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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: controversia bancaria nella causa iscritta al n. 143 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, c.f. Parte_1
, , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
Monserrato, residente in [...], c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari, via Bellini n. 26, presso lo studio dell'avv. Marcello Colamatteo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
, con sede in Torino e sede secondaria in Controparte_1
Milano, capitale sociale i.v. di Euro 10.084.445.147,92, C. F. P.IVA_1
– Partita iva , appartenente al Bancario , P.IVA_2 CP_2 Controparte_1
rappresentata, in forza di procura 28.11.2018, rogito Notaio Persona_1
in Milano, rep. n. 6607/3488, da (già a Controparte_3 CP_4
seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018) con sede in
Milano, capitale sociale € 600.000,00 i.v., C. F. e numero di iscrizione al
Registro Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano –
Monza-Brianza – Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n.
2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115
1 T. U. delle leggi di Pubblica sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S.
n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, e con sede in Conegliano Controparte_5
(TV), C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso - LU
, capitale sociale di euro 10.000,00 i.v., società costituita ai P.IVA_3
sensi della L. 130/1999, iscritta al n. 35749.1 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , divenuta titolare della creditoria qui CP_6 azionata, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130/99, in forza di contratto di cessione di crediti del 10/12/20, di cui all'avviso di cessione di cui a G.U. n. 145 del 12/12/2020, pur essa rappresentata, in forza di procura 14.12.2020, in autentica di firma Notaio
rep. 30310/13001, da come sopra Persona_2 Controparte_3
indicata e in persona del procuratore Dott.ssa , nata a [...] il CP_7
01.02.1980, a tanto autorizzata in forza di procura conferita dall'Amministratore Delegato e autenticata dal Notaio CP_8 [...]
di Milano del 25.03.2022 – Rep. n. 8787/5089, elettivamente Per_3 domiciliata in Cagliari, via Paoli n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Laura
Rachele che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
All'udienza del 10 maggio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza (Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. Stefano Greco, sentenza n.
235/2022, pubblicata il 1 febbraio 2022, R.G. n. 6405/2015, repert. n.
243/2022 del 1 febbraio 2022), ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ai motivi su esposti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato n. 895/2015, N.R.G.
567/15, e della sentenza impugnata n. 235/2022, R.G. n. 6405/2015:
In via istruttoria voglia disporre perizia contabile (Consulenza Tecnica
d'Ufficio) avente per oggetto i seguenti quesiti relativamente ai contratti del
2 6 giugno 2008 (n. 60021857) e del 25 marzo 2011 (n. 68081450): […] Per poi accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire ed a contraddire in capo a e la carenza in capo alla stessa Controparte_9
della titolarità dei rapporti oggetto di causa.
Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire ed a contraddire in capo a e la carenza in capo alla stessa della titolarità Controparte_9
dei rapporti oggetto di causa.
- previo accertamento, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 895/2015, N.R.G. 567/15;
-accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole relative alla determinazione degli interessi all'interno del contratto di finanziamento n.
60021827 stipulato in data 6 giugno 2008 (artt. 5 e 7), a causa della violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione degli artt. 1322 c.c.
(Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e, conseguentemente, accertare e dichiarare che gli attori devono restituire alla banca convenuta la sola quota capitale con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
e conseguentemente determinare l'esatto dare avere tra le parti in causa in virtù dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere ex art. 117 TUB;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi all'interno del contratto di finanziamento n. 68081450 del 25 marzo 2011 perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità dell'oggetto nei contratti formali (art. 1346 c.c.) e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere ex art. 117 TUB e conseguentemente determinare l'esatto dare avere tra le parti in causa in virtù dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
TUB;
3 - accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Il tutto sulla base dell'intera documentazione versata in causa.
-accertare e dichiarare che alla data di emissione del decreto ingiuntivo in oggetto i sig.ri e non erano debitori di Parte_1 Parte_2 alcuna somma nei confronti dell'istituto “Intesa San Paolo S.p.a.” e che nulla oggi devono.
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento e comunque l'estinzione delle fideiussioni prestate dai signori e Parte_1
in quanto prestate a garanzia di un debito nascente da Parte_2
contratto nullo e/o inefficace e/o annullato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorati di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“L'Ecc.ma Corte, ogni istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia rigettare le avverse domande e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali ed oneri accessori relativi.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione mandato alla notifica il 6 luglio 2015, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio Intesa San Paolo
[...] Parte_2
S.p.A. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2015 con il quale il Tribunale di Cagliari aveva loro ingiunto di pagare, in qualità di fideiussori, la complessiva somma di euro 135.836,38, pari al debito residuo della debitrice principale, società derivante per Controparte_10
l'importo di euro 64.614,13 dal contratto di finanziamento di originari euro
200.000,00 concluso il 6 giugno 2008 e per l'importo di euro 71.222,25 dal contratto di finanziamento di originari euro 100.000,00 concluso il 25 marzo
2011.
Essi:
- hanno eccepito il difetto di valida procura speciale alle liti a supporto del ricorso in via monitoria;
- con riferimento al contratto di finanziamento concluso il 6 giugno 2008, hanno dedotto che il tasso di mora era superiore al tasso soglia usura, essendo
4 previsto un tasso di mora del 10,25% da sommarsi alle spese di istruttoria pari ad euro 400,00; di conseguenza da essi fideiussori era dovuto il solo importo capitale talché la società debitrice principale era in realtà creditrice della somma di euro 40.349,50 relativa agli interessi da ristornare in virtù dell'usura contrattuale oltre la somma di euro 400,00 quali spese di istruttoria;
- con riferimento al contratto di finanziamento concluso il 25 marzo 2011 hanno sostenuto la nullità della clausola che determinava l'interesse in contratto nel 3,617% per indeterminatezza, in quanto posta in essere in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., considerato che le 36 rate mensili di restituzione del finanziamento, pari ad euro 2935,39 ciascuna, erano generate da un Tasso Effettivo Annuale del 3,671%, non corrispondente a quello previsto in contratto.
Costituitasi in giudizio la Intesa San Paolo S.p.A. che ha concluso per il rigetto dell'opposizione, ceduto il credito alla intervenuta Controparte_5
in corso di causa, con sentenza n. 235/2022 pubblicata il 1° febbraio 2022 il
Tribunale di Cagliari:
- ha dichiarato inammissibile opposizione proposta da Parte_2
- ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
- ha condannato gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta;
- ha condannato gli opponenti al pagamento della somma di euro 1000,00 a titolo di indennità ex art. 96 n. 3 c.p.c.
Hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 1° aprile
2022 e rassegnando le conclusioni in Parte_1 Parte_2
epigrafe trascritte.
Costituitisi in giudizio Intesa San Paolo S.p.A. e la società
[...]
che hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione, la causa è CP_5 trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2024.
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di appello si ritiene di esaminare alcune, autonome, questioni sollevate dalle parti negli atti difensivi.
I. Per la prima volta nella comparsa conclusionale nel presente grado i fideiussori hanno allegato più volte, per la prima volta in giudizio, la loro qualità di consumatori.
5 Premesso che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_4 Per_5
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).” (Cass., S.U. n.
5868/2023), il Collegio a fronte della tardività dell'allegazione, non sorretta peraltro dall'indicazione tempestiva negli atti di causa di un qualche elemento fattuale a suo sostegno, ammette la produzione della visura camerale della società debitrice principale allegata alla comparsa di costituzione, dovendo riconoscersi il diritto della controparte di difendersi e di controdedurre con riferimento alla nuova difesa della parte opponente di cui non erano stati neppure prospettati i presupposti in fatto.
La lettura di detta visura consente di ritenere provato che il e la Pt_1
fossero i due soli soci della società che la Pt_2 Controparte_10
seconda era titolare del 10% del capitale sociale e che dal 30 marzo 2005 al
24 aprile 2015, periodo nel quale la società contrattò i finanziamenti e le relative garanzie personali, è stata consigliere della società, senza indicazione di alcuna limitazione. ha poi sottoscritto, come Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione della e suo legale Controparte_10
rappresentante, i contratti di finanziamento per cui è causa.
In disparte la questione della individuazione della parte sulla quale grava l'onere di provare la qualità di consumatore, la banca ha comunque offerto prova che il fideiussore ha prestato garanzia in suo favore per soddisfare finalità attinenti alla propria attività professionale, dovendosi escludere, alla luce dei dati esposti, che essa sia stata prestata finalità differenti, neppure peraltro dedotte.
