Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/06/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7710/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, c.f.. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lotà, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO già ), P.IVA , con sede in Pagani (SA) Via Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Perone n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., avv. D'Errico Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Telora, per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.7.2023, , premesso di essere stato assunto alle Parte_1
dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato e indeterminato dal
21.6.2022, con inquadramento nell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, livello J del CCNL Fise Assoambiente, ha adito il Tribunale al fine di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello 3, per le mansioni in concreto svolte sin dal momento della assunzione.
A fondamento delle proprie ragioni ha richiamato le previsioni del CCNL Fise-Assoambiente con riguardo ai lavoratori appartenenti al livello 3, precisando che, sebbene assunto nel livello J, è
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FC228BV e GM955TL ed altri identici, denominati “SO”, tutti adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni: “Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 21 giugno 2022 a tutt'oggi; Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 21.06.2022 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Fissata l'udienza di discussione per il 5.10.2023, in data 20.9.2023 si è tempestivamente costituito il , chiedendo il rigetto integrale del ricorso. CP_2
In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414
c.p.c.; nel merito, ha evidenziato l'inesistenza del diritto all'inquadramento nelle mansioni superiori poiché: - la società resistente, aggiudicataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani del dal 21/6/2022, ha assunto in pari data il ricorrente, ex art. Controparte_3
6 ccnl Fise- Assoambiente;
- il ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico in Pt_1
conformità al suo livello di inquadramento J del ccnl Fise, addetto allo spazzamento e soltanto sporadicamente, per esigenze contingenti connesse all'assenza del personale all'uopo proposto, è stato addetto alla conduzione degli automezzi cd “SO”; - il mezzo targato
FC228BV, indicato in ricorso e in ipotesi condotto da non risulta essere presente tra i mezzi Pt_1
in dotazione del come da allegato dell'elenco parco mezzi;
-il ricorrente CP_2 CP_3
non ha mai svolto le mansioni dedotte per 120 giorni consecutivi poiché lo stesso è stato assente per ferie, malattia e precisamente nei giorni 25.7.22 (permesso sindacale), dal 16 al 22 agosto 2022 per ferie, il 26.11.2022 per ferie, il 26.1.2023 per ferie, il 6.2.2023 per ferie, il 7 e 8 aprile 2023 per ferie, dal 22 al 30 giugno 2023 (permesso), dal 1 al 3 luglio 2023 (permesso).
Pagina 2 Ha infine precisato che le caratteristiche tecniche del c.d. SO non sono tali da ritenere il conducente di tale mezzo inquadrabile nel livello superiore e che, in ogni caso, il ricorso difetta dei requisiti di legge per il riconoscimento delle mansioni superiori.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto: “1) in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove orali e disponendo l'acquisizione, con il consenso delle parti, la CTU relativa a fattispecie analoga, depositata nel giudizio 7258/2023 R.G.
Sostituita l'udienza del 17.6.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa del ricorrente, dipendente del resistente CP_2
dal giorno 21.6.2022, inquadrato nell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, livello J CCNL Fise Assoambiente, in mansioni superiori a far data dalla assunzione, in ragione della prospettata conduzione di automezzi “compattatori”, inquadrabili nel livello 3 del CCNL.
Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla (già . CP_1 Controparte_4
La declaratoria di nullità dell'atto introduttivo - nullità che si determina quando il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo tener conto, da un lato, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, e dall'altro che - rappresentando la declaratoria di nullità del ricorso una extrema ratio cui ricorrere soltanto quando sia obiettivamente impossibile ricostruirne il contenuto - l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto (Cass. Sez. 1, 12/11/2003 n. 17023).
Pagina 3 Nella specie, parte ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente specifica il petitum e la causa petendi della domanda proposta, allegando specificamente i fatti in ragione dei quali ha invocato il diritto all'inquadramento superiore, ossia la conduzione di mezzi che per le caratteristiche tecniche possedute sono dalla contrattazione collettiva annoverati tra i veicoli la cui conduzione è riservata ai dipendenti di livello 3, ed invocando le disposizioni legislative e contrattuali collettive su cui ha fondato la pretesa vantata in giudizio.
Peraltro, alla luce delle difese spiegate dalla società resistente, appare evidente come quest'ultima abbia esattamente individuato il thema decidendum della controversia e, di conseguenza, abbia potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria memoria di costituzione.
Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e, per l'effetto, su detto oggetto si è formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale.
Nel merito, per ciò che attiene alle mansioni superiori, si osserva che esse sono caratterizzate da un più elevato contenuto di tipo professionale e, conseguentemente, vengono poste ad un livello di inquadramento retributivo più favorevole per il lavoratore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza
(Cass. 27887/2009).
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. 8025/2003; Cass. 8993/2011).
Pagina 4 Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è onerato ad allegare e provare, da un lato,
i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
In applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass. 14/3/2016 n.
4923; v. anche Cass. 26233/2008; Cass. 28284/2009; Cass. 20272/2010; Cass. 8589/2015).
Nel caso di specie, il CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali (cfr. il CCNL allegato al ricorso), è pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente. CP_2
Pagina 5 Al fine di accertare le mansioni in concreto svolte dal ricorrente è stata ammessa prova per testi sui capitoli 1 e 2 del ricorso1 e sull'articolato della memoria difensiva, limitatamente ai capitoli
5, 6 e 72 ed i testi escussi hanno così risposto:
Il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “A D.R. sull'art. 5 del Testimone_1
capitolato di prova della memoria difensiva: non so dire se il ricorrente ha mai guidato i mezzi di cui all'articolato, io non l'ho mia visto guidare. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero io ricordo di averlo visto sempre nell'attività di raccolta porta a porta o nell'autoparco. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: confermo che il ricorrente era addetto alla raccolta porta a porta, non ricordo di avere visto il ricorrente condurre il mezzo costipatore, ma ciò è possibile in quanto per la guida di questo mezzo è sufficiente la patente B ed il ricorrente ne è in possesso. Sentito a prova contraria sui capitoli formulati in ricorso A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: non posso confermare, è possibile che ciò sia avvenuto, in ogni caso non ricordo le targhe dei veicoli”.
L'altro teste del resistente, , ha dichiarato: “A D.R. sull'art. 5 del capitolato di Testimone_2
prova della memoria difensiva: è vero, che io mi ricordi non ha mai condotto questi mezzi, però non mi occupo di pianificazione di servizi e quindi non posso esserne certo. Sono il direttore dell'appalto. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero in linea di massima è stato così. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero, lo confermo, è anche possibile che ciò sia avvenuto al di fuori dei casi di sostituzione di personale assente. Sentito a prova contraria sui capitoli formulati in ricorso A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: Vero è probabile che il ricorrente sia stato adibito dal a CP_2
Pagina 6 condurre i mezzi , non so riferire sulle targhe dei mezzi. A D.R. sull'art. 2 del capitolato Pt_2
di prova del ricorso: non posso confermare la circostanza”.
Il teste di parte ricorrente, , ha così risposto: “A D.R. sull'art. 1 del capitolo di Testimone_3
prova del ricorso introduttivo: è vero, sono in grado di rispondere, in quanto lavoriamo nello stesso turno, preciso che sono stato assunto dal nel mese di giugno del 2022. CP_2
Sin dall'inizio ho lavorato sempre nello stesso turno del sig. A D.R. sull'art. 2 del capitolo di Pt_1
prova del ricorso introduttivo: è vero. A D.R. sull'art. 5 del capitolo di prova della memoria difensiva: non è vero, il si è sempre occupato della raccolta guidando il SO. Il Pt_1
ricorrente ha condotto sempre e solo il compattatore con la pala meccanica. A D.R. sull'art. 6 del capitolo di prova della memoria difensiva: non è vero, si è sempre occupato della conduzione del SO ed io, nello stesso turno, ho sempre svolto le mansioni di operatore ecologico. A
D.R. sull'art. 7 del capitolo di prova della memoria difensiva: non è vero, lo ha sempre fatto e non per sostituzione di personale assente”.
Dalle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, è provato che quest'ultima guidava abitualmente e non solo occasionalmente i mezzi indicati in ricorso. Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente sono, al contrario, imprecise e non decisive.
Considerato, poi, che la conduzione di mezzi compattatori costituisce elemento discretivo per l'appartenenza alla qualifica superiore rispetto a quella attribuita in origine al ricorrente, occorre accertare la tipologia del mezzo da questi utilizzato onde individuare la categoria contrattuale in cui inquadrarlo correttamente.
Il CCNL del 6.12.2016 per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali, prevede, con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”
(v. pag. 50 e ss.), che al livello J, attribuito alla parte ricorrente, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica. Profili esemplificativi: - addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.); - addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o
Pagina 7 spazzatrici;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazione scritte murali”.
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale
3 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Quanto a quest'ultima, tra i profili esemplificativi vi è quello dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita agli atti del giudizio la consulenza tecnica, vertente sulla medesima fattispecie, già depositata nel procedimento iscritto al n. 7258/2023 R.G., in cui era stato dato mandato al CTU nominato, dott. , di “accertare se il mezzo Persona_1
indicato in ricorso e quelli similari condotti dal ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o comunque si tratti di mezzi adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti”
(cfr. relazione depositata il 23.01.2025).
Il Consulente ha ispezionato il veicolo targa GM843TL (veicolo simile a quello oggetto del presente giudizio, targa GM955TL, accertamento effettuato tramite la comparazione della carta di circolazione - allegata dal ricorrente- con i dati i indicati nella CTU).
Il CTU ha rilevato “La tipologia di veicolo visionato, e quindi quelli similari allo stesso, ha: - rotazione della pala fino a 90° circa ma anche spostamento orizzontale, su carrello, della pala stessa, con spostamento lungo 145 cm circa;
-pistoni idraulici sia per la rotazione della pala sia per la traslazione della stessa lungo il carrello, per cui la potenza idraulica non è bassa come su semplice costipatore;
-il movimento della pala (rotazionale ed anche traslazionale) fornisce comunque un rapporto di compressione, anche se inferiore a 3:1, perché si ha riduzione di volume. Inoltre, a dimostrazione del doppio movimento della pala (rotazionale e traslazionale),
Pagina 8 il meccanismo con cui è allestito compie un ciclo di lavoro automatico complesso e ciò è anche dimostrato dalla complessità e dalla completezza della pulsantiera di comando (foto 4), con comandi di sicurezza, giustamente, ripetuti (foto 5) sul lato opposto del veicolo rispetto alla pulsanteria principale. La taglia del veicolo è piccola, infatti il veicolo visionato è di massa complessiva massima non superiore a 35 quintali, per cui è possibile guidarlo con patente tipo
B.…Ai fini della classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è da considerare solo la taglia del veicolo bensì soprattutto la funzionalità, il movimento della pala (tipologia di movimento e sua escursione), il rapporto di compattazione, allo scopo di capire se il meccanismo di cui è dotato quel singolo veicolo abbia solo la capacità di movimentare e spostare il rifiuto
(cioè solo di “costipare”) oppure anche di “compattare il rifiuto” (cioè ridurlo di volume) ed, in questo secondo caso, cercare di stimare quale sia il rapporto di compressione con cui si riduce il volume dei rifiuti…. Nel settore si utilizza spesso, impropriamente, il termine costipatore anche nei casi in cui, in realtà, funzionalmente, si tratta di un mini-compattatore in quanto, di fatto, opera non solo per movimentare e spostare il rifiuto ma, anche, per comprimere il rifiuto (cioè ne riduce il volume entro la vasca anche se con rapporti di compressione minori rispetto ai grossi compattatori a cassone chiuso); si usa il termine “mini” solo perchè è un compattatore di piccola taglia ma, di fatto, ha le stesse funzionalità, gli stessi Rischi e Pericoli (quindi le competenze da dare agli operatori) di un compattatore di taglia più grande;
anzi in realtà la vasca aperta espone a rischi maggiori rispetto ad un cassone chiuso a supporto del criterio scelto. In altri termini: l'autocostipatore (o costipatore) è, ad oggi, un termine, solo commerciale, usato impropriamente in modo sinonimo al termine mini-compattatore (che a parere dello scrivente è ad oggi un autocompattatore di taglia minore), mentre per ben classificare mini-compattatori
è giusto osservare la loro reale funzionalità, anche nei casi di taglia piccola e di rapporto di compattazione non elevatissimo, principalmente perchè la “funzionalità”, non la taglia, richiede le stesse competenze d'uso dei compattatori maggiori, con simili Rischi e Pericoli. Le moderne linee di classificazione di altri settori, in termini di competenze, rischi e pericoli, infatti, riconoscono che le procedure operative di una macchina, più o meno pericolosa, non dipendono dalla taglia bensì dai movimenti (della pala nel nostro caso), e/o da altre funzioni non esenti da pericoli, che nel nostro caso sono funzioni di sollevamento, di caricamento, di compressione (cioè
Pagina 9 riduzione di volume anche se non molto elevata), di trasporto e di scarico degli RSU, con pericoli anche nel, eventuale, non riconoscimento di sostanze tossiche, nocive, infiammabili ecc. …E' quindi la funzionalità, non la taglia, nel caricare e comprimere l'RSU, che presenta i Rischi tipici di compressione;
caso tipico è il rischio grave di comprimere vetro, oppure rifiuto organico troppo umido o rifiuto che rilascia sostanze pericolose e/o rifiuto che, se compresso anche parzialmente, può rilasciare sostanze nocive o tossiche e/o semplicemente non è poi scaricabile ed altro, che, di fatto, sono gli stessi problemi, gli stessi rischi funzionali del compattatore più grande, per i quali i lavoratori vanno adeguatamente formati soprattutto ai fini di sicurezza.
