018) nel tempo, la Corte Suprema abbia stabilito che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, ed è altresì onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”, con successive pronunce (Cass. 37800/2022, 35979/2022, 11543/19, Cass. 9626/2019) ha poi mutato orientamento statuendo che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile per il giudice di merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova, tra cui ovviamente la consulenza d'ufficio, così come tra l'altro disposto nel giudizio di primo grado.
Ciò detto, in linea generale e di principio, deve affermarsi che la produzione incompleta degli estratti conto e scalari non è di impedimento all'accoglimento delle domande di accertamento e di ripetizione: l'incompletezza della prova, infatti, non può condurre al rigetto della domanda, bensì esclusivamente al suo accoglimento nei limiti in cui la stessa risulti provata. Ed infatti, la necessità della integrale produzione degli estratti conto in caso di domanda da parte del correntista di pagamento dell'indebito (o di accertamento della 'contabilizzazione' di poste illegittime), fondata sull'applicazione di clausole nulle e ripetizione o eliminazione degli effetti che quell'applicazione ha determinato, non ha giuridico fondamento, potendo anche provvedersi ad un accertamento nell'ambito dei singoli periodi frazionati. La domanda del cliente, infatti, è rivolta all'accertamento di quanto da egli non dovuto perché illegittimamente 'addebitatogli' durante il suo corso, per effetto di pattuizioni nulle, con la conseguenza che l'oggetto principale del giudizio intrapreso dal cliente è
l'accertamento, e conseguente declaratoria, della nullità parziale di alcune clausole contrattuali
Sicché assolutamente ingiustificata è la tesi che l'oggetto del giudizio debba incentrarsi sulla
'esatta' ricostruzione del dare e avere tra le parti.
L'incompletezza della prova, infatti, non può condurre al rigetto della domanda, bensì al suo accoglimento nei limiti in cui la stessa risulti provata.
Certamente – si osserva dal punto di vista generale - è il correntista che ha l'onere di documentare i profili di nullità lamentati, nonché degli addebiti illegittimi, ma la mancanza di documentazione di parte dei periodi non può portare al diniego di accoglimento della domanda anche per quei periodi in cui la documentazione sussiste, poiché per i periodi in cui la documentazione è stata prodotta, nel caso in cui sia stata provata la ragione di nullità, gli addebiti illegittimi certamente non cessano di essere tali. Solo per completezza di trattazione sul punto, ed esulando dal caso di specie, si osserva altresì che la eventuale mancanza della continuità contabile tra periodi, che era onere del cliente dimostrare, comporta che lo 'spezzone' successivo documentato non potrà giovarsi di un 'deconto' di quanto illegittimamente addebitatogli nel periodo precedente non documentato, con la conseguenza che ciascuno spezzone documentato dovrà necessariamente partire dal saldo secondo la contabilità portata dalla banca.
Ciò detto, nel caso di specie, la parte attrice ha inteso adire il Tribunale con una duplice domanda finalizzata all'accertamento di poste negative a suo dire indebitamente applicate al rapporto di conto corrente n. 117 stipulato tra la società AErre s.r.l. e la atteso che il Controparte_6
rapporto sarebbe stato viziato da applicazione illegittima di interessi anatocistici ed usurari, e di commissioni di massimo scoperto non pattuite, ed alla conseguente restituzione delle stesse. A sostegno della domanda, la parte attrice ha prodotto una serie di estratti conto (precedentemente indicati nella descrizione delle ragioni di gravame), nonché una perizia di parte sul rapporto, ma non anche la copia del contratto di apertura del conto corrente.
Sotto tale ultimo aspetto, va da subito rilevato che, secondo la gurisprudenza di legittimità a cui questa Corte ritiene di aderire, “In materia bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale, non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell'anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio ed oggetto di una CT, rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell'interesse anatocistico non vale a giustificare
– dinanzi ad una CT che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e dei rettifica del saldo del conto” (Cass. n. 33159/2023). Ciò posto, deve osservarsi che la documentazione prodotta dalla parte attrice in primo grado è stata ritenuta sufficiente ed idonea dal consulente, ad evadere i quesiti di indagine a lui demandati.
Il consulente ha infatti accertato, dal 31.3.2002 e sino al 31.12.2011 che non vi è stato mai superamento del tasso soglia usura, ed a tanto è giunto mediante una attenta e corretta applicazione di criteri di verifica in applicazione della L. 108/1996, includendo nel calcolo del tasso le commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese comunque denominate, escluse quelle per imposte e tasse, utilizzando tutti i dati connessi al calcolo del TEG, ed applicando poi la formula prevista dalle Istruzioni della banca d'Italia del 1999, come aggiornata negli anni 2001, 2002 e 2006, compiutamente riportata nella consulenza nel relativo paragrafo di indagine.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, in assenza non solo del contratto, ma anche di qualsiasi comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 L. 154/92, 118 TUB, non risultano determinate le misure percentuali per la loro applicazione, e la relativa base di calcolo, con la conseguenza che i relativi addebiti devono essere stornati dal conteggio che concorre alla rideterminazione del saldo;
nel caso di specie, risulta complessivamente addebitato a tale titolo l'importo di € 5.745,57 (secondo il prospetto trimestrale indicato dal CT in consulenza), che va dunque stornato dal saldo finale, unitamente all'importo di € 6.470,95 addebitato quale commissione gestione fidi, la cui pattuizione non risulta documentata.
Quanto agli interessi pattuiti, in esecuzione al corretto mandato peritale, il Consulente ha applicato
– in assenza di qualsiasi pattuizione scritta – i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB, ossia il tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per la banca e per il cliente, così come indicati dal Il consulente ha invece Controparte_10
escluso che nel corso del rapporto in relazione ai periodi esaminati vi fosse stata una non reciproca capitalizzazione degli interessi, non essendoci traccia negli estratti esaminati della pratica dell'anatocismo, e tanto dunque in ossequio alla delibera CI del 9.2.2000, le cui indicazioni non sono state dunque disattese nella concreta dinamica del rapporto.
In estrema sintesi, il consulente ha dunque limitato l'oggetto della sua indagine al periodo temporale dal primo trimestre del 2002 al quarto trimestre del 2011, sulla base della documentazione prodotta, accertando che il saldo del rapporto alla data del 31.12.2011, ammontava ad € - 22.324,42, e non ad € - 88.896,95, essendosi dunque depurato il saldo indicato dalla banca in tale ultima misura dell'importo di € 66.572, 53 per gli illegittimi addebiti.
Premessa dunque la corretta impostazione del motivo di appello in esame quanto all'errore in cui è incorso il Tribunale nella valutazione dell'onere probatorio, occorre pertanto riformare la pronuncia impugnata, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento proposta, indicandosi nell'importo di € - 22.324,42 il saldo (dunque a debito del correntista) del rapporto in esame alla data del 30.12.2011.
Sotto tale aspetto, vanno respinte le contro argomentazioni della banca appellata, allorquando ha denunciato la circostanza per cui gli appellanti hanno inteso in questa sede, limitare la propria domanda iniziale al solo accertamento del saldo, e non anche alla ripetizione dell' eventuale credito a loro favore conseguente alla rideterminazione del saldo (credito, in ogni caso qui risultato inesistente, attesa la natura negativa del saldo anche all'esito della rideterminazione, seppure per importi inferiori a quanto indicato negli estratti conto bancari). A dire della parte appellata, gli appellanti avrebbero infatti mutato la domanda formulata in appello rispetto a quella di primo grado, con conseguente inammissibilità processuale.
L'assunto è errato.
In primo luogo, va evidenziato che a fronte di una domanda più articolata e comprensiva di una richiesta di accertamento e ripetizione proposta in primo grado, in questa sede la parte appellante ha inteso chiedere la riforma della pronuncia impugnata (che le ha entrambe rigettate), nella sola parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento del saldo, e chiedendo dunque la riforma della sentenza del Tribunale con conseguente accoglimento della domanda di accertamento, senza riproporre in questa sede anche quella di ripetizione. Tale circostanza induce a ritenere che in questa sede l'appellante non è incorso in alcun divieto di allegare fatti nuovi, o chiedere pronunce di segno differente da quelle proposte in primo grado, atteso che la domanda oggetto di riforma in questa sede è stata già articolata nelle medesime prospettazioni di fatto in primo grado, con conseguente pieno esercizio del contraddittorio delle difese in quella sede.
Il motivo di appello è fondato, e va pertanto accolto nei termini indicati.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno invece denunciato l'erronea decisione del giudice di ritenere – a prescindere dai motivi di rigetto delle domande secondo il ragionamento sull'onere della prova censurato nel primo motivo di appello – inammissibile la domanda proposta, atteso che alla data della proposizione della domanda, il conto corrente fosse invero ancora aperto.
Gli appellanti hanno dedotto che tale ragionamento sarebbe smentito da numerose pronunce di legittimità che, almeno per l'azione di accertamento, ritengono che la mancata chiusura del rapporto al momento dell'instaurazione del giudizio a ciò finalizzato, non sia un elemento ostativo.
Su tale presupposto, essi hanno dunque chiesto la riforma della pronuncia impugnata, anche sotto tale aspetto, ritenendo pienamente ammissibile la domanda di accertamento (senza concludere, come già evidenziato, riproponendo la domanda di ripetizione).
Il motivo è fondato. Per giurisprudenza costante (Cass. Civ. n. 13586/2024), infatti, la mancata chiusura del conto corrente non è infatti di ostacolo all'accertamento, ad una certa data, del saldo del rapporto, dovendosi invece attendere la chiusura dello stesso, per l'azione di indebito e il sorgere dell'obbligo a carico della banca di restituzione delle somme. Ciò posto, l'azione di accertamento proposta dagli attori in primo grado ( unitamente a quella di ripetizione), per come poi riproposta in appello, in via esclusiva, previa riforma della pronuncia impugnata, è pienamente corrispondente allo schema concettuale fornito dalla giurisprudenza di legittimità, e non sussistono profili di inammissibilità.
Tutti gli ulteriori motivi di appello, attingono la pronuncia nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze nel merito proposte, ed accertate dal CT, essendosi fermato il
Tribunale alla pronuncia di rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova. L'esame di tali motivi resta totalmente assorbito nelle considerazioni svolte a confutazione del primo motivo di appello, atteso che la sua fondatezza ha comportato l'esame nel merito della domanda di accertamento proposta, che va accolta nei limiti indicati dalle risultanze della CT, tra l'altro mai contestate né in via generica, né in riferimento a specifici aspetti, da nessuna delle parti nei motivi di appello proposti e nelle difese ad essi contrarie.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere – con riferimento al rapporto processuale tra la parte appellante e quella appellata - ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificata, ad avviso della Corte, l'applicazione del principio della soccombenza integrale della convenuta in primo grado e qui appellata, a CP_1
fronte dell'accoglimento dell'appello e della domanda originariamente proposta dinanzi al
Tribunale.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellanti, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab.
n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €. 52.000,01 ad € 260.000,00 in base al valore del giudizio determinato sulla scorta del quantum oggetto di illegittimo addebito da parte della banca sul rapporto in contestazione, per come accertato in giudizio nella misura indicata in precedenza.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Le spese vanno dunque liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – terza sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2904/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Nola n. 836/2022, accerta che, alla data del 31.12.2011, il saldo del conto corrente n. 117 in essere presso la ed intestato alla AErre s.r.l. Controparte_6
ammontava ad € - 22.324,42;
2. Condanna la al pagamento, in favore di tutti gli appellanti, delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente, già in misura ridotta, in euro
8.500,00 per il primo grado, ed in euro 9.470,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano