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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 526/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 526 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De
Feo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Fabio Filograsso e Loredana Doto, giusta procura depositata nel fa- scicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato il 20 feb- braio 2023 – premesso di aver prestato attività la- Controparte_1 vorativa alle dipendenze di con inquadramento Parte_1 livello B del c.c.n.l. per il personale dipendente di società e consorzi conces- sionari di Autostrade e Trafori e con mansioni di impiegato preso la stazione
Foggia dell'autostrada Bologna-Bari-Taranto, direzione 8° tronco di Bari dal 12 giugno 1979 fino a cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del 30 settembre 2018 – ha dedotto che:
- 1 - - con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 21 set- tembre 2018 «ha manifestato la volontà di risolvere il rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un incentivo economico e di contestualmente definire bonariamente il contenzioso… (avente ad oggetto l'asserito diritto
a differenze retributive) …» e che la società «pur contestando la fondatezza delle avverse rivendicazioni, ha dichiarato la propria disponibilità ad un accordo transattivo»;
- che pertanto veniva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a far data 30 settembre 2018 con reciproco esonero da ogni obbli- go di preavviso e/o indennità sostitutiva dello stesso;
- a fronte della cessazione del rapporto lavorativo Parte_1 ha offerto al ricorrente la somma di 19.200,00 euro lordi, oltre
[...] al t.f.r., alle competenze di fine rapporto e ad altri 800,00 euro lordi «in or- dine alle rivendicazioni di differenze retributive», a fronte della rinuncia da parte del lavoratore a far valere «qualsiasi pretesa ed azione nei confronti della Società, nonché di sue collegate e controllate, che possa trovare ori- gine e fondamento anche in via indiretta nel rapporto di lavoro intercorso e nella relativa cessazione», condizioni dallo stesso accettate;
- dal prospetto retributivo della busta paga del mese di dicembre
2018 risultava l'applicazione di una trattenuta di 11.506,35 euro sugli im- porti dovuti sulla base del verbale accompagnata dalla dicitura «Rec. contr.
FPLD c/ disp. sosp. (cod. 4DSR)», senza alcuna annotazione, a dire del ri- corrente, riconducibile al recupero della sospensiva dei contributi risalente ai primi anni duemila, disposta sulla base della normativa emergenziale emanata in favore dei datori di lavoro in occasione degli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Foggia;
- in applicazione dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, il verbale di conciliazione aveva efficacia preclusiva in ordine alla possibilità di recupero della trattenuta, nonché per la valenza generale, reciproca e corrispettiva della rinuncia, in quanto riferita a qualsiasi rivendicazione datoriale, com- preso il recupero di contributi previdenziali;
- ha altresì dedotto che, a causa della redazione del verbale, la tratte- nuta era stata operata nel mese di ottobre del 2018, cioè dopo 15 anni dal giorno di erogazione delle retribuzioni maturate dal mese di settembre del
2004 al mese di gennaio del 2006, rispetto al quale le somme a titolo di con- tributi dovevano essere ritenute al ricorrente da parte della società datoriale;
- pertanto, ha eccepito la prescrizione di tale pretesa contributiva ex art. 3 della l. n. 335 del 1995 e dei crediti retributivi ai sensi dell'art. 2948,
n. 4), c.c., rappresentando, al contempo, che qualora la trattenuta si riferisse
- 2 - a crediti non aventi natura previdenziale, essa doveva considerarsi estinta per decorso del termine di prescrizione decennale.
2. Con memoria depositata il 26 maggio 2023 si è costituita
[...] chiedendo il rigetto del ricorso a causa dell'avvenuto Controparte_2
e immediato versamento di tale somma all' , anche al fine Controparte_3 di integrare il montante contributivo del lavoratore. Di conseguenza, essa non era più nella disponibilità dell'azienda poiché ormai entrata nel patri- monio previdenziale del ricorrente, sicché la pretesa dal medesimo avanzata sarebbe consistita in un ulteriore e ingiusto vantaggio/arricchimento.
Ha asserito che l'accordo conciliativo del settembre del 2018 non era CP_ stato sottoscritto dall' e che con la busta paga relativa al mese di ottobre del 2018 era stata corrisposta, unitamente alle competenze di fine rapporto, la somma concordata, dalle quali erano stati trattenuti 11.506,35 euro a tito- CP_ lo di contributi a carico del dipendente, il cui versamento era stato so- speso − sulla base di alcuni provvedimenti di natura regolamentare, in parti- colare, l'art. 7 della O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 − per complessivi
38 mesi (ossia dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005) a causa degli eventi calamitosi avvenuti nei primi anni duemila nella provincia di Foggia, con recupero a decorrere dal 16 marzo 2006 in 304 rate mensili, la prima delle quali da pagarsi entro marzo 2006 e l'ultima entro giugno 2031.
Pertanto, nelle buste paga relative agli anni 2003, 2004 e 2005 il ri- corrente non aveva subito le trattenute previdenziali sullo stipendio, così be- neficiando della sospensione contributiva complessiva di 11.506,35 euro, CP_ poi versata nel novembre 2018 all' Mediante circolare n. 106 del 2008, difatti, l' aveva previsto che, in caso di cessazione dell'attività lavo- CP_5 rativa, il datore di lavoro era tenuto, sulle competenze di fine rapporto, al recupero in un'unica soluzione della quota di contributi oggetto di sospen- sione, versandoli quindi all'Ente. era stato informato di ciò, come CP_1 poteva evincersi dalle buste paga che riportavano le formule: «Sospensiva contributiva», ovvero, «Contr. FLPD c/dip. Sospeso».
Inoltre, ha asserito che la reciproca rinuncia a far valere pretese con- nesse al pregresso rapporto di lavoro non conteneva alcuna clausola riferita all'obbligo del versamento contributivo, giusta la sua natura inderogabile e indisponibile ex art. 2115, terzo comma, c.c. Del resto, l'Ente previdenziale era estraneo alle transazioni concluse tra lavoratore e datore di lavoro in or- dine alla debenza del credito contributivo, derivante ex lege dalla stessa in- staurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'accordo conciliativo non avrebbe mai potuto disporre della quota di contribuzione dovuta all'Ente previdenziale in ragione della precedente sospensione contributiva concessa.
