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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001583300000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920170000238182000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 28.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione di AdE, in atti;
AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90015833 00 000, notificata in data 26.06.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 563,84, relativa n. 1 cartella di pagamento per Iva sanzioni anno 2015.
Con ricorso in data 23.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'omessa motivazione;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) l'omessa allegazione dell'atto presupposto;
4) l'intervenuta prescrizione;
5) la violazione del diritto al contraddittorio.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 23.09.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 09.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la parte resistente AdE, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio la resistente AdER, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 23.09.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
28.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
23.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto non è meritevole di accoglimento l'eccezione di omessa motivazione. Infatti, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Agenzia a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, contengono l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè le cartelle di pagamento;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Sul punto, poi, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “……………..va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass. sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (da ultimo, con ampia motivazione, Cass. n. 21065/2022).
Inoltre, è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, agli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 13.06.2017, a mani della moglie, familiare convivente, presso la residenza/domicilio dell'odierno ricorrente (cfr. all. n. 3 del fascicolo telematico della parte resistente AdE).
In proposito, va evidenziato che, a norma dell'art 60 comma 1, lett. b-bis Dpr. n. 600/73 e dell'art. 139 cpc il messo esattoriale/notificatore, qualora recatosi presso uno dei luoghi indicati dalla legge per effettuare la notifica, non trova il destinatario dell'atto, questi può effettuare la notifica consegnando copiadell'atto ad uno dei soggetti previsti dalla norma in tema di notifica a persone diverse al destinatario;
tra questi soggetti è indicata la notifica a persona di famiglia (come nel caso di specie, persona che ha sottoscritto per avvenuto ricevimento).
La notifica diretta di tale cartella mediante servizio postale ordinario si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona di famiglia convivente.
In tal caso, non è infatti necessario l'invio della raccomandata informativa, prevista invece nella differente ipotesi in cui la notifica della cartella a persona diversa dal destinatario viene effettuata mediante messo notificatore, messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del Dpr. n. 600/1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 600/1973.
Egualmente è infondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di prescrizione del credito. Invero, dopo la notifica della suddetta cartella, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 14.02.2020, a mani della moglie presso la residenza dell'odierno ricorrente (cfr. all. n. 5 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Peraltro, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartella di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass.
n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Pertanto, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte
Irpef, Iva, Ires e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019).
Egualmente non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi. Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
Infine, poi. nel caso in esame, va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014
al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) …………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020 (ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti.
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr. Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In ultimo, risultano palesemente destituite di fondamento le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
In particolare, quanto alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, l'eccezione, ad avviso della Corte, è infondata, in quanto al contribuente risultano notificati gli atti prodromici, con conseguente piena conoscenza della pretesa erariale;
quanto, poi, all'omessa allegazione all'intimazione impugnata degli atti prodromici, va semplicemente evidenziato che gli stessi sono stati notificati al contribuente, come sopra detto, e quindi tali atti non dovevano essere allegati alla successiva intimazione, essendo già a conoscenza dell'odierno ricorrente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente AdE, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e la resistente AdER, la quale non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 23.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 23.09.2025 e depositato in data 09.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali
15%, se dovute come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese fra il ricorrente e la resistente AdER.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001583300000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920170000238182000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 28.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione di AdE, in atti;
AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90015833 00 000, notificata in data 26.06.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 563,84, relativa n. 1 cartella di pagamento per Iva sanzioni anno 2015.
Con ricorso in data 23.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'omessa motivazione;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) l'omessa allegazione dell'atto presupposto;
4) l'intervenuta prescrizione;
5) la violazione del diritto al contraddittorio.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 23.09.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 09.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la parte resistente AdE, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio la resistente AdER, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 23.09.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
28.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
23.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto non è meritevole di accoglimento l'eccezione di omessa motivazione. Infatti, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Agenzia a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, contengono l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè le cartelle di pagamento;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Sul punto, poi, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “……………..va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass. sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (da ultimo, con ampia motivazione, Cass. n. 21065/2022).
Inoltre, è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, agli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 13.06.2017, a mani della moglie, familiare convivente, presso la residenza/domicilio dell'odierno ricorrente (cfr. all. n. 3 del fascicolo telematico della parte resistente AdE).
In proposito, va evidenziato che, a norma dell'art 60 comma 1, lett. b-bis Dpr. n. 600/73 e dell'art. 139 cpc il messo esattoriale/notificatore, qualora recatosi presso uno dei luoghi indicati dalla legge per effettuare la notifica, non trova il destinatario dell'atto, questi può effettuare la notifica consegnando copiadell'atto ad uno dei soggetti previsti dalla norma in tema di notifica a persone diverse al destinatario;
tra questi soggetti è indicata la notifica a persona di famiglia (come nel caso di specie, persona che ha sottoscritto per avvenuto ricevimento).
La notifica diretta di tale cartella mediante servizio postale ordinario si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona di famiglia convivente.
In tal caso, non è infatti necessario l'invio della raccomandata informativa, prevista invece nella differente ipotesi in cui la notifica della cartella a persona diversa dal destinatario viene effettuata mediante messo notificatore, messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del Dpr. n. 600/1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 600/1973.
Egualmente è infondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di prescrizione del credito. Invero, dopo la notifica della suddetta cartella, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 14.02.2020, a mani della moglie presso la residenza dell'odierno ricorrente (cfr. all. n. 5 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Peraltro, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartella di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass.
n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Pertanto, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte
Irpef, Iva, Ires e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019).
Egualmente non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi. Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
Infine, poi. nel caso in esame, va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014
al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) …………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020 (ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti.
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr. Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In ultimo, risultano palesemente destituite di fondamento le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
In particolare, quanto alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, l'eccezione, ad avviso della Corte, è infondata, in quanto al contribuente risultano notificati gli atti prodromici, con conseguente piena conoscenza della pretesa erariale;
quanto, poi, all'omessa allegazione all'intimazione impugnata degli atti prodromici, va semplicemente evidenziato che gli stessi sono stati notificati al contribuente, come sopra detto, e quindi tali atti non dovevano essere allegati alla successiva intimazione, essendo già a conoscenza dell'odierno ricorrente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente AdE, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e la resistente AdER, la quale non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 23.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 23.09.2025 e depositato in data 09.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali
15%, se dovute come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese fra il ricorrente e la resistente AdER.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella