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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente rel.
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 952/2025 promosso da: CP_1
, nato il [...] a [...] e , nata il
[...] Parte_1
27/06/1968 a Vasto (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marsilio
Raffaella;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro del matrimonio concordatario contratto in data 04/06/1994, trascritto all'ufficio dello Stato civile del Comune di Vasto(CH), atto numero 35- 2- A- 1994; - ordinare al Comune di Vasto (CH) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE: 1) i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico già con il ricorso per separazione consensuale alle condizioni in esso contenuto;
2) il CP_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio , in quanto maggiorenne CP_2
e non autonomamente autosufficiente, la somma di € 150,00, somma che sarà versata
1 anticipatamente entro giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Controparte_1 Parte_1
, che si sono sposati a Vasto il 04/06/1994, hanno chiesto la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473- bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza dell'15/01/2012 il
Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 21/12/2011. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto il 04/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Vasto (CH), al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 1994.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio , il quale, sebbene CP_2
2 maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
a Vasto il 04/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1
Civile del comune di Vasto (CH), al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5.12.25
IL PRESIDENTE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente rel.
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 952/2025 promosso da: CP_1
, nato il [...] a [...] e , nata il
[...] Parte_1
27/06/1968 a Vasto (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marsilio
Raffaella;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro del matrimonio concordatario contratto in data 04/06/1994, trascritto all'ufficio dello Stato civile del Comune di Vasto(CH), atto numero 35- 2- A- 1994; - ordinare al Comune di Vasto (CH) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE: 1) i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico già con il ricorso per separazione consensuale alle condizioni in esso contenuto;
2) il CP_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio , in quanto maggiorenne CP_2
e non autonomamente autosufficiente, la somma di € 150,00, somma che sarà versata
1 anticipatamente entro giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Controparte_1 Parte_1
, che si sono sposati a Vasto il 04/06/1994, hanno chiesto la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473- bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza dell'15/01/2012 il
Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 21/12/2011. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto il 04/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Vasto (CH), al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 1994.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio , il quale, sebbene CP_2
2 maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
a Vasto il 04/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1
Civile del comune di Vasto (CH), al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5.12.25
IL PRESIDENTE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
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