- 3 - Infine, quanto alla prescrizione ha osservato che, essendo il beneficio della rateizzazione soltanto una modalità prevista per agevolare l'adempimento, essa non comporta il frazionamento dell'unica obbligazione contributiva in plurimi, autonomi e distinti obblighi previdenziali, con la conseguenza che la prescrizione decorreva dalla scadenza del versamento CP_ dell'ultima rata (giugno 2031), dato che prima l' non poteva legittima- mente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito.
3. A seguito di istruttoria squisitamente documentale, con sentenza n. 3963/2023 del 21 dicembre 2023 il Tribunale di Foggia ha accolto il ri- corso e, per l'effetto, ha: I) condannato parte resistente al versamento in fa- vore del ricorrente della somma di 11.506,35 euro oltre interessi legali dalla data della trattenuta sino al soddisfo;
II) compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha posto le seguenti considerazioni:
- in applicazione dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952 il beneficiario della sospensione contributiva non è il lavoratore ma il datore di lavoro;
- il termine di prescrizione della pretesa contributiva è stato sospeso per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma, con conseguente incidenza sulla possibilità giuridica di far valere il diritto e sul corso della prescrizione stessa;
- ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l. n. 218 del 1992,
[...] era tenuta a trattenere in busta paga la quota contributiva a Parte_1 carico del lavoratore, investendo la sospensione del pagamento dei contribu- ti, per effetto della normativa emergenziale per il sisma, solo il rapporto da- tore di e non anche il rapporto datore di lavoro-dipendente; CP_6
- pertanto, le somme trattenute a tale titolo sulle spettanze di fine rapporto nel mese di ottobre 2018 del lavoratore sono prescritte, tenuto con- to del periodo contributivo di riferimento 2003-2005 e inerendo il pagamen- to rateale invocato dalla resistente − ai fini della incidenza sulla decorrenza del termine prescrizionale − al rapporto tra quest'ultima, in qualità di datrice CP_ di lavoro, e l'
4. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello
[...] con ricorso depositato il 21 gennaio 2024 affidato a un uni- Parte_1 co motivo.
ha resistito depositando memoria. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata di- scussa e decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- 4 - 5. Con un unico e articolato motivo di appello – rubricato «Violazio- ne degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952 nonché dell'art. 2946 Cod.
Civ. anche in relazione al D.L. n. 245 del 2002, all'O.P.C.M. n. 3253 del
2002 e agli arresti giurisprudenziali di legittimità intervenuti in fattispecie identiche a quelle di causa» – censura la sen- Parte_1 tenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che essa fos- se obbligata a trattenere in busta paga la quota contributiva a carico di
[...]
in quanto la sospensione riguardava i rapporti intercorsi tra l'azienda Pt_2 CP_ medesima e l'
A dire dell'appellante, la decisione meriterebbe di essere riformata perché fondata su un iter logico-giuridico erroneo, in quanto la trattenuta previdenziale è indissolubilmente legata al versamento, nel senso che non può esservi trattenuta senza versamento del contributo. In caso contrario
(cioè operando la trattenuta senza eseguire il versamento), difatti, il datore di lavoro incorrerebbe in responsabilità amministrativa o anche penale. Del resto, il datore di lavoro non ha un obbligo giuridico di procedere alla tratte- nuta a carico del lavoratore, ma solo una facoltà.
D'altronde, secondo il datore di lavoro può Parte_1 trattenere le quote di contributi a carico dei lavoratori anche oltre il periodo di paga e, in particolare, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale, quindi, avrebbe errato nel reputarla tenuta a trattenere le quote contributive a carico dei lavoratori durante il periodo di sospensione dei versamenti, finen- do poi per escludere il diritto alla trattenuta all'atto della cessazione del rap- porto di lavoro.
L'appellante critica, altresì, la decisione anche nella parte in cui il
Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione delle trattenute sulle spet- tanze di fine rapporto, evidenziando che per effetto della rateizzazione il pa- gamento eseguito a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro era ido- neo a consentire, a partire da tale momento, la trattenuta a carico del lavora- tore.
6. L'appello è infondato e non può, quindi, essere accolto, sulla scor- ta delle ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili a quella in esame (cfr. App. Bari, 30 gennaio 2025, n. 97, est. ; App. Bari, 3 luglio 2024, n. 1009, est. Mor- Per_1 gese;
App. Bari, 28 maggio 2024, n. 820, est. Palma;
App. Bari, 19 aprile
2024, n. 404, est. ;), che questo Collegio condivide e che devono in- Per_1 tendersi in questa sede richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
7. Preliminarmente, per una compiuta disamina della questione sot- tesa alla definizione della lite, è opportuno procedere a una sintetica rico-
- 5 - gnizione del quadro normativo di riferimento, in forza del quale la società appellante rivendica la legittimità della trattenuta operata, relativamente alla quota di contributi a carico del lavoratore, sulle competenze di fine rapporto al medesimo spettanti.
7.1. Il d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla l. n. 286 del 2002, recante «Interventi urgenti a favore delle popola- zioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», all'art. 4 di- spone che: «Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territo- ri individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decaden- za e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…».
Nell'esercizio della potestà conferita dalla norma di rango primario,
l'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, recante «I primi inter- venti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verifi- catisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre mi- sure di protezione civile» ha previsto quanto segue: «Nei confronti dei sog- getti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono so- spesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli in- fortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavo- ratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordi- nata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per
l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le ma- lattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di du- rata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della so- spensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successi- vo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa».
- 6 - Il periodo oggetto della sospensione − compreso inizialmente tra il
31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 − veniva prorogato dall'art. 8, O.P.C.M.
n. 3279 del 2003 sino al 30 giugno 2003 e nuovamente dall'art. 6, O.P.C.M.
n. 3300 del 2003 e poi ancora dall'art. 4, O.P.C.M. n. 3308 del 2003 sino al
31 marzo 2004, sia per la provincia di Campobasso che per la provincia di
Foggia. Da ultimo, l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3344 del 2004 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3354 del 2004 hanno prorogato il dies ad quem in esame al 31 dicembre 2005.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, «la suddetta legislazione, di rango primario e secondario, ha quindi inteso perseguire l'obiettivo di sospendere (anche) i termini per l'adempimento dell'obbligo previdenziale
a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme, nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali nella delicata fase susseguente alla ricostituzione e al ripristino delle attività economiche in territori colpiti da eventi tellurici. Il tenore lessicale delle disposizioni - “sono sospesi” - ren- de chiaro l'intento precettivo perseguito dal legislatore, mentre non è previ- sto nessun onere di comunicazione all'ente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio» (Cass. n. 202 del 2018 e Cass. n.
2833 del 2016).
7.2. Sempre in via preliminare, occorre sottolineare che il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 21 settembre 2018 non ha effi- cacia preclusiva rispetto al recupero della quota di contribuzione dovuta dal CP_ lavoratore. Si tratta di somme destinate all' il quale è rimasto del tutto estraneo al suddetto accordo, intervenuto unicamente fra Parte_1
e dipendente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
[...] difatti, «la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro in ordi- ne alle pretese conseguenti al rapporto di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l' avente ad oggetto il credito contributivo derivante CP_4 direttamente dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve esse- re posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera» (v. Cass. n. 20719 del 2021; Cass. n. 12652 del
2019; Cass. n. 3686 del 2014; Cass. n. 17495 del 2019; Cass. n. 17670 del
2007; Cass. n. 3122 del 2003).
A norma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, dev'essere assoggettato a contribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in
[...]
P.IVA_1 naro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, salva la prova che l'erogazione appartenga a una delle categorie espressamente escluse dalla legge. Per retribuzione imponibile ex art. 12 cit., quindi, deve intendersi tut- to ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso collegato, pur sorgen- do con l'istaurazione del rapporto di lavoro, sono autonomi e distinti (Cass.
n. 27933 del 2017 e Cass. n. 2642 del 2014).
Pertanto, l'accordo conciliativo con cui le odierne parti in causa han- no definito la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e l'obbligazione retributiva ad essa collegata non spiega effetti sulla distinta e autonoma ob- bligazione contributiva, avente natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, e, quindi, sul diritto di rivalsa della società datrice di lavoro nei con- fronti dell'odierno appellato per la quota di contributi a carico del medesimo versata all'Istituto previdenziale.
In ragione della natura dell'obbligazione contributiva e della sua au- tonomia rispetto a quella retributiva, deve ritenersi che l'assenza di un profi- lo contributivo/previdenziale nel verbale di conciliazione al quale l'appellato fa riferimento, non può essere valido argomento dal quale desu- mere l'illegittimità della trattenuta operata da Parte_1
Alcuna clausola di tal genere è presente nel citato verbale, né tanto meno gli ordinari criteri di ermeneutica negoziale ex artt. 1362 ss. c.c. consentono di desumere che le rinunce indicate nelle clausole e) ed f) del verbale si riferi- scano anche agli obblighi contributivi.
Pertanto, rimane obbligata al versamen- Parte_1 to dei contributi previdenziali di sia per la quota rispetto alla quale CP_1
è tenuta sia in riferimento a quella a carico dell'appellato, dato che nell'uno quanto nell'altro caso soggetto obbligato resta sempre il datore di lavoro.
In tal senso depone anche l'art. 19 della l. n. 218 del 1952, nonché CP_ l'art. 4 lett. g) della circolare n. 106 del 2008 (prodotta nel corso primo giudizio dall'odierna appellante: v. doc. 17), che nel rimettere alla volontà delle parti la pattuizione delle modalità di recupero delle quote contributive a carico del lavoratore cessato, in un'unica soluzione o sulla base di un pia- no rateale, da un lato ribadisce che il datore di lavoro «rimane responsabile CP_ del versamento all' , dall'altro non prevede alcuna possibilità di rinun- cia.
Pertanto, la trattenuta previdenziale operata da Parte_1 sulle somme spettanti nel verbale di conciliazione sottoscritto il 21
[...] settembre 2018 di ammontare complessivo pari a 11.506, 35 euro è di per sé legittima. Infatti, il pagamento di tali oneri previdenziali è stato inizialmente
- 8 - sospeso in occasione del sisma che nei primi anni duemila ha colpito la pro- CP_ vincia di Foggia, e successivamente onorato nei confronti nell' a no- vembre 2018, come evincibile dalla quietanza di versamento prodotta in primo grado dall'odierna appellante.
7.3. Ciò non è tuttavia sufficiente a determinare la riforma della sen- tenza di primo grado, poiché – come affermato dal Tribunale di Foggia nella pronuncia impugnata – l'azione di recupero della quota di contributi a carico del dipendente è preclusa dall'intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Ed infatti, l'azione di rivalsa della datrice di lavoro per recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore è stata esercitata allor- quando il termine prescrizionale era ormai spirato.
Sul punto, non coglie nel segno il richiamo dell'appellante a Cass. n.
19681 del 2020, laddove ha previsto che secondo la disciplina dettata dall'art. 7, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 «l'obbligo di versa- mento contributivo in questione costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l'adempimento (ra- teizzazione, nel caso di specie, prevista direttamente dalla legge). Le singole rate, perciò, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adem- pimento frazionato di un'unica obbligazione. In questo caso l'obbligo è uni- tario, diversamente da altre obbligazioni previdenziali che hanno scadenze periodiche, ove le singole scadenze determinano il termine di adempimento delle singole obbligazioni previdenziali, che sono perciò autonome e indi- pendenti le une dalle altre. Dunque, essendo il beneficio del pagamento ra- teale solo una modalità prevista per agevolare l'adempimento – che non comporta il frazionamento dell'obbligazione contributiva – il versamento compiuto da all'atto della cessazione del rap- Parte_1 porto di lavoro del Sig. è certamente tempestivo (essendo interve- CP_1 nuto nel corso del periodo di rateizzazione) ed idoneo ad abilitare, da quel momento, la trattenuta a carico del lavoratore» (pagina 17 atto di appello).
Tale sentenza si riferisce incontestabilmente alla prescrizione nel rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale. Nel caso scrutinato, di- fatti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall' il quale ri- CP_7 vendicava nei confronti di una società crediti per premi da versare per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel periodo 2002-2003 dichiarati estinti per prescrizione dal giudice di meri- to in quanto non azionati nel termine di cinque anni dalla prima data utile, fissata dalla predetta O.P.C.M., per eseguire il pagamento in unica soluzio- ne, non avendo parte datoriale presentato domanda di rateizzazione.
- 9 - Nel caso in esame, invece, ciò che viene in rilievo non è il rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale, bensì quello fra datrice di lavoro e dipendente, sicché in tale diverso ambito vanno inquadrati il termine di pre- scrizione e la relativa decorrenza, da riferirsi al diritto della società di tratte- nere la quota di contributi a carico del lavoratore.
In proposito, osserva il Collegio che, in primo luogo, l'odierna ap- pellante non avrebbe dovuto sospendere l'effettuazione delle trattenute sulla retribuzione del dipendente, in quanto la sospensione della obbligazione contributiva per i territori colpiti da calamità naturali riguarda solo i “ver- samenti” ed è prevista come misura di agevolazione per le imprese, non per i lavoratori. In secondo luogo, una volta (erroneamente) sospese le trattenu- te, la società avrebbe dovuto recuperarle prima dello spirare del termine di prescrizione.
La Corte di cassazione ha chiarito, come del resto evidenzia anche il
Tribunale, che «l'art. 7, primo comma, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n.
3253 – che prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previden- ziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il
31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua dell'art. 6, comma 1bis, d.l. 9 ottobre 2006 n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006 n. 290, e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la di- sciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno del- le attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni di pubblici dipendenti.
In specie questa Corte ha, tra l'altro, precisato che la ridetta
O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla l. n.
225 del 1992 e nel preambolo richiama anche il d.l. n. 245 del 2002, con si- gnificativo riferimento “in particolare” all'art. 2, comma 2, “con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emer- genza ad ordinanze di protezione civile”, per cui “deve convenirsi che an- che l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra tra le ordinanze di protezione civile contemplate dal d.l. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1bis, conv. in l. n. 290 del 2006”, con la conseguente sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza”.
Inoltre è stato anche chiarito che il predetto art. 6, comma 1bis, del
d.l. citato, “è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicita- to dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva”, così escludendosi
“una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell'art. 7, poiché l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimen-
- 10 - to testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell'obbligo previden- ziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e della ratio della disposizione, individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali» (cfr. Cass. n. 4526 del 2011, nonché
Cass. n. 4963 del 2012).
Nel medesimo solco si pone Cass. n. 9087 del 2014, secondo cui «la sospensione dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, interpretato alla luce dell'art.6, comma
1bis, del D.L.
9.10.2006 n. 263, conv. in Legge n. 290 del 2006, va a benefi- cio dei datori di lavoro privati, e non dei loro dipendenti, essendo finalizza- ta a liberare risorse economiche da destinare al sostegno delle attività im- prenditoriali, e non ad incrementare le retribuzioni».
7.4. Non giova alla tesi dell'appellante neppure il riferimento alla CP_ circolare n. 106 del 2008, nella parte in cui lascerebbe intendere che il datore di lavoro è abilitato alla trattenuta in un'unica soluzione della quota CP_ di contributi non versati all' (v. pagine. 6 e 7 dell'atto di appello), atteso CP_ che, «le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo, i quali restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente» (v. Cass. n. 32 del 2020;
Cass. n. 2833 del 2016; Cass. n. 11094 del 2005; Cass. n. 6155 del 2004).
Trattasi, cioè, di un atto con valenza non normativa, a fronte di un dato legislativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale (di cui so- pra) che, invece, depongono nel senso che la sospensione è limitata ai «ver- samenti» del datore di lavoro, il quale nelle more può e deve continuare a trattenere le quote di contributi previdenziali a carico dei lavoratori, pur non essendo tenuto a versarle all'Istituto durante il relativo periodo.
In altri termini, la sospensione contributiva concessa dalla normativa emergenziale, operando solo nei confronti e in favore dei datori di lavoro, non ha inciso sull'operatività dell'art. 19, comma 2, della l. n. 218 del1952,
a norma del quale «il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal da- tore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla sca- denza del periodo di paga cui il contributo si riferisce».
Nel caso di specie, dunque, la società instante avrebbe dovuto conti- nuare a trattenere la quota di contribuzione a carico del lavoratore durante il CP_ periodo di sospensione senza tuttavia versarla all' oppure, al più, avrebbe dovuto recuperarla una volta terminata la sospensione ex lege con-
- 11 - cessa (cfr. Cass. n. 4963 del 2012, già citata in precedenza, che ha significa- tivamente ritenuto infondata la domanda dei lavoratori, i quali si opponeva- no al recupero da parte della società datrice di lavoro dei contributi a loro carico, in una ipotesi in cui la trattenuta effettuata alla cessazione del rap- porto era stata comunque eseguita ampiamente entro il termine di prescri- zione, poiché si trattava di rapporti cessati fra il 2003 e il 2005). Il recupero, invece, è stato qui effettuato dalla datrice di lavoro solo nel 2018, a fronte di una sospensione cessata, in virtù dei ripetuti differimenti succedutisi nel tempo, in data 31 dicembre 2005.
7.5. Ne consegue che è maturata la prescrizione del relativo diritto, il cui dies a quo va determinato, in forza del citato art. 19 della l. n. 218 del
1952, con riferimento alla scadenza dei singoli periodi di paga cui i contri- buti si riferiscono, momento nel quale il datore avrebbe dovuto effettuare la trattenuta. Ciò vale sia che si ritenga applicabile il termine quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b) della l. n. 335 del 1995, sia che si con- sideri l'azione di rivalsa della parte datoriale soggetta al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., posto che la trattenuta di cui al prospetto retribu- tivo relativo agli emolumenti spettanti all'appellato in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo, avente quale causale «recupero sospen- siva contributi dipendente da 9/2004 a 01/2006», è stata operata a Pt_3 distanza di oltre dieci anni dalla data in cui i relativi importi dovevano esse- re ritenuti al lavoratore.
Pertanto, pur avendo la società appellante legittimamente sospeso il versamento all'ente previdenziale della quota contributiva a carico del di- pendente avvalendosi del beneficio concesso dalla normativa emergenziale onde fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia negli anni 2002-2003, ha errato, in un primo momento, a sospendere le trattenute sulla retribuzione spettante al di- pendente, e, in un secondo momento, allorquando non ha avviato il recupero delle somme appena cessato il periodo di sospensione o, comunque, entro il periodo di prescrizione.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello deve es- sere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Vanno poste a carico di in quanto Parte_1 soccombente, le spese del presente grado d'appello, liquidate nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto riguardo, quale valore della con- troversia al decisum in base ai parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.
- 12 - 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del va- lore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21.6.2024 da
[...] nei confronti di avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, il 21.12.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la società appellante al pagamento in favore della
contro
- parte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore difensori dichiaratisi antista- tari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 13 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 526 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De
Feo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Fabio Filograsso e Loredana Doto, giusta procura depositata nel fa- scicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato il 20 feb- braio 2023 – premesso di aver prestato attività la- Controparte_1 vorativa alle dipendenze di con inquadramento Parte_1 livello B del c.c.n.l. per il personale dipendente di società e consorzi conces- sionari di Autostrade e Trafori e con mansioni di impiegato preso la stazione
Foggia dell'autostrada Bologna-Bari-Taranto, direzione 8° tronco di Bari dal 12 giugno 1979 fino a cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del 30 settembre 2018 – ha dedotto che:
- 1 - - con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 21 set- tembre 2018 «ha manifestato la volontà di risolvere il rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un incentivo economico e di contestualmente definire bonariamente il contenzioso… (avente ad oggetto l'asserito diritto
a differenze retributive) …» e che la società «pur contestando la fondatezza delle avverse rivendicazioni, ha dichiarato la propria disponibilità ad un accordo transattivo»;
- che pertanto veniva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a far data 30 settembre 2018 con reciproco esonero da ogni obbli- go di preavviso e/o indennità sostitutiva dello stesso;
- a fronte della cessazione del rapporto lavorativo Parte_1 ha offerto al ricorrente la somma di 19.200,00 euro lordi, oltre
[...] al t.f.r., alle competenze di fine rapporto e ad altri 800,00 euro lordi «in or- dine alle rivendicazioni di differenze retributive», a fronte della rinuncia da parte del lavoratore a far valere «qualsiasi pretesa ed azione nei confronti della Società, nonché di sue collegate e controllate, che possa trovare ori- gine e fondamento anche in via indiretta nel rapporto di lavoro intercorso e nella relativa cessazione», condizioni dallo stesso accettate;
- dal prospetto retributivo della busta paga del mese di dicembre
2018 risultava l'applicazione di una trattenuta di 11.506,35 euro sugli im- porti dovuti sulla base del verbale accompagnata dalla dicitura «Rec. contr.
FPLD c/ disp. sosp. (cod. 4DSR)», senza alcuna annotazione, a dire del ri- corrente, riconducibile al recupero della sospensiva dei contributi risalente ai primi anni duemila, disposta sulla base della normativa emergenziale emanata in favore dei datori di lavoro in occasione degli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Foggia;
- in applicazione dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, il verbale di conciliazione aveva efficacia preclusiva in ordine alla possibilità di recupero della trattenuta, nonché per la valenza generale, reciproca e corrispettiva della rinuncia, in quanto riferita a qualsiasi rivendicazione datoriale, com- preso il recupero di contributi previdenziali;
- ha altresì dedotto che, a causa della redazione del verbale, la tratte- nuta era stata operata nel mese di ottobre del 2018, cioè dopo 15 anni dal giorno di erogazione delle retribuzioni maturate dal mese di settembre del
2004 al mese di gennaio del 2006, rispetto al quale le somme a titolo di con- tributi dovevano essere ritenute al ricorrente da parte della società datoriale;
- pertanto, ha eccepito la prescrizione di tale pretesa contributiva ex art. 3 della l. n. 335 del 1995 e dei crediti retributivi ai sensi dell'art. 2948,
n. 4), c.c., rappresentando, al contempo, che qualora la trattenuta si riferisse
- 2 - a crediti non aventi natura previdenziale, essa doveva considerarsi estinta per decorso del termine di prescrizione decennale.
2. Con memoria depositata il 26 maggio 2023 si è costituita
[...] chiedendo il rigetto del ricorso a causa dell'avvenuto Controparte_2
e immediato versamento di tale somma all' , anche al fine Controparte_3 di integrare il montante contributivo del lavoratore. Di conseguenza, essa non era più nella disponibilità dell'azienda poiché ormai entrata nel patri- monio previdenziale del ricorrente, sicché la pretesa dal medesimo avanzata sarebbe consistita in un ulteriore e ingiusto vantaggio/arricchimento.
Ha asserito che l'accordo conciliativo del settembre del 2018 non era CP_ stato sottoscritto dall' e che con la busta paga relativa al mese di ottobre del 2018 era stata corrisposta, unitamente alle competenze di fine rapporto, la somma concordata, dalle quali erano stati trattenuti 11.506,35 euro a tito- CP_ lo di contributi a carico del dipendente, il cui versamento era stato so- speso − sulla base di alcuni provvedimenti di natura regolamentare, in parti- colare, l'art. 7 della O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 − per complessivi
38 mesi (ossia dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005) a causa degli eventi calamitosi avvenuti nei primi anni duemila nella provincia di Foggia, con recupero a decorrere dal 16 marzo 2006 in 304 rate mensili, la prima delle quali da pagarsi entro marzo 2006 e l'ultima entro giugno 2031.
Pertanto, nelle buste paga relative agli anni 2003, 2004 e 2005 il ri- corrente non aveva subito le trattenute previdenziali sullo stipendio, così be- neficiando della sospensione contributiva complessiva di 11.506,35 euro, CP_ poi versata nel novembre 2018 all' Mediante circolare n. 106 del 2008, difatti, l' aveva previsto che, in caso di cessazione dell'attività lavo- CP_5 rativa, il datore di lavoro era tenuto, sulle competenze di fine rapporto, al recupero in un'unica soluzione della quota di contributi oggetto di sospen- sione, versandoli quindi all'Ente. era stato informato di ciò, come CP_1 poteva evincersi dalle buste paga che riportavano le formule: «Sospensiva contributiva», ovvero, «Contr. FLPD c/dip. Sospeso».
Inoltre, ha asserito che la reciproca rinuncia a far valere pretese con- nesse al pregresso rapporto di lavoro non conteneva alcuna clausola riferita all'obbligo del versamento contributivo, giusta la sua natura inderogabile e indisponibile ex art. 2115, terzo comma, c.c. Del resto, l'Ente previdenziale era estraneo alle transazioni concluse tra lavoratore e datore di lavoro in or- dine alla debenza del credito contributivo, derivante ex lege dalla stessa in- staurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'accordo conciliativo non avrebbe mai potuto disporre della quota di contribuzione dovuta all'Ente previdenziale in ragione della precedente sospensione contributiva concessa.
- 3 - Infine, quanto alla prescrizione ha osservato che, essendo il beneficio della rateizzazione soltanto una modalità prevista per agevolare l'adempimento, essa non comporta il frazionamento dell'unica obbligazione contributiva in plurimi, autonomi e distinti obblighi previdenziali, con la conseguenza che la prescrizione decorreva dalla scadenza del versamento CP_ dell'ultima rata (giugno 2031), dato che prima l' non poteva legittima- mente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito.
3. A seguito di istruttoria squisitamente documentale, con sentenza n. 3963/2023 del 21 dicembre 2023 il Tribunale di Foggia ha accolto il ri- corso e, per l'effetto, ha: I) condannato parte resistente al versamento in fa- vore del ricorrente della somma di 11.506,35 euro oltre interessi legali dalla data della trattenuta sino al soddisfo;
II) compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha posto le seguenti considerazioni:
- in applicazione dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952 il beneficiario della sospensione contributiva non è il lavoratore ma il datore di lavoro;
- il termine di prescrizione della pretesa contributiva è stato sospeso per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma, con conseguente incidenza sulla possibilità giuridica di far valere il diritto e sul corso della prescrizione stessa;
- ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l. n. 218 del 1992,
[...] era tenuta a trattenere in busta paga la quota contributiva a Parte_1 carico del lavoratore, investendo la sospensione del pagamento dei contribu- ti, per effetto della normativa emergenziale per il sisma, solo il rapporto da- tore di e non anche il rapporto datore di lavoro-dipendente; CP_6
- pertanto, le somme trattenute a tale titolo sulle spettanze di fine rapporto nel mese di ottobre 2018 del lavoratore sono prescritte, tenuto con- to del periodo contributivo di riferimento 2003-2005 e inerendo il pagamen- to rateale invocato dalla resistente − ai fini della incidenza sulla decorrenza del termine prescrizionale − al rapporto tra quest'ultima, in qualità di datrice CP_ di lavoro, e l'
4. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello
[...] con ricorso depositato il 21 gennaio 2024 affidato a un uni- Parte_1 co motivo.
ha resistito depositando memoria. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata di- scussa e decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- 4 - 5. Con un unico e articolato motivo di appello – rubricato «Violazio- ne degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952 nonché dell'art. 2946 Cod.
Civ. anche in relazione al D.L. n. 245 del 2002, all'O.P.C.M. n. 3253 del
2002 e agli arresti giurisprudenziali di legittimità intervenuti in fattispecie identiche a quelle di causa» – censura la sen- Parte_1 tenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che essa fos- se obbligata a trattenere in busta paga la quota contributiva a carico di
[...]
in quanto la sospensione riguardava i rapporti intercorsi tra l'azienda Pt_2 CP_ medesima e l'
A dire dell'appellante, la decisione meriterebbe di essere riformata perché fondata su un iter logico-giuridico erroneo, in quanto la trattenuta previdenziale è indissolubilmente legata al versamento, nel senso che non può esservi trattenuta senza versamento del contributo. In caso contrario
(cioè operando la trattenuta senza eseguire il versamento), difatti, il datore di lavoro incorrerebbe in responsabilità amministrativa o anche penale. Del resto, il datore di lavoro non ha un obbligo giuridico di procedere alla tratte- nuta a carico del lavoratore, ma solo una facoltà.
D'altronde, secondo il datore di lavoro può Parte_1 trattenere le quote di contributi a carico dei lavoratori anche oltre il periodo di paga e, in particolare, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale, quindi, avrebbe errato nel reputarla tenuta a trattenere le quote contributive a carico dei lavoratori durante il periodo di sospensione dei versamenti, finen- do poi per escludere il diritto alla trattenuta all'atto della cessazione del rap- porto di lavoro.
L'appellante critica, altresì, la decisione anche nella parte in cui il
Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione delle trattenute sulle spet- tanze di fine rapporto, evidenziando che per effetto della rateizzazione il pa- gamento eseguito a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro era ido- neo a consentire, a partire da tale momento, la trattenuta a carico del lavora- tore.
6. L'appello è infondato e non può, quindi, essere accolto, sulla scor- ta delle ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili a quella in esame (cfr. App. Bari, 30 gennaio 2025, n. 97, est. ; App. Bari, 3 luglio 2024, n. 1009, est. Mor- Per_1 gese;
App. Bari, 28 maggio 2024, n. 820, est. Palma;
App. Bari, 19 aprile
2024, n. 404, est. ;), che questo Collegio condivide e che devono in- Per_1 tendersi in questa sede richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
7. Preliminarmente, per una compiuta disamina della questione sot- tesa alla definizione della lite, è opportuno procedere a una sintetica rico-
- 5 - gnizione del quadro normativo di riferimento, in forza del quale la società appellante rivendica la legittimità della trattenuta operata, relativamente alla quota di contributi a carico del lavoratore, sulle competenze di fine rapporto al medesimo spettanti.
7.1. Il d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla l. n. 286 del 2002, recante «Interventi urgenti a favore delle popola- zioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», all'art. 4 di- spone che: «Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territo- ri individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decaden- za e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…».
Nell'esercizio della potestà conferita dalla norma di rango primario,
l'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, recante «I primi inter- venti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verifi- catisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre mi- sure di protezione civile» ha previsto quanto segue: «Nei confronti dei sog- getti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono so- spesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli in- fortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavo- ratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordi- nata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per
l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le ma- lattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di du- rata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della so- spensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successi- vo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa».
- 6 - Il periodo oggetto della sospensione − compreso inizialmente tra il
31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 − veniva prorogato dall'art. 8, O.P.C.M.
n. 3279 del 2003 sino al 30 giugno 2003 e nuovamente dall'art. 6, O.P.C.M.
n. 3300 del 2003 e poi ancora dall'art. 4, O.P.C.M. n. 3308 del 2003 sino al
31 marzo 2004, sia per la provincia di Campobasso che per la provincia di
Foggia. Da ultimo, l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3344 del 2004 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3354 del 2004 hanno prorogato il dies ad quem in esame al 31 dicembre 2005.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, «la suddetta legislazione, di rango primario e secondario, ha quindi inteso perseguire l'obiettivo di sospendere (anche) i termini per l'adempimento dell'obbligo previdenziale
a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme, nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali nella delicata fase susseguente alla ricostituzione e al ripristino delle attività economiche in territori colpiti da eventi tellurici. Il tenore lessicale delle disposizioni - “sono sospesi” - ren- de chiaro l'intento precettivo perseguito dal legislatore, mentre non è previ- sto nessun onere di comunicazione all'ente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio» (Cass. n. 202 del 2018 e Cass. n.
