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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16272 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU NZ BO AR nato il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, in data 13 marzo 2023, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Firenze, assolvendolo dal reato di cui al capo a) per insussistenza del fatto e rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta allo stesso CO Penale Sent. Sez. 5 Num. 16272 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/03/2023 in mesi 1 e giorni 10 di reclusione, con riferimento al reato ascritto al capo b) della medesima imputazione, consistente nell'aver reso mendaci dichiarazioni sulla propria identità agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza tanto del posto di Polizia di Lampedusa in data 1° ottobre 2006, tanto a quelli della Questura di Firenze in data 13 marzo 2007. 2. Avverso la richiamata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. Dario Fiorentino, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p. per violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 (conv. in legge n. 176 del 2020) in quanto, pur essendo state dal proprio difensore di fiducia trasmesse le note scritte contemplate nell'ambito del relativo procedimento cartolare nella sentenza impugnata, è dato atto della sola trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale, mentre si precisa che "la difesa non ha trasmesso conclusioni scritte". 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 496 e 43 c.p. nonché dell'art. 606, primo comma, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 530, secondo comma, c.p.p. da parte della Corte territoriale, la quale, a fronte della deduzione difensiva afferente le lievissime difformità tra le generalità rese e quelle effettive, da ricondursi ad una non conoscenza della lingua da parte dell'imputato, aveva compiuto un ragionamento fondato su una sorta di nozione di comune esperienza per la quale ai cittadini stranieri è noto che è sufficiente alterare una sola lettera del proprio nome e cognome per rendere impossibile la loro identificazione se non mediante le impronte digitali. 3. Il procuratore del ricorrente depositava conclusioni scritte in data 13 marzo 2023 chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso. Invero, nel giudizio di appello, il rito cartolare recato dall'art. 23-bis, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge n. 176 del 2020) ha costruito, nel periodo dell'emergenza pandemica, un meccanismo che comporta la comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato e delle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà, riconosciuta all'imputato, di far pervenire al giudice conclusioni scritte. Tale disciplina è stata applicata nel caso in esame ma dagli atti del fascicolo, che questa Corte può esaminare direttamente venendo in rilievo un error in 2 Q procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che le conclusioni - pure spedite all'indirizzo pec certificato della Corte di appello - siano pervenute all'esame dei giudici di appello atteso che nella sentenza, nella parte dedicata all'indicazione delle conclusioni delle parti, è espressamente precisato che la "difesa non ha trasmesso conclusioni scritte". Il rilevato vizio integra una nullità di carattere generale ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p. relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà dell'imputato, al giudizio, nullità tempestivamente dedotta dal ricorrente con il ricorso per cassazione, vizio che, come già evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte, non è affatto eliso dalla natura cartolare del giudizio, dalla natura facoltativa della formulazione delle conclusioni (la norma si esprime infatti precisando che il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza) e da quella ordinatoria del termine. Deve invero condividersi l'assunto per il quale la disposizione espressa dal predetto art. 23-bis laddove attribuisce all'imputato la facoltà di presentare conclusioni scritte è riconducibile alla categoria delle previsioni concernenti l'intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.c., intervento che non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente dei reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. VI, n. 3913 del 14 dicembre 2021 (dep. 3 febbraio 2022; Sez. 5, n. 7415/2023). Nel rito cartolare emergenziale, infatti, l'esercizio effettivo del diritto di intervento dell'imputato può esercitarsi mediante la produzione delle conclusioni scritte in vista delle determinazioni che il giudice dovrà assumere e realizza, sia pure in forma scritta, la garanzia del contraddittorio che non può subire eccezioni al di fuori di quelle che l'emergenza pandemica ha imposto. Resta fermo che ai fini dell'integrazione del vizio le conclusioni scritte della difesa apportino un contributo ulteriore e concreto, anche avendo riguardo alla requisitoria del Pubblico Ministero, rispetto alla mera richiesta di accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 444424 del 30/09/2022 Ud. (dep. 22/11/2022) Rv. 284004 - 01). Nella fattispecie in esame ricorrono detti presupposti in quanto nelle conclusioni scritte depositate dinanzi alla Corte d'appello il difensore dell'imputato non si è limitato a chiedere l'accoglimento del ricorso ma ha specificamente interloquito rispetto alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero associandosi, in subordine, alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione formulata dallo stesso. 3 (si
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, in data 13 marzo 2023, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Firenze, assolvendolo dal reato di cui al capo a) per insussistenza del fatto e rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta allo stesso CO Penale Sent. Sez. 5 Num. 16272 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/03/2023 in mesi 1 e giorni 10 di reclusione, con riferimento al reato ascritto al capo b) della medesima imputazione, consistente nell'aver reso mendaci dichiarazioni sulla propria identità agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza tanto del posto di Polizia di Lampedusa in data 1° ottobre 2006, tanto a quelli della Questura di Firenze in data 13 marzo 2007. 2. Avverso la richiamata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. Dario Fiorentino, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p. per violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 (conv. in legge n. 176 del 2020) in quanto, pur essendo state dal proprio difensore di fiducia trasmesse le note scritte contemplate nell'ambito del relativo procedimento cartolare nella sentenza impugnata, è dato atto della sola trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale, mentre si precisa che "la difesa non ha trasmesso conclusioni scritte". 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 496 e 43 c.p. nonché dell'art. 606, primo comma, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 530, secondo comma, c.p.p. da parte della Corte territoriale, la quale, a fronte della deduzione difensiva afferente le lievissime difformità tra le generalità rese e quelle effettive, da ricondursi ad una non conoscenza della lingua da parte dell'imputato, aveva compiuto un ragionamento fondato su una sorta di nozione di comune esperienza per la quale ai cittadini stranieri è noto che è sufficiente alterare una sola lettera del proprio nome e cognome per rendere impossibile la loro identificazione se non mediante le impronte digitali. 3. Il procuratore del ricorrente depositava conclusioni scritte in data 13 marzo 2023 chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso. Invero, nel giudizio di appello, il rito cartolare recato dall'art. 23-bis, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge n. 176 del 2020) ha costruito, nel periodo dell'emergenza pandemica, un meccanismo che comporta la comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato e delle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà, riconosciuta all'imputato, di far pervenire al giudice conclusioni scritte. Tale disciplina è stata applicata nel caso in esame ma dagli atti del fascicolo, che questa Corte può esaminare direttamente venendo in rilievo un error in 2 Q procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che le conclusioni - pure spedite all'indirizzo pec certificato della Corte di appello - siano pervenute all'esame dei giudici di appello atteso che nella sentenza, nella parte dedicata all'indicazione delle conclusioni delle parti, è espressamente precisato che la "difesa non ha trasmesso conclusioni scritte". Il rilevato vizio integra una nullità di carattere generale ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p. relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà dell'imputato, al giudizio, nullità tempestivamente dedotta dal ricorrente con il ricorso per cassazione, vizio che, come già evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte, non è affatto eliso dalla natura cartolare del giudizio, dalla natura facoltativa della formulazione delle conclusioni (la norma si esprime infatti precisando che il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza) e da quella ordinatoria del termine. Deve invero condividersi l'assunto per il quale la disposizione espressa dal predetto art. 23-bis laddove attribuisce all'imputato la facoltà di presentare conclusioni scritte è riconducibile alla categoria delle previsioni concernenti l'intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.c., intervento che non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente dei reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. VI, n. 3913 del 14 dicembre 2021 (dep. 3 febbraio 2022; Sez. 5, n. 7415/2023). Nel rito cartolare emergenziale, infatti, l'esercizio effettivo del diritto di intervento dell'imputato può esercitarsi mediante la produzione delle conclusioni scritte in vista delle determinazioni che il giudice dovrà assumere e realizza, sia pure in forma scritta, la garanzia del contraddittorio che non può subire eccezioni al di fuori di quelle che l'emergenza pandemica ha imposto. Resta fermo che ai fini dell'integrazione del vizio le conclusioni scritte della difesa apportino un contributo ulteriore e concreto, anche avendo riguardo alla requisitoria del Pubblico Ministero, rispetto alla mera richiesta di accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 444424 del 30/09/2022 Ud. (dep. 22/11/2022) Rv. 284004 - 01). Nella fattispecie in esame ricorrono detti presupposti in quanto nelle conclusioni scritte depositate dinanzi alla Corte d'appello il difensore dell'imputato non si è limitato a chiedere l'accoglimento del ricorso ma ha specificamente interloquito rispetto alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero associandosi, in subordine, alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione formulata dallo stesso. 3 (si
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere Estensore