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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 11205/2022
PROMOSSA DA
- , (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- , (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Acireale, Corso Sicilia n. 33, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Manciagli dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo CP_1 CodiceFiscale_3
studio dell'Avv. Paolo Lucchesi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio, dinanzi questo tribunale, onendo: CP_1 - che con scrittura privata del 19.9.2011, in qualità di proprietari, hanno concesso all'odierno convenuto, , per tutta la durata della sua vita, l'uso e il godimento di un garage sito in Acireale, frazione Stazzo, via XXI
Aprile n. 17 piano seminterrato, al fine di consentirgli di ricoverarvi la propria automobile;
- che questi, avendo venduto la propria autovettura, attualmente, non lo utilizza per lo scopo per il quale gli
è stato concesso ma se ne serve per usi diversi e anche per realizzare “una serie di azioni vessatorie ed emulative” nei loro confronti;
- che, in particolare, omettendo di custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, vi deposita sacchi colmi di immondizia.
Alla luce di quanto esposto, qualificando il rapporto tra le parti quale comodato gratuito con determinazione di durata ed evidenziando la loro necessità di riavere la disponibilità del garage al fine di consentire alla propria figlia , nata il [...], di parcheggiarvi la propria auto, gli attori hanno chiesto, a Persona_1
questo Tribunale, di pronunciarne la risoluzione anticipata, ai sensi degli artt. 1804 e 1809 del c.c.,.
Il convenuto si è costituito in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. Ha sostenuto, in particolare, di vantare un diritto di uso e godimento per tutta la durata della propria vita sull'immobile oggetto di causa che ha sostenuto di utilizzare costantemente rispettandone la destinazione di garage – deposito.
La causa, istruita con la produzione documentale versata in atti e con prova per testi, sulle conclusioni precisate dalle parti è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 per le memorie e le repliche.
Dalla documentazione versata in atti si rileva:
- che gli attori in data 19.09.2011 hanno acquistato la proprietà dell'appartamento sito in Acireale, frazione
Stazzo, via XXI Aprile n. 17 e dell'annesso garage posto al piano seminterrato dello stesso edificio (all. n.3 fascicolo di parte attrice);
- che, in pari data, con scrittura privata, hanno concesso all'odierno convenuto, padre dell'attrice nonchè alienante dei suddetti immobili, pro quota, insieme alle due figlie e “l'uso e il CP_2 Persona_2
godimento del vano garage da godere per tutta la durata della sua vita” (all. n.3 fascicolo di parte attrice);
- che tale scrittura non regolamenta le modalità di uso e godimento del garage da parte da parte del CP_1
[...]
- che è incontestato tra le parti che il convenuto utilizza il garage per custodire beni suoi personali e non vi ricovera la propria auto;
- che è altresì incontestato che tra le parti, tramite la suddetta scrittura privata, si è instaurato un rapporto di comodato con determinazione di durata, precisamente fino alla morte del comodatario.
Si osserva che trattandosi di comodato a termine bisogna individuare se e come parte comodante, possa riottenere il bene prima della scadenza individuata.
E' bene ricordare che mentre nel contratto di comodato precario, ovvero senza termine di durata, è facoltà del comodante recedere ad nutum e vi è il correlato obbligo del comodatario di restituire il bene non appena il comodante lo richieda, ex art. 1810 c.c., nel contratto di comodato con determinazione di durata, la facoltà del comodante di ottenere il bene prima della scadenza è previsto dal 2° comma dell'art. 1809 cc secondo cui
“se però durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.
La nozione di "urgente e impreveduto bisogno" è chiarita dalla Suprema Corte, nella sentenza a S.U., n. 20448 del 2014, dove viene specificato che "... la portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, ne' capriccioso o artificiosamente (omissis...) indotto”.
E' opportuno evidenziare che con il termine garage viene generalmente indicato, e così questo giudice ritiene debba essere inteso, uno spazio versatile destinato sia al ricovero di autoveicoli che alla custodia di altri beni quali oggetti momentaneamente non utilizzati, attrezzature destinate al lavoro, alle pratiche sportive, agli hobby, al tempo libero ...
Nel caso in esame, gli attori non hanno dimostrato l'esistenza di un bisogno imprevisto e urgente che possa giustificare il rilascio anticipato dell'immobile da parte del convenuto posto che l'esigenza di utilizzare il garage per ricoverarvi all'interno l'auto della propria figlia era certamente prevedibile al momento della concessione del garage in uso e godimento al convenuto in quanto, a quell'epoca, la figlia era già nata.
Gli attori inoltre non hanno offerto elementi dai quali dedurre una obiettiva urgenza di concedere la disponibilità del garage alla propria figlia.
Mancano quindi, nel caso in esame, i requisiti richiesti dal 2° comma dell'art. 1809 cc idonei a consentire la restituzione immediata del bene oggetto di comodato con determinazione di durata.
Si evidenzia ora che dalle dichiarazioni dei testi escussi, della attendibilità dei quali non vi è motivo di dubitare, si apprende che il convenuto nel garage in questione: - non vi parcheggia l'automobile da almeno due anni (al momento dell'escussione) ed è solito depositarvi sacchi che sembrano colmi di rifiuti (dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice);
- incontra difficoltà nel parcheggio in quanto nel garage viene ricoverata anche un'altra auto, non di sua proprietà, il cui ingombro rende difficoltose le manovre (testi indicati da parte convenuta);
- custodisce beni suoi personali e tra questi, in particolare, alcune attrezzature necessarie per l'esercizio della pesca e per la produzione di mosto ad uso domestico che utilizza all'occorrenza (testi indicati da parte convenuta).
Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge, quindi, che il convenuto continua ad usare e godere del garage senza parcheggiarvi la propria auto ma custodendovi beni suoi personali, beni che non possono essere considerati
“res derelictae” in quanto vengono da lui utilizzati all'occorrenza, secondo necessità.
Si osserva altresì che non risulta provato che i sacchi depositati in garage contengano immondizia in quanto i testimoni hanno riferito una loro mera percezione. Precisamente la testimone ha dichiarato: Testimone_1
“attualmente e da alcuni anni nel garage sono accantonati sacchi maleodoranti contenenti diverse cose ad esempio gabbie per uccelli e carta. Secondo me i sacchi contengono spazzatura ”, “mi è stato riferito dagli attori che tali sacchi sono stati depositati Io personalmente ho visto in qualche occasio CP_1 CP_1
mentre si recava in garage e portava con sè dei sacchi ma non ho visto cosa contenevano” (Verbale di causa del 18.09.2023, pag. 1 e 2) e il teste dichiara “ho notato che all'interno del garage vi sono Testimone_2
accantonati sacchi pieni che sembrano contenere rifiuti, ad esempio vecchie gabbie, batterie di auto ecc…”(Verbale di causa del 18.09.2023, pag. 3)
Si osserva inoltre che non si riscontrano nel comportamento del convenuto elementi per ritenere che egli abusi del suo diritto e/o non custodisca e conservi l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia o che assuma comportamenti finalizzati ad arrecare disturbo agli attori.
Alla luce di tali risultanze processuali la richiesta di restituzione del garage avanzata dagli attori deve essere rigettata sia in quanto non sussiste un urgente e impreveduto bisogno dei comodanti che consenta a norma dell'art. 1809 2° comma cc, la restituzione immediata del bene sia perché il convenuto continua a usare e godere del garage conformemente al suo diritto.
Data la particolarità della questione, le spese legali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la richiesta di restituzione, come in parte motiva;
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- Sul gratuito patrocinio si dispone con decreto a parte.
Così deciso il 28.07.2025
La Giudice Onoraria
dott.ssa Carmela Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 11205/2022
PROMOSSA DA
- , (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- , (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Acireale, Corso Sicilia n. 33, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Manciagli dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo CP_1 CodiceFiscale_3
studio dell'Avv. Paolo Lucchesi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio, dinanzi questo tribunale, onendo: CP_1 - che con scrittura privata del 19.9.2011, in qualità di proprietari, hanno concesso all'odierno convenuto, , per tutta la durata della sua vita, l'uso e il godimento di un garage sito in Acireale, frazione Stazzo, via XXI
Aprile n. 17 piano seminterrato, al fine di consentirgli di ricoverarvi la propria automobile;
- che questi, avendo venduto la propria autovettura, attualmente, non lo utilizza per lo scopo per il quale gli
è stato concesso ma se ne serve per usi diversi e anche per realizzare “una serie di azioni vessatorie ed emulative” nei loro confronti;
- che, in particolare, omettendo di custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, vi deposita sacchi colmi di immondizia.
Alla luce di quanto esposto, qualificando il rapporto tra le parti quale comodato gratuito con determinazione di durata ed evidenziando la loro necessità di riavere la disponibilità del garage al fine di consentire alla propria figlia , nata il [...], di parcheggiarvi la propria auto, gli attori hanno chiesto, a Persona_1
questo Tribunale, di pronunciarne la risoluzione anticipata, ai sensi degli artt. 1804 e 1809 del c.c.,.
Il convenuto si è costituito in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. Ha sostenuto, in particolare, di vantare un diritto di uso e godimento per tutta la durata della propria vita sull'immobile oggetto di causa che ha sostenuto di utilizzare costantemente rispettandone la destinazione di garage – deposito.
La causa, istruita con la produzione documentale versata in atti e con prova per testi, sulle conclusioni precisate dalle parti è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 per le memorie e le repliche.
Dalla documentazione versata in atti si rileva:
- che gli attori in data 19.09.2011 hanno acquistato la proprietà dell'appartamento sito in Acireale, frazione
Stazzo, via XXI Aprile n. 17 e dell'annesso garage posto al piano seminterrato dello stesso edificio (all. n.3 fascicolo di parte attrice);
- che, in pari data, con scrittura privata, hanno concesso all'odierno convenuto, padre dell'attrice nonchè alienante dei suddetti immobili, pro quota, insieme alle due figlie e “l'uso e il CP_2 Persona_2
godimento del vano garage da godere per tutta la durata della sua vita” (all. n.3 fascicolo di parte attrice);
- che tale scrittura non regolamenta le modalità di uso e godimento del garage da parte da parte del CP_1
[...]
- che è incontestato tra le parti che il convenuto utilizza il garage per custodire beni suoi personali e non vi ricovera la propria auto;
- che è altresì incontestato che tra le parti, tramite la suddetta scrittura privata, si è instaurato un rapporto di comodato con determinazione di durata, precisamente fino alla morte del comodatario.
Si osserva che trattandosi di comodato a termine bisogna individuare se e come parte comodante, possa riottenere il bene prima della scadenza individuata.
E' bene ricordare che mentre nel contratto di comodato precario, ovvero senza termine di durata, è facoltà del comodante recedere ad nutum e vi è il correlato obbligo del comodatario di restituire il bene non appena il comodante lo richieda, ex art. 1810 c.c., nel contratto di comodato con determinazione di durata, la facoltà del comodante di ottenere il bene prima della scadenza è previsto dal 2° comma dell'art. 1809 cc secondo cui
“se però durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.
La nozione di "urgente e impreveduto bisogno" è chiarita dalla Suprema Corte, nella sentenza a S.U., n. 20448 del 2014, dove viene specificato che "... la portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, ne' capriccioso o artificiosamente (omissis...) indotto”.
E' opportuno evidenziare che con il termine garage viene generalmente indicato, e così questo giudice ritiene debba essere inteso, uno spazio versatile destinato sia al ricovero di autoveicoli che alla custodia di altri beni quali oggetti momentaneamente non utilizzati, attrezzature destinate al lavoro, alle pratiche sportive, agli hobby, al tempo libero ...
Nel caso in esame, gli attori non hanno dimostrato l'esistenza di un bisogno imprevisto e urgente che possa giustificare il rilascio anticipato dell'immobile da parte del convenuto posto che l'esigenza di utilizzare il garage per ricoverarvi all'interno l'auto della propria figlia era certamente prevedibile al momento della concessione del garage in uso e godimento al convenuto in quanto, a quell'epoca, la figlia era già nata.
Gli attori inoltre non hanno offerto elementi dai quali dedurre una obiettiva urgenza di concedere la disponibilità del garage alla propria figlia.
Mancano quindi, nel caso in esame, i requisiti richiesti dal 2° comma dell'art. 1809 cc idonei a consentire la restituzione immediata del bene oggetto di comodato con determinazione di durata.
Si evidenzia ora che dalle dichiarazioni dei testi escussi, della attendibilità dei quali non vi è motivo di dubitare, si apprende che il convenuto nel garage in questione: - non vi parcheggia l'automobile da almeno due anni (al momento dell'escussione) ed è solito depositarvi sacchi che sembrano colmi di rifiuti (dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice);
- incontra difficoltà nel parcheggio in quanto nel garage viene ricoverata anche un'altra auto, non di sua proprietà, il cui ingombro rende difficoltose le manovre (testi indicati da parte convenuta);
- custodisce beni suoi personali e tra questi, in particolare, alcune attrezzature necessarie per l'esercizio della pesca e per la produzione di mosto ad uso domestico che utilizza all'occorrenza (testi indicati da parte convenuta).
Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge, quindi, che il convenuto continua ad usare e godere del garage senza parcheggiarvi la propria auto ma custodendovi beni suoi personali, beni che non possono essere considerati
“res derelictae” in quanto vengono da lui utilizzati all'occorrenza, secondo necessità.
Si osserva altresì che non risulta provato che i sacchi depositati in garage contengano immondizia in quanto i testimoni hanno riferito una loro mera percezione. Precisamente la testimone ha dichiarato: Testimone_1
“attualmente e da alcuni anni nel garage sono accantonati sacchi maleodoranti contenenti diverse cose ad esempio gabbie per uccelli e carta. Secondo me i sacchi contengono spazzatura ”, “mi è stato riferito dagli attori che tali sacchi sono stati depositati Io personalmente ho visto in qualche occasio CP_1 CP_1
mentre si recava in garage e portava con sè dei sacchi ma non ho visto cosa contenevano” (Verbale di causa del 18.09.2023, pag. 1 e 2) e il teste dichiara “ho notato che all'interno del garage vi sono Testimone_2
accantonati sacchi pieni che sembrano contenere rifiuti, ad esempio vecchie gabbie, batterie di auto ecc…”(Verbale di causa del 18.09.2023, pag. 3)
Si osserva inoltre che non si riscontrano nel comportamento del convenuto elementi per ritenere che egli abusi del suo diritto e/o non custodisca e conservi l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia o che assuma comportamenti finalizzati ad arrecare disturbo agli attori.
Alla luce di tali risultanze processuali la richiesta di restituzione del garage avanzata dagli attori deve essere rigettata sia in quanto non sussiste un urgente e impreveduto bisogno dei comodanti che consenta a norma dell'art. 1809 2° comma cc, la restituzione immediata del bene sia perché il convenuto continua a usare e godere del garage conformemente al suo diritto.
Data la particolarità della questione, le spese legali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la richiesta di restituzione, come in parte motiva;
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- Sul gratuito patrocinio si dispone con decreto a parte.
Così deciso il 28.07.2025
La Giudice Onoraria
dott.ssa Carmela Torrisi