2833 del 2016).
7.2. Sempre in via preliminare, occorre sottolineare che il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 21 settembre 2018 non ha effi- cacia preclusiva rispetto al recupero della quota di contribuzione dovuta dal CP_ lavoratore. Si tratta di somme destinate all' il quale è rimasto del tutto estraneo al suddetto accordo, intervenuto unicamente fra Parte_1
e dipendente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
[...] difatti, «la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro in ordi- ne alle pretese conseguenti al rapporto di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l' avente ad oggetto il credito contributivo derivante CP_4 direttamente dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve esse- re posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera» (v. Cass. n. 20719 del 2021; Cass. n. 12652 del
2019; Cass. n. 3686 del 2014; Cass. n. 17495 del 2019; Cass. n. 17670 del
2007; Cass. n. 3122 del 2003).
A norma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, dev'essere assoggettato a contribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in
[...]
P.IVA_1 naro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, salva la prova che l'erogazione appartenga a una delle categorie espressamente escluse dalla legge. Per retribuzione imponibile ex art. 12 cit., quindi, deve intendersi tut- to ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso collegato, pur sorgen- do con l'istaurazione del rapporto di lavoro, sono autonomi e distinti (Cass.
n. 27933 del 2017 e Cass. n. 2642 del 2014).
Pertanto, l'accordo conciliativo con cui le odierne parti in causa han- no definito la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e l'obbligazione retributiva ad essa collegata non spiega effetti sulla distinta e autonoma ob- bligazione contributiva, avente natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, e, quindi, sul diritto di rivalsa della società datrice di lavoro nei con- fronti dell'odierno appellato per la quota di contributi a carico del medesimo versata all'Istituto previdenziale.
In ragione della natura dell'obbligazione contributiva e della sua au- tonomia rispetto a quella retributiva, deve ritenersi che l'assenza di un profi- lo contributivo/previdenziale nel verbale di conciliazione al quale l'appellato fa riferimento, non può essere valido argomento dal quale desu- mere l'illegittimità della trattenuta operata da Parte_1
Alcuna clausola di tal genere è presente nel citato verbale, né tanto meno gli ordinari criteri di ermeneutica negoziale ex artt. 1362 ss. c.c. consentono di desumere che le rinunce indicate nelle clausole e) ed f) del verbale si riferi- scano anche agli obblighi contributivi.
Pertanto, rimane obbligata al versamen- Parte_1 to dei contributi previdenziali di sia per la quota rispetto alla quale CP_1
è tenuta sia in riferimento a quella a carico dell'appellato, dato che nell'uno quanto nell'altro caso soggetto obbligato resta sempre il datore di lavoro.
In tal senso depone anche l'art. 19 della l. n. 218 del 1952, nonché CP_ l'art. 4 lett. g) della circolare n. 106 del 2008 (prodotta nel corso primo giudizio dall'odierna appellante: v. doc. 17), che nel rimettere alla volontà delle parti la pattuizione delle modalità di recupero delle quote contributive a carico del lavoratore cessato, in un'unica soluzione o sulla base di un pia- no rateale, da un lato ribadisce che il datore di lavoro «rimane responsabile CP_ del versamento all' , dall'altro non prevede alcuna possibilità di rinun- cia.
Pertanto, la trattenuta previdenziale operata da Parte_1 sulle somme spettanti nel verbale di conciliazione sottoscritto il 21
[...] settembre 2018 di ammontare complessivo pari a 11.506, 35 euro è di per sé legittima. Infatti, il pagamento di tali oneri previdenziali è stato inizialmente
- 8 - sospeso in occasione del sisma che nei primi anni duemila ha colpito la pro- CP_ vincia di Foggia, e successivamente onorato nei confronti nell' a no- vembre 2018, come evincibile dalla quietanza di versamento prodotta in primo grado dall'odierna appellante.
7.3. Ciò non è tuttavia sufficiente a determinare la riforma della sen- tenza di primo grado, poiché – come affermato dal Tribunale di Foggia nella pronuncia impugnata – l'azione di recupero della quota di contributi a carico del dipendente è preclusa dall'intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Ed infatti, l'azione di rivalsa della datrice di lavoro per recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore è stata esercitata allor- quando il termine prescrizionale era ormai spirato.
Sul punto, non coglie nel segno il richiamo dell'appellante a Cass. n.
19681 del 2020, laddove ha previsto che secondo la disciplina dettata dall'art. 7, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 «l'obbligo di versa- mento contributivo in questione costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l'adempimento (ra- teizzazione, nel caso di specie, prevista direttamente dalla legge). Le singole rate, perciò, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adem- pimento frazionato di un'unica obbligazione. In questo caso l'obbligo è uni- tario, diversamente da altre obbligazioni previdenziali che hanno scadenze periodiche, ove le singole scadenze determinano il termine di adempimento delle singole obbligazioni previdenziali, che sono perciò autonome e indi- pendenti le une dalle altre. Dunque, essendo il beneficio del pagamento ra- teale solo una modalità prevista per agevolare l'adempimento – che non comporta il frazionamento dell'obbligazione contributiva – il versamento compiuto da all'atto della cessazione del rap- Parte_1 porto di lavoro del Sig. è certamente tempestivo (essendo interve- CP_1 nuto nel corso del periodo di rateizzazione) ed idoneo ad abilitare, da quel momento, la trattenuta a carico del lavoratore» (pagina 17 atto di appello).
Tale sentenza si riferisce incontestabilmente alla prescrizione nel rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale. Nel caso scrutinato, di- fatti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall' il quale ri- CP_7 vendicava nei confronti di una società crediti per premi da versare per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel periodo 2002-2003 dichiarati estinti per prescrizione dal giudice di meri- to in quanto non azionati nel termine di cinque anni dalla prima data utile, fissata dalla predetta O.P.C.M., per eseguire il pagamento in unica soluzio- ne, non avendo parte datoriale presentato domanda di rateizzazione.
- 9 - Nel caso in esame, invece, ciò che viene in rilievo non è il rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale, bensì quello fra datrice di lavoro e dipendente, sicché in tale diverso ambito vanno inquadrati il termine di pre- scrizione e la relativa decorrenza, da riferirsi al diritto della società di tratte- nere la quota di contributi a carico del lavoratore.