L'insussistenza della qualità di consumatore impone di ritenere assorbite le questioni sviluppate sempre nella memoria di replica con
6 riferimento alle sentenze del 17.5.2022 della Corte di Giustizia Europea e alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.9479/2023.
Pertanto si ritengono infondate le eccezioni di nullità delle clausole abusive sollevate dagli appellanti in relazione alla suddetta qualità (clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
II. Nella comparsa di costituzione le appellate hanno dedotto che per ciascuno dei finanziamenti azionati nel presente giudizio, aveva proposto due giudizi, per sentir dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi, la debitrice principale, società giudizi definiti Controparte_10
con sentenza di rigetto delle domande passata in giudicato per quanto riguarda il finanziamento del 25 marzo 2011 mentre con riguardo al finanziamento del
6 giugno 2008 la domanda era stata rigettata in primo e secondo grado. Nella comparsa conclusionale le appellate danno atto del passaggio in giudicato anche del rigetto delle domande proposte dalla società con riguardo al primo finanziamento, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione con ordinanza del 9.9.2022, per le opportune valutazioni in punto di intervenuto giudicato.
A fronte di tale deduzione si pone in primo luogo l'obbligo di precisare che “ Il principio, espresso dall'art. 1306 cod. civ., secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, sia applicabile anche all'obbligazione solidale fideiussoria ...”, principio statuito da Cass., n. 27357/2017 con riguardo ad una controversia bancaria.
Non ignora il Collegio, l'orientamento della giurisprudenza secondo cui “….il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore,
l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può, nella formazione del suo libero convincimento, utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito (Cass. 12 aprile 1984, n. 2369). Ed invero, il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale - che si suole enunciare nella espressione di obbligazioni soggettivamente complesse - si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice chiamato a pronunciarsi nei confronti del fideiussore può utilizzare anche il provvedimento di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore
7 garantito, passato in giudicato, al fine di trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore.”, senza che tale operazione violi gli artt. 1306 e 2909 c.c. posto che non si ritiene sussistere il giudicato in questione anche verso il fideiussore quale parte, ma si considerano gli effetti riflessi del medesimo, quale fatto storico e relativamente alla sussistenza ed entità del debito principale, da cui si trae un elemento per la prova del credito in giudizio, ai sensi dell'art. 2729 c.c. (Cass.,
n.22954/2015).
Nel caso scrutinato, la Corte ritiene, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del tempo, di dover vagliare le eccezioni di nullità delle clausole determinative degli interessi sollevate dal
(con riguardo alla vedasi capo successivo), al fine di verificare Pt_1 Pt_2 se la banca abbia offerto prova dell'esistenza del credito azionato con il ricorso in via monitoria. Di questo appresso.
III. La banca mette l'accento sul fatto che le fideiussioni per cui è causa sono contratti autonomi di garanzia in quanto contengono l'espressa clausola di pagamento a vantaggio del creditore “a semplice richiesta scritta del beneficiario”. I fideiussori, pertanto, non potrebbero in questa sede opporre alla banca le eccezioni afferenti il rapporto tra il creditore ed il debitore principale e contestare la misura del credito sulla base di eccezioni che spettano solo alla società finanziata.
In disparte la qualificazione di contratti autonomi di garanzia riconosciuta ai contratti per cui è causa dall'ordinanza del 27 dicembre 2016
e non oggetto di discussione nella sentenza, l'assunto della parte appellata è comunque infondato se solo si considera che a partire da Cass. n. 371/2018 si è affermato il principio secondo cui: “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che
l'ordinamento vieta”. (Vedasi da ultimo Cass., n. 9071/2023).
A. Sull'appello proposto da Parte_2
8 Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, Pt_2 eseguita con le forme previste dall'art. 140 c.p.c., si era perfezionata il 21 maggio 2015, e pertanto il termine per proporre opposizione era scaduto martedì 30 giugno 2015, diversi giorni prima della consegna dell'atto di citazione in opposizione all'ufficiale giudiziario avvenuta il 6 luglio 2015.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva vagliato le eccezioni formulate dall'opponente e Parte_2 volte a far valere l'esistenza di nullità rilevabili d'ufficio come tali accertabili anche nei confronti dell'opponente tardiva per dover essere, in relazione ad esse, l'opposizione considerata tempestiva.
Il motivo è infondato.
Premesso che non vi è censura avverso la statuizione di tardività dell'opposizione, nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_2
è passato in giudicato per non essere stato opposto nei termini, passaggio in giudicato con il quale l'appellante non si confronta. Si richiama Cass., n.
8299/2021: “L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo
(art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva.”
Al Tribunale, giudice dell'opposizione, era pertanto preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato. La giurisprudenza richiamata dall'appellante è inconferente in quanto il rilievo d'ufficio della nullità è consentito laddove non si sia formato il giudicato.
Non pare fuor d'opera richiamare Cass., n. 27406/2013: “Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la
9 domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in ragione del carattere tardivo dell'iniziativa assunta ex art.
645 cod. proc., dovesse ritenersi precluso, nel giudizio di opposizione,
l'esame della questione relativa alla "legitimatio ad causam" del ricorrente in sede monitoria).”; conforme Cass., n. 4833/1991.
Nella memoria di replica la richiama il principio consolidato Pt_2
della Corte di Cassazione secondo cui “La improponibilità e/o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che
l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione (nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto.” (Cass., n. 8083/2006 e sentenze in essa citate), assumendo di aver voluto proporre con l'atto di opposizione la domanda nuova e distinta rispetto, rispetto alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo volta a far dichiarare “la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento fideiussioni prestate dai signori e ”. Parte_1 Parte_2
La difesa non è condivisibile.
La mancata tempestiva opposizione ha determinato il passaggio in giudicato dell'accertamento della sussistenza del diritto di credito azionato dalla banca con il ricorso in via monitoria nei confronti della in forza Pt_2
del contratto di fideiussione da essa prestato. Non può revocarsi in dubbio che la questione della validità della fideiussione rientra nel perimetro del giudicato, considerato che è (l'implicito) presupposto della fondatezza della domanda proposta dalla banca. Si richiama in motivazione Cass., n.
10 1259/2024: “Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione.”
Rimangono assorbite le questioni di merito sollevate che verranno appresso scrutinate avuto riguardo alla posizione dell'appellante Pt_1
[...]
Rigettato l'appello proposto da avverso il capo Parte_2
1 del dispositivo, con separata ordinanza è stata disposta la separazione delle cause.
Con riguardo alle statuizioni sulle spese e ex art. 96 c.p.c. si rimanda al paragrafo C.
B. Sull'appello proposto da Parte_1
- Sulla nullità delle fideiussioni.
Il giudice di prime cure ha scrutinato l'eccezione di nullità delle fideiussioni eccepita dalla parte opponente nella comparsa conclusionale per essere esse conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI in violazione della normativa della legge anti-trust n. 287/1990, rigettandola in quanto: a) l'opponente non aveva precisato se ed in quali termini le fideiussioni poste dalla Intesa San Paolo a fondamento della pretesa fossero o meno conformi allo schema predisposto dall'ABI; b) era comunque
11 intervenuta la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994/2021 che aveva ritenuto configurarsi una nullità parziale limitatamente alle clausole che riproducevano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
c) irrilevante perché non aveva neppure Parte_1
allegato in fatto, nel rispetto delle preclusioni assertive, la sussistenza dei presupposti per la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
L'appellante, premesso che i contratti di fideiussione relativi al contratto di finanziamento di euro 200.000,00 presentavano le tre clausole nulle conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione esercitata con il ricorso in via monitoria per il mancato esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola di deroga a detto termine di cui ai contratti di fideiussione.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
L'appellante non si confronta e non scalfisce con l'impugnazione la statuizione della sentenza laddove il Tribunale ha rilevato la mancata tempestiva allegazione della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Trattandosi di eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria avente natura di eccezione propria e non di mera difesa (cfr. Cass. n. 8023/2024), il rilievo officioso della nullità della clausola derogatoria non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (così Cass., n. 1170/2025).
Non pare fuor d'opera ricordare che assolutamente tardivamente, solo nella memoria di replica del presente grado del giudizio, è stato specificamente allegato che la banca non aveva rispettato i termini di cui all'art 1957 c.c., avendo revocato gli affidamenti in data 28 agosto 2014 ed essendo il ricorso per decreto ingiuntivo del 10 aprile 2015.
In ogni caso deve richiamarsi, più in generale, la recente giurisprudenza di legittimità che consente il rilievo anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate di una nullità contrattuale sul presupposto che siano tempestivamente allegati dalle parti i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, allegazione insussistente nel caso scrutinato non avendo negli atti di
12 causa la parte opponente allegato tempestivamente la conformità della fideiussione al modello ABI.
Si richiama in motivazione Cass., n. 1170/2025: “Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass.
Sez. un. n. 41994/2021). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza
26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e
Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).”.
- Sull'erroneità dell'
[...]
a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Parte_3
Sezioni Unite n. 19.597/2020 richiamata dal Tribunale nella sentenza
13 impugnata, l'eccezione di usura genetica dei tassi moratori di cui al finanziamento del 6 giugno 2008, l'appellante evidenzia l'erronea Par indicazione dell nel contratto, essendo quello effettivo, applicato dalla banca, superiore, come emergeva dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro giudizio.
Egli sostiene che da detta erronea indicazione deriva la nullità delle clausole di determinazione degli interessi all'interno dello stesso contratto per indeterminatezza, nullità rilevabile anche d'ufficio, talché gli interessi avrebbero dovuto essere ricalcolati ai sensi dell'art. 117 TUB.
Il motivo è infondato alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi sulla questione. Si richiama Cass., n. 4597/2023 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Conforme Cass., n. 39169/2021).
- Sull'ammortamento alla francese
L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto la legittimità delle modalità di ammortamento alla francese dei due mutui, affermando che il piano di ammortamento alla francese “invero non genera anatocismo, in violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata;
il rispetto di tale criterio esclude di per sé che gli interessi vengano calcolati sugli interessi maturati in precedenza. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione del pagamento di tutti (ed unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta
14 capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c. e quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.”
L'appellante censura la sentenza sostenendo che il piano di ammortamento alla francese:
a) determina anatocismo;
b) determina la nullità del contratto, dovendo lo stesso ritenersi immeritevole di tutela e di protezione ai sensi dell'art. 1322 c.c., prevedendo l'adozione di una formula di matematica finanziaria principalmente ad esclusivo e sproporzionato vantaggio della parte mutuante, con conseguente necessità di procedere al ricalcolo del dare-avere tra le parti al tasso legale.
Sostiene altresì che le clausole di determinazione degli interessi sono nulle ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. in quanto non soddisfano i requisiti della determinatezza o determinabili del loro oggetto con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Deve in primo luogo precisarsi che, sebbene la presente controversia sia estranea al campo di applicazione della sentenza n. 15130/2024 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che al capo 8) hanno chiarito di non essere chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento alla francese relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto, sicuramente tale pronuncia pone alcuni punti fermi che riguardano in generale l'adozione di un piano di ammortamento alla francese, ai quali il Collegio ritiene di aderire anche per la funzione di nomofilachia ad essa riconosciuta nel nostro ordinamento.
In particolare la Suprema Corte, richiamando sue precedenti pronunce
(Cass., nn. 13.144/2023; 34.677/2022; 27.823/2023), ha escluso che
15 l'ammortamento alla francese realizzi un fenomeno anatocistico dovendo escludersi che “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.” ritenendo tale evenienza “una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”. Si richiama la motivazione sviluppata ai paragrafi 12 e 13.
Le Sezioni Unite si sono poi confrontate, confutandoli “con gli argomenti critici utilizzati da una parte della dottrina che contesta, in definitiva, la validità dell'ammortamento “alla francese” sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa concreta del negozio, sebbene il controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2,
c.c. non sia previsto, invero, per i contratti tipici, qual è il mutuo bancario, e sia controversa la possibilità (cfr. in senso affermativo SU n. 22.437/2018, n.
12.981/2022) di introdurre un analogo controllo attraverso la verifica della rispondenza del tipo (come conformato in concreto) ai limiti imposti dalla legge, ex art. 1322, comma 1, c.c.”, concludendo che “come rilevato dalla
Procura Generale è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820
c.c.).” Si richiama la motivazione sviluppata al paragrafo 14.
Alla luce delle chiare affermazioni delle Sezioni Unite della Suprema
Corte appena esposte, devono essere rigettati i motivi di appello fondati sulla ricorrenza di un fenomeno anatocistico e sulla nullità del contratto in quanto immeritevole di tutela e protezione.
Con riguardo al primo profilo si vuole sottolineare che gli appellanti hanno sostenuto la ricorrenza di un anatocismo in relazione al piano di ammortamento adottato, senza che abbiano invece allegato, né tantomeno provato, che nel caso concreto si sia verificata quella patologia, ipotizzata
16 come possibile anche dalle Sezioni Unite, della produzione di interessi sugli interessi.
Più complesso è lo scrutinio del motivo di appello con il quale parte appellante censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di nullità della clausola contrattuale del contratto di finanziamento del 25 marzo 2011 che determina gli interessi per indeterminatezza in quanto posta in essere in violazione degli articoli 1346, 1418 e 1419 c.c. con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
L'eccezione di nullità è stata sollevata sotto due profili.
Con il primo profilo l'appellante fonda la nullità sul fatto che il tasso indicato nel contratto era pari a 3,617% mentre il tasso applicato era pari a
3,670%, come da consulenza tecnica di parte effettuata.
Egli non si confronta con la sentenza laddove ha ritenuto determinabile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il tasso di interesse corrispettivo pattuito dando atto che esso era un tasso composto da una parte fissa e da una parte variabile (con i relativi parametri di riferimento) e segnatamente:
1) una quota fissa nominale annuo pari al 2,75;
2) una quota variabile pari al tasso Euribor ad un mese.
La decisione del Tribunale appare conforme ai principi anche recentemente affermati dalla Corte di Cassazione. Si richiama in motivazione
Cass., n. 36026/2023: “Infatti, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso
d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023; Sez.
1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del
18/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n.
17 25205 del 27/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010; Sez. 1,
Sentenza n. 17679 del 29/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2317 del 02/02/2007;
Sez. 3, Sentenza n. 22898 del 11/11/2005).”
Premesso che la difesa che non appare francamente congruente con il vizio lamentato, essa è comunque assolutamente infondata in quanto il tasso annuo effettivo è necessariamente superiore al tasso annuo nominale per effetto della capitalizzazione infrannuale degli interessi (vedasi Cass., n.
4321/2022).
Il secondo profilo fatto valere, richiamando Cass., n. 12889/2021, è ricollegato all'adozione del piano di ammortamento alla francese, lamentando parte appellante una opacità dell'operazione che non metteva il mutuatario nella condizione di conoscerne l'effettivo costo.
La censura è fondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
Nel contratto e nei suoi allegati, prodotti dalla quale doc. n. 13, CP_6 risultano chiaramente indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse predeterminato.
Non risulta invece indicato l'ammontare delle rate mensili.
Si legge infatti nel secondo capoverso dell'art. 3 del contratto: “Il capitale sarà restituito in 36 rate mensili con le stesse scadenze delle rate di interessi. Le rate di ammortamento del mutuo (comprensiva di una quota interessi e di una quota di rimborso del capitale) saranno calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come “sistema francese”, assumendo i seguenti dati:
- tasso determinato con le modalità di cui sopra;
- capitale: debito residuo dopo la scadenza della rata relativa al mese precedente;
- durata: numero residuo dei mesi di ammortamento del mutuo.”
È di tutta evidenza che le indicazioni contenute nel contratto non consentono al mutuatario di conoscere, necessariamente approssimativamente tenuto conto della possibile variabilità del tasso,
l'importo totale che sarebbe andato a rimborsare e quanto gli sarebbe costato il finanziamento.
18 Al riguardo, appare importante precisare che nel contratto di finanziamento a tasso variabile, causa la mutevolezza del parametro che influenza il tasso, il piano di ammortamento non esplicita il prezzo del contratto ma orienta, attraverso la velocità di rimborso del capitale insita nella distribuzione delle quote di capitale lungo il piano, la scelta del regime di capitalizzazione adottato. Il piano di ammortamento può essere elaborato simulando la permanenza del tasso iniziale per tutto il tempo di rimborso, come se si trattasse un negozio a tasso fisso, oppure riportando soltanto le quote di capitale ammortizzate ad ogni rata ed il debito residuo.
Impregiudicata la questione se un piano di ammortamento così elaborato, facente parte o allegato al contratto, possa rendere il contratto trasparente, sicuramente laddove il piano di ammortamento non fa parte del contratto nè ad esso è allegato, come nel caso scrutinato, il semplice richiamo a “una formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese” non consentiva al mutuatario di individuare il prezzo del finanziamento e di conoscere le condizioni offerte per la restituzione del tantundem. Infatti, nel contratto non vi era alcuna indicazione né delle modalità di determinazione dell'ammontare degli interessi passivi che si sarebbe andati a pagare né del loro ammontare complessivo.
Detto piano di rimborso, nei minimi termini indicati in contratto, non risulta infatti conforme alle disposizioni della del 29 luglio CP_6
2009 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” le quali “impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, di soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a forme lessicali o espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più
(l'allegato 4E delle suddette “disposizioni” contiene il “Prospetto
Informativo Europeo Standardizzato” con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione
19 per interessi e capitale rimborsato e le spese)” (così Cass., S.U. n.
15130/2024, pagg. 27-28).
Se così è, deve negarsi che il contratto di mutuo per cui è causa sia un contratto “trasparente” nella nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in motivazione Cass., n. 29530/2024: “Ora, è vero che la trasparenza - come insegna la dottrina specialistica - non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario e/o a contenere scelte irrazionali, ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto, e che se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacché il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto. Il viatico all'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di
Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C307/15, C-308/15, ove la normativa sulla trasparenza ha assunto il rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, «l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativo dei vizi del consenso» (v. Cass.
13/05/2021, n. 12889). Negli stessi termini Cass., n.35101/2024.
Infatti, è di tutta evidenza che con il finanziamento del 25 marzo 2011 il mutuatario non è stato posto in condizioni di conoscere l'importo totale del rimborso, l'ammontare degli interessi passivi, seppure col grado di approssimazione consentito dalla previsione di una parte variabile del tasso di interesse, non gli è stata assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria, di
20 valutarne la convenienza confrontando con le altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Tale situazione impone, ad avviso del Collegio, l'applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 117 TUB.
La Corte ritiene infatti di condividere l'orientamento espresso da
Cass., n. 26957/2023 che ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito laddove aveva ritenuto che “la indeterminatezza della misura della pattuizione potesse essere colmata facendo applicazione del criterio normativamente previsto, dettato dall'art. 117, settimo comma, lett. a)
T.U.B., alla stregua del quale in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.”. In tal senso si richiama anche Cass., n. 12889/2021 in materia di leasing.
Infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma;
è evidente, allora, che tale finalità non possa ritenersi essere stata perseguita là dove esso non sia in grado di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso, conoscenza possibile se non sviluppando autonomamente una complessa formula matematica peraltro richiamata del tutto genericamente.
Letti gli atti difensivi finali della parte appellata che richiamano a fondamento della domanda di rigetto dell'appello la sentenza delle Sezioni
Unite n.15130/2024 sopra richiamata, si osserva che la presente decisione appare pienamente in linea con i principi da essa stabiliti, non considerando, parte appellata, la decisiva considerazione che il piano di ammortamento con riguardo al finanziamento del 25 marzo 2011 non è indicato in contratto nè è
21 stato a questo allegato, circostanza provata dalle produzioni documentali in atti.
Con separata ordinanza la causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di quantificare il debito del fideiussore con riguardo al Parte_1
finanziamento del 25 marzo 2011, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117
TUB e non quello contrattuale. Si richiama in ordine all'individuazione del tasso sostitutivo Cass., n. 16604/2024.
Solo per chiarezza si osserva che nell'atto di impugnazione le censure relativamente all'asserita indeterminatezza della clausola degli interessi sono state sollevate dalla parte appellante avendo riguardo al finanziamento del 25 marzo 2011.
In ogni caso, poiché negli atti difensivi finali, si richiamano in alcuni passaggi entrambi i finanziamenti, si osserva che la più volte richiamata
Cassazione a Sezioni Unite del 2024 impone di escludere profili di invalidità del contratto del 6 giugno 2008 stipulato con tasso fisso e il cui piano di ammortamento è richiamato alla clausola 3) del contratto quale parte integrante.
- Sulla cessione dei crediti
L'appellante censura la sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla società la quale si era Controparte_5
costituita in giudizio nel primo grado dichiarando di essere la cessionaria del credito derivante dai contratti di mutuo per cui è causa e chiedendo l'estromissione della cessionaria che aveva aderito a detta Controparte_1
ricostruzione. Il Tribunale ha fondato la decisione sul fatto che era stata prodotta la copia della Gazzetta Ufficiale e che l'Intesa San Paolo nella memoria depositata il 12 maggio 2021 aveva aderito alla richiesta di estromissione avanzata dalla cessionaria.
L'appellante sostiene che solo la produzione del contratto di cessione poteva costituire prova dell'avvenuta legittimazione ad agire. La mancata produzione del contratto per un verso comportava che non fosse legittimata attiva la e per altro verso, la cessione dei contratti ad un Controparte_5
soggetto non meglio identificato, comportava il difetto di legittimazione dell'Intesa San Paolo S.p.A., non più titolare del credito contestato.
Il motivo è infondato.
22 Si richiama il principio di diritto posto da Cass., n. 17944 /2023 e condiviso da Cass., n. 5478/2024: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».
23 Con riguardo all'ipotesi in cui, come nel caso scrutinato, è contestata la cessione, si legge nell'ordinanza della Suprema Corte n. 5478/2024 “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.”. […] “Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».”.
24 Tanto premesso deve in primo luogo affermarsi che solo nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, la parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, nulla avendo al riguardo eccepito al momento della sua costituzione in giudizio ex art.111
c.p.c.
In ogni caso, la condotta della parte opponente e, come rilevato dal
Tribunale, la conferma della cessione del credito da parte della Intesa San
Paolo che era nel caso scrutinato originaria parte in causa (cfr. Cass., n.
10200/2021), conducono a ritenere provata con ogni ragionevole presunzione la cessione del credito e ad affermare la legittimazione attiva della cessionaria.
C. Sulle spese
Premesso che la statuizione delle spese avrebbe dovuto essere modificata a seguito dell'accoglimento dei motivi di appello, gli appellanti, anche in caso di rigetto dell'impugnazione, chiedono che sia disposta la compensazione delle spese di lite, “o, quantomeno, la loro rideterminazione in misura più equa in considerazione della soccombenza reciproca delle parti.”
Il motivo è infondato per quanto riguarda Parte_2
essendo essa risultata totalmente soccombente nel primo grado del giudizio ed essendo, sotto il profilo della quantificazione delle spese, il motivo assolutamente generico.
Tuttavia, l'accoglimento parziale dell'appello proposto da Pt_1 impone l'annullamento del capo della sentenza relativo alla condanna
[...]
ex art. 96 c.p.c.
Deve pertanto essere confermata la pronuncia di condanna di
[...]
alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in Parte_2
favore della parte convenuta, liquidate come in sentenza senza che sia stato riconosciuto l'aumento per la pluralità di parti.
Ella deve altresì essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano secondo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale relativi allo scaglione individuato sulla base della somma azionata riconosciuta dovuta, applicata la riduzione del 50% per la definizione in rito.
25 Con riguardo alla posizione di la liquidazione delle Parte_1
spese viene rimessa la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello:
I. definitivamente pronunciando nei confronti di Parte_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello avverso il capo 1 e il capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto conferma la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da e la condanna di Parte_2 [...]
alla rifusione delle spese di lite del primo grado del giudizio Parte_2
come in essa quantificate;
2. Annulla la pronuncia di condanna di ai sensi dell'art. Parte_2
96 c.p.c. di cui al capo 4 del dispositivo della sentenza;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_2
grado del giudizio in favore di e Controparte_1 Controparte_5
spese che liquida in euro 2.498,50 oltre spese generali, Iva e cpa;
II. non definitivamente pronunciando nei confronti di disattesa Parte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2015;
- dichiara che per il contratto di finanziamento concluso il 25 marzo 2011 gli interessi devono essere determinati ai sensi dell'art. 117 TUB;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 13 febbraio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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