TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14271 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale Ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Manuela
TI, nell'udienza del 15/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 1 comma, la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo nella causa iscritta al n. 72489 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
, rappresentato e difeso – giusta procura – Parte_1 dall'avv. CIANCA ORIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA C. RASPONI 40 ROMA
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_1 dall'avv. BRAGAGLIA ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ROBERTO ADRIGO' 42 ROMA
Convenuto difeso e rappresentato dall'avv. Controparte_2
ON NE in indirizzo telematico
Convenuto chiamato in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
PQM
Il Tribunale di Roma, sez.VI^ civile, in persona del giudice, dott.ssa
Manuela TI, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17535/19 proposta da Parte_1 nel contraddittorio di e Controparte_1 Controparte_2 così decide: 1) Accoglie l'opposizione in parte per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 17535/19; 2) Accoglie la domanda della parte opposta e per l'effetto dichiara l'opponente dovuta al pagamento della somma di euro 3750,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda dell'11.07.19 alla data odierna (pari a complessivi euro 4154,05);
1 2
3) Accoglie la domanda di riduzione del canone, individuata nel 30% nel godimento dell'immobile per i mesi da febbraio 2017 al maggio
2018 e, per l'effetto, dichiara la parte locatrice Controparte_1 tenuta a restituire alla parte conduttrice il 30% del canone riscosso per complessive euro 3375,00, oltre interessi dalla domanda del
10.11.19 alla data odierna (pari a complessivi 3729,61 euro); 4) Previo accertamento della compensazione tra gli importi di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo condanna la parte opponente al versamento in favore della parte opposta della differenza che residua pari ad euro 424,44 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo;
5) Rigetta per le ragioni di cui in motivazione nel resto la domanda risarcitoria di parte opponente nei confronti di parte opposta;
6) Dichiara estinta la domanda dell'opponente nei confronti del per omessa notifica (ex art. 307 cpc comma 3); CP_2
7) Accoglie la domanda riconvenzionale di e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1 locatrice della somma di euro 1250,97 per oneri condominiali insoluti oltre interessi di legge dalla data della costituzione con comparsa di costituzione al soddisfo;
8) Accoglie la domanda trasversale della parte opposta e per l'effetto condanna il tenuto a manlevare Controparte_3 la prima per il credito accertato al punto 3 del presente dispositivo pari 3375,00, oltre interessi dalla domanda del 10.11.19 alla data odierna;
9) Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di euro 1700,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;
10) condanna il a corrispondere all'opposto le spese di lite CP_2 liquidate in euro 1200,00 oltre accessori di legge.
Motivazione in giorni 60.
Così deciso in Roma, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela TI
2
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale Ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Manuela
TI, nell'udienza del 15/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 1 comma, la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo nella causa iscritta al n. 72489 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
, rappresentato e difeso – giusta procura – Parte_1 dall'avv. CIANCA ORIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA C. RASPONI 40 ROMA
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_1 dall'avv. BRAGAGLIA ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ROBERTO ADRIGO' 42 ROMA
Convenuto difeso e rappresentato dall'avv. Controparte_2
ON NE in indirizzo telematico
Convenuto chiamato in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
PQM
Il Tribunale di Roma, sez.VI^ civile, in persona del giudice, dott.ssa
Manuela TI, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17535/19 proposta da Parte_1 nel contraddittorio di e Controparte_1 Controparte_2 così decide: 1) Accoglie l'opposizione in parte per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 17535/19; 2) Accoglie la domanda della parte opposta e per l'effetto dichiara l'opponente dovuta al pagamento della somma di euro 3750,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda dell'11.07.19 alla data odierna (pari a complessivi euro 4154,05);
1 2
3) Accoglie la domanda di riduzione del canone, individuata nel 30% nel godimento dell'immobile per i mesi da febbraio 2017 al maggio
2018 e, per l'effetto, dichiara la parte locatrice Controparte_1 tenuta a restituire alla parte conduttrice il 30% del canone riscosso per complessive euro 3375,00, oltre interessi dalla domanda del
10.11.19 alla data odierna (pari a complessivi 3729,61 euro); 4) Previo accertamento della compensazione tra gli importi di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo condanna la parte opponente al versamento in favore della parte opposta della differenza che residua pari ad euro 424,44 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo;
5) Rigetta per le ragioni di cui in motivazione nel resto la domanda risarcitoria di parte opponente nei confronti di parte opposta;
6) Dichiara estinta la domanda dell'opponente nei confronti del per omessa notifica (ex art. 307 cpc comma 3); CP_2
7) Accoglie la domanda riconvenzionale di e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1 locatrice della somma di euro 1250,97 per oneri condominiali insoluti oltre interessi di legge dalla data della costituzione con comparsa di costituzione al soddisfo;
8) Accoglie la domanda trasversale della parte opposta e per l'effetto condanna il tenuto a manlevare Controparte_3 la prima per il credito accertato al punto 3 del presente dispositivo pari 3375,00, oltre interessi dalla domanda del 10.11.19 alla data odierna;
9) Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di euro 1700,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;
10) condanna il a corrispondere all'opposto le spese di lite CP_2 liquidate in euro 1200,00 oltre accessori di legge.
Motivazione in giorni 60.
Così deciso in Roma, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela TI
2