A conferma del criterio sopra proposto dallo scrivente si osserva inoltre: • la norma UNI EN 1501 descrive le caratteristiche tecniche e di sicurezza del veicolo a caricamento posteriore senza alcun riferimento specifico alla taglia nè all'impianto di compattazione bensì ne descrive tecniche di sicurezza generiche non riferite alla taglia, per cui ne individua la oggettiva pericolosità funzionale senza considerare la taglia del mezzo;
• ad oggi la corretta classificazione di costipatore è quella di veicolo con pala leggera, ma solo rotante cioè incernierata nella parte alta della vasca, che si abbassa idraulicamente e ruota per realizzare non una riduzione volumetrica ma un movimento del rifiuto al fine di movimentare e fare spazio ma senza comprimere il volume del rifiuto;
• la valutazione di cui sopra, a parere dello scrivente, riclassifica il costipatore funzionalmente e lo riduce al caso, molto diffuso, di movimento della pala solo rotazionale, senza traslazione.
Si precisa che il criterio sopra esposto è coerente con i criteri usati in altri settori, più antichi e quindi meglio normati, come le macchine utensili e/o sulle macchine automatiche di produzione ove, ai fini della competenza dell'operatore, della sicurezza dell'operatore, della formazione dell'operatore e dei Rischi e dei Pericoli, non conta solo la taglia della macchina quando il potenziale di rischio (amputare arti e/o di causare lesioni o sollevare pesi o comprimere od altro pericolo) che resta tale sia per una macchina di taglia media o grande sia per una macchina di piccola taglia.
Altre valutazioni ritenute utili, dallo scrivente, per la classificazione sono: nei mini-compattatori (quelli spesso, impropriamente, detti anche costipatori) il rapporto di compressione del rifiuto è fino di 3:1 (o di poco superiore), tale rapporto indica che l'RSU caricato
Pagina 10 viene spinto verso l'anteriore della vasca e ridotto di volume fino a tre volte (da cui il numero di rapporto 3:1 circa) rispetto al suo volume originale (di fatto si movimenta, si sposta verso l'anteriore della vasca, ma contemporaneamente si espelle l'aria e si comprime leggermente il tutto con l'azione della pala mobile traslante e non solo rotante); • nei mini-compattatori a vasca (quindi a cassone aperto come nel caso in esame) la tecnologia prevalente è composta da una pala che prima ruota e poi si sposta in orizzontale verso l'anteriore della vasca (per cui comprime leggermente il rifiuto fino al rapporto 3:1 e, nelle migliori macchine, fino a 4:1); • nei compattatori più grandi (non mini) si ha invece una tecnologia ben più complessa, con un piatto di espulsione entro un cassone chiuso (non è una semplice vasca aperta), con pala che si muove in diagonale e spinge un piatto, che si muove orizzontalmente;
con tale complessa tecnologia si riduce progressivamente il volume del cassone e si hanno rapporti di compressione del RSU ben maggiori (fin anche 8:1); in questi grandi compattatori la pala si muove in diagonale e spinge il
RSU verso il piatto di espulsione che si muove in orizzontale;
ciò è fattibile solo entro cassoni chiusi (ma non nelle vasche aperte), per cui sono possibili riduzioni maggiori del volume e cioè maggiori rapporti di compressione del rifiuto;
• sia nei compattatori grandi sia nei mini- compattatori (a pala rotante e traslante), nonostante la tecnologia differente, resta necessaria per entrambi una potenza idraulica agente che dimostra la stessa funzionalità di compressione anche se con rapporti e taglie diverse, ma con rischi e pericoli simili e procedure, quindi competenze di lavoro simili (non è quindi casuale che entrambe le tipologie non siano distinte dalla norma UNI EN 1501). A parere dello scrivente restano comunque “funzionalmente” i rischi, pericoli, competenze e formazione dell'operatore ed altro, per compressione, carico sollevamento, scarico che restano simili (quindi con gli stessi pericoli) per entrambe le macchine
(cioè sia per mini-compattatori sia per compattatori di più grossa taglia).
Si focalizza, ai fini di un buon inquadramento delle tipologie, che: • generalmente, riferendosi solo alla taglia, i grandi compattatori (non mini) sono autocarri superiori a 35 quintali (da guidare solo con patente tipo C); • i mini compattatori hanno volumi anche inferiori a 5 mc;
• i costipatori, in senso letterale, dovrebbero avere la pala solo rotante e non anche traslante, al fine solo di movimentare ed ammassare il rifiuto caricato e non anche di comprimerlo, cioè di non riduzione del volume;
• ad oggi, per aumentare la efficienza di carico, si sono diffusi i
Pagina 11 minicompattatori (spesso detti impropriamente costipatore) ove si lascia la vasca aperta ma con una pala che si muove anche con traslazione orizzontale per cui sia movimenta e, di fatto, sia comprime il rifiuto anche se con rapporti di compressione inferiori al 8:1 dei compattatori di maggiore taglia……. Il termine costipatore deriva dal “costipare” che banalmente compatta e schiaccia in maniera leggera, nel nostro caso, il rifiuto costipato in una vasca (“vasca” è in gergo un contenitore a tenuta stagna ma a cielo aperto nella sommità, a volte chiusa da un tetto ma solo per una porzione dell'area della vasca, circa un terzo); entro la vasca si hanno due organi per la compattazione/costipazione: la pala ed il carrello. Il gruppo meccanico di compattazione
è quindi carrello di scorrimento + pala. Il carrello scorre orizzontalmente in maniera parallela ai profili longitudinali alti della vasca, compiendo un movimento traslatorio avanti e indietro a partire da un punto più vicino alla cabina fino ad arrivare ad un punto più lontano (il fine corsa posteriore); la pala compie anche un movimento rotatorio (circa 90 gradi), a volte solo semi- rotatorio (inferiore a 90 gradi) perchè incernierata al carrello stesso;
in tal modo la pala compie un movimento di rotazione, dall'alto verso il basso, e ruota verso l'interno della vasca: con questo movimento sposta il rifiuto;
se la pala non ha anche il carrello, il movimento si completa ed è ovviamente un banale costipatore;
se invece la pala è agganciata ad un carrello si ha anche un'altra fase di movimento con il carrello che torna indietro, verso la cabina guida del veicolo, restando con pala verticale entro la vasca, e quindi opera una compattazione (non estrema).
Sono quindi due i movimenti della pala: • prima la rotazione (solo costipazione); • poi la traslazione orizzontale lungo il carrello (costipazione+leggera compattazione). L'azione della pala + carrello insieme sono quindi combinate e coordinate per cui il rifiuto viene prima costipato e poi leggermente compresso dal movimento del carrello;
l'ultima fase è il sollevamento
(rotazione inversa ad aprire) della pala ed il ritorno alla posizione di riposo. Nel mini- compattatore ci sono quindi più fasi ma in sequenza di movimenti che quindi formano un “ciclo”, che è il ciclo di compattazione (carrello avanti pala chiusa, carrello indietro pala aperta, quindi
“ciclo di compattazione” completo). Queste fasi richiedono organi elettroidraulici che danno potenza per i movimenti di pala e carrello. A parere dello scrivente, visto il ciclo di movimento, sono sicuramente “solo costipatori” i veicoli dotati solo di pala articolata ma senza carrello, sono invece “mini-compattatori” quelli con pala e carrello il cui movimento coordinato (ciclo) porta
Pagina 12 ad una compattazione anche se con rapporti di compressione di circa 3:1 ben inferiori al 8:1 dei grandi compattatori a piatto traslante…. Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto: • le procedure di utilizzo, la loro difficoltà e complessità, quindi le competenze di chi lo utilizza dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• i Rischi ed i Pericoli
(ai fini della sicurezza e della formazione del lavoratore) dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• un mini-compattatore, funzionalmente, riesce non solo a movimentare il rifiuto ma anche a comprimerlo (cioè a ridurne significativamente il volume entro la vasca); • un costipatore invece movimenta ma non comprime;
• spesso il termine costipatore è usato impropriamente ma in realtà bisogna vedere il movimento della pala per discernere se trattasi di costipatore o minicompattatore;
• il criterio di classificazione funzionale, non per taglia, esula dalla tipologia di patente necessaria alla guida (patente B per veicoli fino a 35 quintali, patente tipo C per veicolo superiore a 35 quintali)…. Da quanto sopra si deduce che il veicolo in esame, di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o, meglio, come minicompattatore
(compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”.
Tali conclusioni, congruamente motivate e utilizzabili anche in relazione al mezzo oggetto della presente controversia, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
In merito alle osservazioni di cui alle note conclusive di parte resistente depositate il 16.6.2025, anche qualora si volesse utilizzare nel presente giudizio la relazione del CTU, sempre a firma del dott. , (depositata unitamente alle note all'udienza del 16.06.2025) resa in altro Per_1
giudizio (8249/2023 R.G.), vertente su una fattispecie analoga, si giungerebbe alle medesime conclusioni poiché il mezzo in essa ispezionato è classificato come “..poco più di un costipatore,
Pagina 13 in cui il rifiuto viene soprattutto spostato ma anche un poco compresso;
restano comunque uguali al mini-compattore i rischi ed i pericoli di riconoscimento rifiuto (per eventuali rifiuti nocivi ed altro), rischi e pericoli caricamento e scaricamento rifiuti..).
L'utilizzo dei mezzi (veicolo targato GM955TL e simili) indicati in ricorso rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo minicompattatore (o costipatore), quale che sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del CCNL.
Deve quindi ritenersi fondata la pretesa del ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione.
Ne discende, a fronte del dimostrato utilizzo da parte del ricorrente di un mezzo per il quale è, sì, richiesta la patente B, ma rientrante tra quelli indicati nei profili esemplificativi del terzo livello dell'area spazzamento, che deve ritenersi fondata la pretesa dello stesso di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore.
L'art. 2103 c.c. prevede che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” e, qualora il datore di lavoro assegni il lavoratore a mansioni di tipo superiore “il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 16 del CCNL applicato prevede, al comma 10, che “qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di
575 giorni calendariali”.
Pagina 14 I chiarimenti a verbale in calce all'art. 16 espressamente prevedono, al punto 1, che la continuità dei 120 o dei 150 giorni continuativi, di cui alla lettera a) di entrambi i capoversi del comma 11,
è interrotta da qualsiasi tipo di assenza anche retribuita, fatta eccezione per il riposo settimanale fisso o compensativo, a termini dell'art. 25 del vigente ccnl.
Nel caso in esame, pur considerando i giorni di assenza del ricorrente (cfr. pagina 10 della memoria di costituzione), viene superato ugualmente il termine dei 120 giorni non consecutivi già al 12.7.2023.
Sussiste pertanto il diritto di ad essere inquadrato nel livello professionale 3° del Parte_1
CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel livello professionale 3° del CCNL FISE Parte_1
Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022; per l'effetto, ordina alla società resistente di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € CP_1
2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario, avv. Giovanni Lotà.
Catania, 21.6.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
Pagina 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero o no che il ha comandato al ricorrente di condurre sin dal 21.06.2021 i mezzi Controparte_4 targati FC228BV e GM955TL ed altri mezzi identici (detto SO) mezzi adibiti alla costipazione e compattazione del rifiuto.
2. Il ricorrente ha ricoperto l'incarico di autista del summenzionato SO ininterrottamente e continuativamente dal 21.06.2022 a tutt'oggi (28.06.2023) ovvero per 120 giorni non consecutivi ma fino ad oggi. 2 5) Vero che il ricorrente non ha mai condotto il mezzo autocompattatore, né ha mai condotto spazzatrici e/o innaffiatrici, 6) Vero che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o come cd operario al seguito, 7) Vero che soltanto sporadicamente, e per esigenze connesse alla sostituzione del personale assente, il ricorrente veniva addetto alla conduzione del mezzo cd costipatore
– in gergo SO- con il quale usciva per la raccolta differenziata porta a porta.