Sentenza 23 marzo 2024
Massime • 2
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell'appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Commentario • 1
- 1. Danno biologico terminale: criteri equitativi autonomi, distinti dal danno permanenteAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2026
Il caso. Una donna affetta da grave obesità e ipertensione veniva sottoposta a un intervento di by-pass gastrico presso una casa di cura privata. Nel decorso post-operatorio manifestava dolori addominali, difficoltà respiratorie e progressivo peggioramento delle condizioni generali; gli accertamenti strumentali venivano eseguiti con grave ritardo. Il successivo intervento d'urgenza si rivelava tardivo: la paziente decedeva quattro giorni dopo l'operazione. I familiari stretti avviavano un'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria nei confronti della casa di cura e dei medici dell'equipe chirurgica. Le decisioni dei giudici di merito Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2024, n. 7923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7923 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresen- tante, rappresentata e difesa dall'avv.to FRANCESCO MINNA;
- controricorrente -
e ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to MICHELE CLEMENTE;
- controricorrente -
Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 avverso la sentenza n. 221/2021 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 12/02/2024 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in per- sona del dott. ALESSANDRO PEPE;
uditi difensori delle parti con comparsi in udienza;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 22/02/2021, la Corte d'appello di Lecce, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.) e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha rigettato la do- manda proposta da IU SA per la condanna della Amis- sima Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni subiti iure haeredi- tatis dal SA a seguito del decesso della propria sorella, NA RI, verificatosi in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giu- dizio, in occasione del quale la sorella del SA, terza trasportata su una vettura assicurata dalla Carige Assicurazioni s.p.a. (di seguito divenuta Amissima s.p.a.), subiva lesioni personali tali da condurla al decesso nell'arco di circa due ore e mezzo dal fatto. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte d'appello ha evi- denziato come il decesso della sorella del SA fosse avvenuto in termini di sostanziale immediatezza rispetto al sinistro, senza il ricorso di alcun apprezzabile lasso di tempo idoneo a consentire il riconosci- mento di alcun danno biologico terminale sofferto dalla vittima, e senza che quest'ultima avesse altresì potuto subire alcun danno morale ca- 2 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 tastrofale, tenuto conto, al di là della decisività dell'immediatezza tem- porale del fatto, della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, della conservazione, da parte della vittima, di una condizione di luci- dità, successiva al sinistro, sufficiente a consentirne la percezione della morte imminente. 3. Con la medesima decisione, la corte territoriale, nel rigettare l'appello incidentale proposto dal SA, ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disatteso la domanda propo- sta dall'istante per risarcimento dei danni sofferti iure proprio, avendo il giudice d'appello espressamente accertato l'avvenuta esercizio, da parte del SA, di un'azione risarcitoria riconducibile alla previ- sione di cui all'art. 141 c.d.a. (codice delle assicurazioni), con la con- seguente impossibilità di invocare, in tale contesto processuale, il ri- sarcimento di danni diversi da quelli direttamente subiti dalla terza tra- sportata;
e tanto, sia nei confronti della Amissima Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava la vittima), sia nei confronti della Allianz s.p.a., compagnia assicuratrice del veicolo antagonista. 4. Avverso la sentenza d'appello, IU SA propone ri- corso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.
5. La Amissima Assicurazioni s.p.a. e la Allianz s.p.a. resistono con due distinti controricorsi. 6. Tutte e tre le parti costituite hanno depositato memoria. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 29958/2023 resa in data 27/10/2023, il Collegio della Terza sezione civile ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in udienza pubblica, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. 3 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 8. IU SA e la Allianz s.p.a. hanno depositato nuova memoria. 9. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento del primo e del secondo motivo, con il rigetto dei restanti, ed insistendo per tali conclusioni in sede di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di natura processuale sollevate dalla Amissima s.p.a. con le quali si contesta, ai fini della procedibilità del ricorso, la possibilità di far luogo al deposito in forma cartacea del ricorso dopo aver provveduto alla relativa notifi- cazione per via telematica, nonché l'idoneità del deposito del ricorso e della relazione di notificazione in fotocopia privi dell'attestazione della relativa conformità agli originali. 2. A tale riguardo, osserva il Collegio come, mentre, da un lato, la possibilità di far luogo al deposito in forma cartacea del ricorso di- scende, nella specie, dall'inapplicabilità ratione temporis dell'obbliga- torietà delle forme telematiche per il deposito degli atti in Corte di cas- sazione (divenuto vincolante per legge unicamente dal 1° gennaio 2023: cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023, Rv. 667428 – 01, in relazione all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applica- bile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decor- rere dal 1° gennaio 2023), dall'altro, varrà considerare l'avvenuta at- testazione della conformità agli originali delle fotocopie del ricorso e della relativa relazione di notificazione da parte del ricorrente attra- 4 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 verso un'unica dichiarazione (ritualmente depositata agli atti del giudi- zio), da ritenersi ragionevolmente estensibile, sul piano interpretativo, a ciascuno di tali atti.
3. Nel merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 183, co. 7, 184, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente ritenuto che il SA non avesse fornito la prova della condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel tempo intercorso tra il sinistro stradale e il decesso della stessa, con il conse- guente erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno c.d. “morale terminale” rivendicato iure haereditario. In particolare, il ricorrente contesta la decisione della corte d'ap- pello nella parte in cui ha rilevato di non aver rinvenuto la cartella cli- nica della SA tra gli atti del giudizio, a dispetto dell'avvenuta formale produzione, da parte dell'odierno ricorrente nel corso del primo grado del giudizio, di tale cartella clinica, nella quale era contenuta la formale attestazione della condizione di piena coscienza e lucidità della SA a seguito del sinistro e prima del decesso. 4. Il motivo è fondato. 5. Osserva il Collegio come, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di 'non dispersione (o di acquisizione) della prova' - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce 5 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente of- ferto in comunicazione (Sez. U, sentenza n. 4835 del 16/02/2023, Rv. 666889 - 01). 6. Nel caso di specie, all'interno dell'odierno ricorso risultano indi- cati (come peraltro osservato anche nella memoria depositata dal Pro- curatore generale presso la Corte di cassazione) i documenti prodotti in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata il 14 ottobre 2011, ovvero gli atti della 'cartella clinica' riguardante la Sapo- naro, costituiti dal referto della consulenza specialistica del reparto di chirurgia dell'Ospedale di Ostuni, dalla scheda di ambulanza e dal re- ferto della consulenza specialistica del servizio di rianimazione dell'Ospedale di Ostuni: atti, tutti, in cui appare inequivoca la descri- zione di una paziente “vigile e cosciente”.
7. Sempre nel ricorso (a pagg. 28-29), l'odierno istante fornisce il riscontro della produzione di tali atti mediante l'attestazione del giudice unico, all'udienza del 1° dicembre 2011, in cui il giudice “ammette i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, ammette i documenti prodotti dalla stessa”, nonché il riscontro della condizione “vigile e cosciente” della paziente (“orientata nel tempo e nello spazio” e “in lieve stato di agitazione”) contenuto nella comparsa conclusionale d'appello del Sa- ponaro (ed ivi riportato). 8. Sulla base di tali premesse, avendo il ricorrente adeguatamente attestato l'avvenuta produzione della cartella clinica (attraverso la ri- produzione in ricorso della memoria depositata in primo grado, con la quale si dà atto dell'avvenuta produzione della copia fotostatica della 6 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 cartella clinica, dalla quale, secondo quanto riprodotto nello stesso ri- corso, risulterebbe attestata la condizione di lucidità e di coscienza della SA nel periodo intercorrente tra il sinistro e il momento del relativo decesso), la decisione impugnata deve ritenersi erronea e ille- gittima nella parte in cui, non avvedendosi della produzione in esame, ha ritenuto non comprovata la circostanza dedotta (di evidente decisi- vità ai fini della soluzione dell'odierna controversia), senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti (decisivi) mancanti benché pre- cedentemente prodotti nel corso del giudizio. 9. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda proposta dal ricorrente per il risarcimento iure haereditario del danno catastrofale (o danno 'morale terminale') subito dalla vittima, in forza della scorretta premessa per cui la risarcibilità di tale danno sarebbe esclusa là dove tra l'evento e il decesso non fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo di almeno 24 ore. 10. Il motivo è fondato. 11. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale ter- minale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della pro- pria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo 7 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'in- tensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudi- zio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescin- dere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01). 12. Ciò posto, al di là della questione concernente la dimostrazione in giudizio della lucidità della vittima nell'imminenza del decesso (que- stione in questa sede già trattata in corrispondenza del primo motivo d'impugnazione), il principio di diritto appena richiamato vale ad atte- stare l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha rite- nuto di escludere la risarcibilità del danno catastrofale in ragione della mancata persistenza di una lucida agonia per un lasso di tempo ap- prezzabile (cfr. pagg.
6-7 della sentenza impugnata). 13. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, de- gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 18 disp. att. c.p.c., nonché, infine, per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente rigettato la do- manda di risarcimento dei danni avanzata dall'odierno ricorrente iure proprio per effetto della perdita della propria sorella, senza giustificare sul piano argomentativo la ritenuta irrilevanza dell'avvenuta citazione 8 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 in giudizio della Allianz s.p.a., quale compagnia assicuratrice del vei- colo antagonista a quello sul quale viaggiava la terza trasportata (vei- colo antagonista pacificamente riconosciuto quale responsabile esclu- sivo del sinistro), e senza considerare la dichiarazione con la quale la Amissima Assicurazioni s.p.a. aveva espressamente rinunciato ad ec- cepire il proprio difetto di legittimazione passiva, contestualmente af- fermando di voler gestire la lite anche per la Allianz s.p.a. rimasta con- tumace dopo la relativa citazione in giudizio. 14. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 107 c.p.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente disatteso le domande di risarcimento di danni avanzate iure pro- prio e iure haereditatis dal SA nei confronti della Allianz s.p.a., sul falso presupposto dell'avvenuta evocazione in giudizio di quest'ul- tima ai soli fini della litis denuntiatio, a dispetto dell'espressa proposi- zione, nei confronti della medesima Allianz s.p.a., delle richiamate do- mande risarcitorie. 15. Osserva il Collegio come, sulla base di quanto desumibile dalla lettura e dall'interpretazione degli atti processuali relativi al giudizio di primo grado (in questa sede pacificamente esaminabili e valutabili, trattandosi della decisione, in sede di legittimità, della denuncia di un error in procedendo: cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023 Rv. 667816 - 02), a seguito della chiamata iussu iudicis di Allianz s.p.a., il SA ebbe a proporre, nei relativi confronti, una specifica domanda risarcitoria fondata sugli artt. 2043 e 2054 c.c., con la conseguenza che il coinvolgimento di detta compagnia (in nessun caso qualificabile alla stregua di una mera litis denuntiatio) avrebbe 9 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 necessariamente imposto l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti del responsabile civile, ossia del proprietario del veicolo antago- nista (rispetto a quello assicurato da Amissima s.p.a.) assicurato da Allianz s.p.a.. 16. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto comporta, di conseguenza, l'inevitabile riscontro della nullità, tanto della sentenza di primo grado, quanto della sentenza d'appello, emesse in relazione alla domanda di risarcimento dei danni sofferti dal SA e proposta da quest'ultimo nei confronti di Allianz s.p.a. (ol- tre che di Amissima s.p.a.), con la conseguente necessità di rimettere le parti relative a tale lite dinanzi al giudice di primo grado (nella specie, il Tribunale di Brindisi), ai sensi dell'art. 354 c.p.c., previa separazione della causa relativa a tale domanda rispetto alla diversa causa relativa alla domanda risarcitoria proposta dal SA nei confronti di Amis- sima s.p.a. per il risarcimento del danno iure haereditatis. 17. Sulla base di tali premesse – separata la causa relativa alla domanda di risarcimento dei danni sofferti dal SA (anche) nei confronti di Allianz s.p.a., rispetto alla causa relativa alla domanda di risarcimento del danno iure haereditatis proposta dal SA nei confronti di Amissima s.p.a. – rilevata la fondatezza dei primi due mo- tivi di ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impu- gnata in relazione a tali due motivi, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. 10 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13017/2021 Numero sezionale 483/2024 Numero di raccolta generale 7923/2024 Data pubblicazione 23/03/2024 18. Rilevata, inoltre, la fondatezza del terzo e del quarto motivo, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in rela- zione a tali due motivi, con il conseguente rinvio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al Tribunale di Brindisi (quale giudice di primo grado), cui è al- tresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composi- zione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Accoglie il terzo e il quarto motivo;
cassa in relazione senza impu- gnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, cui è altresì rimesso di provve- dere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 12 febbraio 2024. Il Consigliere est. Marco Dell'Utri Il Presidente Giacomo Travaglino 11 Udienza del 12 febbraio 2024 - R.G. n. 13017/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri