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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17035 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5747 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l'anno 2021, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, e vertente tra in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in corso Alessandria n. 62, presso e nello studio degli Avv. Gianluca Pt_1
NZ ed LI AT, che lo rappresentano e difendono per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
- attore e in persona del Presidente p.t., Controparte_1
in persona del Ministro p.t. e Controparte_2 [...]
, in Controparte_3 persona del Presidente p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono ope legis domiciliati convenuti
Motivi della Decisione
1. I fatti dedotti in controversia.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il evocando in giudizio le Parte_1
Amministrazioni indicate in epigrafe, ha chiesto al tribunale di:
“previo accertamento del diritto del al riconoscimento dell'intero Parte_1 ammontare del contributo previsto dall'art. 4, d.l. n. 314 del 14 novembre 2003, .. condannare la CP_ Presidenza del Consiglio dei Ministri .. il … il Ministero dell'Economia e delle Finanze .. al
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pagamento in favore del della quota parte non versata per le annualità dal Parte_1
2008 ad oggi, nella misura in causa deterninanda, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze”.
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, ha premesso:
- di essere Comune confinante con l'impianto di Fabbricazioni Nucleari S.p.A. di
[...]
, ora di proprietà Pt_2 CP_4
- che tale sito, entrato in funzione nel 1973 per la produzione di elementi di combustibile destinati ai reattori nucleari ad acqua leggera, veniva disattivato a far tempo dall'anno 2008, restando però impiegato come deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso esercizio, nonché dei rifiuti radioattivi derivanti dalle operazioni di smantellamento;
- che in quanto Ente Locale confinante con l'impianto impiegato nel ciclo del combustibile nucleare, aveva diritto di beneficiare del contributo compensativo istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (c.d. decreto
Scanzano, convertito in legge n. 368 del 24 dicembre 2003), con finalità di ridurre il carico ambientale e di compensare economicamente gli Enti Locali interessati, dei maggiori oneri derivanti dai vincoli correlati alla presenza di rifiuti radioattivi, in attesa di collocazione definitiva;
- che alla stregua della disciplina normativa citata, (i) l'ammontare complessivo annuo del contributo sarebbe stata definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
(ii) il contributo, così come sopra determinato, sarebbe stato assegnato ogni anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti;
(iii) a partire dall'anno
2009, ed in virtù delle modifiche apportate, all'art. 4 comma 1-bis d.l. n. 314/2003, dall'art. 7-ter d.l. n. 208/2008, il contributo avrebbe dovuto essere ripartito «per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del
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25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito»; inoltre, il contributo spettante ai
Comuni confinanti sarebbe stato «calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto»;
- che, in pratica, il procedimento amministrativo di attribuzione del contributo prevedesse che: (1) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas determinasse annualmente l'aliquota della tariffa elettrica da destinare al contributo;
(2) l'AEEG facesse affluire su apposito conto dedicato (c.d. Cassa conguaglio) il gettito rinveniente dalla determinazione dell'aliquota tariffaria destinata al contributo;
(3) la Cassa Conguaglio comunicasse al CP_3
l'ammontare delle somme raccolte;
(4) l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale (ISPRA) comunicasse i criteri di distribuzione del contributo sul territorio nazionale, in base ai dati relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani;
(5) il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvasse la ripartizione percentuale delle misure compensative;
(6) il assegnasse le somme ai vari Enti Locali, CP_3 fissandone l'ammontare per ogni Ente beneficiario;
(7) il contributo determinato dal CP_3 fosse materialmente erogato mediante sistema di Tesoreria Unica.
Tanto premesso in fatto e diritto, il odierno attore ha sostenuto che le Pt_1
Amministrazioni convenute avessero male interpretato la disposizione veicolata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), art. 1, comma 298, a termini della quale:
«A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma».
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In particolare, le Amministrazioni convenute, in dichiarata applicazione della norma in questione, avrebbero erroneamente decurtato del 70% il gettito destinato agli Enti Locali titolari delle misure compensative di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.l. n. 314/2003, ed avrebbero quindi decurtato in pari misura il contributo assegnato a ciascuno degli aventi diritto, così riducendo la misura compensativa al 30% del dovuto;
specificamente, la parte attrice avrebbe ricevuto, dal 2008 al 2019, la somma di € 96.536,42, pari al 30% del dovuto, invece pari (al 100%) ad € 225.251,68.
Ancora, il ha evidenziato che la disposizione di legge finanziaria Parte_1 non avesse interferito sulle misure compensative comunque dovute dallo Stato agli Enti
Locali, in virtù dell'art. 4, comma 1-bis, d.l. n. 314/2003, avendo il legislatore lasciato intatta tale normativa, tuttora in vigore, e volendosi esclusivamente allocare il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota tariffaria di cui al citato art. 4, comma 1-bis, d.l. n.
314/2004, non più presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico - costituente uno strumento di gestione di risorse fuori bilancio - bensì direttamente nello stato di previsione dell'entrata, fatto salvo il rapporto obbligatorio generato, dall'art. 4, comma 1-bis d.l. n.
314/2003, nei riguardi degli Enti Locali aventi diritto.
Per tali ragioni, menzionando precedenti pronunce favorevoli del Tribunale, così come confermate dalla Corte d'appello, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
1.2 Tutte le Amministrazioni convenute si sono costituite tardivamente in giudizio, ed hanno contestato l'interpretazione fornita, dalla controparte, in ordine agli effetti dell'art. 1, comma 298, legge n. 311/2004; a loro giudizio, l'intento del legislatore della finanziaria sarebbe stato quello di destinare il 70% del gettito dell'aliquota tariffaria di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.l. n. 314/2003 - inizialmente deputata a sostenere per intero le misure compensative previste per gli Enti Locali interessati dalla presenza di siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi - alle esigenze di entrata dell'Erario, ossia al generale finanziamento dello
Stato ed a copertura della Spesa pubblica in genere, con la conseguente riduzione del plafond disponibile per tali misure compensative, sì da doversi reputare legittima la riduzione, sino a concorrenza del 30%, del contributo assegnato a ciascun Ente Locale.
Hanno inoltre evidenziato che il benché non avente diritto, Parte_1 avesse beneficiato della misura compensativa anche per l'esercizio finanziario del 2008 e per i primi due mesi dell'anno 2009.
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Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda principale, con favore delle spese di giudizio.
1.3 La causa, ritenuta non bisognevole dell'istruttoria tecnica richiesta dalla difesa attrice, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. Il merito della lite.
Come già visto, il giudizio investe le misure compensative previste dall'art. 4 del d.l.
314/2003 convertito in legge n. 368 del 24.12.2003, in favore dei Comuni che siano limitrofi ad impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti radioattivi, derivanti dal ciclo
(dismesso) di produzione del nucleare ovvero dalle operazioni di smantellamento dei medesimi impianti.
In particolare, il citato art. 4 testualmente prevede:
«1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all' articolo 1 , comma
1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a
0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto».
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È utile precisare che la citata disposizione è l'effetto di riformulazioni intervenute nel tempo, atteso che, come anche rilevato dalla Difesa erariale, originariamente l'ammontare complessivo del contributo era ripartito, in misura del 50% ciascuno, tra il in cui Pt_1 si trovava l'impianto e la Provincia all'interno della quale si trovava il Per effetto Pt_1 dell'art.
7-ter del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208 - introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 - il contributo è stato esteso anche ai Comuni confinanti con quello in cui è ubicato il sito, nei termini di cui al vigente art. 4 comma 1-bis.
Secondo la Difesa erariale l'ambito operativo della disposizione sopra richiamata avrebbe risentito di quanto previsto dall'art. 1, comma 298 della legge del 30 dicembre
2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) secondo cui:
«A decorrere dal 1 gennaio 2005, è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1- bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo della tariffa elettrica, definito ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83».
Ad avviso delle parti convenute, tale disposizione avrebbe comportato un'inevitabile riduzione del contributo spettante agli Enti locali, dal momento che, per effetto della predetta norma, il 70% del gettito destinato agli Enti locali sarebbe stato destinato al generale finanziamento del bilancio dello Stato.
L'assunto non è condivisibile.
Invero, il Tribunale condivide e intende dare continuità alle precedenti pronunce della
Seconda Sezione che, in casi analoghi, hanno precisato come il tenore letterale delle richiamate disposizioni non possa giustificare la riduzione del 70% del contributo previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del d.l. n. 314/2003 (cfr. Tribunale Roma sent. 22.07.2016, n.
14894, R.G.N. 44039/2011, confermata sul punto dalla sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 2629/2020, R.G. 5790/2016; nello stesso senso Tribunale Roma sent. n.
2021/2023, sent. n. 9290/2022, sent. 15606/2023).
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In tal senso milita il rilievo (decisivo e dirimente) che il legislatore non abbia affatto modificato (né in sede di finanziaria 2005, né successivamente) la disposizione testuale dell'art. 4, comma 1-bis d.l. 314/2004, che tuttora assegna, all'intero gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota tariffaria ivi indicata, una specifica finalità, quale appunto quella di copertura finanziaria delle misure compensative previste dalla norma medesima;
del pari, è indubbio che l'art. 1, comma 298, legge n. 311/2004 nulla dica in ordine all'entità (percentuale o numerica/nominale) delle misure compensative previste dall'art. 4, d.l. n. 314/2003, limitandosi esclusivamente a prevedere l'iscrizione del gettito derivante dall'aliquota, nello Stato di previsione dell'Entrata.
Laddove il legislatore avesse inteso decurtare l'importo della misura compensativa da assegnare ai Comuni aventi diritto, ben avrebbe potuto oggettivare tale (ipotetica) voluntas legis (a) modificando il testo dell'art. 4, comma 1-bis, d.l. n.
314/2003, ed esplicitando che la spesa per le misure compensative destinate agli
Enti Locali sarebbe stata finanziata utilizzando il 30% del gettito derivante dall'aliquota tariffaria ivi indicata; (b) alternativamente, esplicitando all'art. 1, comma
298, legge n. 311/2004, che il 70% dell'aliquota tariffaria, oltre ad essere iscritto nello
Stato di previsione dell'Entrata, sarebbe stato sottratto al plafond disponibile per le misure compensative di cui all'art. 4-bis d.l. n. 314/2003, o sarebbe stato destinato a copertura di altre, specifiche spese.
Poiché, invece, la norma speciale di cui all'art. 4, 1-bis d.l. n. 314/2003 risulta invariata all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 298, legge finanziaria per l'anno
2005, e poiché quest'ultima disposizione reca una norma di contenuto generale, se non generico, deve escludersi quel meccanismo di abrogazione o di modifica tacita che, di fatto,
l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto nei suoi scritti.
È infatti noto che l'abrogazione (o modifica) tacita di norme, per effetto di norme posteriori (art. 15 preleggi) comunque richiede un rapporto di evidente incompatibilità tra la norma successiva (ipoteticamente abrogante/modificativa) e la norma antecedente
(ipoteticamente abrogata/modificata): nel caso di specie, nel sostanziale silenzio legislativo, tale incompatibilità non può predicarsi, tanto più considerando che la disposizione antecedente configura una norma speciale, mentre la successiva una norma generale, sì da rendersi operante il principio «lex posterior generalis non derogat legi priori
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speciali» (per la cui applicazione v. ex pluribus Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13252; Cass.
Sez. 5, 17/05/2017, n. 12302).
Tali gli argomenti che si ritengono decisivi ai fini della soluzione della questione ora rimessa alla decisione del tribunale, e che non risultano considerati nell'unico precedente favorevole esibito, pro domo sua, dall'Avvocatura dello Stato.
In conclusione, coerentemente con quanto espresso in analoghi precedenti del tribunale, si ritiene che la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2005, nulla disponendo sulla riduzione del contributo di spettanza degli enti locali (contributo dovuto, come già detto, in virtù dell'art. 4 comma 1 bis del d.l. n.314/2003), abbia comportato esclusivamente l'avocazione al bilancio dello Stato di una quota del gettito derivante dall'aliquota tariffaria determinata dall'AEEG, per le finalità indicate dal decreto legge menzionato;
il tutto, ferma restando la integrale destinazione di tale gettito a copertura degli oneri correlati alle misure compensative di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto legge più volte menzionato.
