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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5907 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAUDIO Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BAUER RAIMUND e ANDRIULLI CP_1
AN
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 27/06/2023 parte ricorrente, bracciante agricola a termine e titolare di reddito di cittadinanza, premesso di essere componente di nucleo familiare con coniuge e figlio e di avere percepito dal luglio 2021 l'assegno integrativo su r.d.c.; aggiunto di avere nel 2022 presentato domanda per conseguire la indennità di disoccupazione agricola per il 2021 e che l' accogliendola aveva corrisposto gli CP_1
ANF sia per il periodo di prestazione dell'attività lavorativa agricola che per quello di disoccupazione;
ed ancora che , con comunicazione 28-5-2023, gli aveva chiesto CP_1 di restituire la somma di euro 787,21 in quanto indebitamente erogatagli per assegno integrativo nel periodo luglio 2021/febbraio 2022, in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno nucleo familiare ex art. 2 d.l. 69/1988; tanto essenzialmente premesso, dedotto che l'assegno integrativo era stato da lui percepito nell'assoluta e ragionevole convinzione della sua spettanza ha chiesto dichiararsi irripetibile la somma suddetta o, in subordine, dichiararlo tenuto a restituire la minor somma di euro 588,60, atteso che l'assegno integrativo era stato corrisposto fino al febbraio 2022 mentre l'ANF era stato erogato per il solo periodo fino al dicembre 2021; vinte spese e compensi di lite, da distrarsi. , costituitosi, ha chiesto respingersi la CP_1 domanda attrice, vista la incompatibilità tra le due prestazioni, sancita dal D.L. 79/2021 convertito in legge 122/2021. Causa discussa alla odierna udienza e decisa come da separato dispositivo.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti seguenti. La domanda principale non è accoglibile in quanto non vi era alcun affidamento incolpevole tutelabile in capo al ricorrente, che ha proposto istanza per conseguire anf su redditi lavoro agricolo e indennità di disoccupazione agricola già nel 2022, quando già consapevole di stare percependo l'assegno integrativo, finalizzato ad alleviare dal medesimo bisogno, già dal 2021.
Effettivamente tra le due prestazioni in premessa vi è incompatibilità, normativamente prevista dalla legge citata da;
del resto la ratio sottesa ad entrambe è identica, CP_1 sicchè la percezione dell'ANF, peraltro di importo maggiore, non giustifica la percezione anche dell'assegno integrativo sul nucleo familiare, volto ad assicurare il medesimo evento (carico familiare). Ciò non di meno la incompatibilità non è ravvisabile tra ANF ed assegno integrativo anche per il periodo gennaio e febbraio
2022, in cui l' ha erogato solo il secondo, essendo l'ANF relativo al solo periodo CP_1 fino al dicembre 2021, onde per il periodo successivo non vi era sovrapposizione né contemporaneità dei benefici;
l'importo della somma da restituire va perciò riparametrato scomputando dalla pretesa restitutoria dell' la somma CP_1 corrispondente alle mensilità gennaio e febbraio 2022 dell'assegno integrativo.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, quella maggiore del ricorrente trovando esonero nell'art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M.
a)- in parziale accoglimento del ricorso dichiara che la ricorrente deve restituire all' la sola somma di euro 588,00 in relazione alla comunicazione di indebito del CP_1
28-05-2023;
b)- spese processuali compensate;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 31/03/2025 Il giudice dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5907 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAUDIO Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BAUER RAIMUND e ANDRIULLI CP_1
AN
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 27/06/2023 parte ricorrente, bracciante agricola a termine e titolare di reddito di cittadinanza, premesso di essere componente di nucleo familiare con coniuge e figlio e di avere percepito dal luglio 2021 l'assegno integrativo su r.d.c.; aggiunto di avere nel 2022 presentato domanda per conseguire la indennità di disoccupazione agricola per il 2021 e che l' accogliendola aveva corrisposto gli CP_1
ANF sia per il periodo di prestazione dell'attività lavorativa agricola che per quello di disoccupazione;
ed ancora che , con comunicazione 28-5-2023, gli aveva chiesto CP_1 di restituire la somma di euro 787,21 in quanto indebitamente erogatagli per assegno integrativo nel periodo luglio 2021/febbraio 2022, in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno nucleo familiare ex art. 2 d.l. 69/1988; tanto essenzialmente premesso, dedotto che l'assegno integrativo era stato da lui percepito nell'assoluta e ragionevole convinzione della sua spettanza ha chiesto dichiararsi irripetibile la somma suddetta o, in subordine, dichiararlo tenuto a restituire la minor somma di euro 588,60, atteso che l'assegno integrativo era stato corrisposto fino al febbraio 2022 mentre l'ANF era stato erogato per il solo periodo fino al dicembre 2021; vinte spese e compensi di lite, da distrarsi. , costituitosi, ha chiesto respingersi la CP_1 domanda attrice, vista la incompatibilità tra le due prestazioni, sancita dal D.L. 79/2021 convertito in legge 122/2021. Causa discussa alla odierna udienza e decisa come da separato dispositivo.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti seguenti. La domanda principale non è accoglibile in quanto non vi era alcun affidamento incolpevole tutelabile in capo al ricorrente, che ha proposto istanza per conseguire anf su redditi lavoro agricolo e indennità di disoccupazione agricola già nel 2022, quando già consapevole di stare percependo l'assegno integrativo, finalizzato ad alleviare dal medesimo bisogno, già dal 2021.
Effettivamente tra le due prestazioni in premessa vi è incompatibilità, normativamente prevista dalla legge citata da;
del resto la ratio sottesa ad entrambe è identica, CP_1 sicchè la percezione dell'ANF, peraltro di importo maggiore, non giustifica la percezione anche dell'assegno integrativo sul nucleo familiare, volto ad assicurare il medesimo evento (carico familiare). Ciò non di meno la incompatibilità non è ravvisabile tra ANF ed assegno integrativo anche per il periodo gennaio e febbraio
2022, in cui l' ha erogato solo il secondo, essendo l'ANF relativo al solo periodo CP_1 fino al dicembre 2021, onde per il periodo successivo non vi era sovrapposizione né contemporaneità dei benefici;
l'importo della somma da restituire va perciò riparametrato scomputando dalla pretesa restitutoria dell' la somma CP_1 corrispondente alle mensilità gennaio e febbraio 2022 dell'assegno integrativo.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, quella maggiore del ricorrente trovando esonero nell'art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M.
a)- in parziale accoglimento del ricorso dichiara che la ricorrente deve restituire all' la sola somma di euro 588,00 in relazione alla comunicazione di indebito del CP_1
28-05-2023;
b)- spese processuali compensate;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 31/03/2025 Il giudice dott. Saverio Sodo