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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Dott. Francesco Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e
Previdenza per l'anno 2023 al n. 35825 vertente
TRA
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, come da procure allegate al Parte_4
ricorso, dall'Avv. Alessandro Manno, presso il cui studio in Roma, Via
Emanuele Gianturco n. 6, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone
Rossetti in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Per_1
in data 6.09.2019, rep. 9614, racc. 3235 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Prenestina n. 45
RESISTENTE
1 OGGETTO: riconoscimento parametro retributivo superiore
CONCLUSIONI: quelle riportate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 12.11.2023 e notificati ad n CP_1
data 19.10.2018 i ricorrenti indicati in epigrafe si sono rivolti al
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
“accertare e dichiarare il contegno illegittimo di parte resistente e per
l'effetto condannare in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, a corrispondere alle parti ricorrenti il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento per cui è causa, da commisurarsi alle differenze retributive maturate e maturande per la mancata attribuzione del parametro rivendicato, pari alla differenza tra la retribuzione concretamente percepita e quella che avrebbero conseguito sin dal settembre 2015 il , dal luglio 2016 lo , Pt_1 Pt_3
dall'agosto 2016 il dal maggio 2017 il in base Parte_2 Pt_4
del parametro 175 – anche quale equivalente con assegno ad personam
– con riserva di quantificarne l'esatto importo in altro e separato giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, esponevano di essere dipendenti CP_1
assunti come operatori di esercizio: il il 23.8.1999, lo il Pt_1 Pt_3
15.3.2000, il il 30.3.2000 e il il 13.3.2000. Sulla Parte_2 Pt_4
scorta di quanto previsto dal CCNL (v. all. 1 al ricorso - art. 4 pag. 116)
2 i ricorrenti avrebbero dovuto maturare lo scatto parametrale da 158 a
175 dopo 16 anni di guida effettiva e quindi il in data 23.8.2015, Pt_1
lo in data 1.6.2016, il in data 1.7.2016 e il Pt_3 Parte_2 Pt_4
l'1.4.2017.
Nel luglio 2015 il e ad aprile 2016 tutti gli altri ricorrenti Pt_1
avevano iniziato un corso per conseguire la qualifica di macchinista, conseguendo effettivamente la predetta qualifica di macchinista posizione 1 parametro economico 153.
I ricorrenti osservavano che, pur determinando la nuova attribuzione un arretramento di parametro rispetto a quello che essi avrebbero dovuto maturare all'esito dei sedici anni, la maggiore retribuzione parametrale, ove tempestivamente riconosciuta e cioè a decorrere dal settembre 2015 per il , dal primo giugno 2016 per lo , dal luglio 2016 per il Pt_1 Pt_3
e dall'aprile 2017 per il – tutte date antecedenti Parte_2 Pt_4
rispetto alla fine del corso per macchinista – detta attribuzione si sarebbe dovuta trasformare in assegno ad personam – regola sempre osservata in in adesione del generale principio di irriducibilità CP_1
della retribuzione, come chiaramente evincibile dalle busta paga agli atti che attestano documentalmente come ciò, in casi analoghi, sia sempre concretamente accaduto – sicché ove vi fosse stato il passaggio al parametro 175, parte ricorrente avrebbe di riflesso ottenuto un assegno ad personam che avrebbe compensato l'arretramento parametrale a dispetto del mutamento di mansioni. In altre parole, sostenevano di aver diritto ad ottenere il parametro retributivo 175 in base alla progressione automatica prevista dall'art. 2 lettera C.1/1 del
CCNL Autoferrotranvieri, secondo cui tale parametro retributivo viene ottenuto dopo 16 anni di guida effettiva, dovendosi tenere conto ai fini computato nell'anzianità utile ad ottenere la predetta progressione automatica, anche del periodo di formazione e tirocinio da Macchinista.
3 I ricorrenti evidenziavano che il Tribunale in altre occasioni si era pronunciato a favore della loro tesi e concludevano quindi chiedendo la condanna dell' a corrispondere le differenze retributive maturate CP_1
con le diverse decorrenze indicate in ricorso.
Si è costituita in giudizio impugnando e contestando CP_1
quanto dedotto e richiesto dai ricorrenti chiedendo pertanto il rigetto del ricorso, sull'assunto della sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Più in dettaglio, parte resistente rilevava che alla data dell'inizio del corso formativo (6.7.2015 per il e 4.4.2016 per gli altri) i Pt_1
ricorrenti non avevano maturato i 16 anni di guida effettiva necessari per ottenere il superiore parametro retributivo rivendicato, con la conseguenza che l'azienda non ha potuto riconoscere lo scatto retributivo superiore.
Deduceva inoltre che il CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre
2000 (cfr. pagg. 75 e ss all. 1 fasc. ricorrenti) stabilisce all'art. 2 rubricato sotto il titolo “norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità” lettera C, a sua volta rubricata, come “Modalità di acquisizione di parametri retributivi”, alcune progressioni automatiche della retribuzione.
Per quanto qui interessa, al citato punto C.1/1, nell'ambito della Terza
Area professionale, Area Operativa Esercizio, Sezione automobilistico, filoviario e tranviario è previsto che un Operatore di Esercizio, inquadrato inizialmente con il parametro retributivo 140, raggiunga automaticamente, dopo un periodo di 6 anni di guida effettiva, il superiore parametro 158 (Op. Es P. 2), nonché, dopo 16 anni di guida effettiva, l'ulteriore superiore parametro retributivo 175. Ciò emerge con chiarezza dalla contrattazione collettiva e più in dettaglio da una
4 tabella relativa all'Area Operativa Esercizio, di appartenenza dei ricorrenti, in cui sono riportati gli scatti parametrali e gli anni di guida effettiva necessari al conseguimento dei parametri superiori. Il successivo punto C.2/1 stabilisce poi espressamente le modalità di determinazione del periodo di guida effettiva necessario per procedere al calcolo dell'anzianità utile ad ottenere lo scatto di parametro retributivo. Infatti, dopo aver indicato che “l'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche”, tra le quali è compresa la qualifica di Operatore di esercizio posseduta dai ricorrenti, il predetto punto C.2/1 stabilisce quali siano i periodi che non contribuiscono al computo dell'anzianità per la progressione. Così dunque esso si esprime: “dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi”.
Rilevava poi la convenuta che lo stesso CCNL chiarisce quali siano i periodi da considerare sempre ai fini della predetta anzianità: “non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali. Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur
5 essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio”. Deduceva quini parte resistente che la ratio della previsione contrattuale collettiva va individuata nell'esigenza di garantire una progressione automatica in caso di svolgimento delle mansioni di "guida effettiva" per il periodo determinato dalle parti contrattuali, salvaguardando tuttavia particolari ipotesi in cui tali mansioni non siano state concretamente esercitate o per particolari ragioni soggettive inerenti la persona del lavoratore, espressamente previste, ovvero per esigenze aziendali.
In tale ottica, la partecipazione volontaria alla selezione interna per macchinisti costituisce – a detta della resistente - ipotesi rientrante nelle ragioni soggettive dei ricorrenti, legate ad evidenti motivi di opportunità nell'ambito della modifica delle mansioni (diverso orario di lavoro, diversa mansione attinente alla condotta di treni anziché legata alla conduzione di mezzi nel traffico cittadino, etc…) e non è invece riconducibile alle “esigenze aziendali” richiamate dalla norma della contrattazione collettiva che costituiscono una forma di adibizione d'imperio allorquando venga disposta unilateralmente dall'Azienda.
La resistente osservava pertanto che alla luce della normativa collettiva sopra riportata nessuno dei ricorrenti ha maturato il computo necessario per l'ottenimento del parametro superiore, ossia i 16 anni di guida effettiva.
Osservava inoltre che la partecipazione al bando di concorso per CP_1
la formazione della graduatoria di cinquanta macchinisti da assegnare alle linee metro ferroviarie era stato atto volontario dei ricorrenti, che avrebbero invece potuto continuare liberamente il loro percorso da
6 Operatori di esercizio. Non si era trattato in alcun modo di una riqualificazione coatta ad altra mansione o di un atto unilaterale di di adibizione ad altre mansioni per esigenze aziendali, ma di una CP_1
scelta (di opportunità) dei lavoratori, che quindi erano stati distolti dalle mansioni di autista allorché avevano iniziato il loro iter formativo conclusosi poi per tutti con l'acquisizione della qualifica di
“macchinista”.
Esponeva inoltre la convenuta che le disposizioni gestionali in forza delle quali era stata indetta la prova selettiva per macchinisti non erano cogenti nei confronti dei ricorrenti, come per qualunque altro lavoratore. Precisava inoltre che la stessa locuzione “esigenze di servizio” rinvenibile nelle disposizioni gestionali in atti non era attinente alla necessità di partecipare al concorso interno, quanto alla necessità di conseguire la qualifica per poter essere adibiti da parte dell'azienda alle diverse linee metroferroviare “secondo le esigenze di servizio”.
Le 'esigenze di servizio' di cui al CCNL che per contro costituiscono l'eccezione alla interruzione dell'anzianità di qualifica ricorrerebbero solo quando disposte unilateralmente dall'Azienda nei confronti dei singoli lavoratori per modificarne le mansioni.
L'adibizione a mansioni diverse dalla guida non è stato un atto d'imperio dell'Azienda, ma il frutto di una scelta volontaria dei ricorrenti di partecipare ad una selezione interna, consapevoli delle opportunità di una siffatta modifica parametrale.
Parte resistente escludeva quindi che i ricorrenti fossero stati distolti dalle loro mansioni di guida per interessi aziendali, rilevando piuttosto nel caso in esame interessi personali dei lavoratori alla partecipazione
7 ad un concorso interno per l'acquisizione di altro e diverso profilo professionale e parametro retributivo.
La resistente escludeva quindi che, alla luce di quanto rilevato, si fosse verificata una riduzione della retribuzione dei ricorrenti tale da giustificare l'erogazione di assegni ad personam per una qualifica non ancora conseguita.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Il CCNL autoferrotranvieri 27 novembre 2000 disciplina, all'art. 2 rubricato sotto il titolo “norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”, lettera C, a sua volta rubricata “Modalità di acquisizione di parametri retributivi”, alcune ipotesi di progressione automatica della retribuzione.
In particolare, al punto C.1/1, nell'ambito della Terza Area
Professionale, Area Operativa Esercizio, Sezione automobilistico, filoviario e tranviario, è previsto che un Operatore di Esercizio, inquadrato inizialmente con il Parametro Retributivo 140, raggiunga automaticamente, dopo un periodo di 6 anni di guida effettiva, il superiore parametro 158 (Op. Es P2), nonché, dopo 16 anni di guida effettiva, l'ulteriore superiore parametro retributivo 175. Il tutto è chiaramente illustrato, all'interno di detto CCNL, da una tabella relativa appunto all'Area Operativa Esercizio, cui appartengono i ricorrenti, in cui sono riportati gli scatti parametrali e gli anni di guida effettiva necessari al conseguimento dei parametri superiori (v. doc. 1 della
8 produzione di parte resistente, recante lo stato di servizio e l'appartenenza dei ricorrenti). Nella terza Area professionale sono poi definite le mansioni dell'operatore di esercizio “Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario. Profili e parametri. Operatore di esercizio (140 -158 - 175 - 183) Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
Il successivo punto C) del medesimo art. 2 si occupa poi delle
“Modalità di acquisizione di parametri retributivi” e in tale contesto il seguente punto C.2/1 disciplina le modalità di determinazione del periodo di guida effettiva necessario per procedere al calcolo dell'anzianità utile ad ottenere lo scatto di parametro retributivo. Dopo aver indicato che “L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche”, tra le quali vi è la qualifica di operatore di esercizio posseduta dai ricorrenti, il predetto punto C.2/1 stabilisce quali siano i periodi non utili ai fini del computo dell'anzianità. Così,
“dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di: a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di
9 guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi”.
La medesima disposizione chiarisce altresì che “non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali. Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.”
I ricorrenti, tutti assunti con mansioni di conducente di linea e qualifica di operatore di esercizio, parametro retributivo 140, hanno conseguito il parametro retributivo superiore 158, il in data 23.8.2002, lo Pt_1 Pt_3
il 15.3.2003, il il 30.3.2003 e il il 13.3.2003. . Parte_2 Pt_4
Il 26 febbraio 2015 allo scopo di formulare una graduatoria per CP_1
coprire il fabbisogno di 50 Macchinisti Par. 153, pubblicava la
Disposizione Gestionale n. 19 (v. doc. 3 della produzione di parte resistente), con la quale venivano illustrati i requisiti da possedere per essere inseriti nella graduatoria, precisandosi che al corso di formazione sarebbero stati ammessi i primi sessanta in graduatoria.
I ricorrenti che, come detto, erano tutti Operatori di Esercizio Par.158, presentavano domanda di partecipazione alla prova selettiva finalizzata alla ricerca di personale di cui alla predetta disposizione gestionale (v. all. 2 alla memoria di parte resistente).
Tutti i ricorrenti, inizialmente non ammessi alla procedura (v. disp. gest. n. 49 del 10.4.2015 – doc. 3 allegato alla memoria della resistente), erano poi ammessi il con disposizione gestionale n. Pt_1
10 89 del 24.6.2015 (dov. 4 conv.), e con disposizione Pt_4 Pt_3
gestionale n. 52 del 25.3.2016 (doc. 5 conv.) e il con Parte_2
disposizione gestionale n. 54 del 31.3.2016 (doc. 6 all. alla memoria di parte resistente)
Con la già menzionata Disposizione Gestionale n. 89 del 24 giugno
2015 era reso noto l'avvio del corso di formazione Macchinisti per il giorno 6 luglio 2015, con il relativo elenco dei lavoratori ammessi tra i quali rientrato per rinuncia di altro aspirante (v. Parte_1
doc.
4 - disposizione gestionale n. 89 del 24 giugno 2015). Per quanto riguarda invece gli altri ricorrenti, il era chiamato a Parte_2
presentarsi il 4.4.2016 come da Disposizione Gestionale n. 54 del
31.3.2016 (all. 6 conv.). Nella medesima data del 4.4.2016 era inoltre disposto con disposizione gestionale n. 52 del 25.3.2016 (all. 5 conv.)
l'inizio del corso per la selezione di 50 macchinisti par. 153 per altri aspiranti tra i quali anche il e lo . Pt_4 Pt_3
Dal giorno 6 luglio 2015 il e dal giorno 4.4.2016 il Pt_1 Parte_2
lo e il hanno dunque iniziato il corso e sono stati di Pt_3 Pt_4
conseguenza distolti dalle loro mansioni di operatori di esercizio, ovverosia dalla “guida effettiva”.
Tutti i ricorrenti, dunque, hanno smesso di svolgere le mansioni di guida dal 6 luglio 2015 per quanto riguarda il e dal 4 aprile 2016 Pt_1
il lo e il Parte_2 Pt_3 Pt_4
Al termine dei corsi di formazione i lavoratori, dopo aver sostenuto le prove ministeriali ed aver ottenuto l'abilitazione alla guida dei treni, hanno iniziato l'affiancamento e dopo sei mesi hanno ottenuto la qualifica di Macchinista Par. 153 (v. doc. 10 disposizione gestionale n.
24 del 19 febbraio 2016 per quanto riguarda il , doc. 18 - Pt_1
11 disposizione gestionale n. 136 del 16.12.2016 per e Parte_2 Pt_3
. Pt_4
L'affidamento delle mansioni di macchinista ha comportato l'assegnazione ai ricorrenti del parametro retributivo 153. L'azienda, tuttavia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Reg. All. A) al R.D.
148/1931, ha attribuito a tutti i ricorrenti di un assegno ad personam, pari alla differenza tra il parametro 158 e il parametro 153.
Tanto chiarito, è pacifico che i ricorrenti alla data di inizio dei corsi di formazione e tirocinio non avessero maturato i 16 anni di guida effettiva, necessari per ottenere il superiore parametro retributivo rivendicato con il presente ricorso.
Questione controversa è tuttavia quella attinente alla necessità di verificare se detto periodo di tirocinio possa essere ritenuto utile ai fini della maturazione dei 16 anni necessari per il conseguimento del parametro superiore.
E' pacifico che la Disposizione Gestionale n. 19/2015 del 26.2.2015 venne emanata per “coprire il fabbisogno di 50 macchinisti”, così come
è pacifico che i ricorrenti vennero distolti dalla guida effettiva per consentirgli di partecipare alla formazione necessaria per l'acquisizione della professionalità (e quindi della qualifica) di macchinista. Appare quindi possibile sostenere che i ricorrenti, “pur essendo idone[i] alla guida, sia[no] stat[i] adibit[i] a tali diverse mansioni [ossia, come detto,
a quelle di macchinisti in affiancamento] inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio [e] di delibere aziendali .. motivati da esigenze di servizio” (v. testualmente citato punto C. 2/1).
Sostiene l resistente che i suddetti periodi di tirocinio CP_1
dovrebbero essere detratti dall'anzianità di qualifica in quanto l'adibizione alle suddette mansioni diverse dalla guida effettiva, ancorché determinata da esigenze di servizio, non sarebbe stata
12 determinata da un atto di imperio della datrice di lavoro, ma il frutto della scelta volontaria dei ricorrenti di partecipare alla selezione per
Macchinisti.
Tale interpretazione appare però del tutto svincolata dal dato letterale della richiamata disposizione, la quale, ai fini della maturazione dell'anzianità di qualifica e quindi della progressione del parametro retributivo, attribuisce rilievo solo al fatto oggettivo dell'esistenza di un'esigenza di servizio che giustifichi l'adibizione ad altre mansioni.
La richiesta dei lavoratori di partecipare al corso di formazione necessario al conseguimento della professionalità necessaria all'espletamento delle diverse mansioni (“comunque inerenti attività proprie dell'azienda” e da questa richieste per “esigenze di servizio”) non può valere quindi ad incidere sulla rilevanza del suddetto periodo di formazione ai fini del computo dell'anzianità maturata nelle mansioni di provenienza.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, depone in tal senso, oltre che il chiaro tenore letterale della disposizione richiamata, anche la lettura complessiva delle clausole di cui al citato punto C.2/1, che considera non computabili ai fini dell'anzianità di qualifica i periodi di assenza comunque determinatasi, ma solo per la parte eccedenti i 360 giorni, ed esclude la detraibilità dei periodi di astensione per maternità (anche facoltativa) ed i permessi sindacali;
con ciò riconoscendo l'irrilevanza, ai fini del computo di taluni periodi di mancato svolgimento dell'attività lavorativa per il calcolo dell'anzianità di qualifica, di libere scelte del lavoratore, che abbiano portato al mancato svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
La disposizione citata tipizza quindi ipotesi in cui, nonostante il mancato svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di
13 appartenenza, il decorso del tempo comunque incide sull'anzianità di qualifica, essendo invece del tutto irrilevante se il predetto mancato svolgimento dipenda da una libera scelta del lavoratore o da un atto di imperio della datrice di lavoro e rilevando piuttosto la sussistenza in concreto delle obiettive condizioni tipizzate ovvero, per quel che qui interessa, l'adibizione a mansioni diverse da quelle proprie della qualifica per esigenze di servizio.
Per completezza, è poi appena il caso di aggiungere che l'interpretazione fornita dalla resistente condurrebbe all'inaccettabile conseguenza che il periodo necessario al completamento dell'iter formativo per la nomina a macchinista non assumerebbe rilievo né ai fini del computo dell'anzianità nella qualifica di provenienza (operatore di esercizio), né ai fini del computo dell'anzianità nella qualifica di destinazione (macchinista).
Tanto chiarito, si osserva che gli stessi ricorrenti hanno evidenziato in ricorso (cfr. pag. 1 dell'atto introduttivo) che alla stregua del CCNL applicato (art. 4 pagina 116 CCNL doc.1), avrebbero dovuto maturare lo scatto parametrale da 158 a 175 dopo sedici anni di guida effettiva e cioè il 23 agosto 2015 il mentre, in ragione di alcune assenze che Pt_1
hanno ritardato la maturazione del predetto periodo, il primo giugno
2016 lo , il primo luglio 2016 il il primo aprile 2017 Pt_3 Parte_2
il Considerato che non vi è contestazione sulla durata dei Pt_4
periodi di tirocinio e formazione, né sulle date in cui i ricorrenti hanno diritto a conseguire il superiore parametro richiesto ove si considerino anche i suddetti periodi di tirocinio e formazione, deve dichiararsi che i ricorrenti hanno acquisito il parametro retributivo 175 dalle seguenti date: a decorrere dal mese di settembre del 2015, a Pt_1 Pt_3
decorrere dal mese di luglio 2016, dal mese di agosto 2016 Parte_2
e dal mese di maggio del 2017. Pt_4
14 Segue la condanna della società resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi in separata sede.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che i ricorrenti hanno acquisito il parametro retributivo 175 dalle seguenti date: dall'1.9.2015; Parte_1
dall'1.7.2016; dall'1.8.2016; Parte_3 Parte_2
dall'1.5.2017; Parte_4
2. condanna la società resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi in separata sede;
3. condanna la società resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Rigato
15