Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2024, n. 7923
CASS
Sentenza 23 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 12 febbraio 2024, con il relatore Dott. Marco Dell'Utri. Le parti in causa sono un ricorrente, che ha chiesto il risarcimento dei danni subiti iure haereditatis a seguito del decesso della sorella in un incidente stradale, e due compagnie assicurative, che hanno contestato la richiesta. Il ricorrente sosteneva di aver dimostrato la lucidità della vittima prima del decesso, invocando il risarcimento per danno morale terminale, mentre le assicurazioni negavano la risarcibilità di tale danno, ritenendo che non vi fosse stata una sofferenza apprezzabile prima della morte.

Il giudice ha accolto i motivi di ricorso del ricorrente, evidenziando che la prova della lucidità della vittima era stata adeguatamente documentata e che il danno morale terminale è risarcibile indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso. Inoltre, la Corte ha rilevato l'erronea esclusione della risarcibilità del danno catastrofale e ha sottolineato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa antagonista. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato per un nuovo esame, con la regolazione delle spese legali.

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Massime2

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell'appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

Commentario1

  • 1Danno biologico terminale: criteri equitativi autonomi, distinti dal danno permanente
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2026

    Il caso. Una donna affetta da grave obesità e ipertensione veniva sottoposta a un intervento di by-pass gastrico presso una casa di cura privata. Nel decorso post-operatorio manifestava dolori addominali, difficoltà respiratorie e progressivo peggioramento delle condizioni generali; gli accertamenti strumentali venivano eseguiti con grave ritardo. Il successivo intervento d'urgenza si rivelava tardivo: la paziente decedeva quattro giorni dopo l'operazione. I familiari stretti avviavano un'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria nei confronti della casa di cura e dei medici dell'equipe chirurgica. Le decisioni dei giudici di merito Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2024, n. 7923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7923
Data del deposito : 23 marzo 2024

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