Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
e disposizioni relative) 1. Nei commi 1, 2 e 3 e nella rubrica dell' articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245 , le parole: "Ministero della pubblica istruzione" e "Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e "Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
2. All' articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2008, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , alla pertinente unita' previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca".
dell'universita' e della ricerca
e disposizioni relative) 1. Nei commi 1, 2 e 3 e nella rubrica dell' articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245 , le parole: "Ministero della pubblica istruzione" e "Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e "Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
2. All' articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2008, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , alla pertinente unita' previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca".