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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Perugia - Perugia 06121 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - p.iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 794-2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: rinuncia al ricorso.
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'invito al pagamento emesso dalla Corte di Appello di Perugi, in relazione al contributo unificato dovuto.
La parte successivamente alla presentazione del ricorso produceva memoria con cui rinunciava alla prosecuzione dello stesso e chiedeva volersi dichiarare cessata la materia del contendere.
All'udienza del 12.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, verificata l'esistenza dei presupposti, avendo la parte rinunciato alla prosecuzione del giudizio, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Perugia - Perugia 06121 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - p.iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 794-2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: rinuncia al ricorso.
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'invito al pagamento emesso dalla Corte di Appello di Perugi, in relazione al contributo unificato dovuto.
La parte successivamente alla presentazione del ricorso produceva memoria con cui rinunciava alla prosecuzione dello stesso e chiedeva volersi dichiarare cessata la materia del contendere.
All'udienza del 12.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, verificata l'esistenza dei presupposti, avendo la parte rinunciato alla prosecuzione del giudizio, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al ricorso. Spese compensate.