Deve quindi essere accertato il diritto del quale Ente Locale sito Parte_1 in territorio limitrofo alla sede dell'impianto nucleare dismesso, all'erogazione del contributo annuo (come previsto all'art. 4, comma 1 e comma 1 bis, D.L. 314/2003), senza alcuna decurtazione, per tutto il periodo indicato in citazione, e per le annualità maturate nelle more del presente giudizio, fino alla data della presente sentenza.
A tal proposito va considerato che, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2008, il diritto di credito vantato in giudizio trova titolo nella stessa deliberazione CIPE all. 2 alla citazione, ove la norma novellata dall'art. 7-ter d.l. n. 208/2008 risulta ritenuta applicabile anche ai contributi ancora da erogare per l'esercizio finanziario 2008.
Ne consegue che le parti convenute debbano essere condannate, in solido, al pagamento dell'importo di € 128.715,26, ottenuto detraendo dal 100% del contributo, quantificato in citazione nell'ammontare di € 225.251,68 (ammontare non contestato dalla
Difesa erariale) la somma di € 96.536,42, già assegnata dal e percepita, per le CP_3 annualità 2008-2019 (v. pagina 7 della citazione).
Segue condanna al pagamento degli interessi legali dalla data del 21 ottobre 2020, di ricevimento della diffida e intimazione in mora esibita in giudizio (all. 15 alla citazione) e fino al soddisfo.
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Nonostante la soccombenza delle Amministrazioni convenute, l'assenza di precedenti di legittimità, in ordine alla specifica tematica oggetto di controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
128.715,26, a titolo di misure compensative dovute, per le causali indicate in narrativa, per il periodo dal 2008 al 2019, oltre interessi legali dal 21 ottobre 2020 al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice a percepire il contributo compensativo di cui all'art. 4 comma 1-bis d.l. n. 314/2003, per l'anno 2020 e successivi, da calcolarsi, secondo le procedure e le proporzioni indicate dalla norma richiamata, a valere del 100% del gettito ritratto dall'aliquota tariffaria indicata nella medesima norma;
- dispone la compensazione integrale delle spese del grado, tra le parti.
Roma 4 dicembre 2025
Il Giudice
AL MP
9
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5747 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l'anno 2021, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, e vertente tra in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in corso Alessandria n. 62, presso e nello studio degli Avv. Gianluca Pt_1
NZ ed LI AT, che lo rappresentano e difendono per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
- attore e in persona del Presidente p.t., Controparte_1
in persona del Ministro p.t. e Controparte_2 [...]
, in Controparte_3 persona del Presidente p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono ope legis domiciliati convenuti
Motivi della Decisione
1. I fatti dedotti in controversia.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il evocando in giudizio le Parte_1
Amministrazioni indicate in epigrafe, ha chiesto al tribunale di:
“previo accertamento del diritto del al riconoscimento dell'intero Parte_1 ammontare del contributo previsto dall'art. 4, d.l. n. 314 del 14 novembre 2003, .. condannare la CP_ Presidenza del Consiglio dei Ministri .. il … il Ministero dell'Economia e delle Finanze .. al
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pagamento in favore del della quota parte non versata per le annualità dal Parte_1
2008 ad oggi, nella misura in causa deterninanda, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze”.
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, ha premesso:
- di essere Comune confinante con l'impianto di Fabbricazioni Nucleari S.p.A. di
[...]
