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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
personalmente e quale legale rappresentante de Parte_1 [...]
Parte_2
elettivamente domiciliato per la presente procedura in Via Vittorio Veneto 16, Tropea (VV) presso lo studio dell'Avv. Pasquale Daniele Naccari (c.f. ; fax: 0963.666156 PEC: C.F._1 presso cui intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura) Email_1 che li assiste e difende giusta procura posta su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso.
RICORRENTI CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (c.f.: – PEC: C.F._2
t), dall'avvocato Lilia Bonicioli (c.f.: Email_2
, e dall'avvocato Christian Lo Scalzo (c.f.: C.F._3
), in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. C.F._4 Per_1
Notaio in Roma.
[...]
Ogg. Opposizione ordinanza ingiunzione INPS;
intervenuta decadenza ex art 14 L.
689/81
1 Motivazione
1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 , personalmente e quale Parte_3
legale rappresentante della società , Parte_2
adivano il Tribunale di Genova per sentir annullare l'ordinanza ingiunzione numero OI- 002762990, notificata dall'INPS in data 25/11/2024 con la quale l'istituto chiedeva ai ricorrenti solido fra loro il pagamento della sanzione amministrativa pari a euro 6.738,45 per violazione dell'art 2 c. 1 bis della legge
638 del 1983 in merito al mancato versamento della contribuzione afferente all'anno 2021, per come accertato da un presupposto avviso di accertamento numero Inps 3400 01. 06/02/2000 24.000 64 38 del 06/02/2024 mai notificato né al signor né alla società . Pt_1 Parte_2
I ricorrenti rilevavano l'intervenuta decadenza ex articolo 14 legge 689/ 1981
e che a tal fine l'INPS avrebbe dovuto documentare la data di inizio del procedimento di accertamento e le modalità di ispezione, al fine di consentire al
Giudice di valutare la complessità e la congruità dei tempi di accertamento rispetto al termine di decadenza eccepito.
Rilevavano in ogni caso che laddove l'omesso versamento delle ritenute fosse derivato da controlli automatici sulle comunicazioni obbligatorie un Pt_4
eventuale accertamento notificato a Febbraio 2024 sarebbe certamente tardivo, in considerazione del fatto che l'azienda ha sempre tempestivamente inviato le comunicazioni di denuncia contributiva e pertanto l'INPS, già dal mese di gennaio
2022, era nelle condizioni di poter effettuare l'accertamento con conseguente inizio della decorrenza del termine decadenziale .
Nelle note difensive la difesa di parte ricorrente richiamava la recente sentenza della
Corte Cassazione intervenuta sul punto.
2. l'Inps, costituendosi, confermava che la contestata violazione dell'articolo 2 comma 1 bis della legge 463/ 83 in ragione del mancato versamento delle
2 ritenute relative all'anno 2021. Precisava che tale violazione era stato oggetto di accertamento conclusosi con verbale ritualmente notificato alla società e al suo legale rappresentante.
Sulla base di tali difese la causa può essere decisa allo stato degli atti
3. L'opposizione proposta avverso l'altra ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - (anche) l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983,
n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016,
n. 8, così prevede(va):
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
3 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia
è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio 2023, n.
48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Come anche indicato dall'INPS nella propria Circolare del 5.7.2016, n. 121
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, “… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso
4 versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo
1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia”.
Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza
Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000.
Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali
e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>.
Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla
(parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 novembre
1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento
e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di
5 gennaio dell'anno considerato, abbia superato i 10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>.
Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 dicembre) e si consuma e cessa il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando tutte le omissioni) della menzionata soglia.
Per quanto rileva nella presente sede, l'atto di accertamento INPS per omessi versamenti - anno 2021 è quindi relativo al periodo dicembre 2020 – novembre 2021.
L'omissione del versamento non è contestata e deve darsi per provata .
4. Parte opponente sostiene la decadenza dell'INPS dalla potestà sanzionatoria, per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981, decorrente (quanto meno) dall'1.1.2018.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso in questione, la notificazione dell'atto di accertamento è avvenuta, alla luce delle produzioni dell'INPS, il giorno 4.3.2024 presso l'indirizzo, non contestato del signor . Irrilevante che la persona incaricata al ritiro non avesse il potere o la Pt_1
delega al ritiro di atti, poiché ciò che determina la validità della notifica è il
6 raggiungimento del plico all'indirizzo esatto del destinatario e la consegna da parte dell'agente notificatore a persona incaricata, anche in via di fatto, al ritiro.
Secondo l'INPS, tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
La tesi dell'Istituto, tuttavia, non persuade.
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
7 Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l'INPS), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Nella menzionata Circolare n. 121 del 5.7.2016, si indica che “Il
[...]
- con propria Controparte_2
Circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, nel fornire le prime indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 8/2016, con riguardo alla novella dell'art. 2, comma 1-bis della legge n. 638/1983, in considerazione del meccanismo che definisce la non punibilità con la sanzione penale né l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa del datore di lavoro laddove lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione, “… ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio.
Sul punto è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione del
27.3.2025 n. 8152 , secondo la quale "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, l'INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato
a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata
8 trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'INPS alcuna attività istruttoria"
La questione appare quindi oggi risolta in tema di applicabilità del termine decadenziale.
Più complessa è l'individuazione del dies a quo da cui decorre tale termine.
Entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1-bis - da euro
10.000 a euro 50.000”.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma nella successiva Circolare INPS
25.2.2022, n. 32, e nel Messaggio INPS del 27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva. Nonché nella Circolare INPS n. 1931/2023
(sulla riduzione delle sanzioni e sul nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo
23 del d.l. 4.5.2023, n. 48).
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n.
689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
5. E' da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della
9 violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019).
Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez.
2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).
10 Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto
<… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>> (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 dicembre 2022. Nel contempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 1 gennaio dell'anno successivo (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l'INPS è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati
(in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
5.1. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che nell'atto di accertamento rivolto all'odierno ricorrente, si è fondato sull'accertamento del mancato versamento di tutto quanto denunciato nei modelli UNIEMENS del 2021 .
Se ne ricava che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto e pertanto gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di
11 lavoro, sulla base dei flussi Uniemens, e quanto effettivamente dai ricorrenti versato, in relazione alle singole mensilità.
Se ne deduce la disponibilità, in capo all'INPS, di strumenti telematici e informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali.
La stessa citata Circolare INPS del 5.7.2016, n. 121, dopo aver delineato, nei termini di cui si è detto, “l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre), ne deduce che “tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione”.
Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l'INPS effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Non emergono, dunque, elementi indicativi della “complessità delle indagini” .
Ciò non toglie che - come anticipato - all'INPS deve accordarsi un certo lasso di tempo, necessario per valutare i dati a disposizione .
Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l'INPS deve vagliare in relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi Uniemens di novembre (che può prolungarsi fino al primo giorno lavorativo di gennaio e che, evidentemente, condiziona la possibilità di controllo da parte dell'Istituto), appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta,
12 un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all'INPS per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del “contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal 2 gennaio o dal primo giorno non festivo dell'anno successivo.
Nella specie, allora, la comunicazione dell'illecito, avvenuta il 4.3.2024, deve ritenersi tardiva, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale.
Erano infatti trascorsi, al momento della comunicazione, ben più di 180 giorni .
La decadenza dell'INPS dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ancora sub iudice e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Alla soccombenza INPS consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice definendo il giudizio,
3. annulla l'ordinanza ingiunzione INPS numero O 3401 06/02/2024.0006438 del
6.2.2024 dichiara che nulla è dovuto dalle parti ricorrenti all'INPS a tale titolo;
4. condanna l'INPS. in persona del suo legale rappresentante pro tempore. a rifondere le ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in euro 2697,00 oltre spese generali , oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 04/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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