In proposito, osserva il Collegio che, in primo luogo, l'odierna ap- pellante non avrebbe dovuto sospendere l'effettuazione delle trattenute sulla retribuzione del dipendente, in quanto la sospensione della obbligazione contributiva per i territori colpiti da calamità naturali riguarda solo i “ver- samenti” ed è prevista come misura di agevolazione per le imprese, non per i lavoratori. In secondo luogo, una volta (erroneamente) sospese le trattenu- te, la società avrebbe dovuto recuperarle prima dello spirare del termine di prescrizione.
La Corte di cassazione ha chiarito, come del resto evidenzia anche il
Tribunale, che «l'art. 7, primo comma, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n.
3253 – che prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previden- ziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il
31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua dell'art. 6, comma 1bis, d.l. 9 ottobre 2006 n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006 n. 290, e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la di- sciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno del- le attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni di pubblici dipendenti.
In specie questa Corte ha, tra l'altro, precisato che la ridetta
O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla l. n.
225 del 1992 e nel preambolo richiama anche il d.l. n. 245 del 2002, con si- gnificativo riferimento “in particolare” all'art. 2, comma 2, “con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emer- genza ad ordinanze di protezione civile”, per cui “deve convenirsi che an- che l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra tra le ordinanze di protezione civile contemplate dal d.l. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1bis, conv. in l. n. 290 del 2006”, con la conseguente sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza”.
Inoltre è stato anche chiarito che il predetto art. 6, comma 1bis, del
d.l. citato, “è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicita- to dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva”, così escludendosi
“una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell'art. 7, poiché l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimen-
- 10 - to testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell'obbligo previden- ziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e della ratio della disposizione, individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali» (cfr. Cass. n. 4526 del 2011, nonché
Cass. n. 4963 del 2012).
Nel medesimo solco si pone Cass. n. 9087 del 2014, secondo cui «la sospensione dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, interpretato alla luce dell'art.6, comma
1bis, del D.L.
9.10.2006 n. 263, conv. in Legge n. 290 del 2006, va a benefi- cio dei datori di lavoro privati, e non dei loro dipendenti, essendo finalizza- ta a liberare risorse economiche da destinare al sostegno delle attività im- prenditoriali, e non ad incrementare le retribuzioni».
7.4. Non giova alla tesi dell'appellante neppure il riferimento alla CP_ circolare n. 106 del 2008, nella parte in cui lascerebbe intendere che il datore di lavoro è abilitato alla trattenuta in un'unica soluzione della quota CP_ di contributi non versati all' (v. pagine. 6 e 7 dell'atto di appello), atteso CP_ che, «le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo, i quali restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente» (v. Cass. n. 32 del 2020;
Cass. n. 2833 del 2016; Cass. n. 11094 del 2005; Cass. n. 6155 del 2004).
Trattasi, cioè, di un atto con valenza non normativa, a fronte di un dato legislativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale (di cui so- pra) che, invece, depongono nel senso che la sospensione è limitata ai «ver- samenti» del datore di lavoro, il quale nelle more può e deve continuare a trattenere le quote di contributi previdenziali a carico dei lavoratori, pur non essendo tenuto a versarle all'Istituto durante il relativo periodo.
In altri termini, la sospensione contributiva concessa dalla normativa emergenziale, operando solo nei confronti e in favore dei datori di lavoro, non ha inciso sull'operatività dell'art. 19, comma 2, della l. n. 218 del1952,
a norma del quale «il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal da- tore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla sca- denza del periodo di paga cui il contributo si riferisce».
Nel caso di specie, dunque, la società instante avrebbe dovuto conti- nuare a trattenere la quota di contribuzione a carico del lavoratore durante il CP_ periodo di sospensione senza tuttavia versarla all' oppure, al più, avrebbe dovuto recuperarla una volta terminata la sospensione ex lege con-
- 11 - cessa (cfr. Cass. n. 4963 del 2012, già citata in precedenza, che ha significa- tivamente ritenuto infondata la domanda dei lavoratori, i quali si opponeva- no al recupero da parte della società datrice di lavoro dei contributi a loro carico, in una ipotesi in cui la trattenuta effettuata alla cessazione del rap- porto era stata comunque eseguita ampiamente entro il termine di prescri- zione, poiché si trattava di rapporti cessati fra il 2003 e il 2005). Il recupero, invece, è stato qui effettuato dalla datrice di lavoro solo nel 2018, a fronte di una sospensione cessata, in virtù dei ripetuti differimenti succedutisi nel tempo, in data 31 dicembre 2005.
7.5. Ne consegue che è maturata la prescrizione del relativo diritto, il cui dies a quo va determinato, in forza del citato art. 19 della l. n. 218 del
1952, con riferimento alla scadenza dei singoli periodi di paga cui i contri- buti si riferiscono, momento nel quale il datore avrebbe dovuto effettuare la trattenuta. Ciò vale sia che si ritenga applicabile il termine quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b) della l. n. 335 del 1995, sia che si con- sideri l'azione di rivalsa della parte datoriale soggetta al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., posto che la trattenuta di cui al prospetto retribu- tivo relativo agli emolumenti spettanti all'appellato in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo, avente quale causale «recupero sospen- siva contributi dipendente da 9/2004 a 01/2006», è stata operata a Pt_3 distanza di oltre dieci anni dalla data in cui i relativi importi dovevano esse- re ritenuti al lavoratore.
Pertanto, pur avendo la società appellante legittimamente sospeso il versamento all'ente previdenziale della quota contributiva a carico del di- pendente avvalendosi del beneficio concesso dalla normativa emergenziale onde fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia negli anni 2002-2003, ha errato, in un primo momento, a sospendere le trattenute sulla retribuzione spettante al di- pendente, e, in un secondo momento, allorquando non ha avviato il recupero delle somme appena cessato il periodo di sospensione o, comunque, entro il periodo di prescrizione.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello deve es- sere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Vanno poste a carico di in quanto Parte_1 soccombente, le spese del presente grado d'appello, liquidate nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto riguardo, quale valore della con- troversia al decisum in base ai parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.
- 12 - 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del va- lore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21.6.2024 da
[...] nei confronti di avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, il 21.12.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la società appellante al pagamento in favore della
contro
- parte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore difensori dichiaratisi antista- tari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
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