, ora di proprietà Pt_2 CP_4
- che tale sito, entrato in funzione nel 1973 per la produzione di elementi di combustibile destinati ai reattori nucleari ad acqua leggera, veniva disattivato a far tempo dall'anno 2008, restando però impiegato come deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso esercizio, nonché dei rifiuti radioattivi derivanti dalle operazioni di smantellamento;
- che in quanto Ente Locale confinante con l'impianto impiegato nel ciclo del combustibile nucleare, aveva diritto di beneficiare del contributo compensativo istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (c.d. decreto
Scanzano, convertito in legge n. 368 del 24 dicembre 2003), con finalità di ridurre il carico ambientale e di compensare economicamente gli Enti Locali interessati, dei maggiori oneri derivanti dai vincoli correlati alla presenza di rifiuti radioattivi, in attesa di collocazione definitiva;
- che alla stregua della disciplina normativa citata, (i) l'ammontare complessivo annuo del contributo sarebbe stata definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
(ii) il contributo, così come sopra determinato, sarebbe stato assegnato ogni anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti;
(iii) a partire dall'anno
2009, ed in virtù delle modifiche apportate, all'art. 4 comma 1-bis d.l. n. 314/2003, dall'art. 7-ter d.l. n. 208/2008, il contributo avrebbe dovuto essere ripartito «per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del
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25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito»; inoltre, il contributo spettante ai
Comuni confinanti sarebbe stato «calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto»;
- che, in pratica, il procedimento amministrativo di attribuzione del contributo prevedesse che: (1) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas determinasse annualmente l'aliquota della tariffa elettrica da destinare al contributo;
(2) l'AEEG facesse affluire su apposito conto dedicato (c.d. Cassa conguaglio) il gettito rinveniente dalla determinazione dell'aliquota tariffaria destinata al contributo;
(3) la Cassa Conguaglio comunicasse al CP_3
l'ammontare delle somme raccolte;
(4) l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale (ISPRA) comunicasse i criteri di distribuzione del contributo sul territorio nazionale, in base ai dati relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani;
(5) il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvasse la ripartizione percentuale delle misure compensative;
(6) il assegnasse le somme ai vari Enti Locali, CP_3 fissandone l'ammontare per ogni Ente beneficiario;
(7) il contributo determinato dal CP_3 fosse materialmente erogato mediante sistema di Tesoreria Unica.
Tanto premesso in fatto e diritto, il odierno attore ha sostenuto che le Pt_1
Amministrazioni convenute avessero male interpretato la disposizione veicolata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), art. 1, comma 298, a termini della quale:
«A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma».
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In particolare, le Amministrazioni convenute, in dichiarata applicazione della norma in questione, avrebbero erroneamente decurtato del 70% il gettito destinato agli Enti Locali titolari delle misure compensative di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.l. n. 314/2003, ed avrebbero quindi decurtato in pari misura il contributo assegnato a ciascuno degli aventi diritto, così riducendo la misura compensativa al 30% del dovuto;
specificamente, la parte attrice avrebbe ricevuto, dal 2008 al 2019, la somma di € 96.536,42, pari al 30% del dovuto, invece pari (al 100%) ad € 225.251,68.
Ancora, il ha evidenziato che la disposizione di legge finanziaria Parte_1 non avesse interferito sulle misure compensative comunque dovute dallo Stato agli Enti
Locali, in virtù dell'art. 4, comma 1-bis, d.l. n. 314/2003, avendo il legislatore lasciato intatta tale normativa, tuttora in vigore, e volendosi esclusivamente allocare il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota tariffaria di cui al citato art. 4, comma 1-bis, d.l. n.
314/2004, non più presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico - costituente uno strumento di gestione di risorse fuori bilancio - bensì direttamente nello stato di previsione dell'entrata, fatto salvo il rapporto obbligatorio generato, dall'art. 4, comma 1-bis d.l. n.
314/2003, nei riguardi degli Enti Locali aventi diritto.
Per tali ragioni, menzionando precedenti pronunce favorevoli del Tribunale, così come confermate dalla Corte d'appello, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
1.2 Tutte le Amministrazioni convenute si sono costituite tardivamente in giudizio, ed hanno contestato l'interpretazione fornita, dalla controparte, in ordine agli effetti dell'art. 1, comma 298, legge n. 311/2004; a loro giudizio, l'intento del legislatore della finanziaria sarebbe stato quello di destinare il 70% del gettito dell'aliquota tariffaria di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.l. n. 314/2003 - inizialmente deputata a sostenere per intero le misure compensative previste per gli Enti Locali interessati dalla presenza di siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi - alle esigenze di entrata dell'Erario, ossia al generale finanziamento dello
Stato ed a copertura della Spesa pubblica in genere, con la conseguente riduzione del plafond disponibile per tali misure compensative, sì da doversi reputare legittima la riduzione, sino a concorrenza del 30%, del contributo assegnato a ciascun Ente Locale.
Hanno inoltre evidenziato che il benché non avente diritto, Parte_1 avesse beneficiato della misura compensativa anche per l'esercizio finanziario del 2008 e per i primi due mesi dell'anno 2009.
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Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda principale, con favore delle spese di giudizio.
1.3 La causa, ritenuta non bisognevole dell'istruttoria tecnica richiesta dalla difesa attrice, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. Il merito della lite.
Come già visto, il giudizio investe le misure compensative previste dall'art. 4 del d.l.
314/2003 convertito in legge n. 368 del 24.12.2003, in favore dei Comuni che siano limitrofi ad impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti radioattivi, derivanti dal ciclo
(dismesso) di produzione del nucleare ovvero dalle operazioni di smantellamento dei medesimi impianti.
In particolare, il citato art. 4 testualmente prevede:
«1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all' articolo 1 , comma
1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a
0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto».
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È utile precisare che la citata disposizione è l'effetto di riformulazioni intervenute nel tempo, atteso che, come anche rilevato dalla Difesa erariale, originariamente l'ammontare complessivo del contributo era ripartito, in misura del 50% ciascuno, tra il in cui Pt_1 si trovava l'impianto e la Provincia all'interno della quale si trovava il Per effetto Pt_1 dell'art.
7-ter del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208 - introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 - il contributo è stato esteso anche ai Comuni confinanti con quello in cui è ubicato il sito, nei termini di cui al vigente art. 4 comma 1-bis.
Secondo la Difesa erariale l'ambito operativo della disposizione sopra richiamata avrebbe risentito di quanto previsto dall'art. 1, comma 298 della legge del 30 dicembre
2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) secondo cui:
«A decorrere dal 1 gennaio 2005, è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1- bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo della tariffa elettrica, definito ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83».
Ad avviso delle parti convenute, tale disposizione avrebbe comportato un'inevitabile riduzione del contributo spettante agli Enti locali, dal momento che, per effetto della predetta norma, il 70% del gettito destinato agli Enti locali sarebbe stato destinato al generale finanziamento del bilancio dello Stato.
L'assunto non è condivisibile.
Invero, il Tribunale condivide e intende dare continuità alle precedenti pronunce della
Seconda Sezione che, in casi analoghi, hanno precisato come il tenore letterale delle richiamate disposizioni non possa giustificare la riduzione del 70% del contributo previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del d.l. n. 314/2003 (cfr. Tribunale Roma sent. 22.07.2016, n.
14894, R.G.N. 44039/2011, confermata sul punto dalla sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 2629/2020, R.G. 5790/2016; nello stesso senso Tribunale Roma sent. n.
2021/2023, sent. n. 9290/2022, sent. 15606/2023).
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In tal senso milita il rilievo (decisivo e dirimente) che il legislatore non abbia affatto modificato (né in sede di finanziaria 2005, né successivamente) la disposizione testuale dell'art. 4, comma 1-bis d.l. 314/2004, che tuttora assegna, all'intero gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota tariffaria ivi indicata, una specifica finalità, quale appunto quella di copertura finanziaria delle misure compensative previste dalla norma medesima;
del pari, è indubbio che l'art. 1, comma 298, legge n. 311/2004 nulla dica in ordine all'entità (percentuale o numerica/nominale) delle misure compensative previste dall'art. 4, d.l. n. 314/2003, limitandosi esclusivamente a prevedere l'iscrizione del gettito derivante dall'aliquota, nello Stato di previsione dell'Entrata.
Laddove il legislatore avesse inteso decurtare l'importo della misura compensativa da assegnare ai Comuni aventi diritto, ben avrebbe potuto oggettivare tale (ipotetica) voluntas legis (a) modificando il testo dell'art. 4, comma 1-bis, d.l. n.
314/2003, ed esplicitando che la spesa per le misure compensative destinate agli
Enti Locali sarebbe stata finanziata utilizzando il 30% del gettito derivante dall'aliquota tariffaria ivi indicata; (b) alternativamente, esplicitando all'art. 1, comma
298, legge n. 311/2004, che il 70% dell'aliquota tariffaria, oltre ad essere iscritto nello
Stato di previsione dell'Entrata, sarebbe stato sottratto al plafond disponibile per le misure compensative di cui all'art. 4-bis d.l. n. 314/2003, o sarebbe stato destinato a copertura di altre, specifiche spese.
Poiché, invece, la norma speciale di cui all'art. 4, 1-bis d.l. n. 314/2003 risulta invariata all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 298, legge finanziaria per l'anno
2005, e poiché quest'ultima disposizione reca una norma di contenuto generale, se non generico, deve escludersi quel meccanismo di abrogazione o di modifica tacita che, di fatto,
l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto nei suoi scritti.
È infatti noto che l'abrogazione (o modifica) tacita di norme, per effetto di norme posteriori (art. 15 preleggi) comunque richiede un rapporto di evidente incompatibilità tra la norma successiva (ipoteticamente abrogante/modificativa) e la norma antecedente
(ipoteticamente abrogata/modificata): nel caso di specie, nel sostanziale silenzio legislativo, tale incompatibilità non può predicarsi, tanto più considerando che la disposizione antecedente configura una norma speciale, mentre la successiva una norma generale, sì da rendersi operante il principio «lex posterior generalis non derogat legi priori
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speciali» (per la cui applicazione v. ex pluribus Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13252; Cass.
Sez. 5, 17/05/2017, n. 12302).
Tali gli argomenti che si ritengono decisivi ai fini della soluzione della questione ora rimessa alla decisione del tribunale, e che non risultano considerati nell'unico precedente favorevole esibito, pro domo sua, dall'Avvocatura dello Stato.
In conclusione, coerentemente con quanto espresso in analoghi precedenti del tribunale, si ritiene che la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2005, nulla disponendo sulla riduzione del contributo di spettanza degli enti locali (contributo dovuto, come già detto, in virtù dell'art. 4 comma 1 bis del d.l. n.314/2003), abbia comportato esclusivamente l'avocazione al bilancio dello Stato di una quota del gettito derivante dall'aliquota tariffaria determinata dall'AEEG, per le finalità indicate dal decreto legge menzionato;
il tutto, ferma restando la integrale destinazione di tale gettito a copertura degli oneri correlati alle misure compensative di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto legge più volte menzionato.
Deve quindi essere accertato il diritto del quale Ente Locale sito Parte_1 in territorio limitrofo alla sede dell'impianto nucleare dismesso, all'erogazione del contributo annuo (come previsto all'art. 4, comma 1 e comma 1 bis, D.L. 314/2003), senza alcuna decurtazione, per tutto il periodo indicato in citazione, e per le annualità maturate nelle more del presente giudizio, fino alla data della presente sentenza.
A tal proposito va considerato che, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2008, il diritto di credito vantato in giudizio trova titolo nella stessa deliberazione CIPE all. 2 alla citazione, ove la norma novellata dall'art. 7-ter d.l. n. 208/2008 risulta ritenuta applicabile anche ai contributi ancora da erogare per l'esercizio finanziario 2008.
Ne consegue che le parti convenute debbano essere condannate, in solido, al pagamento dell'importo di € 128.715,26, ottenuto detraendo dal 100% del contributo, quantificato in citazione nell'ammontare di € 225.251,68 (ammontare non contestato dalla
Difesa erariale) la somma di € 96.536,42, già assegnata dal e percepita, per le CP_3 annualità 2008-2019 (v. pagina 7 della citazione).
Segue condanna al pagamento degli interessi legali dalla data del 21 ottobre 2020, di ricevimento della diffida e intimazione in mora esibita in giudizio (all. 15 alla citazione) e fino al soddisfo.
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Nonostante la soccombenza delle Amministrazioni convenute, l'assenza di precedenti di legittimità, in ordine alla specifica tematica oggetto di controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
128.715,26, a titolo di misure compensative dovute, per le causali indicate in narrativa, per il periodo dal 2008 al 2019, oltre interessi legali dal 21 ottobre 2020 al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice a percepire il contributo compensativo di cui all'art. 4 comma 1-bis d.l. n. 314/2003, per l'anno 2020 e successivi, da calcolarsi, secondo le procedure e le proporzioni indicate dalla norma richiamata, a valere del 100% del gettito ritratto dall'aliquota tariffaria indicata nella medesima norma;
- dispone la compensazione integrale delle spese del grado, tra le parti.
Roma 4 dicembre 2025
Il Giudice
AL MP
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